15.2017.22
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4 aprile 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.22
Lugano
4 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 17 marzo 2017 della
RI 1
(Italia)
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 10 marzo 2017 nell’esecuzione
n. __________9 promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
e contro la pubblicazione il 10 marzo 2017 dell’avviso d’incanto
relativo all’esecuzione n. __________8 promossa contro lo stesso PI 1 dalla
PI 2, __________
(rappresentata dalla RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________9 emesso il 20 novembre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, l’RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 99'171.31
oltre ad accessori.
Fatti
B. Non avendo rinvenuto beni né redditi pignorabili, il 31 marzo 2015 l’UE
ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato
di carenza beni. Il ricorso interposto il 18 aprile 2016 dalla procedente è
stato accolto da questa Camera con sentenza del 23 settembre 2016 (inc.
15.2016.47), che ha rinviato l’incarto all’UE affinché procedesse a ulteriori
accertamenti (invito alle società di cui l’escusso è organo a
fornire informazioni sugli eventuali redditi percepiti dallo stesso e sulla detenzione
di azioni da parte sua; acquisizione dell’ultima sua dichiarazione d’imposta e
della la relativa decisione di tassazione) e si determinasse nuovamente
sul pignoramento.
C. Il
20 dicembre 2016 l’UE ha rilasciato alla procedente un nuovo verbale di
pignoramento da valere come attestato di carenza di beni, precisando che
secondo le informazioni assunte nel frattempo l’escusso non ha mai presentato
una dichiarazione d’imposta in Ticino e la rogatoria assegnata al
Betreibungs- und Konkursamt __________ in merito alle società di cui egli è organo
non ha permesso d’identificare attivi pignorabili.
D. Nell’esecuzione
n. __________8 in via di realizzazione di pegno manuale promossa
dall’PI 2 l’11 novembre 2016 per l’incasso delle pigioni e degli acconti
spese scoperti dovuti da PI 1 per il periodo dal dicembre del 2015 all’agosto
del 2016, pari a fr. 15'660.–, oltre a due conguagli di fr. 1'144.90
(2014) e di fr. 2'891.80 (2015) e agli interessi, dando seguito alla
domanda di realizzazione del 27 febbraio 2017 l’UE ha pubblicato sul Foglio
ufficiale cantonale del __________ l’avviso d’incanto per il __________ dei
beni gravati da pegno, ovvero diverse masserizie, valutate in fr. 5'829.–,
che si trovano presso l’appartamento
dell’escusso, secondo la distinta allestita dalla polizia
comunale il 14 settembre 2016 in esecuzione di un ordine giudiziale di sfratto.
E. Con
ricorso del 17 marzo 2017, l’RI 1 postula, previa sospensione in via cautelare dell’esecuzione promossa dall’PI 2, l’annullamento dell’attestato di carenza beni rilasciatole il 20 dicembre 2016 e il pignoramento a
suo favore dei beni dell’escusso rinvenuti presso la sua abitazione.
F. Nelle
sue osservazioni del 20 marzo 2017 l’UE conclude per la reiezione della domanda
di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è
stato notificato agli interessati per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in
cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF).
Interposto in concreto solo il 17 marzo 2017, il ricorso contro l’attestato di
carenza di beni rilasciato il 20 dicembre 2016 e notificato alla ricorrente l’11
gennaio 2017, è ampiamente tardivo. Nulla cambia al riguardo il fatto che la
ricorrente sia venuta a
conoscenza, a suo dire, dell’esistenza dei beni rinvenuti nell’appartamento che
Considerandi
era dell’escusso solo leggendo l’avviso d’incanto del 10
marzo 2017. In effetti, la scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza
del termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del termine
(sentenza della CEF 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c, consid.
2.
; 15.2016.70 del 6 settembre 2016, consid. 1.1).
2.
Nella
misura, invece, in cui è rivolto contro la pubblicazione dell’avviso d’incanto
del 10 marzo 2017, il ricorso è tempestivo. Tuttavia, è legittimata a ricorrere
giusta l’art. 17 LEF solo la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione
alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata
misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, 1999, n. 140 segg.
ad art. 17 LEF; Franco Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 168 ad art. 17 LEF;
Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 40 ad art. 17 LEF). Orbene, con il rilascio dell’attestato di carenza
di beni diventato definitivo la ricorrente ha perso ogni
interesse proprio, attuale e degno di protezione a contestare il provvedimento
adottato dall’UE a favore di un terzo – l’PI 2 – in una
procedura di cui non è parte. Ed essa non può neppure
pretendere che la Camera si
determini sull’operato dell’UE nell’esecuzione, ormai chiusa, sfociata nel noto attestato di carenza beni, poiché per sua natura il
ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva
– non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di
responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, op. cit., n.
65.
ad art. 17 con rinvii).
3.
Con
la sentenza odierna la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione n. __________8 diventa senza oggetto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.