15.2017.28
Avvisi di sequestro ai comproprietari del fondo di cui una quota è stata sequestrata. Ricorso tardivo
7 luglio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.28
Lugano
7 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 9 febbraio 2017 di
RI 1
(patrocinato dall’__________. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro gli avvisi di sequestro emessi il 20 gennaio 2017 in merito
alla quota C di 50∕100
della particella n. __________ RFD di __________ intestata a
PI 3, __________
nelle procedure n. __________ e __________ promosse
nei confronti di quest’ultimo da
PI 1,
PI 2,
(rappresentati dall’CO 1, )
che oltre
al ricorrente e al debitore interessano anche il terzo comproprietario del
fondo
PI 4, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta dei decreti di sequestro n. __________
e __________ emessi il 19 gennaio 2017 dal Pretore della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti di PI 3 a richiesta della Confederazione
Svizzera a garanzia dell’imposta federale diretta del 2013 (di fr. 18'850.35
oltre agli interessi maturati sino al 13 gennaio 2017 di fr. 397.40 e a
quelli correnti del 3% dal 14 gennaio 2017) e a richiesta dello Stato del
Canton Ticino a garanzia dell’imposta cantonale 2013 (di fr. 36'754.80
oltre agli interessi maturati fino al 13 gennaio 2017 di fr. 695.75 e a
quelli correnti del 2.5% dal 14 gennaio 2017), lo stesso giorno l’Ufficio di
esecuzione (UE) di Mendrisio ha sequestrato la quota C di 50∕100 della particella n. __________ RFD di __________ intestata al debitore e ha fatto annotare il sequestro a registro fondiario.
Fatti
B. Il
20 gennaio 2017 l’UE ha inviato un avviso di sequestro ai due altri
comproprietari del fondo, RI 1 e PI 4, avvertendoli che i redditi afferenti
alla quota di comproprietà sequestrata da allora innanzi sarebbero dovuti
essere consegnati allo stesso ufficio.
C. Con
ricorso del 9 febbraio 2017 RI 1 chiede in via principale che l’avviso di
sequestro sia revocato “in
quanto lesivo del diritto, data la formulazione (i.e. ’redditi’) utilizzata”, e in via subordinata che “venga chiarito che il provvedimento di sequestro pertiene ’la
distribuzione di utili derivanti dalla gestione del fondo’ e non ’i redditi’
(i.e. le pigioni), provento della locazione”.
D. Nelle
sue osservazioni del 7 aprile 2017 l’UE postula la reiezione del ricorso mentre
l’escusso PI 3 non si è espresso in merito entro il termine impartito.
Considerato
in diritto: 1. Contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione è dato ricorso
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ne ha
avuto notizia (art. 17 cpv. 1 e 2 LEF). Nella fattispecie, RI 1 ha ritirato l’avviso
di sequestro avversato già il 26 gennaio 2017 (come risulta dall’estratto
EasyTrack relativo alla raccomandata n. 98. __________), sicché il termine di ricorso è scaduto lunedì 6 febbraio 2017 (art.
142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Interposto solo il 9 febbraio,
il ricorso è tardivo e conseguentemente irricevibile.
2. Per
abbondanza, sia comunque rilevato che anche nel merito il ricorso non avrebbe
miglior sorte. L’avviso di sequestro impugnato è infatti redatto sul modulo
ufficiale RFF 4 editto dal Tribunale federale, che si limita a concretizzare
quanto prescritto dall’art. 23a lett. c, primo periodo, del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi (RFF, RS 281.42), a tenore del quale “se l’intero fondo, come tale, fornisce reddito, l’ufficio
comunicherà il pignoramento anche agli altri comproprietari e ad un’eventuale
amministratore, avvisandoli che i frutti di pertinenza della parte pignorata
dovranno in futuro essere consegnati all’ufficio di esecuzione (art. 104 e 99
LEF)” (sentenza del Tribunale federale 7B.251/2004 del
24 dicembre 2014, consid. 2.2.1).
Il
legislatore, infatti, ha considerato che il pignoramento (come il sequestro:
art. 275 LEF) delle pigioni spettanti a un comproprietario in proporzione alla
sua quota di comproprietà non causa alcun danno diretto agli altri
comproprietari, perché essi non hanno diritti su tale quota, che il suo
titolare può invero affittare autonomamente disponendo liberamente dei frutti
(cfr. art. 646 cpv. 3, 1° periodo, CC e Steinauer, Les droits
Considerandi
réels, vol. I, 5a ed. 2012, n. 1229 e 1253).
Certo, anche le spese comuni devono in linea di massima essere sopportate dai
comproprietari in rapporto alle rispettive quote (art. 649 cpv. 1 CC) e un
comproprietario che ha sopportato più della sua parte può chiederne compenso
agli altri nella stessa proporzione (art. 649 cpv. 2 CC), ma tale diritto di
compenso non è privilegiato per legge rispetto ad altri crediti. Contrariamente
a quanto afferma il ricorrente, poi, il sequestro dei redditi spettante alla
quota di PI 3 non favorisce indebitamente i creditori sequestranti (lo “Stato”)
a danno degli altri creditori, quand’anche le pretese di quest’ultimi dovessero
poggiare su prestazioni antecedenti a quelle fornite dallo Stato. Nel diritto
svizzero, in effetti, i creditori non garantiti da pegno, se non hanno promosso
esecuzione, non hanno diritti sui beni del debitore pignorati o sequestrati a
favore di altri creditori, a prescindere dalla data in cui sono sorti i diversi
impegni. La precedenza è data al creditore che prima escute il debitore, con la
cautela della costituzione di gruppi di creditori pignoranti (art. 110 LEF),
tra i quali il provento della realizzazione dei beni del debitore è ripartito
secondo l’ordine stabilito dalla legge (art. 146 cpv. 2 LEF). Infine, i
comproprietari non rispondono solidalmente dei debiti contratti con terzi,
bensì proporzionalmente alla loro quota, salvo convenzione contraria (Steinauer, op.
cit., n. 1296), sicché con il sequestro della quota delle
pigioni di pertinenza dell’escusso non sussiste di principio il rischio di “una situazione d’illiquidità del fondo” suscettibile di causare conseguenze irreparabili anche per lo stesso
ricorrente. A meno di accordi specifici (art. 143 CO), risponde PI 3 per spese
comuni in rapporto alla sua quota di comproprietà (di una metà).
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile poiché tardivo.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.