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Decisione

15.2017.27

Ricorso contro l’istanza dell’ufficio d’esecuzione di cancellazione dal registro fondiario della menzione di un sequestro penale relativa a un fondo pignorato

18 aprile 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di appello e di revisione penale dev’essere rivista, per tacere del fatto che

il carattere provvisorio della partecipazione dello Stato al pignoramento della

quota dell’escusso non ne ostacola la realizzazione (cfr. art. 119 cpv. 2

LEF), ma solo la ripartizione, che va sospesa finché la sentenza penale – e con

essa il pignoramento – non sarà diventata definitiva (DTF 142 III 180 consid.

3.4.2);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

Considerandi

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.