15.2017.25
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2 giugno 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.25
Lugano
2 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 2 aprile 2017 di
RI 1 (D)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’asta immobiliare avvenuta il 27 marzo 2017 nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti della ricorrente dal
PI 1, __________
ritenuto
in
fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo in via di realizzazione di un
pegno immobiliare n. __________4__________ emesso il 6 giugno 2014 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Locarno, il Comune PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso
di fr. 102.35 oltre agli interessi del 3% dal 14 gennaio 2014, di fr. 2.86
e di fr. 60, corrispondenti ai crediti per tributi pubblici non pagati (imposte
comunali 2011, 2012, 2013, interessi e tassa di diffida). Oggetto
del diritto di pegno è la quota B della proprietà per
piani (PPP) n. __________1, pari a 17.140/1000
della particella n. __________ RFD di __________,
intestata alla comunione ereditaria fu PI 2, composta dei figli RI 1 (escussa),
PI 3, PI 4 e PI 5, nonché dal marito PI 6 (1922), deceduto il 1° dicembre 2014,
pure titolare esclusivo della quota A.
B. Non
avendo la debitrice interposto opposizione contro il precetto esecutivo né gli
altri membri della comunione ereditaria nella loro qualità di terzi
comproprietari, il 21 ottobre 2015 il PI 1 ha chiesto all’UE di realizzare il
pegno sia nell’esecuzione diretta contro RI 1, sia in quelle dirette contro i
fratelli PI 3 (n. __________) e PI 4 (n. __________) e il defunto padre (n. __________, esecuzione volta anche alla realizzazione del pegno gravante la quota A). RI 1 ha
ricevuto comunicazione della domanda di realizzazione il 14 novembre 2015.
In
precedenza, e meglio il 22 gennaio 2014, il Cantone Ticino e la Confederazione
avevano richiesto la realizzazione del fondo nelle esecuzioni in via di
pignoramento n. __________ (relative alle imposte cantonali dal 2006 al 2011) e
n. __________ (relative alle imposte federali dal 2006 al 2011) e il 15
dicembre 2014 il Cantone aveva richiesto la realizzazione della quota B nelle
esecuzioni in via di realizzazione di pegno dirette contro PI 4 (n. __________)
e PI 3 (n. __________) volte all’incasso delle imposte cantonali dal 2006 al
2012.
C. Il
5 gennaio 2017 l’Ufficio ha trasmesso a RI 1 mediante invio raccomandato con avviso
di ricevimento al suo domicilio in Germania l’avviso d’incanto della PPP n. __________1
(quote A e B) fissato per il 27 marzo 2017 alle ore 11:00. L’avviso è poi
stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________ e
sul Foglio ufficiale svizzero di commercio n. __________ del __________. Informava sul deposito delle
condizioni d’incanto e dell’elenco degli oneri a partire
dal 24 febbraio 2017. Il valore di stima peritale del fondo era stabilito in fr. 150'000.–.
Esso risultava gravato da ipoteche legali a favore del Cantone Ticino per fr. 8'913.85
e a favore del Comune PI 1 per fr. 7'041.65, ripartite tra l’escussa e i
tre fratelli, quali eredi sia
del padre (già titolare della quota A) sia della madre (già proprietaria della
quota B), e da ipoteche legali della comunione dei comproprietari
per fr. 79'838.25. L’elenco oneri precisava che l’asta veniva ordinata,
oltre che per le domande di realizzazione già citate, anche in adempimento della sentenza OA.2005.190 emessa il 10 marzo
2016 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa di
esclusione dei comproprietari della PPP n. __________1
promossa dalla PI 7 (in virtù dell’art. 649b cpv. 1 CC), con cui aveva
fatto ordine all’UE di Locarno di venderla ai pubblici incanti ove gli eredi di PI 6 non avessero alienato la
quota entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza.
D. Con
ricorso del 25 gennaio 2017 RI 1 si è aggravata contro l’avviso d’incanto,
chiedendone l’annullamento, previa sospensione immediata dell’esecuzione.
