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Decisione

15.2017.29

Ricorso contro l’aggiudicazione di una pretesa di responsabilità contro gli organi della fallita. Legittimazione a ricorrere degli organi. Comunicazione del bando d’asta

25 aprile 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.29

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 23 marzo

2017 di

RI 1, __________

RI 2, __________

RI 3, __________

(patrocinati dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno

nel fallimento della

PI 2, __________

o meglio contro l’asta del 15 febbraio 2017 di un

credito della fallita nei confronti dei ricorrenti, suoi organi, aggiudicato

alla

PI 1 __________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito del fallimento della PI 2 decretato il 21 maggio

2014 e sottoposto alla procedura di liquidazione sommaria, il 15 febbraio 2017 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Locarno ha aggiudicato

alla PI 1 per fr. 1'000.– un credito di fr. 599'279.57 (pari ai

passivi iscritti nella graduatoria) vantato dalla fallita contro i propri

organi legali o di fatto;

che

con ricorso del 23 marzo 2017, i gerenti della fallita, RI 1, RI 2 e RI 3, postulano l’annullamento dell’asta e dell’aggiudicazione, facendo valere che le modalità di pubblicazione sono gravemente

viziate siccome l’UE non li ha avvisati dell’asta con lettera semplice almeno tre

giorni prima come previsto dall’art. 125 cpv. 2 LEF (applicato per analogia);

che

con osservazioni del 29 marzo e 6 aprile 2017 l’aggiudicata­­ria e l’UF si sono

opposti al ricorso, mentre i ricorrenti hanno confermato le proprie conclusioni

con replica del 18 aprile;

che

agendo i ricorrenti nella loro qualità di terzi debitori della pretesa posta

all’asta, appare anzitutto dubbia la ricevibilità del ricorso, ricordato che i

terzi debitori, se non si sono nel contempo annunciati nel fallimento quali

creditori del fallito o della massa (v. sentenza del Tribunale federale 5A_324/2015

del 21 agosto 2015, BlSchK 2016, 152 consid. 3), non sono in linea di massima

legittimati a contestare le decisioni dell’amministrazione del fallimento, tranne

se ledono interessi propri degni di protezione (DTF 139 III 387 consid. 2.1);

che,

orbene, nel caso in esame i ricorrenti non fanno valere alcun interesse degno

di protezione;

che

in particolare i terzi interessati all’acquisto di beni compresi in un’asta non

sono legittimati a ricorrere contro la fissazione della stessa (sentenze della

CEF 15.2014.120 del 25 febbraio 2015 e 15.2013.114 del 27 febbraio 2014, RtiD 2014

Considerandi

II 878 n. 44c);

che

la questione della legittimazione, ad ogni modo, può rimanere indecisa, poiché

il ricorso risulta infondato;

che

a norma dell’art. 257 cpv. 1 LEF il luogo, il giorno e l’ora del­l’incanto sono

resi pubblicamente noti;

che

le modalità della pubblicazione sono disciplinate per analogia dall’art. 125

cpv. 2 LEF anche se l’art. 259 LEF non vi rinvii esplicitamente (DTF 43 III 261

consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 ad art. 257 LEF; Foëx in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 257 LEF);

che contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non trova invece

applicazione analogica l’art. 125 cpv. 3 LEF;

che,

infatti, nella procedura di realizzazione di beni mobili non è obbligatoria alcuna

comunicazione del bando ai creditori o al fallito – e men che meno ai terzi

debitori – poiché a partire dalla pubblicazione del fallimento essi devono preoccuparsi

di tenersi informati sull’andamento della liquidazione (DTF 43 III 262 consid.

1), fermo restando che nel caso specifico i creditori sono stati informati

della data e del luogo dell’asta con raccomandata del 7 febbraio 2017 (doc. 5 accluso

al ricorso);

che

la notifica del bando è prescritta soltanto nelle procedure im­mobiliari

e unicamente ai creditori ipotecari (art. 257 cpv. 3 LEF), ai creditori a cui

favore vennero costituiti in pegno i crediti gravanti sul fondo (art. 71 RUF),

ai creditori aventi il diritto di chiedere il doppio turno d’asta e ai titolari

di diritti legali di prelazione (art. 129 e 130d cpv. 2 RFF) (Amacker/Küng in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 5 ad art. 257 LEF);

che

non è invece obbligatoria né per i creditori chirografari (DTF 43 III 262; sentenza

del Tribunale federale 5A_666/2014 consid. 2.5.3) né per il fallito (DTF 94 III

102; Amacker/Küng, op. cit. loc. cit.; Gilliéron,

op. cit., n. 26 ad art. 257 [lo ritiene però giudizioso]; Häuptli in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 14 ad art. 71

RUF; contra: Bürgi in:

Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 257 LEF);

che

sebbene possa forse essere sensato estendere tale avviso a tutti gli interessati

(Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed.

2013, n. 18 ad § 47), ciò non conferisce ancora loro un diritto e comunque non

è di rilievo nella fattispecie in esame, la quale non verte sulla realizzazione

di un immobile;

che

il ricorso va di conseguenza respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.