15.2017.2
Ricorso contro la notifica di un precetto esecutivo all’apprendista minorenne del patrocinatore dell’escusso. Revoca della procura comunicata all’UE solo dopo la notifica contestata. Legittimazione a
26 aprile 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.2
Lugano
26 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di
vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 16 dicembre 2016 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 2 dicembre 2016 e la notifica
del precetto esecutivo avvenuta il 9 novembre 2016 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 novembre 2016 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 3'009.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2016. Il precetto esecutivo è
stato notificato il 9 novembre 2016 all’apprendista del rappresentante dell’escusso,
avv. PI 2, e allo stesso non è stata interposta opposizione.
Fatti
B. Avendo
la creditrice postulato il proseguimento dell’esecuzione, il 2 dicembre 2016 l’Ufficio
ha emesso l’avviso di pignoramento.
C. Con
ricorso del 16 dicembre 2016, RI 1 chiede di annullare il precetto esecutivo e
l’avviso di pignoramento.
D. Con
osservazioni 27 dicembre 2016 PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’avv. PI 2
ne ha chiesto l’accoglimento. L’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento
emesso il 2 dicembre 2016 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente si duole che la notifica del precetto esecutivo non è avvenuta correttamente
perché l’avv. PI 2 a quel momento non lo rappresentava più. Inoltre l’atto è
stato consegnato all’apprendista dell’avv. PI 2 benché fosse minorenne, sicché
la notifica non è valida a tenore dell’art. 64 LEF. Essa poi non ha interposto
opposizione e, a mente del ricorrente, neppure avrebbe potuto farlo siccome minorenne.
3. Giusta
l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione
o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi,
la notificazione può essere fatta a "persona adulta della sua
famiglia", espressione con cui si intende ogni persona, il cui sviluppo
fisico e psichico dà l’impressione della maturità, ove viva nella stessa
economia domestica dell’escusso, seppur senza esercitare l’autorità domestica
(fra tante: sentenza della CEF 15.2015.34 del 14
agosto 2015, consid. 4) o a uno dei suoi impiegati.
3.1 L’ufficio
d’esecuzione, se è a conoscenza del fatto che il debitore ha designato una
terza persona per rappresentarlo in una determinata esecuzione o in generale in
tutte le esecuzioni dirette contro di lui, è tenuto a notificare gli atti
esecutivi al rappresentante
convenzionale (sentenze della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, RtiD 2011 I 743 n. 48c, consid. 6/b, 15.2005.70 del 22 agosto 2005, RtiD 2006 I 746 n. 73c,
consid. 1.1; Angst in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 64 LEF; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 64 LEF e, per analogia, n. 7, 8 10 ad art. 66 LEF). Qualora
il rappresentante non abbia contestato una prima notifica, l’ufficio può validamente
notificargli tutti i successivi atti esecutivi fintanto che non gli è stata
comunicata la revoca del mandato
(sentenza della CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010, consid.
3.2; Rep. 1979, 175; cfr. art. 34 cpv. 3 CO).
a) Nella
fattispecie l’Ufficio ha indicato l’avv. PI 2 come destinatario del precetto
esecutivo emesso il 7 novembre 2016 sulla base della procura trasmessagli
dall’avvocato il 19 novembre 2013, con cui RI 1 lo autorizzava a rappresentarlo
nelle sue pratiche esecutive (“UEF”). Procedendo in tal modo, l’Ufficio
ha senz’altro agito correttamente, poiché a quel momento l’avv. PI 2 risultava ancora a tutti gli
effetti nei suoi confronti valido rappresentante convenzionale dell’escusso.
b) Nulla
muta al riguardo lo scritto del 25 marzo 2016, con il quale RI 1 ha revocato ogni mandato affidato all’avv.
PI 2, poiché il debitore l’ha comunicato unicamente al
proprio patrocinatore e non anche all’UE. Neppure l’avv. PI 2 risulta poi avere
segnalato questa circostanza all’Ufficio prima delle sue osservazioni del 27 dicembre
2016. Lo scritto del 25 marzo 2016 è quindi giunto all’UE solo il 20 dicembre
2016, dopo la notifica del precetto esecutivo, il 9 novembre. La critica del
ricorrente è pertanto priva di rilievo alla luce della giurisprudenza appena ricordata.
