15.2017.17
Ricorso contro l’avviso d’incanto di un fondo. Elementi che vi devono figurare. Comunicazione all’estero del bando. Richiesta di traduzione in tedesco. Lingua della procedura esecutiva in Ticino
14 marzo 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.17
Lugano
14 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 25 gennaio 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’avviso d’incanto emesso il 5 gennaio 2017 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti della ricorrente dal
PI 1,
(rappresentato da RA 1,)
Ritenuto
in
fatto: A. Sulla scorta del precetto
esecutivo in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ emesso il
4 giugno 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 procede contro RI
1 e, quale terza proprietaria del pegno, contro la comunione ereditaria fu J__________,
di cui l’escussa è una dei membri, per l’incasso di fr. 102.35 oltre
interessi del 3% dal 14 gennaio 2014, di fr. 2.86 e di fr. 60.–,
corrispondenti a crediti per tributi pubblici non pagati (imposte
comunali 2011, 2012, 2013, interessi e tassa di diffida). Oggetto
del diritto di pegno è la quota __________ della PPP n. __________ del fondo
base n. __________ RFD di __________.
Fatti
B. Non
avendo la debitrice interposto opposizione contro il precetto esecutivo, il 12
ottobre 2015 il PI 1 ha chiesto all’UE di realizzare il pegno.
C. RI
1 ha ricevuto comunicazione della domanda di realizzazione il 14 novembre 2015.
D. Il
5 gennaio 2017 l’Ufficio ha trasmesso all’escussa mediante invio raccomandato
con avviso di ricevimento (AR) al suo domicilio in Germania l’avviso d’incanto
– redatto in lingua italiana – fissato per il 27 marzo 2017 alle ore 11:00. L’avviso
è poi stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) n. __________ del __________
e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) n. __________ del __________.
E. Con
ricorso del 25 gennaio 2017, redatto in parte in francese e in parte in tedesco,
RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento,
previa sospensione immediata dell’esecuzione. Il 14 febbraio 2017 la ricorrente
ha pure trasmesso una traduzione in italiano del gravame, come aveva chiesto l’UE
con scritto del 1° febbraio 2017.
F. Con
osservazioni del 16 febbraio 2017 l’Ufficio sostiene che il ricorso è
irricevibile e infondato, ragione per cui ha ritenuto di non doverlo trasmettere
al PI 1.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale
– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 5 gennaio 2017 dall’UE di
Locarno e presentato in lingua italiana entro il termine di 10 giorni che l’Ufficio
ha assegnato all’insorgente
(art. 7 cpv. 5 della Legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 3.5.1.2]), il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
La
ricorrente chiede anzitutto una traduzione in tedesco dell’atto impugnato,
sostenendo di non comprenderne il significato né il motivo e facendo
riferimento a una non meglio definita “Convenzione dell’Aja da 100 anni”.
2.1
Giusta
l’art. 139 LEF, l’ufficio d’esecuzione notifica, con lettera semplice, copia
del bando al creditore, al debitore e, all’occorrenza, al terzo proprietario
del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario,
sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante. Se il destinatario
di tale comunicazione è domiciliato all’estero e non ha designato né un
rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi
(cfr. art. 66 cpv. 1 LEF), l’art. 66 cpv. 3 LEF si applica per analogia (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 20 ad art. 34 LEF; Erard in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 34 LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 9 ad art. 34 LEF),
sicché la notificazione per posta è possibile soltanto ove un trattato internazionale
lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la
notificazione lo ammetta (art. 66 cpv. 3 i.f. LEF);
Nei
rapporti tra la Svizzera e la Germania vige in particolare la Convenzione dell’Aia
del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero
degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65;
RS 0.274.131), che si applica anche agli avvisi e alle decisioni dell’ufficio
d’esecuzione, per prassi assimilabili ad atti giudiziari o extragiudiziari in
materia civile e commerciale (Gilliéron,
ibidem), ma soltanto qualora vertano su debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1;
sentenza della CEF 15.2007.120 del 31 marzo 2008, consid. 2 e
riferimenti citati).
