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Decisione

15.2017.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 giugno 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nelle

more della presente procedura, con decisione del 5 maggio 2017 (5A_225/2017) il

Tribunale federale ha dichiarato inam­missibile il ricorso inoltrato il 22

marzo 2017 da RI 1. Lo stesso giorno, quest’ultima si è determinata sulle osservazioni dell’UE, auspicando l’annullamento

dell’aggiudica­­zione così da lasciarle la possibilità di

risolvere la vertenza con una vendita privata e libera a un prezzo attuale (“par une vente privée et libre à un prix

actuel”).

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 27 marzo 2017 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF) limitatamente alle censure rivolte direttamente all’asta

(quelle riferite agli atti preparatori sono invece tardive, v. sotto consid. 3-7).

2. La

ricorrente si duole innanzitutto che l’aggiudicazione sia avvenuta malgrado l’effetto

sospensivo che l’art. 327 CPC conferirebbe al ricorso da lei inoltrato al

Tribunale federale il 22 marzo 2017. Nella replica del 5 maggio 2017, essa

afferma di non avere ricevuto la decisione 23 marzo 2017 con cui il Tribunale

federale avrebbe respinto la sua domanda di effetto sospensivo e ritiene che

una simile decisione costituirebbe una “reformatio in peius”, poiché

secondo l’art. 327a n. 2 CPC il suo ricorso avrebbe effetto sospensivo

per legge.

Sennonché

l’art. 327a CPC riguarda il reclamo all’autorità giudiziaria cantonale

superiore contro le sentenze del giudice del­l’esecuzione in materia di

riconoscimento e di exequatur di decisioni estere in virtù della Convenzione di Lugano del 30 ottobre

2007 concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimen­to e l’esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12). Mentre giusta l’art. 19 LEF il

ricorso al Tribunale federale contro le decisioni delle autorità (superiori) di

vigilanza cantonali in materia di esecuzione e fallimenti è retto dalla legge

federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), non dal

CPC. Ora, per l’art. 103 cpv. 1 LTF di regola

tale ricorso non ha effetto sospensivo. E nella fattispecie, del resto, il Tribunale

federale ha respinto la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta

nel ricorso del 22 marzo 2017 già

il 24 marzo. Nulla ostava quindi alla tenuta dell’asta della PPP il

27 marzo 2017.

3. L’insorgente

si duole poi nuovamente che nel registro fondiario non è stato iscritto il

trapasso di proprietà a suo favore a seguito di donazione da parte del padre. Già si è però detto nella decisione relativa al

precedente ricorso (inc. CEF

15.2017.17 del 14 marzo 2017 consid. 5)

che la via del ricorso è

preclusa per questioni di merito, la cui cognizione spetta esclusivamente all’autori­­tà

giudiziaria o amministrativa competente. Al riguardo il

ricorso si rivela perciò ancora una volta irricevibile oltre che tardivo.

4. Pure

irricevibili, poiché tardive, sono le censure con cui la ricorrente nega di

essere debitrice della __________ (oggi PI 7) e delle imposte riferite al 2006

o si duole che le imposte sono troppo elevate (replica del 5 maggio 2017). Le

contestazioni andavano formulate entro dieci giorni dal deposito dell’elenco

degli oneri (art. 140 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF), avvenuto

nel caso specifico il 24 febbraio 2017, se non già allo stadio della notifica

del precetto esecutivo per i debiti fiscali menzionati nella causale di quell’atto.

5. RI

1 ritiene illegale effettuare un incanto al nome di un defunto. A prescindere

dal fatto che questa censura si rivela ampiamente tardiva, dato che l’indicazione

del nominativo del defunto padre, con l’aggiunta “ora eredi”, già era contenuta

nell’avviso d’incanto, l’esecuzione n. 4__________ è diretta contro la

ricorrente personalmente, non contro il defunto padre, e i comproprietari

iscritti nel registro fondiario sono gli eredi in vita, nominativamente

menzionati, e non i genitori defunti. Anche nel merito la censura cade quindi

nel vuoto.

6. La

ricorrente si lamenta altresì di non avere avuto la possibilità di vendere

liberamente il fondo, il cui valore attuale ammonta a suo dire a fr. 300'000.–,

mentre è stato liquidato a soli fr. 120'000.–, ciò che le conferirebbe

diritti di risarcimento nei confronti dello Stato del Cantone Ticino. Pure

questa censura è tardiva, dal momento che la ricorrente conosce l’intenzione

dell’UE di vendere il fondo all’asta pubblica già dalla sua comunicazione il 13

gennaio 2017 (sopra ad C). D’altronde, nulla le impediva di proporre a tutti

gli interessati di procedere alla vendita del fondo a trattative private (art.

130 n. 1, con rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF) e neppure, addirittura, di venderlo privatamente

senza il loro con­senso, predisponendo poi il pagamento di

tutti i crediti con il ricavato per evitarne la messa all’incanto pubblico

(cfr. sentenza della CEF 15.2009.118 del 30 novembre 2009 consid. 2).

Appare

quindi manifestamente fuori luogo la richiesta di ritenere responsabile lo

Stato del Cantone Ticino per il presunto danno causatole dalla vendita all’asta

del fondo a un prezzo ch’ella ritiene inferiore al suo valore reale, per tacere

del fatto che la richiesta è comunque irricevibile, perché tende alla constatazione di pretesi errati comportamenti dell’UE e non

al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva (sentenza della CEF

15.2005.58 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1/b).

7. RI

1 chiede infine che la procedura esecutiva sia sospesa conformemente al § 240

ZPO (Codice di procedura civile germanico), ricordando che la successione del padre

è in fase di liquidazione in Germania in una procedura d’in­­solvenza

collettiva (“Nachlassinsolvenzverfahren”). A suo dire, il liquidatore germanico avrebbe promesso di pagare i

debiti fiscali del padre in Svizzera non appena disporrà delle liquidità necessarie.

Ancora

una volta la doglianza è manifestamente tardiva. Ad ogni modo, un

fallimento dichiarato all’estero da un tribunale competente esplica effetti in

Svizzera – e in particolare sospende le esecuzioni individuali (art. 206 LEF

cui rinvia l’art. 170 LDIP; DTF 138 III 631 consid. 5.1) – solo dopo esservi

stato riconosciuto tale nel senso dell’art. 166 LDIP (DTF 139 III 238 consid.

4.2), ciò che vale anche per le decisioni straniere di omologazione di un concordato o di un analogo procedimento (art. 175

LDIP; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4). Non

risulta che la decisione 17 giugno 2016 dell’Amtsgericht __________ prodotta

dalla ricorrente (doc. D4) sia stata formalmente riconosciuta in

Svizzera, e ciò non è possibile in via pregiudiziale (DTF 135 III 39, consid.

Considerandi

2.

; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4). Del resto, l’esecuzione n. __________1 è diretta contro la

ricorrente personalmente per le imposte relative alla quota B del fondo da lei

dovute quale membro della comunione ereditaria della madre. Non sarebbe

pertanto stata sospesa neppure se la procedura d’insolvenza del padre fosse stata

riconosciuta in Svizzera. Semplici promesse di pagamento, peraltro rimaste allo

stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio, non erano poi un motivo

sufficiente per sospendere l’e­secuzione. Ciò segna definitivamente la sorte

del ricorso.

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). La decisione odierna va comunicata alla ricorrente all’indirizzo in

Svizzera da lei indicato nelle procedure promosse davanti al Tribunale federale

(5A_225/2017) e alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (11.2017.52).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.