15.2017.29
Ricorso contro l’aggiudicazione di una pretesa di responsabilità contro gli organi della fallita. Legittimazione a ricorrere degli organi. Comunicazione del bando d’asta
25 aprile 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.29
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 23 marzo
2017 di
RI 1, __________
RI 2, __________
RI 3, __________
(patrocinati dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno
nel fallimento della
PI 2, __________
o meglio contro l’asta del 15 febbraio 2017 di un
credito della fallita nei confronti dei ricorrenti, suoi organi, aggiudicato
alla
PI 1 __________
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito del fallimento della PI 2 decretato il 21 maggio
2014 e sottoposto alla procedura di liquidazione sommaria, il 15 febbraio 2017 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Locarno ha aggiudicato
alla PI 1 per fr. 1'000.– un credito di fr. 599'279.57 (pari ai
passivi iscritti nella graduatoria) vantato dalla fallita contro i propri
organi legali o di fatto;
che
con ricorso del 23 marzo 2017, i gerenti della fallita, RI 1, RI 2 e RI 3, postulano l’annullamento dell’asta e dell’aggiudicazione, facendo valere che le modalità di pubblicazione sono gravemente
viziate siccome l’UE non li ha avvisati dell’asta con lettera semplice almeno tre
giorni prima come previsto dall’art. 125 cpv. 2 LEF (applicato per analogia);
che
con osservazioni del 29 marzo e 6 aprile 2017 l’aggiudicataria e l’UF si sono
opposti al ricorso, mentre i ricorrenti hanno confermato le proprie conclusioni
con replica del 18 aprile;
che
agendo i ricorrenti nella loro qualità di terzi debitori della pretesa posta
all’asta, appare anzitutto dubbia la ricevibilità del ricorso, ricordato che i
terzi debitori, se non si sono nel contempo annunciati nel fallimento quali
creditori del fallito o della massa (v. sentenza del Tribunale federale 5A_324/2015
del 21 agosto 2015, BlSchK 2016, 152 consid. 3), non sono in linea di massima
legittimati a contestare le decisioni dell’amministrazione del fallimento, tranne
se ledono interessi propri degni di protezione (DTF 139 III 387 consid. 2.1);
che,
orbene, nel caso in esame i ricorrenti non fanno valere alcun interesse degno
di protezione;
che
in particolare i terzi interessati all’acquisto di beni compresi in un’asta non
sono legittimati a ricorrere contro la fissazione della stessa (sentenze della
CEF 15.2014.120 del 25 febbraio 2015 e 15.2013.114 del 27 febbraio 2014, RtiD 2014
Considerandi
II 878 n. 44c);
che
la questione della legittimazione, ad ogni modo, può rimanere indecisa, poiché
il ricorso risulta infondato;
che
a norma dell’art. 257 cpv. 1 LEF il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto sono
resi pubblicamente noti;
che
le modalità della pubblicazione sono disciplinate per analogia dall’art. 125
cpv. 2 LEF anche se l’art. 259 LEF non vi rinvii esplicitamente (DTF 43 III 261
consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 ad art. 257 LEF; Foëx in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 257 LEF);
che contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, non trova invece
applicazione analogica l’art. 125 cpv. 3 LEF;
che,
infatti, nella procedura di realizzazione di beni mobili non è obbligatoria alcuna
comunicazione del bando ai creditori o al fallito – e men che meno ai terzi
debitori – poiché a partire dalla pubblicazione del fallimento essi devono preoccuparsi
di tenersi informati sull’andamento della liquidazione (DTF 43 III 262 consid.
1), fermo restando che nel caso specifico i creditori sono stati informati
della data e del luogo dell’asta con raccomandata del 7 febbraio 2017 (doc. 5 accluso
al ricorso);
che
la notifica del bando è prescritta soltanto nelle procedure immobiliari
e unicamente ai creditori ipotecari (art. 257 cpv. 3 LEF), ai creditori a cui
favore vennero costituiti in pegno i crediti gravanti sul fondo (art. 71 RUF),
ai creditori aventi il diritto di chiedere il doppio turno d’asta e ai titolari
di diritti legali di prelazione (art. 129 e 130d cpv. 2 RFF) (Amacker/Küng in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 5 ad art. 257 LEF);
che
non è invece obbligatoria né per i creditori chirografari (DTF 43 III 262; sentenza
del Tribunale federale 5A_666/2014 consid. 2.5.3) né per il fallito (DTF 94 III
102; Amacker/Küng, op. cit. loc. cit.; Gilliéron,
op. cit., n. 26 ad art. 257 [lo ritiene però giudizioso]; Häuptli in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 14 ad art. 71
RUF; contra: Bürgi in:
Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 257 LEF);
che
sebbene possa forse essere sensato estendere tale avviso a tutti gli interessati
(Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed.
2013, n. 18 ad § 47), ciò non conferisce ancora loro un diritto e comunque non
è di rilievo nella fattispecie in esame, la quale non verte sulla realizzazione
di un immobile;
che
il ricorso va di conseguenza respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.