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Decisione

15.2017.16

Ricorso contro il pignoramento di redditi da attività indipendente. Allegato calo dell’attività. Revisione del pignoramento. Modo di procedere. Contestazione del minimo esistenziale

21 aprile 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 27 dicembre 2016 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi

dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore AVS

fr.

1'900.00

(78.28%)

Debitore attività indipendente

fr.

4'150.00

Coniuge AVS

fr.

1'679.00

(21.72%)

Totale

fr.

7'729.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Locazione

fr. 2'000.- ridotta a

fr.

1'500.- come a nostra lettera raccomandata 02.05.2005

Affitto

fr.

1'500.00

Cassa malati

fr.

1'003.90

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Costi di trasferta

fr.

250.00

Spese mediche e dentali

fr.

100.00

Spese d’esercizio

fr.

250.00

Affitto ufficio

fr.

400.00

Spese med. e dentali coniuge

fr.

100.00

Franchigia CM coniuge

fr.

42.00

Totale

fr.

5'556.90

Esso ha di conseguenza determinato in fr. 4'349.75

il minimo vitale del debitore (5'556.90 x 78.28%) e ha pignorato il suo reddito

da attività indipendente nella misura di fr. 1'700.– mensili.

C. Con

ricorso del 10 gennaio 2017 RI 1 ha fatto valere che il pignoramento non rispecchia

l’effettiva realtà, contestando sia le poste relative all’affitto e alle spese

mediche e dentali, sia il reddito della propria attività lucrativa, a suo dire “in caduta libera”.

D. RI

1 ha ribadito le proprie contestazioni con scritti 23 e 30 gennaio 2017 e il 10

febbraio ha prodotto le fotocopie delle dichiarazioni IVA per il primo e il

secondo semestre del 2016.

E. Con

osservazioni 10 e 24 febbraio 2017 il PI 4 e l’UE si sono opposti al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro

un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci

giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Nella fattispecie, l’UE ha

notificato il pignoramento all’escusso il 27 dicembre 2016, durante le ferie

natalizie, e gli ha spedito il calcolo del minimo esistenziale il 3 gennaio

2017. Interposto il 10 gennaio, lo scritto con cui RI 1 ha contestato il

pignoramento, da considerare un ricorso a norma dell’art. 17 LEF, poi

confermato il 30 gennaio, è tempestivo.

Considerandi

2.

Con

il ricorso il ricorrente deve produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7

cpv. 4 lett. c LPR). Solo il 10 febbraio 2017 RI 1 ha prodotto la

fotocopia della dichiarazione IVA per il primo semestre 2016, già agli atti

dell’Ufficio, e la fotocopia della dichiarazione IVA per il secondo semestre

2016.

Quest’ultima copia, benché datata 17 gennaio 2017, sarebbe già potuta

essere compilata prima, siccome si riferisce a dati del 2016, e pertanto

prodotta unitamente al ricorso presentato il 10 gennaio 2017. Essa deve di

conseguenza essere estromessa dagli atti e non considerata per il giudizio

(sentenza della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 3). Ad ogni modo è

senza rilievo diretto per il giudizio odierno, giacché il pignoramento

contestato decorre dal 1° gennaio 2017 e non già dal 2016.

3.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3.1

Per

provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto

all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente

o indipendente (DTF 85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito da

attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia

soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese

connesse all’esercizio dell’attività (Vonder

Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad

art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 3).

3.2

L’ufficio

di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o

di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare

il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF

112.

III 21; sentenze della CEF 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a,

15.1999

/114 del 26 giugno 2000 consid. 5/a).

4.

Nel

caso di specie l’Ufficio ha stabilito in fr. 4'150.– mensili il reddito

dell’escusso sulla base del conto economico indicato quale “Provvisorio al

31.10

” dello Studio tecnico __________, prodotto dall’escusso stesso e

dal quale emerge che nei primi 10 mesi del 2016 egli ha percepito salari per fr. 41'447.15.

Nella determinazione del reddito del ricorrente l’UE si è pertanto affidato

alle dichiarazioni di quest’ultimo, motivo per il quale l’escusso nulla può

rimproverare all’Ufficio.

4.1

Il

ricorrente si duole però che attualmente non ha lavori importanti e non

riesce più a far fronte ai propri impegni, vivendo pertanto soltanto grazie a

quanto percepito dall’AVS. Egli afferma di contestare il pignoramento di fr. 1'700.–

in quanto esso non corrisponde alle proprie possibilità finanziarie.

4.2

Non

è vero, tuttavia, che l’unica fonte di reddito del ricorrente sia l’AVS. Dalla

sua propria contabilità si evince infatti che nei dieci primi mesi del 2016 i ricavi

(fr. 69'473.–) hanno superato i costi (fr. 35'232.46), seppure non in

misura sufficiente a coprire il proprio salario da lui contabilizzato (di fr. 41'447.15).

Anche la cifra d’affari imponibile dichiarata all’amministrazione federale dell’IVA

per il 2016 (complessivi fr. 78'884.90) corrisponde a una media mensile

(di fr. 6'573.75) non del tutto dissimile a quella dei dieci primi mesi (fr. 6'947.30).

