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Decisione

15.2017.34

Minimo d’esistenza. Rimborso di prestiti contratti dal debitore verso terzi. Imposte. Spese mediche. Diritto costituzionale all’aiuto in situazioni di bisogno

20 giugno 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i premi della cassa malati e costi medici suoi e della moglie, non rimborsati

dall’IAS (Istituto delle assicurazioni sociali), in particolare per l’alimentazione

speciale di cui essa necessita;

che

per giurisprudenza federale costante (Tabella, ad III), le imposte, sia

arretrate che correnti, non vanno computate nel minimo esistenziale, poiché l’art.

93 LEF non ha quale scopo la riduzione o la soppressione dell’indebitamento

dell’escusso – obiettivo questo affidato ad altre norme (art. 333 segg., 293

segg. o 191 LEF) – bensì unicamente quello di lasciargli i redditi necessari

per far fronte al pagamento delle spese vitali, tra cui non si annoverano le

imposte (sentenza della CEF 15.2010.89 del 9 agosto 2010);

che

ad ogni modo il pignoramento contestato è stato eseguito a favore di crediti

fiscali;

che

l’affitto (di fr. 835.– mensili) e le spese accessorie (legna,

elettricità, pulizia del camino, assicurazioni ecc.) sono già computati nella

decisione contestata a concorrenza di fr. 1'330.– mensili, come i

contributi AVS (fr. 41.– mensili per ogni coniuge);

che

l’UE ha inoltre tenuto conto di fr. 252.30 mensili per i premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria (dedotti i sussidi) e facoltativa (anche se non rientrano di

principio nel minimo vitale: DTF 134

III 325 seg., consid. 3)

pagati dai coniugi RI 1, e per ognu­no di loro di fr. 100.–

mensili per spese mediche, oltre a fr. 32.– mensili per le spese di

alimentazione speciale della moglie;

che

il ricorrente non prova che i costi medici indispensabili non rimborsati dalla

cassa malati o dall’IAS superino gli importi già computati nel proprio minimo

esistenziale;

che

per giurisprudenza consolidata possono però essere considerate nel calcolo del

minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e

Considerandi

regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Ochsner, op.

cit., n. 82 ad art. 93; vonder

Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF);

che

pur avendo comprensione per la difficile situazione finanziaria e medica in cui

paiono trovarsi RI 1 e la moglie, il ricorso non può ch’essere respinto anche

su tutti questi punti;

che

il diritto costituzionale all’aiuto in situazioni di bisogno previsto all’art.

12.

Cost. dà diritto al cittadino a prestazioni positive minimali dello Stato che

non si confondono con la garanzia del­l’art. 93 LEF, e sulle quali incombe al

ricorrente informarsi, ad esempio facendo capo al Servizio Informazione e

Consulenza di Acquarossa o allo sportello regionale Laps di Biasca;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

;

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.