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Decisione

15.2017.19

Ricorso contro attestati di carenza beni emessi nonostante l’UE abbia rinvenuto beni pignorabili del debitore. Annullamento degli stessi e rinvio dell’incarto all’Ufficio per l’emissione del verbale d

13 aprile 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 10 marzo 2017 l’avv. RI 1 si aggrava contro i predetti

provvedimenti, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la

sospensione delle esecuzioni, ovvero la cancellazione degli ACB,

subordinatamente il loro congelamento, fino alla definizione dei crediti di

risarcimento per i reati da cui è stata prosciolta e che oppone in compensazione

contro lo Stato; l’accertamento della nullità dell’ACB n. __________; l’ac­certamento

dell’avvenuta denegata e ritardata giustizia ai suoi danni per le doglianze

ignorate e denegate del 26 aprile 2016, del 31 agosto 2016 (recte: 2015)

e del 9 gennaio 2017; infine la verifica di tutte le 45 esecuzioni in punto all’esistenza

di un titolo di rigetto definitivo per ognuna di esse. In via preliminare, ella

postula pure la ricusa del giudice Charles Jaques.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati

emessi il 27 febbraio 2017 dall’UE, sotto questo aspetto il ricorso è in linea

di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente chiede anzitutto la ricusa del giudice Charles Jacques, che – a suo

dire – ha “violato arbitrariamente le norme sulla ricusazione, segnatamente

l’art. 47 CPC, per non aver accertato rettamente i fatti, ovvero per un accertamento

manifestamente errato delle prove agli atti come i vari procedimenti condotti

avanti alla CEF, che le ha giudicate con decisioni definitive e pubbliche,

dunque notorie” (ricorso, pag. 6). Siccome il giudice Jaques non ha preso

parte alla presente decisione, pronunciata invero dal vicepresidente della

Camera nella composizione a giudice unico, la domanda di ricusa è priva d’oggetto,

sicché non è necessario chinarsi oltre sulle doglianze mosse dall’insorgente a

tale titolo.

3. L’avv.

RI 1 sostiene nel merito che l’esecuzione n. __________ e conseguentemente il

relativo ACB siano nulli in ragione dell’inesistenza del titolo definitivo di

rigetto dell’opposizio­­ne, censura che aveva peraltro già sollevato nel suo

ricorso del 9 gennaio 2017 contro l’avviso di pignoramento emesso nella medesima

esecuzione. Sennonché, questa Camera ha già deciso su tale questione con sentenza

del 15 febbraio 2017 (inc. 15.2017.4), respingendo tutte le contestazioni della

ricorrente. La stessa insorgente ha poi impugnato detta decisione davanti al

Tribunale federale, che ha dichiarato il ricorso inammissibile con sentenza del

3 aprile 2017 (inc.5A_249/2017). Tale giudizio non può essere riesaminata. Ne

consegue che sotto questo profilo il gravame si rivela irricevibile.

4. L’insorgente

rimprovera inoltre alla Camera una denegata e ritardata giustizia per non avere

statuito sulle sue memorie del 26 aprile 2016, del 31 agosto 2016 (recte:

2015) e del 9 gennaio 2017. Già si è detto a proposito del ricorso del 9

gennaio 2017 che la Camera si è pronunciata con sentenza del 15 febbraio 2017 (consid.

3). Per quanto attiene invece agli altri due gravami, l’avv. RI 1 non fa che

invocare la medesima contestazione sollevata nel precedente ricorso del 26

settembre 2016, anch’es­so già deciso dalla Camera con sentenza del 29 novembre

2016 (inc. 15.2016.91), ove è stato accertato che non sussiste alcuna denegata

o ritardata giustizia. Passata in giudicato, tale decisione non può essere rimessa

in discussione, di modo che il ricorso risulta irricevibile pure da questo

punto di vista.

