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Decisione

15.2017.31

Ricorso contro gli avvisi di pignoramento. Contestazioni di merito inammissibili nell’ambito di un ricorso dinanzi all’autorità di vigilanza

4 settembre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i parametri del calcolo del minimo esistenziale della ricorrente sulla base del

suo interrogatorio (art. 91 LEF);

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza respinto;

che

visto l’esito del presente giudizio, la domanda di conferimento dell’effetto

sospensivo è priva d’oggetto;

che

con ricorso del 9 agosto 2017 la PI 2 chiede a questa Camera di ordinare all’Ufficio

di eseguire immediatamente il pignoramento nell’esecuzione n. __________ o di

fornire documenti per giustificare il ritardo, siccome non ha più ricevuto notizie

dopo la domanda di continuazione della sua esecuzione;

che

a ben vedere l’UE aveva dato seguito alla domanda di proseguire l’esecuzione,

inviando alla debitrice l’avviso di pignoramento, poi impugnato;

che

la PI 2 non ha però avuto notizie del ricorso della debitrice, siccome, stante

il suo esito, la Camera non ha ritenuto necessario procedere a ulteriori atti

istruttori, ovvero a intimare alle parti interessate il gravame e assegnare

loro un termine per presentare eventuali osservazioni;

che

l’Ufficio dovrà ora eseguire il pignoramento, anche in assenza dell’escussa

(DTF 112 III 16 consid. 5), qualora quest’ultima, regolarmente avvisata, non vi

assista o non vi si faccia rappresentare (sentenza della CEF 15.2015.94 del 26

aprile 2016);

che

pertanto il ricorso della PI 2 risulta privo d’oggetto, l’organo esecutivo

avendo dato immediatamente seguito alla domanda di proseguimento e dovendo ora

Considerandi

eseguire il pignoramento;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di ricusazione del

giudice Charles Jaques è respinta.

2.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.

3.

Il

ricorso della PI 2 è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

4.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.