15.2017.34
Minimo d’esistenza. Rimborso di prestiti contratti dal debitore verso terzi. Imposte. Spese mediche. Diritto costituzionale all’aiuto in situazioni di bisogno
20 giugno 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.34
Lugano
20 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 28 aprile 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa
in diverse esecuzioni (n. __________, ecc.) promosse nei confronti del ricorrente
da
RA 1,
PI 2,
PI 3,
PI 4,
(rappresentati dall’RA 3, )
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nelle diverse esecuzioni promosse dal PI 1, dal PI 2, dallo PI 3
e dalla PI 4 nei confronti di RI 1, il
22 marzo 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Acquarossa ha determinato la
quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Rendita d’invalidità AI
fr.
1'834.50
Rendita d’invalidità LPP
fr.
1'966.00
Totale
fr.
3'800.50
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'330.00
Cassa malati
fr.
252.30
Assicurazioni diverse
fr.
50.00
Spese mediche
fr.
100.00
Contributi AVS
fr.
41.00
Spese mediche coniuge
fr.
100.00
Contributi AVS coniuge
fr.
41.00
Alimentazione artificiale
coniuge
fr.
32.00
Totale
fr.
3'646.30
che
al riguardo RI 1 ha chiesto all’UE di considerare tra le spese indispensabili
anche l’importo di fr. 150.– ch’egli versa mensilmente all’ex moglie a
titolo di rimborso di un prestito di fr. 4'000.–;
che
con scritto del 21 aprile 2017 l’Ufficio ha respinto la richiesta dell’escusso,
indicando che dall’estratto bancario da lui prodotto “si evince che si tratta di un
prestito privato, creditore sig. __________ e lo stesso non rientra nelle spese
necessarie ai sensi dell’art. 93 della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (LEF)”;
che
con ricorso del 27 aprile 2017, redatto in tedesco e trasmesso direttamente a
questa Camera, RI 1 si aggrava contro la decisione appena menzionata;
che
in seguito alla relativa comminatoria dell’UE giusta l’art. 7 cpv. 5 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il 7 maggio 2017 il
ricorrente ha trasmesso una traduzione (automatica) del ricorso in italiano;
che
con osservazioni del 23 maggio 2017 l’Ufficio postula la reiezione del gravame,
confermando la decisione impugnata, mentre le altre parti sono rimaste silenti;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 aprile 2017 dall’UE e
tradotto in lingua italiana entro il termine impartito dall’Ufficio, sotto
questo aspetto il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che
nonostante la versione del ricorso in italiano, probabilmente ottenuta con l’ausilio
di un traduttore automatico, sia di difficile lettura, si comprende che l’insorgente
non è d’accordo con la decisione dell’Ufficio e ripropone, come prima censura,
la sua richiesta di computare ulteriori fr. 150.– nel minimo d’esistenza;
che
in sostanza egli sostiene di avere problemi finanziari, di aver quindi dovuto
chiedere all’ex moglie un prestito di fr. 4'000.– per il pagamento di
alcune fatture di “riparazione”, e di essersi impegnato a restituirle l’importo
mediante il versamento di 27 rate mensili di fr. 150.– cadauna;
che
giusta l’art. 93 LEF, ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia;
che per stabilire l’eccedenza pignorabile,
le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito, come pure le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata alla
circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale
n. 68/2009 del 28 agosto 2009);
che
al di fuori delle spese assolutamente necessarie nel senso dell’art. 93 LEF, i
prestiti che il debitore si è impegnato a rimborsare ogni mese a terzi non
fanno parte del suo minimo d’esistenza, anche nel caso
in cui li abbia contratti per provvedere (temporaneamente) al suo mantenimento
(DTF 92 III 8; Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 157 ad art. 93 LEF);
che
in effetti non è ammissibile limitare i diritti dei creditori escutenti a
vantaggio di altri creditori che non godono di un privilegio o non partecipano
alle esecuzioni già promosse contro il debitore giusta gli art. 110 o 111 LEF,
ritenuto che, ove il credito di questi ultimi sia in pericolo, possono
procedere anch’essi per vie esecutive (DTF 92 III 8);
che
alla luce di quanto precede, nel caso in rassegna l’Ufficio ha rifiutato a
ragione di computare nel minimo esistenziale il prestito che RI 1 si è
impegnato a rimborsare ogni mese alla ex moglie, la quale invero non gode di
alcun privilegio rispetto ai creditori escutenti e non può quindi essere
soddisfatta prima di essi;
che
da questo punto di vista il ricorso si rivela dunque infondato;
che
oltre al prestito, il ricorrente afferma di dover far fronte a molte altre
spese, tra cui imposte arretrate e correnti, l’affitto e le spese accessorie, l’AVS,
Fatti
i premi della cassa malati e costi medici suoi e della moglie, non rimborsati
dall’IAS (Istituto delle assicurazioni sociali), in particolare per l’alimentazione
speciale di cui essa necessita;
che
per giurisprudenza federale costante (Tabella, ad III), le imposte, sia
arretrate che correnti, non vanno computate nel minimo esistenziale, poiché l’art.
93 LEF non ha quale scopo la riduzione o la soppressione dell’indebitamento
dell’escusso – obiettivo questo affidato ad altre norme (art. 333 segg., 293
segg. o 191 LEF) – bensì unicamente quello di lasciargli i redditi necessari
per far fronte al pagamento delle spese vitali, tra cui non si annoverano le
imposte (sentenza della CEF 15.2010.89 del 9 agosto 2010);
che
ad ogni modo il pignoramento contestato è stato eseguito a favore di crediti
fiscali;
che
l’affitto (di fr. 835.– mensili) e le spese accessorie (legna,
elettricità, pulizia del camino, assicurazioni ecc.) sono già computati nella
decisione contestata a concorrenza di fr. 1'330.– mensili, come i
contributi AVS (fr. 41.– mensili per ogni coniuge);
che
l’UE ha inoltre tenuto conto di fr. 252.30 mensili per i premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria (dedotti i sussidi) e facoltativa (anche se non rientrano di
principio nel minimo vitale: DTF 134
III 325 seg., consid. 3)
pagati dai coniugi RI 1, e per ognuno di loro di fr. 100.–
mensili per spese mediche, oltre a fr. 32.– mensili per le spese di
alimentazione speciale della moglie;
che
il ricorrente non prova che i costi medici indispensabili non rimborsati dalla
cassa malati o dall’IAS superino gli importi già computati nel proprio minimo
esistenziale;
che
per giurisprudenza consolidata possono però essere considerate nel calcolo del
minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e
Considerandi
regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Ochsner, op.
cit., n. 82 ad art. 93; vonder
Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF);
che
pur avendo comprensione per la difficile situazione finanziaria e medica in cui
paiono trovarsi RI 1 e la moglie, il ricorso non può ch’essere respinto anche
su tutti questi punti;
che
il diritto costituzionale all’aiuto in situazioni di bisogno previsto all’art.
12.
Cost. dà diritto al cittadino a prestazioni positive minimali dello Stato che
non si confondono con la garanzia dell’art. 93 LEF, e sulle quali incombe al
ricorrente informarsi, ad esempio facendo capo al Servizio Informazione e
Consulenza di Acquarossa o allo sportello regionale Laps di Biasca;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
;
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.