15.2017.30
Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo durante le ferie pasquali
27 aprile 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.30
Lugano
27 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 aprile 2017 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 6 aprile 2017 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione
del pegno immobiliare emesso il 6 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE)
di Mendrisio, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 520'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 31 gennaio 2017 e di fr. 8'538.38
per interessi maturati e spese invocando il contratto di mutuo ipotecario del
18 maggio 2016;
che
il precetto esecutivo è stato consegnato all’escusso il 13 aprile 2017, il
quale vi ha interposto opposizione all’atto della notifica;
che
con ricorso dello stesso 13 aprile 2017 RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto
sospensivo, di accertare l’inammissibilità del precetto esecutivo, facendone
valere la nullità siccome la notifica è avvenuta durante le ferie pasquali,
ossia durante un periodo di preclusione giusta l’art. 56 n. 2 LEF;
che
nelle sue osservazioni del 14 aprile 2017, l’UE preavvisa negativamente la
domanda di concessione dell’effetto sospensivo e chiede di dichiarare il
Considerandi
ricorso irricevibile senza previa istruttoria;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che
secondo la stessa decisione citata dal ricorrente, un atto di esecuzione
compiuto durante le ferie esecutive non è nullo né annullabile, ma esplica i
suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione
delle ferie (DTF 121 III 284 consid. 2/b; v. pure DTF 127 III 176 consid. 3/b,
132.
II 157 consid. 3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_120/2012, consid.
3.3
e della CEF 15.2016.25 del 3 novembre 2016 consid. 1.2 e 15.2015.60 del 12
ottobre 2015 consid. 3; RtiD 2005 I 887 n. 109c consid. 2 e RtiD 2004 II 717
segg. n. 72c);
che
detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo
durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso
che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo
giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF
15.2003.131
del 31 ottobre 2003, RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c e riferimenti
citati);
che
il ricorrente non ha del resto subito alcun pregiudizio dall’irregolare
notificazione, siccome egli ha immediatamente interposto opposizione al
precetto esecutivo, sospendendo così l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF);
che
il ricorso va pertanto respinto senza necessità di notificarlo alla controparte
per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.