15.2017.31
Ricorso contro gli avvisi di pignoramento. Contestazioni di merito inammissibili nell’ambito di un ricorso dinanzi all’autorità di vigilanza
4 settembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.31
Lugano
4 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 15 aprile 2017 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 5 aprile 2017 nelle
esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti della
ricorrente rispettivamente da
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
PI 3,
(rappr. dall’RA 1, )
PI 2, __________
e sul
ricorso 9 agosto 2017 di quest’ultima per denegata giustizia,
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che nelle esecuzioni appena citate, il 5 aprile 2017 l’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 2 maggio
2017;
che
con il ricorso in esame RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, la ricusazione del presidente della Camera, l’accertamento della
nullità degli avvisi di pignoramento e in via subordinata la sospensione delle
esecuzioni a suo carico fino a decisione definitiva sia sulla domanda di
ricusazione da lei formulata in una precedente procedura di ricorso
(15.2016.104), sia su non meglio definite istanze di revisione delle decisioni
alla base di due dei tre crediti posti in esecuzione;
che
per quanto attiene alla prima conclusione, la ricorrente chiede di estendere
alla procedura in rassegna la domanda di ricusazione formulata nella procedura
avviata con due suoi ricorsi del 6 e 8 novembre 2016 (inc. 15.2016.104),
rinviando alle motivazioni espresse in quella sede;
che
nel frattempo la domanda di ricusazione presentata in quella causa, nella
misura della sua ricevibilità, è stata respinta dalla Camera con decisione del
9 maggio 2017 e il ricorso interposto contro la stessa al Tribunale federale è
stato dichiarato inammissibile (decisione 5A_407/2017 dell’8 giugno 2017);
che
anche la domanda di ricusazione qui in esame è da considerare pertanto
infondata;
che
a detta di RI 1 i crediti posti in esecuzione da PI 1 e dalla PI 2 sono “falsi” e “nulli”, “perché resi da Giudici prevenuti e parziali”, come risulterebbe da istanze di revisione “che verranno notificate assieme ai numeri di incartamenti
non appena significati”;
che
l’autorità di vigilanza non .competente per statuire sulla fondatezza
materiale dei crediti posti in esecuzione, bensì solo sulla regolarità formale
della procedura esecutiva (art. 17 LEF);
che
le censure relative al credito dedotto in esecuzione o alla decisione che ne
accerta esistenza e importo devono essere sollevate e discusse in sede di
rigetto dell’opposizione o già nella pregressa procedura giudiziaria di merito;
che
nella fattispecie esse sono del resto state invocate senza successo per quanto
riguarda l’esecuzione della PI 2 (sentenze della CEF 14.2016.268 del 13
dicembre 2016, consid. 4, e del Tribunale federale 5D_12/2017 del 7 febbraio
2017) e lo sarebbero potute essere per il credito vantato da PI 1 (v. sentenze
della CEF 14.2016.147 del 13 dicembre 2016 e del Tribunale federale 5D_11/2017
del 7 febbraio 2017, con rinvio alla sentenza 4A_481/2015 del 15 ottobre 2015 che
chiude definitivamente la procedura di merito);
che
la ricorrente non può seriamente pretendere ora di rimettere in
discussione decisioni passate in giudicato con l’espediente dell’eccezione di
nullità;
che
sebbene dovessero riferirsi alle decisioni di rigetto delle opposizioni
interposte alle esecuzioni in questione, le istanze di revisione cui accenna la
ricorrente in modo vago non risultano ancora essere state inoltrate e non hanno
comunque di per sé effetto sospensivo (art. 331 cpv. 1 CPC), per tacere del
fatto che la ricorrente non fa valere alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare
una revisione di quelle decisioni;
che
pure le domande di revisione
di decisioni fiscali non sospendono l’esazione d’ufficio per legge (art. 234
cpv. 2 e 4, e 244 cpv. 3 LT);
che
nelle predette circostanze va respinta anche la domanda di sospensione della
procedura di ricorso in attesa di una decisione definitiva sulle istanze di
revisione (qualunque esse siano), mentre essa è diventata senza oggetto nella
misura in cui si riferisce alla domanda di ricusazione;
che è pure infondata la doglianza relativa
all’importo del credito fatto valere dallo Stato, che a giudizio della
ricorrente è di fr. 250.– e non di fr. 454.30
poiché la differenza riguarderebbe “spese abusive ed abnormi … per evidente arbitrio e sp[rop]orzionalità”;
che
tale differenza è in realtà composta della tassa per l’emissione del precetto
esecutivo (fr. 20.–, art. 16 cpv. 1 Ordinanza sulle tasse
riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
[OTLEF, RS 281.35]), oltre alle spese di notifica postale
(fr. 8.– + fr. 5.30 per il rinvio al creditore del suo esemplare, art. 13 cpv. 1 OTLEF), della tassa per
un tentativo di notifica supplementare del precetto (fr. 7.–, art. 16 cpv.
