15.2017.27
Ricorso contro l’istanza dell’ufficio d’esecuzione di cancellazione dal registro fondiario della menzione di un sequestro penale relativa a un fondo pignorato
18 aprile 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.27
Lugano
18 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 7 aprile 2017 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro l’istanza all’Ufficio del registro fondiario di Lugano del 28 marzo 2017 intesa
alla cancellazione della menzione del sequestro penale gravante il fondo n. 1__________
RFD __________, pignorato nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti
del ricorrente dalla
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
cui
partecipa anche la moglie dell’escusso
PI 2, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa dalla società panamense PI
1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 1'909'407.–, il 1° settembre
2010 l’Ufficio di esecuzione (UE) del Distretto di Lugano ha pignorato diversi
beni (azioni, contanti, 4 fondi), tra cui la quota di comproprietà di un mezzo spettante all’escusso (l’altra metà
essendo della moglie PI 2) della particella n. 1__________ RFD di __________, già oggetto di un
sequestro penale ordinato dal Ministero pubblico del Canton Ticino in un procedimento
aperto contro RI 1;
che al pignoramento partecipa anche PI 2
per una pretesa di fr. 1'647'931.20;
che
con sentenza del 23 febbraio 2015 (inc. 15.2015.95), questa Camera ha accolto
un ricorso della PI 1 contro la decisione dell’UE di non realizzare i beni
pignorati sequestrati penalmente, annullandola e facendo ordine all’UE di
Lugano di dar immediatamente seguito alla domanda di realizzazione presentata
dalla procedente e di ripartire provvisoriamente tra i creditori il ricavo degli
altri beni pignorati già realizzati;
che
il 15 gennaio 2016 il Tribunale federale ha accolto parzialmente un ricorso di RI
1 contro la sentenza appena menzionata, revocando l’ordine di ripartizione
provvisoria dei beni già realizzati (sentenza 5A_204/2015, pubblicata in DTF
142 III 174 segg.);
che
dopo vani tentativi presso il procuratore pubblico competente e il Tribunale
federale intesi a far cancellare dal registro fondiario la menzione del blocco
penale sulla particella n. 1__________
onde permettere la realizzazione della quota dell’escusso, l’11 gennaio 2017 l’UE
ha rivolto la stessa richiesta direttamente all’Ufficio del Registro fondiario
(URF) del Distretto di Lugano;
che con il ricorso in esame, RI 1 chiede, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, l’annullamento dell’istanza appena citata, di cui afferma di essere venuto a conoscenza leggendo le
osservazioni 27 marzo 2017 dell’UE al ricorso interposto dalla PI 1 il 13
luglio 2016 contro il rifiuto di realizzare il fondo finché non fosse stato
levato il sequestro penale (inc. 15.2017.3);
che il
ricorso all’autorità di vigilanza a tenore dell’art. 17 LEF è ammissibile
unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata,
ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una
procedura di esecuzione forzata e che
producono degli effetti verso l’esterno (sentenza del Tribunale federale
5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1;
128 III 157 consid. 1/c; sentenza della CEF 15.2014.62 del 31 luglio 2014,
consid. 3.1);
che
l’istanza dell’ufficio d’esecuzione volta alla cancellazione dal registro
fondiario di un blocco penale gravante un fondo pignorato non costituisce
secondo tale definizione provvedimento impugnabile mediante ricorso ai sensi
dell’art. 17 LEF (v. per analogia la giurisprudenza relativa all’istanza di
sospensione della procedura di fallimento giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF;
sentenza della CEF 15.2014.67 del 29 settembre 2014 consid. 2.1 con rinvii);
che
trattasi invero di una mera richiesta presentata all’autorità del
registro fondiario, la quale decide autonomamente se sono dati i presupposti di
legge per cancellare il blocco penale senza essere vincolata all’opinione dell’ufficio
d’esecuzione;
che
il ricorso si rivela così irricevibile e la domanda di effetto sospensivo senza
oggetto;
che
la censura fondata su una pretesa violazione del proprio diritto di essere
sentito per avere l’UE, secondo il reclamante, “operato
dietro le quinte”, non solo non può essere presa in considerazione
in questa procedura, ma è anche infondata dal momento ch’egli avrebbe potuto
ricorrere contro la decisione dell’URF in merito alla richiesta contestata (poi però sostituita il 10 aprile 2017 con
la decisione di ripristino della menzione del blocco penale sulla quota A appartenente alla moglie dell’escusso e di
limitazione dell’annotazione del pignoramento provvisorio alla quota B di lui);
che
– per abbondanza – le critiche del ricorrente all’operato dell’UE sono prive
di fondamento, giacché esso si è limitato a conformarsi all’ordine di dare seguito alla domanda di realizzazione contenuto nella sentenza
23 febbraio 2015 di questa Camera, confermata su questo punto dal Tribunale
federale nella sua del 15 gennaio 2016 (sentenza 5A_204/2015 già citata);
che
il Tribunale federale ha del resto precisato che il pignoramento
cui partecipa lo Stato per la pretesa di risarcimento equivalente “[è] subentra[to] al sequestro dell’art. 71
cpv. 3 CP” (consid. 3.4 in fondo) e che l’UE “è in dovere
di realizzare anche i beni già colpiti da un sequestro dell’art. 71 cpv. 3 CP” (consid. 3.4.1);
che
nulla sembra cambiare al riguardo la sentenza 6B_949/2014 emessa il 6 marzo
2017 dalla Corte di diritto penale del Tribunale federale, perlomeno nella
versione massicciamente troncata prodotta dal ricorrente, siccome in assenza dei
considerandi è impossibile determinare su quali punti la decisione della Corte
Fatti
di appello e di revisione penale dev’essere rivista, per tacere del fatto che
il carattere provvisorio della partecipazione dello Stato al pignoramento della
quota dell’escusso non ne ostacola la realizzazione (cfr. art. 119 cpv. 2
LEF), ma solo la ripartizione, che va sospesa finché la sentenza penale – e con
essa il pignoramento – non sarà diventata definitiva (DTF 142 III 180 consid.
3.4.2);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Considerandi
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.