E. Con decisione del 14 marzo 2017 (inc. n.
15.2017.17) questa Camera ha respinto il ricorso nella
misura in cui lo stesso era ricevibile e ha conseguentemente dichiarato priva d’oggetto
la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. RI 1 ha impugnato questa
decisione al Tribunale federale con ricorso datato 22 marzo 2017, chiedendo il
conferimento dell’effetto sospensivo. Il 24 marzo il Tribunale federale ha
respinto la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso, facendo
difetto il requisito della possibilità di successo del rimedio.
F. All’asta
pubblica del 27 marzo 2017 la PPP n. __________1 è stata aggiudicata in
comproprietà a CO 2 e a CO 3 per fr. 120'000.–.
G. Con
ricorso del 2 aprile 2017, redatto in parte in tedesco, in parte in francese e
in parte in italiano, RI 1 si aggrava contro l’aggiudicazione, chiedendone l’annullamento.
H. Con
osservazioni del 27 aprile 2017 l’Ufficio si è opposto al ricorso. Gli
aggiudicatari non hanno presentato osservazioni. Il ricorso non è stato
trasmesso al PI 1.
Fatti
I. Nelle
more della presente procedura, con decisione del 5 maggio 2017 (5A_225/2017) il
Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato il 22
marzo 2017 da RI 1. Lo stesso giorno, quest’ultima si è determinata sulle osservazioni dell’UE, auspicando l’annullamento
dell’aggiudicazione così da lasciarle la possibilità di
risolvere la vertenza con una vendita privata e libera a un prezzo attuale (“par une vente privée et libre à un prix
actuel”).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 27 marzo 2017 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF) limitatamente alle censure rivolte direttamente all’asta
(quelle riferite agli atti preparatori sono invece tardive, v. sotto consid. 3-7).
2. La
ricorrente si duole innanzitutto che l’aggiudicazione sia avvenuta malgrado l’effetto
sospensivo che l’art. 327 CPC conferirebbe al ricorso da lei inoltrato al
Tribunale federale il 22 marzo 2017. Nella replica del 5 maggio 2017, essa
afferma di non avere ricevuto la decisione 23 marzo 2017 con cui il Tribunale
federale avrebbe respinto la sua domanda di effetto sospensivo e ritiene che
una simile decisione costituirebbe una “reformatio in peius”, poiché
secondo l’art. 327a n. 2 CPC il suo ricorso avrebbe effetto sospensivo
per legge.
Sennonché
l’art. 327a CPC riguarda il reclamo all’autorità giudiziaria cantonale
superiore contro le sentenze del giudice dell’esecuzione in materia di
riconoscimento e di exequatur di decisioni estere in virtù della Convenzione di Lugano del 30 ottobre
2007 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12). Mentre giusta l’art. 19 LEF il
ricorso al Tribunale federale contro le decisioni delle autorità (superiori) di
vigilanza cantonali in materia di esecuzione e fallimenti è retto dalla legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), non dal
CPC. Ora, per l’art. 103 cpv. 1 LTF di regola
tale ricorso non ha effetto sospensivo. E nella fattispecie, del resto, il Tribunale
federale ha respinto la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta
nel ricorso del 22 marzo 2017 già
il 24 marzo. Nulla ostava quindi alla tenuta dell’asta della PPP il
27 marzo 2017.
3. L’insorgente
si duole poi nuovamente che nel registro fondiario non è stato iscritto il
trapasso di proprietà a suo favore a seguito di donazione da parte del padre. Già si è però detto nella decisione relativa al
precedente ricorso (inc. CEF
15.2017.17 del 14 marzo 2017 consid. 5)
che la via del ricorso è
preclusa per questioni di merito, la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente. Al riguardo il
ricorso si rivela perciò ancora una volta irricevibile oltre che tardivo.
4. Pure
irricevibili, poiché tardive, sono le censure con cui la ricorrente nega di
essere debitrice della __________ (oggi PI 7) e delle imposte riferite al 2006
o si duole che le imposte sono troppo elevate (replica del 5 maggio 2017). Le
contestazioni andavano formulate entro dieci giorni dal deposito dell’elenco
degli oneri (art. 140 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), avvenuto
nel caso specifico il 24 febbraio 2017, se non già allo stadio della notifica
del precetto esecutivo per i debiti fiscali menzionati nella causale di quell’atto.
