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Decisione

15.2017.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 giugno 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i precetti esecutivi sono stati notificati il 4 novembre 2016 presso l’allora

recapito della società escussa in via __________ nelle mani dell’impiegata dell’PI

2, PI 3, la quale non ha interposto opposizione.

C. Avendo

le procedenti chiesto il proseguimento delle esecuzioni, l’8 febbraio 2017 l’Ufficio

ha emesso le comminatorie di fallimento, che sono state notificate al nuovo

recapito della società in via __________.

D. Con

ricorso 13 marzo 2017, la RI 1 ha chiesto l’annullamento della notifica dei

precetti esecutivi e delle successive comminatorie di fallimento. Con decreto

del 16 marzo 2017 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo. Nelle sue osservazioni del 29 marzo 2017, l’PI 1, per sé e per

conto dell’PI 2, si è opposta al ricorso per quanto attiene ad ambedue le

esecuzioni e ha chiesto la comminazione di una multa alla ricorrente per “comportamento scorretto e finanche illecito” nel senso dell’art. 16 cpv. 2 LPR.

E. Avvalendosi

della facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento in base all’art. 17

cpv. 4 LEF, in parziale accoglimento del ricorso il 19 aprile 2017 l’UE ha annullato

le comminatorie di fallimento e annotato nel proprio registro le opposizioni

dell’escussa ai precetti esecutivi.

F. Con

ricorso del 28 aprile 2017, l’PI 1, per sé e per conto dell’PI 2, insorge alla

Camera affinché annulli la decisione di riconsiderazione e respinga il ricorso

per quanto attiene ad ambedue le esecuzioni. Visto l’esito del giudizio odierno

il ricorso non è stato intimato né all’escussa né all’Uf­ficio d’esecuzione.

Considerato

in

diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla

notifica delle comminatorie di fallimento, avvenuta il 2 marzo 2017, il ricorso

inoltrato dalla RI 1 il 13 marzo

2017 è in linea di principio ricevibile in quanto il termine scadeva domenica

12 marzo 2017 e, per l’effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, è stato prorogato fino

a lunedì 13 marzo 2017 (art. 17 LEF). Pure tempestivo si rivela il ricorso presentato il 28 aprile 2017 dall’PI

1 per sé e per l’PI 2 contro la decisione di riconsiderazione, da esse ritirata

il 21 aprile 2017.

Considerandi

2.

Vertendo sugli stessi atti esecutivi – ossia la

notifica, alla medesima persona, dei precetti esecutivi n. __________ e __________, e le susseguenti comminatorie di fallimento – le due

procedure di ricorso in oggetto possono

essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro

individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere

impugnati anche singolarmente.

3.

Nel

suo ricorso la RI 1 ricorda di aver avuto la sede, al momento della notifica

dei precetti, in via __________ nello stesso ufficio dell’PI 2, dove le

arrivava tutta la corrispondenza. Orbene, benché consapevoli che in quell’ufficio

non vi era né personale né responsabili della ricorrente, le procedenti hanno

lo stesso fatto spiccare contro di essa i precetti esecutivi impugnati, che

sono stati notificati all’uni­­ca persona che lavorava

apparentemente in quell’ufficio, la dipendente dell’PI 2 PI 3. La ricorrente

afferma che quest’ultima non è sua dipendente né le è legata in alcun modo,

sicché è rimasta ignara dell’esistenza delle procedure esecutive fino al 2

marzo 2017, quando ha ricevuto le comminatorie di fallimento e ha chiesto all’UE

la copia dei precetti esecutivi.

4.

Nelle

sue osservazioni l’Ufficio rileva che la ricorrente sembra essere venuta a

conoscenza delle procedure esecutive unicamente al momento della notifica delle

comminatorie di fallimento e, benché fosse suo compito ritirare la corrispondenza

che giungeva al recapito ufficiale, ch’essa non poteva aspettarsi l’invio dei

precetti esecutivi. L’Ufficio evidenzia d’altronde che tra i documenti prodotti

dalle procedenti vi sono scambi di e-mail, con i quali la ricorrente è stata

avvisata della ricezione di alcuni precetti esecutivi, scansionati e allegati

alle comunicazioni, cosa che però non sembra essere avvenuta per i due precetti

esecutivi oggetto del ricorso, essendosi l’PI 2 nell’e-­mail del 7 novembre

2016.

limitata a indicare alla ricorrente “che ci è pervenuta corrispondenza per la vostra

società”. Per questi motivi l’Ufficio ritiene che la

notifica non sia avvenuta correttamente e in parziale riconsiderazione dei

provvedimenti impugnati decide di annotare l’opposizione interposta dall’escussa

a entrambi i precetti esecutivi e di annullare le comminatorie di fallimento.

