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Decisione

15.2017.15

Notifica del precetto esecutivo a un impiegato della società escussa. Legittimazione dell’impiegato a interporre opposizione. Ratifica

4 marzo 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

precetto esecutivo è stato notificato il 25 novembre 2016 a un dipendente dell’escussa,

che ha interposto opposizione.

C. Con

ricorso del 30 gennaio 2017 RI 1 ha chiesto di annullare l’opposizione interposta

al precetto esecutivo.

D. Con

osservazioni del 10 febbraio 2017 al proprio stesso ricorso RI 1 ha chiesto

nuovamente di annullare l’opposizio­­ne interposta al precetto esecutivo.

E. Nelle

sue osservazioni del 24 febbraio 2017 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la PI

1 non ha presentato osservazioni. Interpellato direttamente dalla Camera, il 3

maggio 2017 l’amministratore unico della società escussa, AM 1, ha ratificato l’opposizione

interposta dal dipendente.

Considerato

in diritto: 1. L’esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore è stato

trasmesso al ricorrente per posta semplice il 28 novembre 2016, sicché l’UE non

è in grado di provare la data in cui è giunto ad RI 1, il quale non si esprime

al proposito nel ricorso. Non trovandosi nel fascicolo processuale elementi dai

quali dedurre ch’egli l’abbia ricevuto più di dieci giorni prima dell’impu­­gnazione,

si deve ritenere che il ricorso è tempestivo e in linea di principio ricevibile.

Considerandi

2.

Conformemente

all’art. 9 cpv. 3 LPR, il 2 febbraio 2017 l’Ufficio ha trasmesso a PI 1 copia

del ricorso presentato da RI 1, assegnando all’escussa un termine di 10 giorni

per presentare le proprie osservazioni. Questa assegnazione di termine è stata

comunicata per conoscenza anche ad RI 1, che il 10 febbraio 2017 ha presentato

delle osservazioni al proprio ricorso. Tale allegato, che peraltro ripropone le

stesse e identiche argomentazioni contenute nel ricorso, risulta proceduralmente

irrito e va estromesso dall’incarto. Non è infatti consentito al ricorrente di

completare il ricorso dopo la scadenza

del termine (di 10 giorni, art. 17 cpv. 2 LEF) d’impugna­­zione, nel caso specifico

ampiamente scaduto il 10 febbraio 2017.

3.

Il

ricorrente si duole che il precetto esecutivo è stato notificato a un

dipendente dell’escussa, il quale ha interposto opposizione senza che a ciò

fosse abilitato, in quanto non è iscritto nel registro di commercio. Inoltre,

osserva il ricorrente, dall’atto esecutivo non emerge che l’amministratore

unico della società escussa (con diritto di firma individuale) fosse assente al

momento della notifica del precetto esecutivo presso gli uffici della società.

Non erano quindi dati i presupposti per una notifica sostitutiva all’im­piegato

giusta l’art. 65 cpv. 2 LEF. Il ricorrente rileva d’altronde che l’opposizione

interposta dal dipendente non è poi stata confermata formalmente entro dieci

giorni dall’unica persona abilitata a rappresentare la società, ossia dal

proprio amministratore unico. In conclusione egli chiede che l’opposizione sia

accertata come non avvenuta e venga di conseguenza annullata.

4.

Se

l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la

notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima

a qualunque membro del­l’amministrazione o della direzione, come pure a

qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone

non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario

o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

4.1

La

notifica sostitutiva di un atto esecutivo a un impiegato della società che non

ne sia un amministratore, un direttore o un procuratore può quindi avvenire unicamente

quando la notifica a una di queste persone non è potuta avvenire perché temporaneamente assenti dalla sede (DTF 118 III 12

consid. 3/b, con rif.; sentenza della CEF 15.2013.77 del 17 settembre 2013

consid. 3).

4.2

Nel

caso di specie il precetto esecutivo è stato notificato al recapito della

ricorrente indicato nel registro di commercio, ossia in __________ a __________,

nelle mani di un impiegato – tale __________ – che non risulta essere

amministratore, direttore o procuratore della stessa, l’unica persona abilitata

a rappresentarla, secondo le indicazioni del registro di commercio, essendo il

suo amministratore unico AM 1. Non è dato di sapere se in quell’occasione quest’ultimo

era anche presente nei locali della società. Fosse stato assente, la notifica

del precetto esecutivo andrebbe considerata irregolare e da rifare, fatta salva

una successiva ratifica dell’amministratore unico. La questione può tuttavia

rimanere indecisa, poiché l’escussa non ha ricorso contro la decisione

impugnata benché ne sia venuta a conoscenza tramite la notifica del ricorso.

Non presentando osservazioni, essa ha tacitamente ammesso la validità della

notificazione.

5.

L’opposizione fatta da un

impiegato di una persona giuridica che, secondo l’iscrizione contenuta nel

registro di commercio, non possiede alcun potere di rappresentanza, non è a

priori nulla. Su richiesta del creditore procedente, l’ufficio di esecuzione,

rispettivamente l’autorità di vigilanza, deve esaminare se l’impiegato ha agito

con l’autorizzazione degli organi o se questi ultimi hanno almeno approvato successivamente l’opposizione

(DTF 97 III 115 seg.; 99 III 64 consid. 4; 107 III 50

consid. 1; sentenze della CEF 15.2014.112 del 17 novembre 2014 consid. 2 e 15.2009.13

del 17 marzo 2009 consid. 2.2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 22 et 24 ad art. 74 LEF; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad

art. 74 LEF; Ruedin in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler

in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 ad art. 74 LEF). Nel caso specifico, direttamente

interpellato dalla Camera (in virtù dell’art. 19 cpv. 1 della legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL

3.5.1

]), il 3 maggio 2017 l’amministratore unico della società

escussa, AM 1, ha ratificato l’opposizione interposta dal dipendente __________.

Contrariamente a quanto pare cre­dere il ricorrente, tale ratifica ha effetto

retroattivo (sentenza del Tribunale federale 4A_107/2010 consid. 2.3; Watter in: Basler Kommentar,

Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 8 ad art. 38 CO; Chappuis in: Commentaire romand, Code des

obligations I, 2a ed. 2012, n. 9 ad art. 38 CO), ed è

pertanto efficace anche se avviene dopo la scadenza del termine d’opposizione. Ciò segna la sorte del ricorso.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.