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Decisione

15.2017.30

Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo durante le ferie pasquali

27 aprile 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.30

Lugano

27 aprile 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 aprile 2017 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 6 aprile 2017 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione

del pegno immobiliare emesso il 6 aprile 2017 dall’Uf­­ficio di esecuzione (UE)

di Mendrisio, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 520'000.– oltre agli

interessi del 5% dal 31 gennaio 2017 e di fr. 8'538.38

per interessi maturati e spese invocando il contratto di mutuo ipotecario del

18 maggio 2016;

che

il precetto esecutivo è stato consegnato all’escusso il 13 aprile 2017, il

quale vi ha interposto opposizione all’atto della notifica;

che

con ricorso dello stesso 13 aprile 2017 RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto

sospensivo, di accertare l’inam­­missibilità del precetto esecutivo, facendone

valere la nullità siccome la notifica è avvenuta durante le ferie pasquali,

ossia durante un periodo di preclusione giusta l’art. 56 n. 2 LEF;

che

nelle sue osservazioni del 14 aprile 2017, l’UE preavvisa ne­gativamente la

domanda di concessione dell’effetto sospensivo e chiede di dichiarare il

Considerandi

ricorso irricevibile senza previa istruttoria;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che

secondo la stessa decisione citata dal ricorrente, un atto di esecuzione

compiuto durante le ferie esecutive non è nullo né annullabile, ma esplica i

suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione

delle ferie (DTF 121 III 284 consid. 2/b; v. pure DTF 127 III 176 consid. 3/b,

132.

II 157 consid. 3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_120/2012, consid.

3.3

e della CEF 15.2016.25 del 3 novembre 2016 consid. 1.2 e 15.2015.60 del 12

ottobre 2015 consid. 3; RtiD 2005 I 887 n. 109c consid. 2 e RtiD 2004 II 717

segg. n. 72c);

che

detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo

durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso

che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo

giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF

15.2003.131

del 31 ottobre 2003, RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c e riferimenti

citati);

che

il ricorrente non ha del resto subito alcun pregiudizio dall’ir­­regolare

notificazione, siccome egli ha immediatamente interposto opposizione al

precetto esecutivo, sospendendo così l’esecu­­zione (art. 78 cpv. 1 LEF);

che

il ricorso va pertanto respinto senza necessità di notificarlo alla controparte

per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.