15.2017.18
Minimo di esistenza. Spese mediche e farmaceutiche
21 giugno 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.18
Lugano
21 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 2 febbraio 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 14 dicembre 2016 nelle esecuzioni
n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________
promosse nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
(rappr. da: RA 1, __________)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(entrambi rappr. dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona,
e la seconda anche dalla __________,)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi summenzionati, emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1, lo Stato del
Canton Ticino e la Confederazione Svizzera procedono contro RI 1 per l’incasso
dei propri crediti.
Fatti
B. Il 14 dicembre 2016 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi (del debitore)
Istituto assicurazioni sociali
fr.
1'758.00
Cassa Pensioni di __________
fr.
1'668.75
Totale
fr.
3'426.75
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'000.00
Quota
parte
Assicurazione malattia
fr.
480.80
Spese mediche e dentali
fr.
50.00
Altri
fr.
100.00
Trasferte
x cure mediche
Totale
fr.
2'830.80
100%
Dall’importo
del minimo di esistenza arrotondato in complessivi fr. 2'831.–, l’Ufficio
ha dedotto l’ammontare della rendita AVS di fr. 1'758.–, pignorando la
rendita presso la Cassa Pensioni di __________ per la somma eccedente fr. 1'073.–.
C. Con
ricorso del 2 febbraio 2017, RI 1 postula di riconoscere nel proprio minimo vitale
fr. 300.– mensili per le spese dalla stessa sopportate per l’acquisto di
medicinali e fr. 400.– ogni tre mesi per le spese delle cure mediche.
D. I
creditori non hanno presentato osservazioni, mentre nelle sue del 6 marzo 2017 l’UE
è opposto al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro
un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci
giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, in virtù dell’art. 22
LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente
ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una
situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). In
concreto, a prescindere dalla sua dubbia tempestività in considerazione del
fatto che l’atto impugnato è stato inviato alle parti già il 13 gennaio 2017 e
l’inoltro del ricorso risale solo al 2 febbraio 2017, il gravame può nondimeno
essere esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
Considerandi
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.
La
ricorrente argomenta di avere l’asma, di essere anemica, di avere
problemi agli occhi, alla tiroide e al fegato e di spendere fr. 300.– al mese per l’acquisto di
“medicine salva vita” e fr. 400.– ogni tre mesi per le cure
mediche.
3.1
In
base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un
importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,
farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in
cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento.
In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per
le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare
di pagare tali costi, producendo i relativi
giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio
perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244
seg.; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n.
144.
e 145 ad art. 93 LEF;
sentenza della CEF 15.2015.47 del 10 settembre 2015
consid. 6.1).
3.2
Nella
fattispecie, l’Ufficio ha computato nel minimo di esistenza dell’escussa un
importo mensile di fr. 50.– alla voce “spese
mediche e dentali” e di fr. 100.– alla voce “trasferte per cure mediche”.
3.3
Ora,
la ricorrente si è limitata all’apodittica affermazione di sostenere spese mediche e spese per l’acquisto di medicine indispensabili per la
sua sopravvivenza superiori a quelle riconosciute dall’Ufficio. Ella ha però
omesso di versare agli atti i documenti probatori attestanti le proprie affermazioni.
Anche in assenza di tale documentazione, nel calcolo del minimo di esistenza
della ricorrente l’Ufficio ha comunque conteggiato alle voci spese mediche e
dentali e trasferte per cure mediche un importo complessivo di fr. 150.–,
che alla luce degli atti appare congruo. Ne consegue che la censura dev’essere
respinta, fermo restando che se la debitrice dovesse in futuro sostenere delle
spese mediche e farmaceutiche effettivamente superiori a quelle già riconosciutele,
esse potranno essere riconosciute dall’Ufficio mediante revisione (art. 93 cpv.
3.
LEF), a condizione che la debitrice produca la documentazione a suffragio
delle sue asserzioni.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.