15.2017.20
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26 giugno 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2017.20
15.2017.35
Lugano
26 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 marzo 2017 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 3 novembre 2016 e contro le comminatorie di
fallimento emesse l’8 febbraio 2017 nelle esecuzioni n. __________ e __________
promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da
PI 1, __________
PI 2, __________
(patrocinate dall’__________. __________,
studio legale PI 1,
__________)
e sul ricorso 28 aprile 2017 delle procedenti avverso la decisione di
riconsiderazione del 19 aprile 2017, con cui lo stesso Ufficio ha annullato le
comminatorie di fallimento e annotato
nel proprio registro le opposizioni interposte dall’escussa ai due precetti
esecutivi;
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________, emessi il 3 novembre
2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 e l’PI 2 procedono
contro la RI 1 per l’incasso rispettivamente di fr. 2'984.04 oltre agli
interessi del 5% dal 10 maggio 2016 e di fr. 1'452.50 oltre agli interessi
del 5% dall’11 maggio 2016.
B. Entrambi
Fatti
i precetti esecutivi sono stati notificati il 4 novembre 2016 presso l’allora
recapito della società escussa in via __________ nelle mani dell’impiegata dell’PI
2, PI 3, la quale non ha interposto opposizione.
C. Avendo
le procedenti chiesto il proseguimento delle esecuzioni, l’8 febbraio 2017 l’Ufficio
ha emesso le comminatorie di fallimento, che sono state notificate al nuovo
recapito della società in via __________.
D. Con
ricorso 13 marzo 2017, la RI 1 ha chiesto l’annullamento della notifica dei
precetti esecutivi e delle successive comminatorie di fallimento. Con decreto
del 16 marzo 2017 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo. Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2017, l’PI 1, per sé e per
conto dell’PI 2, si è opposta al ricorso per quanto attiene ad ambedue le
esecuzioni e ha chiesto la comminazione di una multa alla ricorrente per “comportamento scorretto e finanche illecito” nel senso dell’art. 16 cpv. 2 LPR.
E. Avvalendosi
della facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento in base all’art. 17
cpv. 4 LEF, in parziale accoglimento del ricorso il 19 aprile 2017 l’UE ha annullato
le comminatorie di fallimento e annotato nel proprio registro le opposizioni
dell’escussa ai precetti esecutivi.
F. Con
ricorso del 28 aprile 2017, l’PI 1, per sé e per conto dell’PI 2, insorge alla
Camera affinché annulli la decisione di riconsiderazione e respinga il ricorso
per quanto attiene ad ambedue le esecuzioni. Visto l’esito del giudizio odierno
il ricorso non è stato intimato né all’escussa né all’Ufficio d’esecuzione.
Considerato
in
diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla
notifica delle comminatorie di fallimento, avvenuta il 2 marzo 2017, il ricorso
inoltrato dalla RI 1 il 13 marzo
2017 è in linea di principio ricevibile in quanto il termine scadeva domenica
12 marzo 2017 e, per l’effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, è stato prorogato fino
a lunedì 13 marzo 2017 (art. 17 LEF). Pure tempestivo si rivela il ricorso presentato il 28 aprile 2017 dall’PI
1 per sé e per l’PI 2 contro la decisione di riconsiderazione, da esse ritirata
il 21 aprile 2017.
Considerandi
2.
Vertendo sugli stessi atti esecutivi – ossia la
notifica, alla medesima persona, dei precetti esecutivi n. __________ e __________, e le susseguenti comminatorie di fallimento – le due
procedure di ricorso in oggetto possono
essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro
individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente.
3.
Nel
suo ricorso la RI 1 ricorda di aver avuto la sede, al momento della notifica
dei precetti, in via __________ nello stesso ufficio dell’PI 2, dove le
arrivava tutta la corrispondenza. Orbene, benché consapevoli che in quell’ufficio
non vi era né personale né responsabili della ricorrente, le procedenti hanno
lo stesso fatto spiccare contro di essa i precetti esecutivi impugnati, che
sono stati notificati all’unica persona che lavorava
apparentemente in quell’ufficio, la dipendente dell’PI 2 PI 3. La ricorrente
afferma che quest’ultima non è sua dipendente né le è legata in alcun modo,
sicché è rimasta ignara dell’esistenza delle procedure esecutive fino al 2
marzo 2017, quando ha ricevuto le comminatorie di fallimento e ha chiesto all’UE
la copia dei precetti esecutivi.
4.
