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Decisione

15.2017.24

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Notificazione irregolare del PE. Onere della prova dell’avvenuta tempestiva opposizione

10 aprile 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.24

Lugano

10 aprile 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 marzo 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 16 marzo 2017

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1,

(rappresentata dalla RA 1,)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il

21 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, la PI 1 ha escusso

RI 1 per l’incasso di fr. 5'237.30 oltre agli interessi del 5% dal 13 ottobre

2015;

che

in mancanza di opposizione al PE notificato all’escusso il 20 febbraio 2017

dalla cancelleria comunale del suo domicilio, il 16 marzo 2017 l’UE ha dato

seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione della procedente,

inviando l’avviso di pignoramento ad RI 1;

che

con scritto inoltrato all’Ufficio il 23 marzo 2017, l’escusso ha contestato la

pretesa posta in esecuzione, sostenendo in sostanza che l’importo dovuto è di

fr. 2'214.90 anziché fr. 5'237.30;

che

in risposta, il 28 marzo 2017 l’UE ha comunicato al debitore che non è stata

interposta opposizione al PE e che, ove ritenesse errato l’operato della cassa

malati, avrebbe potuto “ricorrere

o segnalare la casistica al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al­l’Autorità

di vigilanza cantonale (art. 17 LEF)”;

che con ricorso inviato il 31 marzo 2017 al Tribunale cantonale delle

assicurazioni, RI 1 chiede l’annullamento della diffida di pagamento del 16

marzo 2017 ricevuta dalla PI 1, nonché del precetto

esecutivo e del­l’avviso di pignoramento;

che

il 3 aprile 2017 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso il

ricorso a questa Camera per competenza, informandone il ricorrente con scritto

dello stesso giorno;

che

il ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per

oggetto il provvedimento di un organo di esecuzione o dei fallimenti, sicché

nel caso di specie questa Camera è competente unicamente per decidere sulla

richiesta di annullamento del PE e dell’avviso di pignoramento, ma non su

quella concernente la diffida di pagamento emessa dalla cassa malati

dell’escusso;

che

per quanto attiene al PE, l’insorgente sostiene di averlo trovato nella sua

buca delle lettere e di avervi interposto opposizione, spedendone una copia

all’UE a mezzo di lettera semplice il 24 febbraio 2017;

che

se il PE fosse effettivamente stato deposto nella cassetta delle lettere del

debitore (contrariamente a quanto risulta dall’at­­testazione firmata figurante

sull’atto), la notifica sarebbe da considerare irregolare

(DTF 117 III 9 consid. 3/b; 136 III 573 consid. 5.2);

Considerandi

che

ciò nondimeno non è necessario indagare sulle circostanze della comunicazione

del PE siccome nei casi in cui, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso

ha avuto comunque conoscenza del suo contenuto, l’atto esplica i suoi effetti

(DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9 consid. 2), sicché il termine per

presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF

104.

III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_548/2011 del 5

dicembre 2011, con­sid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio

2008, consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2014.39 del 4 giugno 2014, consid. 3.1);

che

nel caso in rassegna l’escusso è venuto a conoscenza del PE il 20 febbraio

2017, come scritto di proprio pugno in capo all’atto stesso (ciò che corrisponde del resto a quanto indicato dal­l’agente

notificatore), motivo per cui il termine di 10 giorni per interporre

opposizione (art. 74 cpv. 1 LEF) è cominciato a decorrere da tale data, a

prescindere dall’irregolarità della notificazione;

ch’egli

afferma di avere spedito all’UE il 24 febbraio una copia del PE con una

crocetta nella casella “Opposizione totale”;

che

tale invio non è però giunto all’UE, il quale, in risposta al suo scritto del

22.

marzo 2017 con cui egli aveva ritornato il PE e l’av­­viso di pignoramento

del 16 marzo, gli ha comunicato che nessuna opposizione era stata interposta

(scritto del 28 marzo 2017 accluso al ricorso);

che

avendo, a suo dire, inviato l’opposizione a mezzo di lettera semplice, RI 1 non

è in grado di provare che la stessa sia pervenuta all’UE prima della scadenza

del termine di opposizione, il 2 marzo 2017 (10 giorni a contare dal 20 febbraio,

art. 74 cpv. 1, 31 LEF e 142 cpv. 1 CPC);

che, orbene, l’onere della prova dell’avvenuta tempestiva opposizione

spetta all’escusso (sentenza della CEF 15.2013.117 del 4 dicembre 2013 e

riferimenti citati);

che dagli

atti si evince che l’opposizione segnata sul PE è pervenuta all’UE al più

presto il 28 marzo ed è pertanto ampiamente tardiva;

che

in mancanza di (tempestiva) opposizione, l’organo esecutivo ha correttamente dato seguito alla

domanda di continuazione del­l’esecuzione della

procedente, trasmettendo l’avviso di pignoramento all’escusso il 16 marzo 2017;

che

sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato;

che l’insorgente chiede pure di

eventualmente “riformulare” il PE, nel senso di ridurre la pretesa

posta in esecuzione da fr. 5'237.30 a

fr. 2'214.90, sostenendo di aver contestato presso la sua cassa malati i

premi del 2015;

che

non compete all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di

decidere sulla fondatezza e/o l’entità della pretesa dedotta in esecuzione, la via del ricorso essendo preclusa per le questioni di merito, la cui

cognizione spetta esclusivamente all’auto­­rità giudiziaria o amministrativa

competente (sentenza della CEF 15.2015.46 del 23 giugno 2015), in concreto la

cassa malati o il Tribunale cantonale delle assicurazioni (nel senso di quanto

indicato da quello stesso Tribunale nello scritto del 3 aprile 2017);

che

il ricorso si rivela quindi irricevibile da questo punto di vista;

che

stante l’esito del presente giudizio, si rende inutile assegnare all’escutente

e all’UE un termine per esprimersi sul ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione a:

– Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. __________);

– Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.