2.2
Nel
caso in rassegna, invece, l’esecuzione in questione concerne debiti di diritto
pubblico (imposte comunali 2011, 2012, 2013, interessi e tassa di diffida) e pertanto la CLA65 non è applicabile. In mancanza
di specifiche convenzioni o trattati internazionali, e non avendo la Germania
dichiarato il proprio assenso alla notifica, tramite la posta, di
decisioni straniere direttamente a interessati risiedenti sul proprio
territorio (sentenza della CEF 15.2007.120 del 31 marzo 2008, consid. 2, e
riferimenti citati, che vede come parte proprio RI 1), la notificazione può perfezionarsi
soltanto in via edittale (Gilliéron,
ibidem; Erard, ibidem). Ora, nella fattispecie la notifica dell’avviso
d’incanto è avvenuta correttamente con la
pubblicazione del bando sul FUC e sul FUSC del 13 gennaio 2017, mentre la trasmissione
alla ricorrente della copia del bando per posta ha valore puramente informativo.
Non applicandosi la CLA65, l’insorgente neppure può avvalersi del
diritto di chiedere una traduzione dell’atto nella lingua o in
una delle lingue ufficiali del suo Paese (art. 5 cpv. 3 CLA65), ragione per cui,
essendo l’italiano la lingua ufficiale in Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost.
TI) e dovendosi dunque svolgere la procedura esecutiva in tale
lingua – circostanza peraltro già nota all’insorgente (già citata sentenza
della CEF 15.2007.120, consid. 5) –, la richiesta di tradurre
l’atto in tedesco non può trovare accoglimento.
3.
La
ricorrente fa pure valere che nell’atto impugnato manca l’indicazione della
via di ricorso, del creditore, di un’eventuale sentenza o un titolo esecutivo,
di un motivo di diritto e di una specifica pretesa. A dire il vero, tali
elementi non vanno menzionati nell’avviso d’incanto di un fondo, il cui
contenuto è espressamente stabilito dagli art. 138 cpv. 2 LEF e 29 cpv. 2 del Regolamento
del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS
281.
). Del resto l’Ufficio si è limitato a trascrivere nell’atto in questione
quanto previsto dal formulario “mod. RFF 7a” edito dal Tribunale federale
proprio per la compilazione dell’avviso d’incanto di un fondo, sicché sotto
questo profilo il ricorso si rivela infondato.
4.
Rileva
altresì l’insorgente che le parti figuranti nell’avviso d’incanto sono
indicate erroneamente e in parte con indirizzi non più attuali. Essa, tuttavia,
non spiega quale pregiudizio concreto potrebbe derivarle personalmente da tali
circostanze, sicché la censura è irricevibile. Ad ogni modo risulta dalla
corrispondenza agli atti che __________ ha avuto conoscenza del bando e che grazie
alle sue indicazioni l’UE ha pure comunicato il bando per via postale al
rappresentante della comunione ereditaria fu __________, avv. __________, così
come a __________ al suo nuovo indirizzo di __________, i quali hanno ritirato
l’invio rispettivamente il 7 e il 20 gennaio 2017. La censura cade così nel
vuoto.
5.
L’insorgente
invoca d’altronde fattispecie estranee alla procedura esecutiva in corso,
facendo riferimento a un “gruppo di nuovi
proprietari che voleva costringerci a rilasciare una procura ai fini della
cancellazione di un privilegio nel registro fondiario” e al mancato aggiornamento di tale registro. Sennonché la via del ricorso è preclusa per le
questioni di merito, la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente (sentenza della CEF 15.2015.46 del 23 giugno 2015), motivo per cui il ricorso si rivela irricevibile sotto
questo punto di vista.
6.
Da
ultimo la ricorrente chiede informazioni sul debito, sostenendo che “nel caso si tratti di pendenze fiscali di
mio padre __________, tali debiti verranno pagati dall’amministratore patrimoniale,
come egli stesso mi ha assicurato”. Tali richieste
vanno però indirizzate all’UE anziché a questa Camera, sicché l’escussa può domandare
direttamente all’Ufficio le informazioni di cui ha bisogno per eventualmente
estinguere i propri debiti.
7.
Alla
luce di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va
respinto, di modo che la domanda di concessione dell’effetto sospensivo
risulta priva d’oggetto. In simili circostanze non si giustifica neppure di
trasmettere il gravame al PI 1 per la presentazione di eventuali osservazioni.
Per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–(in via edittale
e per posta
a titolo informativo);
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.