15.2017.19
Ricorso contro attestati di carenza beni emessi nonostante l’UE abbia rinvenuto beni pignorabili del debitore. Annullamento degli stessi e rinvio dell’incarto all’Ufficio per l’emissione del verbale d
13 aprile 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.19
Lugano
13 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Walser,
vicepresidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 10 marzo 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro i 45 attestati di carenza beni emessi il 27 febbraio 2017 nelle
esecuzioni formanti il gruppo n. __________ (es. n. __________, ecc.), promosse
nei confronti della ricorrente da
PI 1,
(rappresentato rispettivamente dall’RA 1
, , dalla RA 2,
, e dall’RA 3,)
CV 1,
(rappresentata rispettivamente RA 4
, , e dalla RA 5,
)
CV 2,
CV 3,
CV 4,
CV 5,
(rappresentata da RA 6,
)
CV 6, CV 7 e CV 8,
(patrocinati dallo PR 1,)
CV 9,
CV 10,
CV 11, __________
(patrocinata dall’ PR 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
di 45 esecuzioni promosse dai creditori formanti il gruppo n. __________ (es.
n. __________, ecc.) nei confronti dell’avv. RI 1, il 27 febbraio 2017 l’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli attestati di carenza beni
(ACB), indicandovi di non aver rinvenuto beni né redditi pignorabili.
Fatti
B. Con
ricorso del 10 marzo 2017 l’avv. RI 1 si aggrava contro i predetti
provvedimenti, chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la
sospensione delle esecuzioni, ovvero la cancellazione degli ACB,
subordinatamente il loro congelamento, fino alla definizione dei crediti di
risarcimento per i reati da cui è stata prosciolta e che oppone in compensazione
contro lo Stato; l’accertamento della nullità dell’ACB n. __________; l’accertamento
dell’avvenuta denegata e ritardata giustizia ai suoi danni per le doglianze
ignorate e denegate del 26 aprile 2016, del 31 agosto 2016 (recte: 2015)
e del 9 gennaio 2017; infine la verifica di tutte le 45 esecuzioni in punto all’esistenza
di un titolo di rigetto definitivo per ognuna di esse. In via preliminare, ella
postula pure la ricusa del giudice Charles Jaques.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati
emessi il 27 febbraio 2017 dall’UE, sotto questo aspetto il ricorso è in linea
di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente chiede anzitutto la ricusa del giudice Charles Jacques, che – a suo
dire – ha “violato arbitrariamente le norme sulla ricusazione, segnatamente
l’art. 47 CPC, per non aver accertato rettamente i fatti, ovvero per un accertamento
manifestamente errato delle prove agli atti come i vari procedimenti condotti
avanti alla CEF, che le ha giudicate con decisioni definitive e pubbliche,
dunque notorie” (ricorso, pag. 6). Siccome il giudice Jaques non ha preso
parte alla presente decisione, pronunciata invero dal vicepresidente della
Camera nella composizione a giudice unico, la domanda di ricusa è priva d’oggetto,
sicché non è necessario chinarsi oltre sulle doglianze mosse dall’insorgente a
tale titolo.
3. L’avv.
RI 1 sostiene nel merito che l’esecuzione n. __________ e conseguentemente il
relativo ACB siano nulli in ragione dell’inesistenza del titolo definitivo di
rigetto dell’opposizione, censura che aveva peraltro già sollevato nel suo
ricorso del 9 gennaio 2017 contro l’avviso di pignoramento emesso nella medesima
esecuzione. Sennonché, questa Camera ha già deciso su tale questione con sentenza
del 15 febbraio 2017 (inc. 15.2017.4), respingendo tutte le contestazioni della
ricorrente. La stessa insorgente ha poi impugnato detta decisione davanti al
Tribunale federale, che ha dichiarato il ricorso inammissibile con sentenza del
3 aprile 2017 (inc.5A_249/2017). Tale giudizio non può essere riesaminata. Ne
consegue che sotto questo profilo il gravame si rivela irricevibile.
4. L’insorgente
rimprovera inoltre alla Camera una denegata e ritardata giustizia per non avere
statuito sulle sue memorie del 26 aprile 2016, del 31 agosto 2016 (recte:
2015) e del 9 gennaio 2017. Già si è detto a proposito del ricorso del 9
gennaio 2017 che la Camera si è pronunciata con sentenza del 15 febbraio 2017 (consid.
