15.2017.21
Comminatoria di fallimento. Domanda di concordato. Ricorso irricevibile
24 marzo 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.21
Lugano
24 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 marzo 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 marzo 2017 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
PI 2, __________
(patrocinate dall’avv. PA 1, __________)
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa il 9 dicembre 2016 da PI
1 e PI 2 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 19'703.30 oltre agli
interessi del 5% dal 1° agosto 2016, il 9 marzo 2017 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha
notificato la comminatoria di fallimento;
che
con ricorso del 16 marzo 2017, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria
di fallimento, facendo valere in sostanza di non avere i mezzi finanziari
necessari per pagare il debito posto in esecuzione, per il resto non
contestato, poiché da luglio del 2016 non ha più incassato quanto dovuto dai
propri clienti per la locazione di cassette di sicurezza in seguito al sequestro
penale di tutta la sua documentazione;
che giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento;
che
contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato
un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale
dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso
all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di
una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF);
che
la via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla
validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta
esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in
particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80
segg. LEF);
che
nel caso specifico la RI 1 si limita a invocare difficoltà economiche, ma non
pretende che la notifica della comminatoria di fallimento leda una norma di
diritto esecutivo;
che,
anzi, l’UE era tenuto a procedere a tale notificazione siccome erano dati i
presupposti stabiliti agli art. 88 e 159 LEF (assenza di opposizione al
precetto esecutivo notificato il 14 dicembre 2016, domanda di proseguimento
dell’esecuzione del 24 gennaio 2017);
che
una domanda di concordato, cui accenna la ricorrente, va presentata non all’UE né
a questa Camera (quale autorità di vigilanza) ma al giudice (art. 293 lett. a
LEF) – nel Cantone Ticino il Pretore del domicilio del debitore –, fermo
restando un eventuale differimento d’ufficio del fallimento nel senso dell’art.
173a cpv. 2 LEF;
che
fondato esclusivamente su una censura improponibile, il ricorso va dichiarato
inammissibile senza ulteriore atto istruttorio (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.