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Decisione

15.2017.18

Minimo di esistenza. Spese mediche e farmaceutiche

21 giugno 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 14 dicembre 2016 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:

Redditi (del debitore)

Istituto assicurazioni sociali

fr.

1'758.00

Cassa Pensioni di __________

fr.

1'668.75

Totale

fr.

3'426.75

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'000.00

Quota

parte

Assicurazione malattia

fr.

480.80

Spese mediche e dentali

fr.

50.00

Altri

fr.

100.00

Trasferte

x cure mediche

Totale

fr.

2'830.80

100%

Dall’importo

del minimo di esistenza arrotondato in complessivi fr. 2'831.–, l’Ufficio

ha dedotto l’ammontare della rendita AVS di fr. 1'758.–, pignorando la

rendita presso la Cassa Pensioni di __________ per la somma eccedente fr. 1'073.–.

C. Con

ricorso del 2 febbraio 2017, RI 1 postula di riconoscere nel proprio minimo vitale

fr. 300.– mensili per le spese dalla stessa sopportate per l’acquisto di

medicinali e fr. 400.– ogni tre mesi per le spese delle cure mediche.

D. I

creditori non hanno presentato osservazioni, mentre nelle sue del 6 marzo 2017 l’UE

è opposto al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro

un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci

giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, in virtù dell’art. 22

LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente

ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una

situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). In

concreto, a prescindere dalla sua dubbia tempestività in considerazione del

fatto che l’atto impugnato è stato inviato alle parti già il 13 gennaio 2017 e

l’inoltro del ricorso risale solo al 2 febbraio 2017, il gravame può nondimeno

essere esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

Considerandi

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3.

La

ricorrente argomenta di avere l’asma, di essere anemica, di avere

problemi agli occhi, alla tiroide e al fegato e di spendere fr. 300.– al mese per l’acquisto di

“medicine salva vita” e fr. 400.– ogni tre mesi per le cure

mediche.

3.1

In

base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere al­l’escusso un

importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,

farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in

cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento.

In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per

le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare

di pagare tali costi, producendo i relativi

giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio

perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244

seg.; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n.

144.

e 145 ad art. 93 LEF;

sentenza della CEF 15.2015.47 del 10 settembre 2015

consid. 6.1).

3.2

Nella

fattispecie, l’Ufficio ha computato nel minimo di esistenza dell’escussa un

importo mensile di fr. 50.– alla voce “spese

mediche e dentali” e di fr. 100.– alla voce “trasferte per cure mediche”.

3.3

Ora,

la ricorrente si è limitata all’apodittica affermazione di sostenere spese mediche e spese per l’acquisto di medicine indispensabili per la

sua sopravvivenza superiori a quelle riconosciute dall’Ufficio. Ella ha però

omesso di versare agli atti i documenti probatori attestanti le proprie affermazioni.

Anche in assenza di tale documentazione, nel calcolo del minimo di esistenza

della ricorrente l’Ufficio ha comunque conteggiato alle voci spese mediche e

dentali e trasferte per cure mediche un importo complessivo di fr. 150.–,

che alla luce degli atti appare congruo. Ne consegue che la censura dev’essere

respinta, fermo restando che se la debitrice dovesse in futuro sostenere delle

spese mediche e farmaceutiche effettivamente superiori a quelle già riconosciutele,

esse potranno essere riconosciute dall’Ufficio mediante revisione (art. 93 cpv.

3.

LEF), a condizione che la debitrice produca la documentazione a suffragio

delle sue asserzioni.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.