3). Per quanto attiene invece agli altri due gravami, l’avv. RI 1 non fa che
invocare la medesima contestazione sollevata nel precedente ricorso del 26
settembre 2016, anch’esso già deciso dalla Camera con sentenza del 29 novembre
2016 (inc. 15.2016.91), ove è stato accertato che non sussiste alcuna denegata
o ritardata giustizia. Passata in giudicato, tale decisione non può essere rimessa
in discussione, di modo che il ricorso risulta irricevibile pure da questo
punto di vista.
5. La
ricorrente si duole altresì del fatto che l’UE ha pignorato il conto bancario
presso l’__________ senza porsi la questione del suo minimo vitale né
interpellarla. Ella pare far riferimento alla notificazione di pignoramento
(supercautelare) delle relazioni bancarie e dei depositi di titoli a lei
riconducibili a garanzia delle esecuzioni n. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, provvedimento che
l’UE aveva trasmesso all’__________ il 18 agosto 2015 e contro cui l’avv. RI 1
era già insorta mediante ricorso del 31 agosto 2015, respinto da questa Camera
con sentenza del 9 settembre 2016 (inc. 15.2015.76). A tal proposito, occorre però
rilevare che, nonostante il pignoramento in via provvisionale presso l’__________
sia stato fruttuoso, come del resto comunicato dalla stessa banca con scritto
del 25 agosto 2015, l’Ufficio ha in seguito emesso degli ACB per tutte le 45 esecuzioni
promosse nei confronti dell’avv. RI 1, indicandovi di non aver potuto “rilevare
beni di sorta da sottoporre a pignoramento, né crediti, né mobili, né immobili
Considerandi
o qualsiasi altro attivo”. Tale modo di agire è manifestamente errato e ha
pregiudicato gli interessi dei creditori, ritenuto che l’Ufficio ha in realtà
rinvenuto dei beni pignorabili e avrebbe quindi dovuto emettere il relativo
verbale di pignoramento anziché rilasciare degli ACB. Già per tale ragione, a
prescindere dalle contestazioni mosse dalla ricorrente, gli ACB impugnati vanno
annullati e l’incarto retrocesso all’UE affinché emetta il verbale di pignoramento,
menzionandovi i beni già pignorati in via provvisionale ed eventualmente altri
attivi che dovesse ancora reperire dopo aver interrogato la debitrice o anche
in sua assenza, qualora quest’ultima, regolarmente avvisata, non assista al
pignoramento o non vi si faccia rappresentare (sentenza della CEF 15.2015.94
del 26 aprile 2016 e riferimento citato).
6.
Stante
l’esito del ricorso e l’annullamento degli ACB impugnati, la richiesta di
sospendere gli effetti di questi atti sino alla definizione dei crediti di
risarcimento per i reati da cui l’avv. RI 1 è stata prosciolta e che oppone in
compensazione contro lo Stato è priva d’oggetto. Per quanto attiene invece alla
verifica di tutte le 45 esecuzioni in punto all’esistenza di un titolo di
rigetto definitivo per ognuna di esse, con il rinvio dell’incarto, tale esame
verrà condotto dall’Ufficio stesso, cui la domanda andava in ogni caso previamente
sottoposta per competenza anziché a questa Camera.
7.
Alla
luce di quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
parzialmente accolto, sebbene per altre ragioni rispetto a quelle invocate
dalla ricorrente. La domanda di concessione dell’effetto
sospensivo è così superata dagli eventi. Considerato infine che l’esito del
giudizio sarebbe stato tale a prescindere da eventuali osservazioni dei creditori
e che, ad ogni modo, è pronunciato nel loro interesse, l’Ufficio dovendo ora procedere
all’emissione del verbale di pignoramento dei beni già rinvenuti e di eventuali
altri attivi reperiti successivamente, appare inutile assegnare loro un termine
per esprimersi sul ricorso, che non farebbe altro che procrastinare inutilmente
la procedura.
8.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa è priva d'oggetto.
2.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.
2.1
Di
conseguenza sono annullati gli attestati di carenza beni emessi dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano il 27 febbraio 2017 nelle 45 esecuzioni promosse nei confronti
dell’avv. RI 1 dai creditori formanti il gruppo n. __________.
2.2
L’incarto
è retrocesso all’Ufficio di esecuzione di Lugano affinché proceda alle
incombenze di cui ai considerandi 5 e 6.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– avv.;
– RA 1, ,
;
– ,;
– ,;
– ,
, ,;
– ,;
– ,
,;
– , ,;
– , ,
;
– RA 6,;
– PR 1, ,;
– CV 9, ,;
– CV 10,
,;
– avv.,.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.