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Decisione

15.2017.28

Avvisi di sequestro ai comproprietari del fondo di cui una quota è stata sequestrata. Ricorso tardivo

7 luglio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

20 gennaio 2017 l’UE ha inviato un avviso di sequestro ai due altri

comproprietari del fondo, RI 1 e PI 4, avvertendoli che i redditi afferenti

alla quota di comproprietà sequestrata da allora innanzi sarebbero dovuti

essere consegnati allo stesso ufficio.

C. Con

ricorso del 9 febbraio 2017 RI 1 chiede in via principale che l’avviso di

sequestro sia revocato “in

quanto lesivo del diritto, data la formulazione (i.e. ’redditi’) utilizzata”, e in via subor­dinata che “venga chiarito che il provvedimento di sequestro pertiene ’la

distribuzione di utili derivanti dalla gestione del fondo’ e non ’i redditi’

(i.e. le pigioni), provento della locazione”.

D. Nelle

sue osservazioni del 7 aprile 2017 l’UE postula la reiezione del ricorso mentre

l’escusso PI 3 non si è espresso in merito entro il termine impartito.

Considerato

in diritto: 1. Contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione è dato ricorso

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ne ha

avuto notizia (art. 17 cpv. 1 e 2 LEF). Nella fattispecie, RI 1 ha ritirato l’avviso

di sequestro avversato già il 26 gennaio 2017 (come risulta dall’estratto

EasyTrack relativo alla raccomandata n. 98. __________), sicché il termine di ricorso è scaduto lunedì 6 febbraio 2017 (art.

142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Interposto solo il 9 febbraio,

il ricorso è tardivo e conseguentemente irricevibile.

2. Per

abbondanza, sia comunque rilevato che anche nel merito il ricorso non avrebbe

miglior sorte. L’avviso di sequestro impugnato è infatti redatto sul modulo

ufficiale RFF 4 editto dal Tribunale federale, che si limita a concretizzare

quanto prescritto dal­l’art. 23a lett. c, primo periodo, del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi (RFF, RS 281.42), a tenore del quale “se l’intero fondo, come tale, fornisce reddito, l’ufficio

comunicherà il pignoramento anche agli altri comproprietari e ad un’eventuale

amministratore, avvisandoli che i frutti di pertinenza della parte pignorata

dovranno in futuro essere consegnati all’ufficio di esecuzione (art. 104 e 99

LEF)” (sentenza del Tribunale federale 7B.251/2004 del

24 dicembre 2014, consid. 2.2.1).

Il

legislatore, infatti, ha considerato che il pignoramento (come il sequestro:

art. 275 LEF) delle pigioni spettanti a un comproprietario in proporzione alla

sua quota di comproprietà non causa alcun danno diretto agli altri

comproprietari, perché essi non hanno diritti su tale quota, che il suo

titolare può invero affittare autonomamente disponendo liberamente dei frutti

(cfr. art. 646 cpv. 3, 1° periodo, CC e Steinauer, Les droits

Considerandi

réels, vol. I, 5a ed. 2012, n. 1229 e 1253).

Certo, anche le spese comuni devono in linea di massima essere sopportate dai

comproprietari in rapporto alle rispettive quote (art. 649 cpv. 1 CC) e un

comproprietario che ha sopportato più della sua parte può chiederne compenso

agli altri nella stessa proporzione (art. 649 cpv. 2 CC), ma tale diritto di

compenso non è privilegiato per legge rispetto ad altri crediti. Contrariamente

a quanto afferma il ricorrente, poi, il sequestro dei redditi spettante alla

quota di PI 3 non favorisce indebitamente i creditori sequestranti (lo “Stato”)

a danno degli altri creditori, quand’anche le pretese di quest’ultimi dovessero

poggiare su prestazioni antecedenti a quelle fornite dallo Stato. Nel diritto

svizzero, in effetti, i creditori non garantiti da pegno, se non hanno promosso

esecuzione, non hanno diritti sui beni del debitore pignorati o sequestrati a

favore di altri creditori, a prescindere dalla data in cui sono sorti i diversi

impegni. La precedenza è data al creditore che prima escute il debitore, con la

cautela della costituzione di gruppi di creditori pignoranti (art. 110 LEF),

tra i quali il provento della realizzazione dei beni del debitore è ripartito

secondo l’ordine stabilito dalla legge (art. 146 cpv. 2 LEF). Infine, i

comproprietari non rispondono solidalmente dei debiti contratti con terzi,

bensì proporzionalmente alla loro quota, salvo convenzione contraria (Steinauer, op.

cit., n. 1296), sicché con il sequestro della quota delle

pigioni di pertinenza dell’escusso non sussiste di principio il rischio di “una situazione d’illiquidità del fondo” suscettibile di causare conseguenze irreparabili anche per lo stesso

ricorrente. A meno di accordi specifici (art. 143 CO), risponde PI 3 per spese

comuni in rapporto alla sua quota di comproprietà (di una metà).

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile poiché tardivo.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.