Nelle
sue osservazioni l’Ufficio rileva che la ricorrente sembra essere venuta a
conoscenza delle procedure esecutive unicamente al momento della notifica delle
comminatorie di fallimento e, benché fosse suo compito ritirare la corrispondenza
che giungeva al recapito ufficiale, ch’essa non poteva aspettarsi l’invio dei
precetti esecutivi. L’Ufficio evidenzia d’altronde che tra i documenti prodotti
dalle procedenti vi sono scambi di e-mail, con i quali la ricorrente è stata
avvisata della ricezione di alcuni precetti esecutivi, scansionati e allegati
alle comunicazioni, cosa che però non sembra essere avvenuta per i due precetti
esecutivi oggetto del ricorso, essendosi l’PI 2 nell’e-mail del 7 novembre
2016.
limitata a indicare alla ricorrente “che ci è pervenuta corrispondenza per la vostra
società”. Per questi motivi l’Ufficio ritiene che la
notifica non sia avvenuta correttamente e in parziale riconsiderazione dei
provvedimenti impugnati decide di annotare l’opposizione interposta dall’escussa
a entrambi i precetti esecutivi e di annullare le comminatorie di fallimento.
5.
Nel
loro ricorso contro la decisione di parziale riconsiderazione l’PI 1 e l’PI 2
contestano l’affermazione dell’Ufficio secondo cui l’escussa non poteva
aspettarsi l’invio dei precetti esecutivi. Questo perché essa sapeva
perfettamente di avere precise obbligazioni contrattuali di natura economica
nei confronti delle procedenti. A mente di queste ultime l’abusività espressa
dall’escussa nel proprio ricorso è manifesta se si considerano gli innumerevoli
richiami e solleciti trasmessi a entrambi i suoi amministratori dall’impiegata
dell’PI 2, PI 3, con le chiare indicazioni di presentarsi presso la sede
societaria per ritirare la corrispondenza. I precetti esecutivi in questione –
esse ricordano – sono stati entrambi notificati venerdì 4 novembre 2016 e già
lunedì 7 novembre 2016, quindi il primo giorno lavorativo dopo la notifica, all’escussa
è stata comunicata l’arrivo di un’importante corrispondenza, motivo per il
quale se gli amministratori si fossero minimamente interessati di raccogliere
le informazioni necessarie a una corretta gestione della società, avrebbero
tempestivamente preso visione di tali atti.
6.
In
caso di riconsiderazione parziale, come nel caso in esame, l’autorità di vigilanza
può considerare il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte dall’ufficio
d’esecuzione nella decisione di riconsiderazione (la quale, in siffatta misura,
si sostituisce alla decisione impugnata) mentre deve pronunciarsi sulle altre
censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di riconsiderazione
(DTF 126 III 86, consid. 3).
7.
Se
l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la
notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima
a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a
qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone
non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario
o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
7.1
Gli
atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della
società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si
trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del
rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua
attività nelle mani di persona adulta della
sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 73; Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 9 ad art. 65 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 45 seg. ad art. 65 LEF). La notifica è
inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2
LEF, quando avviene alla sede della società escussa in assenza dell’amministratore.
Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona solo i funzionari e
gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta
però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la
validità della notificazione sostitutiva
fatta a un impiegato di un’altra società che esercita la propria
attività negli stessi locali dell’escussa (DTF
96.
III 5 consid. 1; 96 III 66 consid. 2), il criterio determinante essendo
quello secondo cui il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza
ritardo al rappresentante dell’escussa (sentenza della CEF 15.2012.82 del 30
agosto 2012 consid. 2). La notifica a un terzo è però nulla in caso di
conflitto d’interessi tra ausiliario ed escusso, ad esempio quando l’ausiliario
è pure il creditore procedente, o quando la legge esige una notifica personale
al destinatario dell’atto (Erard in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 64 LEF; sentenza
della CEF 15.2007.79 del 7 gennaio 2008 consid. 7).
7.2
Nel
caso di specie i precetti esecutivi sono stati notificati al recapito della
società escussa allora iscritto nel registro di commercio, ossia in via __________,
nelle mani della dipendente della fiduciaria (l’PI 2) presso la quale l’escussa
aveva il proprio recapito. Sebbene, come visto, la modalità della notifica sia
in principio regolare, in concreto vi è un chiaro conflitto di interessi tra l’ausiliaria
(PI 3) e l’escussa per quanto riguarda la notifica sia del precetto esecutivo
fatto emettere dall’PI 2 sia di quello fatto emettere dall’PI 1. Questo perché
PI 3 è dipendente della procedente PI 2, che sebbene abbia personalità
giuridica distinta, è strettamente legata all’PI 1, considerato che – a
prescindere dalla chiara analogia delle due ragioni sociali – l’amministratore
unico della prima è anche membro del consiglio di amministrazione della seconda,
le due società condividono ora lo stesso recapito in __________ e nella procedura
esecutiva n. __________ l’PI 2 è patrocina dall’PI 1 con un unico allegato di
osservazioni del 29 marzo 2017 e un unico ricorso del 28 aprile 2017 con cui
chiede indistintamente la conferma della validità di entrambi i precetti
esecutivi n. __________ e __________.