Non è ad ogni modo necessario indagare oltre sulla situazione finanziaria dell’escusso

nel 2016. Il pignoramento impugnato, infatti, concerne il 2017. Qualora gli incassi

nell’anno in corso non dovessero, contrariamente ai pronostici, rilevarsi sufficienti

al versamento del “salario” prelevato dal­l’escusso nel 2016, egli potrà sempre

chiedere all’UE la revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), secondo le

modalità descritte in appresso.

a) Qualora

l’UE, formalmente adito da RI 1 con una domanda di revisione, accerterà, com’è

verosimilmente il caso, che l’attività

esercitata da lui in modo indipendente (ossia progettazione d’impianti sanitari, di riscaldamento di

ventilazione e di aria condizionata, direzione lavori,

consulenze e perizie) è soggetta a variazioni mensili di rilievo per quanto

riguarda il volume di lavoro e dunque i ricavi, sarà opportuno che l’ufficio

proceda a pignorare non un importo fisso, bensì la quota di utile eccedente il

minimo di esistenza, così da evitare che, a

dipendenza delle fluttuazioni mensili del reddito, sia intaccato il minimo vitale del­l’escusso o, all’inverso,

che l’eventuale parte di reddito eccedente

la quota pignorabile fissa mensile (di fr. 1'700.–) sfugga al pignoramento, arrecando un pregiudizio

ai creditori (Vonder Mühll, op.

cit., n. 50 ad art. 93; Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 33 ad art. 93 LEF; sentenze della CEF

15.2008.55

del 13 ottobre 2008 consid. 9, 15.2007.58 del 16 agosto 2007 consid.

7/c).

b) Dal

profilo pratico, spetterà a RI 1, all’inizio di ogni singolo mese, trasmettere

all’UE un conteggio indicante il totale dei ricavi dell’attività lucrativa

percepiti durante il mese precedente al netto dell’IVA (dedotta, cioè, l’aliquota

saldo del 6.1%), con i relativi

giustificativi, così da consentire all’UE un controllo (in tal senso: Ochsner, op. cit., n.

34.

e 36 ad art. 93). In base a quei dati, l’UE potrà ricalcolare la percentuale

del minimo esistenziale a carico dell’escusso (che già contempla le sue spese

professionali) in funzione del rapporto tra i redditi di lui e il totale dei

redditi della coppia, compresi quelli della moglie. Determinerà quindi la quota

mensile pignorabile deducendo dai redditi complessivi di lui la sua parte del minimo

esistenziale comune. Tale quota dovrà essere versata all’UE immediatamente.

Esso valuterà l’op­­portunità di tenere in deposito le quote pagate fino al

termine dell’anno di pignoramento (v. Ochsner,

op. cit., n. 35 ad art. 93; Vonder Mühll,

op. cit., n. 50 ad art. 93). In assenza di domanda di revisione,

rimarrà in essere il pignoramento di fr. 1'700.– mensili. Nel caso

contrario, RI 1 dovrà comunicare e giustificare le proprie entrate ognuno dei

dodici mesi del pignoramento, la prima volta a inizio maggio per i mesi da

gennaio ad aprile 2017.

5.

Il ricorrente contesta inoltre le poste relative all’affitto e si duole

del mancato computo del costo delle vitamine H per la figlia e del rifacimento

completo delle protesi dentarie della moglie. Con il suo scritto del 30

gennaio 2017, egli ha anche fatto valere di essere tenuto a rimborsare al

Cantone gli anticipi dei premi della cassa malati (fr. 200.– mensili). La

censura non solo è tardiva, ma è pure infondata, poiché non si tratta di spesa connessa

a una prestazione vitale nel senso dell’art. 93 LEF, ottenibile solo se il suo

costo è pagato in anticipo dal debitore, bensì di un debito nei confronti dello

Stato, il quale non beneficia di un privilegio legale rispetto ad altri debiti.

5.1

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti

nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al

minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità

(DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207;

Luca Guidicelli/Fernando

Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese,

2002, n. 126, pag. 40). Il debitore non può essere costretto

dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi

mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se

l’escusso utilizza un’abitazione costosa

solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 con­sid. 2 e 4). La

decurtazione del quantum può però essere operante solo nel rispetto dei termini

contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., n. 130 pag. 41).

Nel

caso specifico, l’UE ha comunicato a RI 1 già il 2 maggio 2005 che in futuri

pignoramenti non sarebbe più stata computata nel suo minimo esistenziale una

pigione superiore a fr. 1'500.– mensili. Egli ha quindi avuto tutto il

tempo necessario per adattare le sue spese locative alla propria situazione

finanziaria. Non può essere costretto a traslocare, ma deve accettare di

finanziare il costo non riconosciuto comprimendo il proprio minimo di base.

5.2

L’aiuto

alla figlia, maggiorenne (è nata nel 1969), per l’acquisto di vitamine H (fr. 200.–

mensili) non può essere computato nel minimo esistenziale dei genitori, i quali

non sono più tenuti legalmente a garantirne il mantenimento.

5.3

Quanto

al costo del rifacimento completo delle protesi dentarie della

moglie, preventivato in fr. 6'786.–, il ricorrente non dimostra (e neppure

allega) che l’intervento sia assolutamente necessario, appropriato ed

economico, né che il costo preventivato sia concorrenziale. Il rifiuto dell’UE

di tenerne conto non è pertanto censurabile. Ciò posto, rimane aperta al

ricorrente la facoltà di chiedere una revisione del minimo esistenziale

producendo le attestazioni necessarie e almeno un altro preventivo.

6.

Fatta

salva la via della revisione (sopra consid. 4.2 e 5.3), il ricorso va pertanto

respinto. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Notificazione a:

–;

;

;

;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.