15.2017.23
Ricorso contro il rifiuto di registrare un’opposizione tardiva
4 aprile 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.23
Lugano
4 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 marzo 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro il rifiuto di registrare l’opposizione tardiva interposta il 21
marzo 2017 dalla ricorrente al precetto esecutivo emesso il 27 febbraio 2017
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27
febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la società PI 1 ha
escusso RI 1 per l’incasso di fr. 15'645.25 e di fr. 17.–, indicando
quale causa del credito il
contratto di leasing del 27 giugno 2001 e l’attestato di carenza di beni
rilasciato in seguito a fallimento il 2 maggio 2013;
che
il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 2 marzo 2017;
che
solo il 16 marzo 2017 RI 1 ha interposto opposizione all’esecuzione con una
dichiarazione allo sportello dell’UE;
che
con decisione del successivo 21 marzo l’Ufficio ha rifiutato di registrare l’opposizione,
considerandola tardiva;
che
con ricorso del 28 marzo 2017, RI 1 ha interposto ricorso contro la decisione
appena menzionata;
che
la ricorrente non contesta, tuttavia, di non avere interposto la sua
opposizione entro “i termini
previsti”, ossia entro 10 giorni dalla notifica del
precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF);
che
del resto la tardività dell’opposizione è pacifica, la notifica del precetto esecutivo
risalendo già al 2 marzo 2017, mentre la dichiarazione d’opposizione dell’escusso
è del 21 marzo;
che
il ricorso va di conseguenza respinto senza necessità di previa
istruttoria (art. 9 cpv. 2 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia
di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
Considerandi
che
pur volendo trattare il ricorso come domanda di restituzione del termine d’opposizione
la situazione non muterebbe;
che
secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione di un termine della LEF è
subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa;
che l’istanza dev’essere scritta e motivata e deve essere inoltrata entro il medesimo termine
dalla cessazione dell’impedimento presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,
n. 25 ad art. 33 LEF);
che
per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione di un termine
può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta a impossibilità oggettiva,
a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso
o a un motivo di ritardo scusabile
indipendente dalla sua volontà (Nordmann, op. cit., n. 9-10 ad art. 33 e i
riferimenti ivi citati; sentenze della CEF 15.2015.81 del 6 ottobre 2014
consid. 4; 15.2016.70 del 6
settembre 2016 consid. 1.1);
che
nel caso concreto la ricorrente espone di essere ragazza madre e
di lavorare per la casa anziani di __________;
che
afferma di non essere riuscita a rispettare il termine di opposizione, siccome
presa tra lavoro (a turni), visita pediatrica e cura del figlio;
che
– sostiene – il suo ritardo è dovuto non a superficialità o leggerezza, bensì a
impegni e imprevisti di natura lavorativa e genitoriale;
che
pur comprensibile dal profilo soggettivo, il ritardo dell’escussa non è
dovuto tuttavia a impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a
impossibilità personale non causata da sua colpa o a un motivo di ritardo
scusabile indipendente dalla sua volontà;
che
neppure un sovraccarico di lavoro è infatti un valido motivo di restituzione di
un termine (DTF 99 II 352 consid. 4, 87 IV 147; Nordmann,
op. cit., n. 12 ad art. 33), tanto più trattandosi d’interporre opposizione a
un precetto esecutivo, ciò che richiede poco tempo, bastando una semplice
dichiarazione verbale all’agente notificatore al momento della consegna del
precetto esecutivo oppure, successivamente (entro dieci giorni), un semplice
scritto di poche parole o una comunicazione orale allo sportello dell’ufficio
d’esecuzione;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.