15.2017.32
Annullamento o sospensione di esecuzioni per la riscossione d’imposte oggetto di attestati di carenza beni
3 maggio 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.32
Lugano
3 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 aprile 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro i sette precetti esecutivi n. __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________ emessi il 24 novembre 2016 nei confronti del ricorrente dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei sette precetti esecutivi n. __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ emessi tutti il 24
novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton
Ticino procede contro RI 1 per l’incasso degli attestati di carenza di beni
rilasciati in precedenti esecuzioni volte alla riscossione delle imposte
cantonali rispettivamente del 1983 (fr. 2'266.20), del 1990 (fr. 1'546.20),
del 1982 (fr. 770.20), del 1985 (fr. 1'600.–), del 1986 (fr. 1'490.–),
del 1984 (fr- 3'278.20) e del 1989 (fr. 1'588.95);
che
le opposizioni interposte dall’escusso sono tutte state rigettate in via
definitiva con sentenze del 12 aprile 2017;
che
con ricorso del 21 aprile 2017, RI 1 chiede alla Camera di “sostener[lo]”, facendo
valere di avere postulato con scritto del 15 giugno 2016 il condono delle
imposte arretrate poste in esecuzione a causa della sua età (75 anni) e della
sua grave situazione di salute;
che
Considerandi
nella misura in cui il ricorrente intende così ottenere l’annullamento o la
sospensione delle esecuzioni il suo ricorso è manifestamente tardivo, siccome i
precetti esecutivi in questione gli sono già stati notificati il 25 novembre
2016, ossia ben più di dieci giorni prima del ricorso (v. art. 17 cpv. 2 LEF);
che
ad ogni modo la domanda di condono non sospende automaticamente l’esecutività
delle decisioni fiscali (art. 246 cpv. 4 LT) e, comunque sia, né l’UE né la
Camera sono competenti a riesaminare decisioni fiscali passate in giudicato;
che
una sospensione delle esecuzioni per un tempo determinato in caso di grave
malattia del debitore (art. 61 LEF) è ipotizzabile solo ove gli impedisca di
difendersi o di designarsi un rappresentante oppure di esercitare
un’attività lucrativa e ciò abbia causato la sua insolvibilità (DTF 105 III 104
seg.; sentenza della CEF 15.2015.37 dell’8 giugno 2015 consid. 4.1),
ciò che all’evidenza non è il caso di RI 1 (il quale del resto non documenta le
proprie allegazioni), i primi attestati di carenza di beni risalendo a prima
del suo pensionamento;
che delle sue difficoltà personali, ove abbiano
risvolti finanziari (appurato che contro di lui sono stati rilasciati durante
gli ultimi vent’anni ben 17 attestati di carenza beni per oltre fr. 55'000.–), si
potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente
su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili – di cui non fanno
parte la rendita AVS e le prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a
LEF) – limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93
LEF);
che
il ricorso va quindi respinto senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso
in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.