5. La

ricorrente si duole altresì del fatto che l’UE ha pignorato il conto bancario

presso l’__________ senza porsi la questione del suo minimo vitale né

interpellarla. Ella pare far riferimento alla notificazione di pignoramento

(supercautelare) delle relazioni bancarie e dei depositi di titoli a lei

riconducibili a garanzia delle esecuzioni n. __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________, provvedimento che

l’UE aveva trasmesso all’__________ il 18 agosto 2015 e contro cui l’avv. RI 1

era già insorta mediante ricorso del 31 agosto 2015, respinto da questa Camera

con sentenza del 9 settembre 2016 (inc. 15.2015.76). A tal proposito, occorre però

rilevare che, nonostante il pignoramento in via provvisionale presso l’__________

sia stato fruttuoso, come del resto comunicato dalla stessa banca con scritto

del 25 agosto 2015, l’Ufficio ha in seguito emesso degli ACB per tutte le 45 esecuzioni

promosse nei confronti dell’avv. RI 1, indicandovi di non aver potuto “rilevare

beni di sorta da sottoporre a pignoramento, né crediti, né mobili, né immobili

Considerandi

o qualsiasi altro attivo”. Tale modo di agire è manifestamente errato e ha

pregiudicato gli interessi dei creditori, ritenuto che l’Ufficio ha in realtà

rinvenuto dei beni pignorabili e avrebbe quindi dovuto emettere il relativo

verbale di pignoramento anziché rilasciare degli ACB. Già per tale ragione, a

prescindere dalle contestazioni mosse dalla ricorrente, gli ACB impugnati vanno

annullati e l’incarto retrocesso all’UE affinché emetta il verbale di pignoramento,

menzionandovi i beni già pignorati in via provvisionale ed eventualmente altri

attivi che dovesse ancora reperire dopo aver interrogato la debitrice o anche

in sua assenza, qualora quest’ultima, regolarmente avvisata, non assista al

pignoramento o non vi si faccia rappresentare (sentenza della CEF 15.2015.94

del 26 aprile 2016 e riferimento citato).

6.

Stante

l’esito del ricorso e l’annullamento degli ACB impugnati, la richiesta di

sospendere gli effetti di questi atti sino alla definizione dei crediti di

risarcimento per i reati da cui l’avv. RI 1 è stata prosciolta e che oppone in

compensazione contro lo Stato è priva d’oggetto. Per quanto attiene invece alla

verifica di tutte le 45 esecuzioni in punto all’esistenza di un titolo di

rigetto definitivo per ognuna di esse, con il rinvio dell’incarto, tale esame

verrà condotto dall’Ufficio stesso, cui la domanda andava in ogni caso previamente

sottoposta per competenza anziché a questa Camera.

7.

Alla

luce di quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è

parzialmente accolto, sebbene per altre ragioni rispetto a quelle invocate

dalla ricorrente. La domanda di concessione dell’effetto

sospensivo è così superata dagli eventi. Considerato infine che l’esito del

giudizio sarebbe stato tale a prescindere da eventuali osservazioni dei creditori

e che, ad ogni modo, è pronunciato nel loro interesse, l’Ufficio dovendo ora procedere

all’emissione del verbale di pignoramento dei beni già rinvenuti e di eventuali

altri attivi reperiti successivamente, appare inutile assegnare loro un termine

per esprimersi sul ricorso, che non farebbe altro che procrastinare inutilmente

la procedura.

8.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusa è priva d'oggetto.

2.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.

2.1

Di

conseguenza sono annullati gli attestati di carenza beni emessi dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano il 27 febbraio 2017 nelle 45 esecuzioni promosse nei confronti

dell’avv. RI 1 dai creditori formanti il gruppo n. __________.

2.2

L’incarto

è retrocesso all’Ufficio di esecuzione di Lugano affinché proceda alle

incombenze di cui ai considerandi 5 e 6.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– avv.;

– RA 1, ,

;

– ,;

– ,;

– ,

, ,;

– ,;

– ,

,;

– , ,;

– , ,

;

– RA 6,;

– PR 1, ,;

– CV 9, ,;

– CV 10,

,;

– avv.,.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.