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Decisione

15.2017.2

Ricorso contro la notifica di un precetto esecutivo all’apprendista minorenne del patrocinatore dell’escusso. Revoca della procura comunicata all’UE solo dopo la notifica contestata. Legittimazione a

26 aprile 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la creditrice postulato il proseguimento dell’esecuzione, il 2 dicembre 2016 l’Ufficio

ha emesso l’avviso di pignoramento.

C. Con

ricorso del 16 dicembre 2016, RI 1 chiede di annullare il precetto esecutivo e

l’avviso di pignoramento.

D. Con

osservazioni 27 dicembre 2016 PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’avv. PI 2

ne ha chiesto l’acco­glimento. L’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento

emesso il 2 dicembre 2016 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente si duole che la notifica del precetto esecutivo non è avvenuta correttamente

perché l’avv. PI 2 a quel momento non lo rappresentava più. Inoltre l’atto è

stato consegnato all’apprendista dell’avv. PI 2 benché fosse minorenne, sicché

la notifica non è valida a tenore dell’art. 64 LEF. Essa poi non ha interposto

opposizione e, a mente del ricorrente, neppure avrebbe potuto farlo siccome minorenne.

3. Giusta

l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione

o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi,

la notificazione può essere fatta a "persona adulta della sua

famiglia", espressione con cui si intende ogni persona, il cui sviluppo

fisico e psichico dà l’impres­­sione della maturità, ove viva nella stessa

economia domestica dell’escusso, seppur senza esercitare l’autorità domestica

(fra tante: sentenza della CEF 15.2015.34 del 14

agosto 2015, consid. 4) o a uno dei suoi impiegati.

3.1 L’ufficio

d’esecuzione, se è a conoscenza del fatto che il debitore ha designato una

terza persona per rappresentarlo in una determinata esecuzione o in generale in

tutte le esecuzioni dirette contro di lui, è tenuto a notificare gli atti

esecutivi al rappresentante

convenzionale (sentenze della CEF 15.2009.144 del 1° feb­braio 2010, RtiD 2011 I 743 n. 48c, consid. 6/b, 15.2005.70 del 22 agosto 2005, RtiD 2006 I 746 n. 73c,

consid. 1.1; Angst in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 64 LEF; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 64 LEF e, per analogia, n. 7, 8 10 ad art. 66 LEF). Qualora

il rappresentante non abbia contestato una prima notifica, l’ufficio può validamente

notificargli tutti i successivi atti esecutivi fintanto che non gli è stata

comunicata la revoca del mandato

(sentenza della CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010, con­sid.

3.2; Rep. 1979, 175; cfr. art. 34 cpv. 3 CO).

a) Nella

fattispecie l’Ufficio ha indicato l’avv. PI 2 come destinatario del precetto

esecutivo emesso il 7 novembre 2016 sulla base della procura trasmessagli

dall’avvocato il 19 novembre 2013, con cui RI 1 lo autorizzava a rappresentarlo

nelle sue pratiche esecutive (“UEF”). Procedendo in tal modo, l’Ufficio

ha senz’altro agito correttamente, poiché a quel momento l’avv. PI 2 risultava ancora a tutti gli

effetti nei suoi confronti valido rappresentante convenzionale dell’escusso.

b) Nulla

muta al riguardo lo scritto del 25 marzo 2016, con il quale RI 1 ha revocato ogni mandato affidato all’avv.

PI 2, poiché il debitore l’ha comunicato unicamente al

proprio patrocinatore e non anche all’UE. Neppure l’avv. PI 2 risulta poi avere

segnalato questa circostanza all’Ufficio prima delle sue osservazioni del 27 dicembre

2016. Lo scritto del 25 marzo 2016 è quindi giunto all’UE solo il 20 dicembre

2016, dopo la notifica del precetto esecutivo, il 9 novembre. La critica del

ricorrente è pertanto priva di rilievo alla luce della giurisprudenza appena ricordata.

3.2 A

norma dell’art. 64 cpv. 1 LEF, in assenza dell’escusso la notificazione può anche

Considerandi

essere fatta a un suo impiegato. Per analogia la stessa possibilità dev’essere

ammessa per le notifiche al rappresentante dell’escusso.

a) Nel

caso specifico l’atto esecutivo è stato consegnato nei locali dello studio legale

dell’avv. PI 2 all’apprendista __________, regolarmente impiegata con contratto

di tirocinio del 23 maggio 2016 (accluso al ricorso). La

notifica risulta pertanto in sé valida.

b) Il

ricorrente obietta però che all’epoca della notifica del precetto esecutivo

l’apprendista aveva solo 15 anni e nove mesi e, siccome minorenne, non avrebbe

potuto ritirarlo. Sennonché l’art. 64 cpv. 1 LEF non vincola la validità della

notifica alla maggior età del ricevente. Basta, per quanto attiene alle persone

della famiglia dell’escusso, che sia una persona “adulta”. Non risulta dal

testo della norma, d’altronde, che tale esigenza valga anche per gli impiegati

del debitore. Ma fosse anche così, per “persona adulta” della famiglia del

debitore non s’intende una persona maggiorenne nel senso dell’art. 14 CC, bensì

una persona il cui sviluppo fisico e psichico dia l’impressione della maturità

e che appaia capace d’intendere e di volere (DTF 56 III 21; BlSchK 2007, 60

segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 23 ad art. 64 LEF; Angst, op. cit., n. 18 ad art. 64;

Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 24 ad art. 64).

c) Nel

caso di specie l’avv. PI 2 ha acconsentito alla propria apprendista, perlomeno

per atti concludenti, a prendere in consegna in sua assenza la corrispondenza

destinata allo studio legale, ritenendola così capace d’intendere e di volere,

circostanza peraltro non messa in discussione dal ricorrente, il quale si è appellato

unicamente alla sua minore età. Ciò posto l’atto esecutivo è validamente pervenuto

nella sfera di dominio del rappresentate legale dell’escusso, rappresentato in

quell’occa­sione dalla propria dipendente in virtù del rapporto contrattuale in

essere tra i due (in tal senso, ancorché sulla base dell’art. 65 LEF, la sentenza

13.

luglio 2005 del Tribunale cantonale vodese [BlSchK 2006, 184], con cui ha confermato

la validità della notifica di precetti esecutivi a uno stagista di 16 anni della

società escussa). Anche se – ciò che il ricorrente peraltro non allega – l’apprendista

non dovesse avere trasmesso il precetto al proprio datore di lavoro, quest’ultimo

risponde comunque del comportamento della sua ausiliaria sulla scorta dell’art.

101.

CO, e tale circostanza è opponibile al ricorrente in virtù della procura

del 19 novembre 2013.

3.3

Priva di pregio risulta infine l’argomentazione

secondo cui l’ap­prendista, per la sua minor età, non avrebbe potuto interporre

opposizione. La legittimazione a formare opposizione giusta l’art. 74 cpv. 1

LEF è infatti riconosciuta a ogni persona alla quale il precetto esecutivo può essere validamente

notificato (sentenza della CEF 15.2009.13 del 17 marzo 2009 consid. 2.2; Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 5-6 ad art. 74 LEF, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 18-24 ad art. 74; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler

in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 ad art. 74 LEF), siccome non si può

ammettere che l’atto esecutivo possa essere notificato nelle mani di una

persona diversa dal­l’escusso senza riconoscere a questa persona, a suo

scarico, la facoltà di formulare opposizione (sentenza della CEF 15.2008.57 del

19.

settembre 2008, RtiD 2009 I 725 seg. n. 54c, consid. 4). Anche quest’ultima censura va respinta,

ciò che segna la sorte del ricorso.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.