5.

Nel

loro ricorso contro la decisione di parziale riconsiderazione l’PI 1 e l’PI 2

contestano l’afferma­­zione dell’Ufficio secondo cui l’escussa non poteva

aspettarsi l’invio dei precetti esecutivi. Questo perché essa sapeva

perfettamente di avere precise obbligazioni contrattuali di natura economica

nei confronti delle procedenti. A mente di queste ultime l’abusività espressa

dall’escussa nel proprio ricorso è manifesta se si considerano gli innumerevoli

richiami e solleciti trasmessi a entrambi i suoi amministratori dall’impiegata

dell’PI 2, PI 3, con le chiare indicazioni di presentarsi presso la sede

societaria per ritirare la corrispondenza. I precetti esecutivi in questione –

esse ricordano – sono stati entrambi notificati venerdì 4 novembre 2016 e già

lunedì 7 novembre 2016, quindi il primo giorno lavorativo dopo la notifica, all’escussa

è stata comunicata l’arrivo di un’importante corrispondenza, motivo per il

quale se gli amministratori si fossero minimamente interessati di raccogliere

le informazioni necessarie a una corretta gestione della società, avrebbero

tempestivamente preso visione di tali atti.

6.

In

caso di riconsiderazione parziale, come nel caso in esame, l’autorità di vigilanza

può considerare il ricorso privo di oggetto solo per le censure accolte dall’ufficio

d’esecuzione nella decisione di riconsiderazione (la quale, in siffatta misura,

si sostituisce alla decisione impugnata) mentre deve pronunciarsi sulle altre

censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di riconsiderazione

(DTF 126 III 86, consid. 3).

7.

Se

l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la

notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima

a qualunque membro del­l’amministrazione o della direzione, come pure a

qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone

non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario

o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

7.1

Gli

atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della

società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si

trovino in ufficio, la notifica può anche essere effettuata al domicilio del

rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua

attività nelle mani di persona adulta della

sua famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 73; Angst in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 9 ad art. 65 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 45 seg. ad art. 65 LEF). La notifica è

inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2

LEF, quando avviene alla sede della società escussa in assenza del­l’amministratore.

Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona solo i funzionari e

gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta

però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la

validità della notificazione sostitutiva

fatta a un impiegato di un’al­­tra società che esercita la propria

attività negli stessi locali del­l’escussa (DTF

96.

III 5 consid. 1; 96 III 66 consid. 2), il criterio determinante essendo

quello secondo cui il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza

ritardo al rappresentante dell’e­­scussa (sentenza della CEF 15.2012.82 del 30

agosto 2012 con­sid. 2). La notifica a un terzo è però nulla in caso di

conflitto d’in­teressi tra ausiliario ed escusso, ad esempio quando l’ausiliario

è pure il creditore procedente, o quando la legge esige una notifica personale

al destinatario dell’atto (Erard in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 64 LEF; sentenza

della CEF 15.2007.79 del 7 gennaio 2008 consid. 7).

7.2

Nel

caso di specie i precetti esecutivi sono stati notificati al recapito della

società escussa allora iscritto nel registro di commercio, ossia in via __________,

nelle mani della dipendente della fiduciaria (l’PI 2) presso la quale l’escussa

aveva il proprio recapito. Sebbene, come visto, la modalità della notifica sia

in principio regolare, in concreto vi è un chiaro conflitto di interessi tra l’ausiliaria

(PI 3) e l’escussa per quanto riguarda la notifica sia del precetto esecutivo

fatto emettere dall’PI 2 sia di quello fatto emettere dal­l’PI 1. Questo perché

PI 3 è dipendente della procedente PI 2, che sebbene abbia personalità

giuridica distinta, è strettamente legata all’PI 1, considerato che – a

prescindere dalla chiara analogia delle due ragioni sociali – l’amministratore

unico della prima è anche membro del consiglio di amministrazione della seconda,

le due società condividono ora lo stesso recapito in __________ e nella procedura

esecutiva n. __________ l’PI 2 è patrocina dall’PI 1 con un unico allegato di

osservazioni del 29 marzo 2017 e un unico ricorso del 28 aprile 2017 con cui

chiede indistintamente la conferma della validità di entrambi i precetti

esecutivi n. __________ e __________.

