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Decisione

15.2017.21

Comminatoria di fallimento. Domanda di concordato. Ricorso irricevibile

24 marzo 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.21

Lugano

24 marzo 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 marzo 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 marzo 2017 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________

PI 2, __________

(patrocinate dall’avv. PA 1, __________)

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa il 9 dicembre 2016 da PI

1 e PI 2 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 19'703.30 oltre agli

interessi del 5% dal 1° agosto 2016, il 9 marzo 2017 l’Ufficio di esecuzione

(UE) di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha

notificato la comminatoria di fallimento;

che

con ricorso del 16 marzo 2017, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria

di fallimento, facendo valere in sostanza di non avere i mezzi finanziari

necessari per pagare il debito posto in esecuzione, per il resto non

contestato, poiché da luglio del 2016 non ha più incassato quanto dovuto dai

propri clienti per la locazione di cassette di sicurezza in seguito al sequestro

penale di tutta la sua documentazione;

che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento;

che

contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato

un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale

dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso

all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di

una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);

che

la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla

validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta

esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in

particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80

segg. LEF);

che

nel caso specifico la RI 1 si limita a invocare difficoltà economiche, ma non

pretende che la notifica della comminatoria di fallimento leda una norma di

diritto esecutivo;

che,

anzi, l’UE era tenuto a procedere a tale notificazione siccome erano dati i

presupposti stabiliti agli art. 88 e 159 LEF (assenza di opposizione al

precetto esecutivo notificato il 14 dicembre 2016, domanda di proseguimento

dell’esecuzione del 24 gennaio 2017);

che

una domanda di concordato, cui accenna la ricorrente, va presentata non all’UE né

a questa Camera (quale autorità di vigilanza) ma al giudice (art. 293 lett. a

LEF) – nel Cantone Ticino il Pretore del domicilio del debitore –, fermo

restando un eventuale differimento d’ufficio del fallimento nel senso dell’art.

173a cpv. 2 LEF;

che

fondato esclusivamente su una censura improponibile, il ricorso va dichiarato

inammissibile senza ulteriore atto istruttorio (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.