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Decisione

15.2017.26

Segnalazione disciplinare. Conservazione degli atti fallimentari. Caso di bozze d’istanze di conciliazione

26 giugno 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.26

Lugano

26 giugno 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sulla segnalazione 31 marzo 2017 di

DE 1

contro

l’operato dell’Ufficiale dei fallimenti di __________

__________ DN 1, __________

nella

procedura di fallimento, ormai revocata, avviata nei confronti del denunciante;

Ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto __________ ha

decretato l’autofallimento di PI 1, ordinando all’Ufficio dei fallimenti (UF)

di __________ di pro­cedere alla liquidazione in via fallimentare;

che

in seguito al ritiro delle insinuazioni di __________, moglie del fallito,

della __________, dello studio legale __________ e della __________, nonché all’estinzione

degli altri crediti insinuati da parte del fallito, con decisione del 16

novembre 2016 il Pretore aggiunto ha revocato il fallimento;

che

con segnalazione del 31 marzo 2017 qui in esame, DE 1 chiede

l’adozione di una misura disciplinare giusta l’art. 14 LEF nei confronti dell’Ufficiale dei fallimenti di __________, __________ DN

1, sostenendo che quest’ultimo ha distrutto in maniera inammissibile degli atti

della procedura fallimentare;

che

il denunciante rileva in sostanza che alla sua richiesta del 10 marzo 2017 di

ottenere i documenti del protocollo contrassegnati con i n. 107 (e-mail 7

aprile 2015 dell’UE all’avv. PI 2 con le bozze delle domande di esecuzione),

108 (e-mail 8 aprile 2015 dell’UE all’avv. PI 2 con le bozze delle domande di

conciliazione) e 109 (e-mail 10 aprile 2015 dell’avv. PI 2 all’__________ DN 1),

l’Ufficiale ha risposto il 21 marzo 2017 co­municando che “non si trovano né negli atti del fallimento,

né tantomeno nei computer siccome tali atti costituivano dei documenti di lavoro

(bozze) le quali sono state eliminate per evitare inutili confusioni”;

che

secondo DE 1 la predetta motivazione è poco plausibile, siccome non si potrebbe

creare alcuna confusione qualora i documenti richiesti fossero deposti agli

atti in maniera ordinaria;

ch’egli

è inoltre del parere che le e-mail di un’autorità pubblica vengano

Considerandi

salvaguardati ogni notte su un server;

che

fa altresì notare che sono stati eliminati dei documenti che l’avv. PI 2,

patrocinatore del Comune di __________, aveva inviato all’Ufficiale al fine di

assicurarsi che fossero redatti correttamente, circostanza che – a detta del

denunciante – è inusuale;

che

a ben vedere gli atti del protocollo contrassegnati con i n. 107, 108 e 109,

che fanno riferimento ai messaggi elettronici scambiati tra l’Ufficiale e l’avv.

PI 2 tra il 7 e il 10 aprile 2015, sono tuttora presenti nell’incarto;

che

mancano solo i documenti allegati a quei messaggi, ovvero le bozze delle

domande di esecuzione e delle istanze di conciliazione;

che

giusta l’art. 5 cpv. 1 del Regolamento concernente l’ammi­­nistrazione

degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32), l’ufficio dei fallimenti deve

unire agli atti una copia di tutte le comunicazioni da esso fatte, siano esse

rivolte alle parti o a terzi che partecipano alla procedura (Penon/Wohlgemuth in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 2 ad art. 5 RUF)

che secondo l’art. 9, 2° periodo RUF, tuttavia, solo le comunicazioni il cui

contenuto ha un’importanza (o portata) giuridica devono essere annotate nel

protocollo, ossia unicamente le comunicazioni relative a un provvedimento ufficiale,

al quale sono legati effetti giuridici (Penon/Wohlgemuth, op. cit., n. 3 ad art.

9);

che

la nozione di “comunicazione” (nei testi in tedesco e in francese) è identica

all’art. 5 cpv. 1 e all’art. 9 RUF (Penon/Wohlge­muth, op. cit., n. 4 ad art. 9), sicché devono essere conservate solo le

comunicazioni (e i relativi allegati) aventi una portata giuridica;

che

ciò non è il caso di atti preparatori o di bozze, specie se sono poi stati

sostituiti con versioni definitive, debitamente protocollate e conservate, come

nel caso in esame (v. gli atti del protocollo contrassegnati con i n. da 112 a

120);

che

in assenza di violazione dei doveri di funzione o dei doveri particolari

imposti da una corretta applicazione del diritto esecutivo (v. sentenza della CEF 15.2016.20 del 24 febbraio 2017 con­sid.

4), non entra in considerazione una sanzione disciplinare;

che

neppure può considerarsi inusuale – e quanto meno illecita o inopportuna – la

collaborazione instaurata tra l’Ufficiale e l’avv. PI 2, per la preparazione

delle istanze di conciliazione, visto che era intesa a realizzare (o perlomeno

salvaguardare) delle pretese della massa, ciò che rientra nel compito che la

legge assegna all’amministrazione del fallimento (art. 240 LEF);

che

alla luce delle considerazioni che precedono non sono dunque dati gli estremi

per avviare una procedura disciplinare;

che

siccome il denunciante non ha qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF) né

alcuna pretesa giuridica alla pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46

consid. 6), solo il dispositivo della decisione odierna viene comunicato a DE 1.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Non si dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare nei

confronti dell’Ufficiale dei fallimenti, __________ DN 1.

2.

Notificazione all’__________ DN 1, Ufficiale, __________.

Comunicazione a DE 1, __________ (limitatamente al dispositivo).

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedio giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna (art. 72 e segg.

LTF), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF), con la

limitazione di cui all’art. 93 LTF.