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Decisione

15.2017.23

Ricorso contro il rifiuto di registrare un’opposizione tardiva

4 aprile 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.23

Lugano

4 aprile 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 marzo 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro il rifiuto di registrare l’opposizione tardiva interposta il 21

marzo 2017 dalla ricorrente al precetto esecutivo emesso il 27 febbraio 2017

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27

febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, la società PI 1 ha

escusso RI 1 per l’incasso di fr. 15'645.25 e di fr. 17.–, indicando

quale causa del credito il

contratto di leasing del 27 giugno 2001 e l’attestato di carenza di beni

rilasciato in seguito a fallimento il 2 maggio 2013;

che

il precetto esecutivo è stato notificato all’escussa il 2 marzo 2017;

che

solo il 16 marzo 2017 RI 1 ha interposto opposizione all’esecuzione con una

dichiarazione allo sportello dell’UE;

che

con decisione del successivo 21 marzo l’Ufficio ha rifiutato di registrare l’opposizione,

considerandola tardiva;

che

con ricorso del 28 marzo 2017, RI 1 ha interposto ricorso contro la decisione

appena menzionata;

che

la ricorrente non contesta, tuttavia, di non avere interposto la sua

opposizione entro “i termini

previsti”, ossia entro 10 giorni dalla notifica del

precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF);

che

del resto la tardività dell’opposizione è pacifica, la notifica del precetto esecutivo

risalendo già al 2 marzo 2017, mentre la dichiarazione d’opposizione dell’escusso

è del 21 marzo;

che

il ricorso va di conseguenza respinto senza necessità di previa

istruttoria (art. 9 cpv. 2 Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia

di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

Considerandi

che

pur volendo trattare il ricorso come domanda di restituzione del termine d’opposizione

la situazione non muterebbe;

che

secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF la restituzione di un termine della LEF è

subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire

entro il termine stabilito da un ostacolo non im­putabile a sua colpa;

che l’istanza dev’essere scritta e motivata e deve essere inoltrata entro il medesimo termine

dalla cessazione dell’impedimento presso l’autorità competente compiendo l’atto omesso (art. 33 cpv. 4, 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,

n. 25 ad art. 33 LEF);

che

per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione di un termine

può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta a impossibilità oggettiva,

a causa di forza maggiore, a im­possibilità personale non causata da colpa dell’escusso

o a un motivo di ritardo scusabile

indipendente dalla sua volontà (Nord­mann, op. cit., n. 9-10 ad art. 33 e i

riferimenti ivi citati; sentenze della CEF 15.2015.81 del 6 ottobre 2014

consid. 4; 15.2016.70 del 6

settembre 2016 consid. 1.1);

che

nel caso concreto la ricorrente espone di essere ragazza madre e

di lavorare per la casa anziani di __________;

che

afferma di non essere riuscita a rispettare il termine di opposizione, siccome

presa tra lavoro (a turni), visita pediatrica e cura del figlio;

che

– sostiene – il suo ritardo è dovuto non a superficialità o leggerezza, bensì a

impegni e imprevisti di natura lavorativa e genitoriale;

che

pur comprensibile dal profilo soggettivo, il ritardo dell’escus­­sa non è

dovuto tuttavia a impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a

impossibilità personale non causata da sua colpa o a un motivo di ritardo

scusabile indipendente dalla sua volontà;

che

neppure un sovraccarico di lavoro è infatti un valido motivo di restituzione di

un termine (DTF 99 II 352 consid. 4, 87 IV 147; Nordmann,

op. cit., n. 12 ad art. 33), tanto più trattandosi d’inter­­porre opposizione a

un precetto esecutivo, ciò che richiede poco tempo, bastando una semplice

dichiarazione verbale all’agente notificatore al momento della consegna del

precetto esecutivo oppure, successivamente (entro dieci giorni), un semplice

scritto di poche parole o una comunicazione orale allo sportello dell’uffi­­cio

d’esecuzione;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.