7.3
Ciò
posto, la notificazione dei precetti esecutivi all’impiegata dell’PI 2 non è
valida. Ed è senza rilievo per il giudizio odierno il fatto che la RI 1 dovesse
o non dovesse aspettarsi la notifica dei precetti esecutivi, siccome la legge
esige che l’atto esecutivo sia consegnato effettivamente nelle mani dell’escusso
o in quelle di un suo valido rappresentante (art. 65 e 72 cpv. 2 LEF), oppure perlomeno
che l’escusso o il suo rappresentante ne venga a conoscenza del contenuto
essenziale (sotto consid. 8 e 8.1). Orbene, contrariamente a quanto avvenuto
per precedenti esecuzioni promosse dall’AVS e dallo Stato (email 17 e 21
ottobre 2016, doc. 4 accluso alle osservazioni
del 29 marzo 2017), nella fattispecie PI 3 non ha comunicato ai rappresentanti
legali dell’escussa né la ricezione dei precetti esecutivi fatti
spiccare dalla sua datrice di lavoro e dalla consociata, né tanto meno gli atti
stessi o almeno il loro contenuto essenziale, limitandosi con il messaggio
elettronico del 7 novembre 2016 a comunicare agli organi della
società escussa “che ci è
pervenuta corrispondenza per la vostra società”. Le società escutenti avrebbero dovuto
invece indicare all’UE o all’agente notificatore l’indirizzo personale di uno
dei membri del consiglio d’amministrazione della società escussa.
8.
La notifica irregolare di un precetto
esecutivo non è in principio sanzionata
con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di
dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai
pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità
può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora il precetto esecutivo sia comunque giunto all’escusso ancorché
in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal
momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid. 2, 120
III 116, consid. 3/b; 110 III 11, consid. 2; sentenza del Tribunale federale
7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; sentenze della CEF 15.2015.33/38
del 26 maggio 2015 consid. 5.1 con riferimenti, e 15.2003.200 del 14 gennaio
2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c).
Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o
interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1;
sentenze del Tribunale federale 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2 e 5A_548/2001 del 5 dicembre 2011,
consid. 2.1; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 9a
ed. 2013, n. 27-28 ad § 12).
8.1
Nel caso di specie, già si è detto che
la notificazione dei precetti esecutivi non ha avuto luogo conformemente alla
legge (v. sopra consid. 7). Ciononostante, l’escussa ha potuto prendere
conoscenza del contenuto essenziale dei precetti il giorno in cui ha ricevuto
le comminatorie di fallimento e ottenuto dall’Ufficio copia
degli stessi. Presentando poi il ricorso in rassegna entro
10.
giorni dalla ricezione delle comminatorie di fallimento e delle copie dei
precetti esecutivi, avvenuta il 2 marzo 2017, la ricorrente, nel contestare la
legittimità delle esecuzioni, di fatto vi ha interposto opposizione
(v. sentenza della CEF 15.2013.110 del 7 febbraio 2014
consid. 4.2). Non ha quindi alcun interesse degno di protezione a far annullare
– come richiede – le notifiche dei precetti esecutivi, poiché una nuova
notificazione costituirebbe una mera formalità priva di utilità (cfr. DTF
112.
III 81 consid. 2; Jeanneret/ Lembo,
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 35
ad art. 64 LEF; Angst,
op. cit.; n. 23 ad art. 64; sentenza della CEF 15.2013.85 del 3 febbraio 2014
consid. 5.2), bastando la registrazione delle opposizioni formulate dalla
ricorrente già operata dall’UE.
8.2
Alla
luce di quanto precede, l’UE di Lugano ha correttamente annullato le comminatorie
di fallimento con il provvedimento di riconsiderazione, poiché le esecuzioni
risultano, come visto, validamente sospese da opposizione (art. 78 cpv. 1 LEF).
Di modo che si giustifica la reiezione sia del ricorso della RI 1 nella misura
in cui esso non è diventato senza oggetto, sia del ricorso delle procedenti, compresa
la domanda di comminazione di una multa, dato che la decisione di riconsiderazione
viene confermata.
9.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui non è divenuto privo di oggetto in seguito all’emanazione della decisione di riconsiderazione
il 19 aprile 2017, il ricorso della RI 1 è respinto.
2.
Il
ricorso dell’PI 1 è respinto.
3.
Il ricorso dell’PI 2
è respinto.
4.
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
–;
–(per sé
e per
l’PI 2).
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.