5. RI
1 ritiene illegale effettuare un incanto al nome di un defunto. A prescindere
dal fatto che questa censura si rivela ampiamente tardiva, dato che l’indicazione
del nominativo del defunto padre, con l’aggiunta “ora eredi”, già era contenuta
nell’avviso d’incanto, l’esecuzione n. 4__________ è diretta contro la
ricorrente personalmente, non contro il defunto padre, e i comproprietari
iscritti nel registro fondiario sono gli eredi in vita, nominativamente
menzionati, e non i genitori defunti. Anche nel merito la censura cade quindi
nel vuoto.
6. La
ricorrente si lamenta altresì di non avere avuto la possibilità di vendere
liberamente il fondo, il cui valore attuale ammonta a suo dire a fr. 300'000.–,
mentre è stato liquidato a soli fr. 120'000.–, ciò che le conferirebbe
diritti di risarcimento nei confronti dello Stato del Cantone Ticino. Pure
questa censura è tardiva, dal momento che la ricorrente conosce l’intenzione
dell’UE di vendere il fondo all’asta pubblica già dalla sua comunicazione il 13
gennaio 2017 (sopra ad C). D’altronde, nulla le impediva di proporre a tutti
gli interessati di procedere alla vendita del fondo a trattative private (art.
130 n. 1, con rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF) e neppure, addirittura, di venderlo privatamente
senza il loro consenso, predisponendo poi il pagamento di
tutti i crediti con il ricavato per evitarne la messa all’incanto pubblico
(cfr. sentenza della CEF 15.2009.118 del 30 novembre 2009 consid. 2).
Appare
quindi manifestamente fuori luogo la richiesta di ritenere responsabile lo
Stato del Cantone Ticino per il presunto danno causatole dalla vendita all’asta
del fondo a un prezzo ch’ella ritiene inferiore al suo valore reale, per tacere
del fatto che la richiesta è comunque irricevibile, perché tende alla constatazione di pretesi errati comportamenti dell’UE e non
al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva (sentenza della CEF
15.2005.58 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1/b).
7. RI
1 chiede infine che la procedura esecutiva sia sospesa conformemente al § 240
ZPO (Codice di procedura civile germanico), ricordando che la successione del padre
è in fase di liquidazione in Germania in una procedura d’insolvenza
collettiva (“Nachlassinsolvenzverfahren”). A suo dire, il liquidatore germanico avrebbe promesso di pagare i
debiti fiscali del padre in Svizzera non appena disporrà delle liquidità necessarie.
Ancora
una volta la doglianza è manifestamente tardiva. Ad ogni modo, un
fallimento dichiarato all’estero da un tribunale competente esplica effetti in
Svizzera – e in particolare sospende le esecuzioni individuali (art. 206 LEF
cui rinvia l’art. 170 LDIP; DTF 138 III 631 consid. 5.1) – solo dopo esservi
stato riconosciuto tale nel senso dell’art. 166 LDIP (DTF 139 III 238 consid.
4.2), ciò che vale anche per le decisioni straniere di omologazione di un concordato o di un analogo procedimento (art. 175
LDIP; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4). Non
risulta che la decisione 17 giugno 2016 dell’Amtsgericht __________ prodotta
dalla ricorrente (doc. D4) sia stata formalmente riconosciuta in
Svizzera, e ciò non è possibile in via pregiudiziale (DTF 135 III 39, consid.
Considerandi
2.
; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4). Del resto, l’esecuzione n. __________1 è diretta contro la
ricorrente personalmente per le imposte relative alla quota B del fondo da lei
dovute quale membro della comunione ereditaria della madre. Non sarebbe
pertanto stata sospesa neppure se la procedura d’insolvenza del padre fosse stata
riconosciuta in Svizzera. Semplici promesse di pagamento, peraltro rimaste allo
stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio, non erano poi un motivo
sufficiente per sospendere l’esecuzione. Ciò segna definitivamente la sorte
del ricorso.
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). La decisione odierna va comunicata alla ricorrente all’indirizzo in
Svizzera da lei indicato nelle procedure promosse davanti al Tribunale federale
(5A_225/2017) e alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (11.2017.52).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.