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Decisione

15.2017.32

Annullamento o sospensione di esecuzioni per la riscossione d’imposte oggetto di attestati di carenza beni

3 maggio 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.32

Lugano

3 maggio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 aprile 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro i sette precetti esecutivi n. __________, __________, __________, __________, __________, __________

e __________ emessi il 24 novembre 2016 nei confronti del ricorrente dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta dei sette precetti esecutivi n. __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________ emessi tutti il 24

novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton

Ticino procede contro RI 1 per l’in­­casso degli attestati di carenza di beni

rilasciati in precedenti esecuzioni volte alla riscossione delle imposte

cantonali rispettivamente del 1983 (fr. 2'266.20), del 1990 (fr. 1'546.20),

del 1982 (fr. 770.20), del 1985 (fr. 1'600.–), del 1986 (fr. 1'490.–),

del 1984 (fr- 3'278.20) e del 1989 (fr. 1'588.95);

che

le opposizioni interposte dall’escusso sono tutte state rigettate in via

definitiva con sentenze del 12 aprile 2017;

che

con ricorso del 21 aprile 2017, RI 1 chiede alla Camera di “sostener[lo]”, facendo

valere di avere postulato con scritto del 15 giugno 2016 il condono delle

imposte arretrate poste in esecuzione a causa della sua età (75 anni) e della

sua grave situazione di salute;

che

Considerandi

nella misura in cui il ricorrente intende così ottenere l’annul­­lamento o la

sospensione delle esecuzioni il suo ricorso è manifestamente tardivo, siccome i

precetti esecutivi in questione gli sono già stati notificati il 25 novembre

2016, ossia ben più di dieci giorni prima del ricorso (v. art. 17 cpv. 2 LEF);

che

ad ogni modo la domanda di condono non sospende automaticamente l’esecutività

delle decisioni fiscali (art. 246 cpv. 4 LT) e, comunque sia, né l’UE né la

Camera sono competenti a riesaminare decisioni fiscali passate in giudicato;

che

una sospensione delle esecuzioni per un tempo determinato in caso di grave

malattia del debitore (art. 61 LEF) è ipotizzabile solo ove gli impedisca di

difendersi o di designarsi un rappresentante oppure di esercitare

un’attività lucrativa e ciò abbia causato la sua insolvibilità (DTF 105 III 104

seg.; sentenza della CEF 15.2015.37 dell’8 giugno 2015 consid. 4.1),

ciò che all’evidenza non è il caso di RI 1 (il quale del resto non documenta le

proprie allegazioni), i primi attestati di carenza di beni risalendo a prima

del suo pensionamento;

che delle sue difficoltà personali, ove abbiano

risvolti finanziari (appurato che contro di lui sono stati rilasciati durante

gli ultimi vent’anni ben 17 attestati di carenza beni per oltre fr. 55'000.–), si

potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente

su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno

parte la rendita AVS e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a

LEF) – limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93

LEF);

che

il ricorso va quindi respinto senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso

in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.