15.2017.24
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Notificazione irregolare del PE. Onere della prova dell’avvenuta tempestiva opposizione
10 aprile 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.24
Lugano
10 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 marzo 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 16 marzo 2017
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1,
(rappresentata dalla RA 1,)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo (PE) n. __________ emesso il
21 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, la PI 1 ha escusso
RI 1 per l’incasso di fr. 5'237.30 oltre agli interessi del 5% dal 13 ottobre
2015;
che
in mancanza di opposizione al PE notificato all’escusso il 20 febbraio 2017
dalla cancelleria comunale del suo domicilio, il 16 marzo 2017 l’UE ha dato
seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione della procedente,
inviando l’avviso di pignoramento ad RI 1;
che
con scritto inoltrato all’Ufficio il 23 marzo 2017, l’escusso ha contestato la
pretesa posta in esecuzione, sostenendo in sostanza che l’importo dovuto è di
fr. 2'214.90 anziché fr. 5'237.30;
che
in risposta, il 28 marzo 2017 l’UE ha comunicato al debitore che non è stata
interposta opposizione al PE e che, ove ritenesse errato l’operato della cassa
malati, avrebbe potuto “ricorrere
o segnalare la casistica al Tribunale cantonale delle assicurazioni o all’Autorità
di vigilanza cantonale (art. 17 LEF)”;
che con ricorso inviato il 31 marzo 2017 al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, RI 1 chiede l’annullamento della diffida di pagamento del 16
marzo 2017 ricevuta dalla PI 1, nonché del precetto
esecutivo e dell’avviso di pignoramento;
che
il 3 aprile 2017 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso il
ricorso a questa Camera per competenza, informandone il ricorrente con scritto
dello stesso giorno;
che
il ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per
oggetto il provvedimento di un organo di esecuzione o dei fallimenti, sicché
nel caso di specie questa Camera è competente unicamente per decidere sulla
richiesta di annullamento del PE e dell’avviso di pignoramento, ma non su
quella concernente la diffida di pagamento emessa dalla cassa malati
dell’escusso;
che
per quanto attiene al PE, l’insorgente sostiene di averlo trovato nella sua
buca delle lettere e di avervi interposto opposizione, spedendone una copia
all’UE a mezzo di lettera semplice il 24 febbraio 2017;
che
se il PE fosse effettivamente stato deposto nella cassetta delle lettere del
debitore (contrariamente a quanto risulta dall’attestazione firmata figurante
sull’atto), la notifica sarebbe da considerare irregolare
(DTF 117 III 9 consid. 3/b; 136 III 573 consid. 5.2);
Considerandi
che
ciò nondimeno non è necessario indagare sulle circostanze della comunicazione
del PE siccome nei casi in cui, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso
ha avuto comunque conoscenza del suo contenuto, l’atto esplica i suoi effetti
(DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9 consid. 2), sicché il termine per
presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF
104.
III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_548/2011 del 5
dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio
2008, consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2014.39 del 4 giugno 2014, consid. 3.1);
che
nel caso in rassegna l’escusso è venuto a conoscenza del PE il 20 febbraio
2017, come scritto di proprio pugno in capo all’atto stesso (ciò che corrisponde del resto a quanto indicato dall’agente
notificatore), motivo per cui il termine di 10 giorni per interporre
opposizione (art. 74 cpv. 1 LEF) è cominciato a decorrere da tale data, a
prescindere dall’irregolarità della notificazione;
ch’egli
afferma di avere spedito all’UE il 24 febbraio una copia del PE con una
crocetta nella casella “Opposizione totale”;
che
tale invio non è però giunto all’UE, il quale, in risposta al suo scritto del
22.
marzo 2017 con cui egli aveva ritornato il PE e l’avviso di pignoramento
del 16 marzo, gli ha comunicato che nessuna opposizione era stata interposta
(scritto del 28 marzo 2017 accluso al ricorso);
che
avendo, a suo dire, inviato l’opposizione a mezzo di lettera semplice, RI 1 non
è in grado di provare che la stessa sia pervenuta all’UE prima della scadenza
del termine di opposizione, il 2 marzo 2017 (10 giorni a contare dal 20 febbraio,
art. 74 cpv. 1, 31 LEF e 142 cpv. 1 CPC);
che, orbene, l’onere della prova dell’avvenuta tempestiva opposizione
spetta all’escusso (sentenza della CEF 15.2013.117 del 4 dicembre 2013 e
riferimenti citati);
che dagli
atti si evince che l’opposizione segnata sul PE è pervenuta all’UE al più
presto il 28 marzo ed è pertanto ampiamente tardiva;
che
in mancanza di (tempestiva) opposizione, l’organo esecutivo ha correttamente dato seguito alla
domanda di continuazione dell’esecuzione della
procedente, trasmettendo l’avviso di pignoramento all’escusso il 16 marzo 2017;
che
sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato;
che l’insorgente chiede pure di
eventualmente “riformulare” il PE, nel senso di ridurre la pretesa
posta in esecuzione da fr. 5'237.30 a
fr. 2'214.90, sostenendo di aver contestato presso la sua cassa malati i
premi del 2015;
che
non compete all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di
decidere sulla fondatezza e/o l’entità della pretesa dedotta in esecuzione, la via del ricorso essendo preclusa per le questioni di merito, la cui
cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa
competente (sentenza della CEF 15.2015.46 del 23 giugno 2015), in concreto la
cassa malati o il Tribunale cantonale delle assicurazioni (nel senso di quanto
indicato da quello stesso Tribunale nello scritto del 3 aprile 2017);
che
il ricorso si rivela quindi irricevibile da questo punto di vista;
che
stante l’esito del presente giudizio, si rende inutile assegnare all’escutente
e all’UE un termine per esprimersi sul ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione a:
– Tribunale cantonale delle assicurazioni (inc. __________);
– Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.