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Decisione

15.2017.14

Annullamento di un precetto esecutivo manifestamente abusivo

6 giugno 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i quali, a loro volta, recano l’ammontare menzionato nel

PE n. 152__________ (oltre agli interessi maturati sino al 31 maggio 2014 nel

caso del PE n. 169__________). Questa circostanza emerge del resto chiaramente dalla

causale del credito figurante sul PE impugnato (“Riformulazione e/o ripresa precetti esecutivi no.

152__________-161__________ e no. 169__________”). Orbene,

ritenuto che quel credito è inesistente, come accertato nella sentenza

pretorile del 3 giugno 2016 – fatto ben noto ad PI 1, che ha impugnato senza

successo tale decisione –, risulta manifesto che l’esecuzione in esame non persegue

l’incasso di un credito (in realtà inesistente), bensì altri fini estranei all’esecu­zione

per debiti disciplinata dalla LEF. Onde la sua nullità (in tal senso: Thomas Engler, Die nichtige Betreibung,

ZZZ 2016 pagg. 44 seg., e i rinvii alla giurisprudenza dell’Obergericht zurighese).

Non porta a diversa conclusione neppure il richiamo del

resistente alla sentenza 15.2011.4 di questa Camera, la cui fattispecie

esaminata verte su tutt’altro tema (opposizione al PE), del tutto irrilevante

nel caso al vaglio.

6. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Considerandi

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza l’esecuzione n. __________7 del­l’Ufficio

di esecuzione di Lugano è dichiarata nulla ed è fatto ordine all’Ufficio di

registrarne la nullità nel suo registro.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.