7.3

Ciò

posto, la notificazione dei precetti esecutivi all’impiegata del­l’PI 2 non è

valida. Ed è senza rilievo per il giudizio odierno il fatto che la RI 1 dovesse

o non dovesse aspettarsi la notifica dei precetti esecutivi, siccome la legge

esige che l’atto esecutivo sia consegnato effettivamente nelle mani dell’escusso

o in quelle di un suo valido rappresentante (art. 65 e 72 cpv. 2 LEF), oppure perlomeno

che l’escusso o il suo rappresentante ne venga a conoscenza del con­tenuto

essenziale (sotto consid. 8 e 8.1). Orbene, contrariamente a quanto avvenuto

per precedenti esecuzioni promosse dall’AVS e dallo Stato (email 17 e 21

ottobre 2016, doc. 4 accluso alle osservazioni

del 29 marzo 2017), nella fattispecie PI 3 non ha comunicato ai rappresentanti

legali dell’escussa né la ricezione dei precetti esecutivi fatti

spiccare dalla sua datrice di lavoro e dalla consociata, né tanto meno gli atti

stessi o almeno il loro contenuto essenziale, limitandosi con il messaggio

elettronico del 7 novembre 2016 a comunicare agli organi della

società escussa “che ci è

pervenuta corrispondenza per la vostra società”. Le società escutenti avrebbero dovuto

invece indicare all’UE o al­l’agente notificatore l’indirizzo personale di uno

dei membri del consiglio d’amministrazione della società escussa.

8.

La notifica irregolare di un precetto

esecutivo non è in principio sanzionata

con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di

dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai

pervenuto al debitore, l’esecu­­zione è assolutamente nulla e la sua nullità

può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora il precetto esecutivo sia comunque giunto all’escusso ancorché

in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal

momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid. 2, 120

III 116, consid. 3/b; 110 III 11, consid. 2; sentenza del Tribunale federale

7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; sentenze della CEF 15.2015.33/38

del 26 maggio 2015 consid. 5.1 con riferimenti, e 15.2003.200 del 14 gennaio

2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c).

Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o

interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1;

sentenze del Tribunale federale 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2 e 5A_548/2001 del 5 dicembre 2011,

consid. 2.1; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Kon­kursrechts, 9a

ed. 2013, n. 27-28 ad § 12).

8.1

Nel caso di specie, già si è detto che

la notificazione dei precetti esecutivi non ha avuto luogo conformemente alla

legge (v. sopra consid. 7). Ciononostante, l’escussa ha potuto prendere

conoscenza del contenuto essenziale dei precetti il giorno in cui ha ricevuto

le comminatorie di fallimento e ottenuto dall’Ufficio copia

degli stessi. Presentando poi il ricorso in rassegna entro

10.

giorni dalla ricezione delle comminatorie di fallimento e delle copie dei

precetti esecutivi, avvenuta il 2 marzo 2017, la ricorrente, nel contestare la

legittimità delle esecuzioni, di fatto vi ha interposto opposizione

(v. sentenza della CEF 15.2013.110 del 7 febbraio 2014

consid. 4.2). Non ha quindi alcun interesse degno di protezione a far annullare

– come richiede – le notifiche dei precetti esecutivi, poiché una nuova

notificazione costituirebbe una mera formalità priva di utilità (cfr. DTF

112.

III 81 consid. 2; Jeanneret/ Lembo,

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 35

ad art. 64 LEF; Angst,

op. cit.; n. 23 ad art. 64; sentenza della CEF 15.2013.85 del 3 febbraio 2014

consid. 5.2), bastando la registrazione delle opposizioni formulate dalla

ricorrente già operata dall’UE.

8.2

Alla

luce di quanto precede, l’UE di Lugano ha correttamente annullato le comminatorie

di fallimento con il provvedimento di riconsiderazione, poiché le esecuzioni

risultano, come visto, validamente sospese da opposizione (art. 78 cpv. 1 LEF).

Di modo che si giustifica la reiezione sia del ricorso della RI 1 nella misura

in cui esso non è diventato senza oggetto, sia del ricorso delle procedenti, compresa

la domanda di comminazione di una multa, dato che la decisione di riconsiderazione

viene confermata.

9.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui non è divenuto privo di oggetto in seguito al­l’emanazione della decisione di riconsiderazione

il 19 aprile 2017, il ricorso della RI 1 è respinto.

2.

Il

ricorso dell’PI 1 è respinto.

3.

Il ricorso dell’PI 2

è respinto.

4.

Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

–;

–(per sé

e per

l’PI 2).

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.