3 OTLEF), della tassa per la decisione di rigetto dell’opposizione
emessa il 6 ottobre 2016 dal Giudice di pace di Lugano Est (fr. 120.–) e per
le ripetibili dovute all’istante (fr. 25.–), della tassa (condizionale) di registrazione della domanda di
proseguire l’esecuzione (fr. 5.–, art. 20 cpv. 4
OTLEF), della tassa e delle spese dell’avviso di pignoramento (fr. 9.–,
art. 9 cpv. 1 lett. a e 13 cpv. 1 OTLEF) e della tassa (condizionale) d’incasso
e di riversamento al creditore dell’importo che dovesse versare l’escussa a
saldo del proprio debito o che dovesse essere conseguito con la realizzazione
dei beni pignorati (fr. 5.–, art. 19 cpv. 1 OTLEF);
che,
come esposto, queste tasse e spese sono fondate su norme di legge e sono
commisurate all’onere amministrativo determinato dalla resistenza infondata e
dilatoria opposta dalla ricorrente;
che,
infine, il ricorso presentato da RI 1 il 6 e l’8 novembre 2016 (inc.
15.2016.104) non ha risvolti diretti nella procedura qui in esame dal momento
che verte su altre esecuzioni;
che
sarà proprio in sede di esecuzione del pignoramento che l’UE potrà determinare
Fatti
i parametri del calcolo del minimo esistenziale della ricorrente sulla base del
suo interrogatorio (art. 91 LEF);
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto;
che
visto l’esito del presente giudizio, la domanda di conferimento dell’effetto
sospensivo è priva d’oggetto;
che
con ricorso del 9 agosto 2017 la PI 2 chiede a questa Camera di ordinare all’Ufficio
di eseguire immediatamente il pignoramento nell’esecuzione n. __________ o di
fornire documenti per giustificare il ritardo, siccome non ha più ricevuto notizie
dopo la domanda di continuazione della sua esecuzione;
che
a ben vedere l’UE aveva dato seguito alla domanda di proseguire l’esecuzione,
inviando alla debitrice l’avviso di pignoramento, poi impugnato;
che
la PI 2 non ha però avuto notizie del ricorso della debitrice, siccome, stante
il suo esito, la Camera non ha ritenuto necessario procedere a ulteriori atti
istruttori, ovvero a intimare alle parti interessate il gravame e assegnare
loro un termine per presentare eventuali osservazioni;
che
l’Ufficio dovrà ora eseguire il pignoramento, anche in assenza dell’escussa
(DTF 112 III 16 consid. 5), qualora quest’ultima, regolarmente avvisata, non vi
assista o non vi si faccia rappresentare (sentenza della CEF 15.2015.94 del 26
aprile 2016);
che
pertanto il ricorso della PI 2 risulta privo d’oggetto, l’organo esecutivo
avendo dato immediatamente seguito alla domanda di proseguimento e dovendo ora
Considerandi
eseguire il pignoramento;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di ricusazione del
giudice Charles Jaques è respinta.
2.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.
3.
Il
ricorso della PI 2 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
4.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.