15.2017.16
Ricorso contro il pignoramento di redditi da attività indipendente. Allegato calo dell’attività. Revisione del pignoramento. Modo di procedere. Contestazione del minimo esistenziale
21 aprile 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.16
Lugano
21 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il pignoramento di redditi da attività indipendente emesso il
27 dicembre 2016 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(rappr. dall’RA 1, __________)
PI 2, __________
(rappr. dall’RA 2, __________)
PI 3, __________
(rappr. dal RA 3, __________)
PI 4, __________
(rappr. da RA 4, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi appena citati, emessi dall’CO 1, la PI 1, lo PI 2,
il PI 3 e il PI 4 procedono contro RI 1 per l’incasso dei propri crediti.
Fatti
B. Il 27 dicembre 2016 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi
dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore AVS
fr.
1'900.00
(78.28%)
Debitore attività indipendente
fr.
4'150.00
Coniuge AVS
fr.
1'679.00
(21.72%)
Totale
fr.
7'729.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Locazione
fr. 2'000.- ridotta a
fr.
1'500.- come a nostra lettera raccomandata 02.05.2005
Affitto
fr.
1'500.00
Cassa malati
fr.
1'003.90
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Costi di trasferta
fr.
250.00
Spese mediche e dentali
fr.
100.00
Spese d’esercizio
fr.
250.00
Affitto ufficio
fr.
400.00
Spese med. e dentali coniuge
fr.
100.00
Franchigia CM coniuge
fr.
42.00
Totale
fr.
5'556.90
Esso ha di conseguenza determinato in fr. 4'349.75
il minimo vitale del debitore (5'556.90 x 78.28%) e ha pignorato il suo reddito
da attività indipendente nella misura di fr. 1'700.– mensili.
C. Con
ricorso del 10 gennaio 2017 RI 1 ha fatto valere che il pignoramento non rispecchia
l’effettiva realtà, contestando sia le poste relative all’affitto e alle spese
mediche e dentali, sia il reddito della propria attività lucrativa, a suo dire “in caduta libera”.
D. RI
1 ha ribadito le proprie contestazioni con scritti 23 e 30 gennaio 2017 e il 10
febbraio ha prodotto le fotocopie delle dichiarazioni IVA per il primo e il
secondo semestre del 2016.
E. Con
osservazioni 10 e 24 febbraio 2017 il PI 4 e l’UE si sono opposti al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro
un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci
giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Nella fattispecie, l’UE ha
notificato il pignoramento all’escusso il 27 dicembre 2016, durante le ferie
natalizie, e gli ha spedito il calcolo del minimo esistenziale il 3 gennaio
2017. Interposto il 10 gennaio, lo scritto con cui RI 1 ha contestato il
pignoramento, da considerare un ricorso a norma dell’art. 17 LEF, poi
confermato il 30 gennaio, è tempestivo.
Considerandi
2.
Con
il ricorso il ricorrente deve produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7
cpv. 4 lett. c LPR). Solo il 10 febbraio 2017 RI 1 ha prodotto la
fotocopia della dichiarazione IVA per il primo semestre 2016, già agli atti
dell’Ufficio, e la fotocopia della dichiarazione IVA per il secondo semestre
2016.
Quest’ultima copia, benché datata 17 gennaio 2017, sarebbe già potuta
essere compilata prima, siccome si riferisce a dati del 2016, e pertanto
prodotta unitamente al ricorso presentato il 10 gennaio 2017. Essa deve di
conseguenza essere estromessa dagli atti e non considerata per il giudizio
(sentenza della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 3). Ad ogni modo è
senza rilievo diretto per il giudizio odierno, giacché il pignoramento
contestato decorre dal 1° gennaio 2017 e non già dal 2016.
3.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.1
Per
provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto
all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente
o indipendente (DTF 85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito da
attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia
soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese
connesse all’esercizio dell’attività (Vonder
Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad
art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 3).
3.2
L’ufficio
di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o
di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare
il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF
112.
III 21; sentenze della CEF 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a,
15.1999
/114 del 26 giugno 2000 consid. 5/a).
4.
Nel
caso di specie l’Ufficio ha stabilito in fr. 4'150.– mensili il reddito
dell’escusso sulla base del conto economico indicato quale “Provvisorio al
31.10
” dello Studio tecnico __________, prodotto dall’escusso stesso e
dal quale emerge che nei primi 10 mesi del 2016 egli ha percepito salari per fr. 41'447.15.
Nella determinazione del reddito del ricorrente l’UE si è pertanto affidato
alle dichiarazioni di quest’ultimo, motivo per il quale l’escusso nulla può
rimproverare all’Ufficio.
4.1
Il
ricorrente si duole però che attualmente non ha lavori importanti e non
riesce più a far fronte ai propri impegni, vivendo pertanto soltanto grazie a
quanto percepito dall’AVS. Egli afferma di contestare il pignoramento di fr. 1'700.–
in quanto esso non corrisponde alle proprie possibilità finanziarie.
4.2
Non
è vero, tuttavia, che l’unica fonte di reddito del ricorrente sia l’AVS. Dalla
sua propria contabilità si evince infatti che nei dieci primi mesi del 2016 i ricavi
(fr. 69'473.–) hanno superato i costi (fr. 35'232.46), seppure non in
misura sufficiente a coprire il proprio salario da lui contabilizzato (di fr. 41'447.15).
Anche la cifra d’affari imponibile dichiarata all’amministrazione federale dell’IVA
per il 2016 (complessivi fr. 78'884.90) corrisponde a una media mensile
(di fr. 6'573.75) non del tutto dissimile a quella dei dieci primi mesi (fr. 6'947.30).
