15.2017.15
Notifica del precetto esecutivo a un impiegato della società escussa. Legittimazione dell’impiegato a interporre opposizione. Ratifica
4 marzo 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.15
Lugano
4 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 30 gennaio 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 o meglio contro l’opposizione al
precetto esecutivo emesso il 22 novembre 2016 nell’esecuzione n. __________
promossa dal ricorrente nei confronti della
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 novembre 2016 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, RI 1 procede contro la PI 1 per l’incasso di fr. 510'294.35,
di fr. 140'000.–, di fr. 50'000.– e di fr. 60'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° gennaio 2014 facendo valere come titolo di credito un
contratto di consulenza aziendale.
Fatti
B. Il
precetto esecutivo è stato notificato il 25 novembre 2016 a un dipendente dell’escussa,
che ha interposto opposizione.
C. Con
ricorso del 30 gennaio 2017 RI 1 ha chiesto di annullare l’opposizione interposta
al precetto esecutivo.
D. Con
osservazioni del 10 febbraio 2017 al proprio stesso ricorso RI 1 ha chiesto
nuovamente di annullare l’opposizione interposta al precetto esecutivo.
E. Nelle
sue osservazioni del 24 febbraio 2017 l’UE si è opposto al ricorso, mentre la PI
1 non ha presentato osservazioni. Interpellato direttamente dalla Camera, il 3
maggio 2017 l’amministratore unico della società escussa, AM 1, ha ratificato l’opposizione
interposta dal dipendente.
Considerato
in diritto: 1. L’esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore è stato
trasmesso al ricorrente per posta semplice il 28 novembre 2016, sicché l’UE non
è in grado di provare la data in cui è giunto ad RI 1, il quale non si esprime
al proposito nel ricorso. Non trovandosi nel fascicolo processuale elementi dai
quali dedurre ch’egli l’abbia ricevuto più di dieci giorni prima dell’impugnazione,
si deve ritenere che il ricorso è tempestivo e in linea di principio ricevibile.
Considerandi
2.
Conformemente
all’art. 9 cpv. 3 LPR, il 2 febbraio 2017 l’Ufficio ha trasmesso a PI 1 copia
del ricorso presentato da RI 1, assegnando all’escussa un termine di 10 giorni
per presentare le proprie osservazioni. Questa assegnazione di termine è stata
comunicata per conoscenza anche ad RI 1, che il 10 febbraio 2017 ha presentato
delle osservazioni al proprio ricorso. Tale allegato, che peraltro ripropone le
stesse e identiche argomentazioni contenute nel ricorso, risulta proceduralmente
irrito e va estromesso dall’incarto. Non è infatti consentito al ricorrente di
completare il ricorso dopo la scadenza
del termine (di 10 giorni, art. 17 cpv. 2 LEF) d’impugnazione, nel caso specifico
ampiamente scaduto il 10 febbraio 2017.
3.
Il
ricorrente si duole che il precetto esecutivo è stato notificato a un
dipendente dell’escussa, il quale ha interposto opposizione senza che a ciò
fosse abilitato, in quanto non è iscritto nel registro di commercio. Inoltre,
osserva il ricorrente, dall’atto esecutivo non emerge che l’amministratore
unico della società escussa (con diritto di firma individuale) fosse assente al
momento della notifica del precetto esecutivo presso gli uffici della società.
Non erano quindi dati i presupposti per una notifica sostitutiva all’impiegato
giusta l’art. 65 cpv. 2 LEF. Il ricorrente rileva d’altronde che l’opposizione
interposta dal dipendente non è poi stata confermata formalmente entro dieci
giorni dall’unica persona abilitata a rappresentare la società, ossia dal
proprio amministratore unico. In conclusione egli chiede che l’opposizione sia
accertata come non avvenuta e venga di conseguenza annullata.
4.
Se
l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la
notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima
a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a
qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone
non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario
o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
4.1
La
notifica sostitutiva di un atto esecutivo a un impiegato della società che non
ne sia un amministratore, un direttore o un procuratore può quindi avvenire unicamente
quando la notifica a una di queste persone non è potuta avvenire perché temporaneamente assenti dalla sede (DTF 118 III 12
consid. 3/b, con rif.; sentenza della CEF 15.2013.77 del 17 settembre 2013
consid. 3).
4.2
Nel
caso di specie il precetto esecutivo è stato notificato al recapito della
ricorrente indicato nel registro di commercio, ossia in __________ a __________,
nelle mani di un impiegato – tale __________ – che non risulta essere
amministratore, direttore o procuratore della stessa, l’unica persona abilitata
a rappresentarla, secondo le indicazioni del registro di commercio, essendo il
suo amministratore unico AM 1. Non è dato di sapere se in quell’occasione quest’ultimo
era anche presente nei locali della società. Fosse stato assente, la notifica
del precetto esecutivo andrebbe considerata irregolare e da rifare, fatta salva
una successiva ratifica dell’amministratore unico. La questione può tuttavia
rimanere indecisa, poiché l’escussa non ha ricorso contro la decisione
impugnata benché ne sia venuta a conoscenza tramite la notifica del ricorso.
Non presentando osservazioni, essa ha tacitamente ammesso la validità della
notificazione.
5.
L’opposizione fatta da un
impiegato di una persona giuridica che, secondo l’iscrizione contenuta nel
registro di commercio, non possiede alcun potere di rappresentanza, non è a
priori nulla. Su richiesta del creditore procedente, l’ufficio di esecuzione,
rispettivamente l’autorità di vigilanza, deve esaminare se l’impiegato ha agito
con l’autorizzazione degli organi o se questi ultimi hanno almeno approvato successivamente l’opposizione
(DTF 97 III 115 seg.; 99 III 64 consid. 4; 107 III 50
consid. 1; sentenze della CEF 15.2014.112 del 17 novembre 2014 consid. 2 e 15.2009.13
del 17 marzo 2009 consid. 2.2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 22 et 24 ad art. 74 LEF; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad
art. 74 LEF; Ruedin in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler
in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 ad art. 74 LEF). Nel caso specifico, direttamente
interpellato dalla Camera (in virtù dell’art. 19 cpv. 1 della legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL
3.5.1
]), il 3 maggio 2017 l’amministratore unico della società
escussa, AM 1, ha ratificato l’opposizione interposta dal dipendente __________.
Contrariamente a quanto pare credere il ricorrente, tale ratifica ha effetto
retroattivo (sentenza del Tribunale federale 4A_107/2010 consid. 2.3; Watter in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 8 ad art. 38 CO; Chappuis in: Commentaire romand, Code des
obligations I, 2a ed. 2012, n. 9 ad art. 38 CO), ed è
pertanto efficace anche se avviene dopo la scadenza del termine d’opposizione. Ciò segna la sorte del ricorso.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.