3.2 A
norma dell’art. 64 cpv. 1 LEF, in assenza dell’escusso la notificazione può anche
Considerandi
essere fatta a un suo impiegato. Per analogia la stessa possibilità dev’essere
ammessa per le notifiche al rappresentante dell’escusso.
a) Nel
caso specifico l’atto esecutivo è stato consegnato nei locali dello studio legale
dell’avv. PI 2 all’apprendista __________, regolarmente impiegata con contratto
di tirocinio del 23 maggio 2016 (accluso al ricorso). La
notifica risulta pertanto in sé valida.
b) Il
ricorrente obietta però che all’epoca della notifica del precetto esecutivo
l’apprendista aveva solo 15 anni e nove mesi e, siccome minorenne, non avrebbe
potuto ritirarlo. Sennonché l’art. 64 cpv. 1 LEF non vincola la validità della
notifica alla maggior età del ricevente. Basta, per quanto attiene alle persone
della famiglia dell’escusso, che sia una persona “adulta”. Non risulta dal
testo della norma, d’altronde, che tale esigenza valga anche per gli impiegati
del debitore. Ma fosse anche così, per “persona adulta” della famiglia del
debitore non s’intende una persona maggiorenne nel senso dell’art. 14 CC, bensì
una persona il cui sviluppo fisico e psichico dia l’impressione della maturità
e che appaia capace d’intendere e di volere (DTF 56 III 21; BlSchK 2007, 60
segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 23 ad art. 64 LEF; Angst, op. cit., n. 18 ad art. 64;
Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 24 ad art. 64).
c) Nel
caso di specie l’avv. PI 2 ha acconsentito alla propria apprendista, perlomeno
per atti concludenti, a prendere in consegna in sua assenza la corrispondenza
destinata allo studio legale, ritenendola così capace d’intendere e di volere,
circostanza peraltro non messa in discussione dal ricorrente, il quale si è appellato
unicamente alla sua minore età. Ciò posto l’atto esecutivo è validamente pervenuto
nella sfera di dominio del rappresentate legale dell’escusso, rappresentato in
quell’occasione dalla propria dipendente in virtù del rapporto contrattuale in
essere tra i due (in tal senso, ancorché sulla base dell’art. 65 LEF, la sentenza
13.
luglio 2005 del Tribunale cantonale vodese [BlSchK 2006, 184], con cui ha confermato
la validità della notifica di precetti esecutivi a uno stagista di 16 anni della
società escussa). Anche se – ciò che il ricorrente peraltro non allega – l’apprendista
non dovesse avere trasmesso il precetto al proprio datore di lavoro, quest’ultimo
risponde comunque del comportamento della sua ausiliaria sulla scorta dell’art.
101.
CO, e tale circostanza è opponibile al ricorrente in virtù della procura
del 19 novembre 2013.
3.3
Priva di pregio risulta infine l’argomentazione
secondo cui l’apprendista, per la sua minor età, non avrebbe potuto interporre
opposizione. La legittimazione a formare opposizione giusta l’art. 74 cpv. 1
LEF è infatti riconosciuta a ogni persona alla quale il precetto esecutivo può essere validamente
notificato (sentenza della CEF 15.2009.13 del 17 marzo 2009 consid. 2.2; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 5-6 ad art. 74 LEF, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 18-24 ad art. 74; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler
in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 ad art. 74 LEF), siccome non si può
ammettere che l’atto esecutivo possa essere notificato nelle mani di una
persona diversa dall’escusso senza riconoscere a questa persona, a suo
scarico, la facoltà di formulare opposizione (sentenza della CEF 15.2008.57 del
19.
settembre 2008, RtiD 2009 I 725 seg. n. 54c, consid. 4). Anche quest’ultima censura va respinta,
ciò che segna la sorte del ricorso.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.