Non è ad ogni modo necessario indagare oltre sulla situazione finanziaria dell’escusso
nel 2016. Il pignoramento impugnato, infatti, concerne il 2017. Qualora gli incassi
nell’anno in corso non dovessero, contrariamente ai pronostici, rilevarsi sufficienti
al versamento del “salario” prelevato dall’escusso nel 2016, egli potrà sempre
chiedere all’UE la revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), secondo le
modalità descritte in appresso.
a) Qualora
l’UE, formalmente adito da RI 1 con una domanda di revisione, accerterà, com’è
verosimilmente il caso, che l’attività
esercitata da lui in modo indipendente (ossia progettazione d’impianti sanitari, di riscaldamento di
ventilazione e di aria condizionata, direzione lavori,
consulenze e perizie) è soggetta a variazioni mensili di rilievo per quanto
riguarda il volume di lavoro e dunque i ricavi, sarà opportuno che l’ufficio
proceda a pignorare non un importo fisso, bensì la quota di utile eccedente il
minimo di esistenza, così da evitare che, a
dipendenza delle fluttuazioni mensili del reddito, sia intaccato il minimo vitale dell’escusso o, all’inverso,
che l’eventuale parte di reddito eccedente
la quota pignorabile fissa mensile (di fr. 1'700.–) sfugga al pignoramento, arrecando un pregiudizio
ai creditori (Vonder Mühll, op.
cit., n. 50 ad art. 93; Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 33 ad art. 93 LEF; sentenze della CEF
15.2008.55
del 13 ottobre 2008 consid. 9, 15.2007.58 del 16 agosto 2007 consid.
7/c).
b) Dal
profilo pratico, spetterà a RI 1, all’inizio di ogni singolo mese, trasmettere
all’UE un conteggio indicante il totale dei ricavi dell’attività lucrativa
percepiti durante il mese precedente al netto dell’IVA (dedotta, cioè, l’aliquota
saldo del 6.1%), con i relativi
giustificativi, così da consentire all’UE un controllo (in tal senso: Ochsner, op. cit., n.
34.
e 36 ad art. 93). In base a quei dati, l’UE potrà ricalcolare la percentuale
del minimo esistenziale a carico dell’escusso (che già contempla le sue spese
professionali) in funzione del rapporto tra i redditi di lui e il totale dei
redditi della coppia, compresi quelli della moglie. Determinerà quindi la quota
mensile pignorabile deducendo dai redditi complessivi di lui la sua parte del minimo
esistenziale comune. Tale quota dovrà essere versata all’UE immediatamente.
Esso valuterà l’opportunità di tenere in deposito le quote pagate fino al
termine dell’anno di pignoramento (v. Ochsner,
op. cit., n. 35 ad art. 93; Vonder Mühll,
op. cit., n. 50 ad art. 93). In assenza di domanda di revisione,
rimarrà in essere il pignoramento di fr. 1'700.– mensili. Nel caso
contrario, RI 1 dovrà comunicare e giustificare le proprie entrate ognuno dei
dodici mesi del pignoramento, la prima volta a inizio maggio per i mesi da
gennaio ad aprile 2017.
5.
Il ricorrente contesta inoltre le poste relative all’affitto e si duole
del mancato computo del costo delle vitamine H per la figlia e del rifacimento
completo delle protesi dentarie della moglie. Con il suo scritto del 30
gennaio 2017, egli ha anche fatto valere di essere tenuto a rimborsare al
Cantone gli anticipi dei premi della cassa malati (fr. 200.– mensili). La
censura non solo è tardiva, ma è pure infondata, poiché non si tratta di spesa connessa
a una prestazione vitale nel senso dell’art. 93 LEF, ottenibile solo se il suo
costo è pagato in anticipo dal debitore, bensì di un debito nei confronti dello
Stato, il quale non beneficia di un privilegio legale rispetto ad altri debiti.
5.1
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso
locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti
nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al
minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità
(DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207;
Luca Guidicelli/Fernando
Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese,
2002, n. 126, pag. 40). Il debitore non può essere costretto
dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi
mezzi finanziari: tuttavia il canone dev’essere ridotto a una misura normale se
l’escusso utilizza un’abitazione costosa
solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La
decurtazione del quantum può però essere operante solo nel rispetto dei termini
contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 130 pag. 41).
Nel
caso specifico, l’UE ha comunicato a RI 1 già il 2 maggio 2005 che in futuri
pignoramenti non sarebbe più stata computata nel suo minimo esistenziale una
pigione superiore a fr. 1'500.– mensili. Egli ha quindi avuto tutto il
tempo necessario per adattare le sue spese locative alla propria situazione
finanziaria. Non può essere costretto a traslocare, ma deve accettare di
finanziare il costo non riconosciuto comprimendo il proprio minimo di base.
5.2
L’aiuto
alla figlia, maggiorenne (è nata nel 1969), per l’acquisto di vitamine H (fr. 200.–
mensili) non può essere computato nel minimo esistenziale dei genitori, i quali
non sono più tenuti legalmente a garantirne il mantenimento.
5.3
Quanto
al costo del rifacimento completo delle protesi dentarie della
moglie, preventivato in fr. 6'786.–, il ricorrente non dimostra (e neppure
allega) che l’intervento sia assolutamente necessario, appropriato ed
economico, né che il costo preventivato sia concorrenziale. Il rifiuto dell’UE
di tenerne conto non è pertanto censurabile. Ciò posto, rimane aperta al
ricorrente la facoltà di chiedere una revisione del minimo esistenziale
producendo le attestazioni necessarie e almeno un altro preventivo.
6.
Fatta
salva la via della revisione (sopra consid. 4.2 e 5.3), il ricorso va pertanto
respinto. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Notificazione a:
–;
–
;
–
;
–
;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.