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Decisione

15.2017.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 aprile 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Non avendo rinvenuto beni né redditi pignorabili, il 31 marzo 2015 l’UE

ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato

di carenza beni. Il ricorso interposto il 18 aprile 2016 dalla procedente è

stato accolto da questa Camera con sentenza del 23 settembre 2016 (inc.

15.2016.47), che ha rinviato l’incarto all’UE affinché procedesse a ulteriori

accertamenti (invito alle società di cui l’escusso è organo a

fornire informazioni sugli eventuali redditi percepiti dallo stesso e sulla detenzione

di azioni da parte sua; acquisizione dell’ultima sua dichiarazione d’imposta e

della la relativa decisione di tassazione) e si determinasse nuovamente

sul pignoramento.

C. Il

20 dicembre 2016 l’UE ha rilasciato alla procedente un nuovo verbale di

pignoramento da valere come attestato di carenza di beni, precisando che

secondo le informazioni assunte nel frattempo l’escusso non ha mai presentato

una dichiarazione d’im­­posta in Ticino e la rogatoria assegnata al

Betreibungs- und Kon­kursamt __________ in merito alle società di cui egli è organo

non ha permesso d’identificare attivi pignorabili.

D. Nell’esecuzione

n. __________8 in via di realizzazione di pegno manuale promossa

dall’PI 2 l’11 novembre 2016 per l’in­­casso delle pigioni e degli acconti

spese scoperti dovuti da PI 1 per il periodo dal dicembre del 2015 all’agosto

del 2016, pari a fr. 15'660.–, oltre a due conguagli di fr. 1'144.90

(2014) e di fr. 2'891.80 (2015) e agli interessi, dando seguito alla

domanda di realizzazione del 27 febbraio 2017 l’UE ha pubblicato sul Foglio

ufficiale cantonale del __________ l’avviso d’in­­canto per il __________ dei

beni gravati da pegno, ovvero diverse masserizie, valutate in fr. 5'829.–,

che si trovano presso l’appartamento

dell’escusso, secondo la distinta allestita dalla po­lizia

comunale il 14 settembre 2016 in esecuzione di un ordine giudiziale di sfratto.

E. Con

ricorso del 17 marzo 2017, l’RI 1 postula, previa sospensione in via cautelare dell’esecuzione promossa dall’PI 2, l’annullamento del­l’attestato di carenza beni rilasciatole il 20 dicembre 2016 e il pignoramento a

suo favore dei beni dell’escusso rinvenuti presso la sua abitazione.

F. Nelle

sue osservazioni del 20 marzo 2017 l’UE conclude per la reiezione della domanda

di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è

stato notificato agli interessati per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in

cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF).

Interposto in concreto solo il 17 marzo 2017, il ricorso contro l’attestato di

carenza di beni rilasciato il 20 dicembre 2016 e notificato alla ricorrente l’11

gennaio 2017, è ampiamente tardivo. Nulla cambia al riguardo il fatto che la

ricorrente sia venuta a

conoscenza, a suo dire, dell’esistenza dei beni rinvenuti nell’appartamento che

Considerandi

era dell’escusso solo leggendo l’av­­viso d’incanto del 10

marzo 2017. In effetti, la scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza

del termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del termine

(sentenza della CEF 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c, consid.

2.

; 15.2016.70 del 6 settembre 2016, consid. 1.1).

2.

Nella

misura, invece, in cui è rivolto contro la pubblicazione del­l’avviso d’incanto

del 10 marzo 2017, il ricorso è tempestivo. Tuttavia, è legittimata a ricorrere

giusta l’art. 17 LEF solo la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione

alla modifica o all’annullamento del provvedimento im­pugnato oppure all’adozione di una determinata

misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Gil­liéron, Commentaire de la

LP, vol. I, 1999, n. 140 segg.

ad art. 17 LEF; Franco Lorandi,

Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 168 ad art. 17 LEF;

Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 40 ad art. 17 LEF). Or­bene, con il rilascio dell’attestato di carenza

di beni diventato definitivo la ricorrente ha perso ogni

interesse proprio, attuale e degno di protezione a contestare il provvedimento

adottato dall’UE a favore di un terzo – l’PI 2 – in una

procedura di cui non è parte. Ed essa non può neppure

pretendere che la Came­ra si

determini sull’operato dell’UE nell’esecuzione, ormai chiusa, sfociata nel noto attestato di carenza beni, poiché per sua natura il

ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva

– non ottenibile in altro modo – e non alla sem­plice

constatazione di un eventuale errato comportamento del­l’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di

responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, op. cit., n.

65.

ad art. 17 con rinvii).

3.

Con

la sentenza odierna la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione n. __________8 diventa senza oggetto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.