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Decisione

15.2017.36

Ricorso contro stima immobiliare

2 ottobre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.36

15.2017.37

Lugano

2 ottobre 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sulle contestazioni della stima immobiliare presentate da

RI 1 (inc. 15.2017.36)

RI 2, __________ (inc. 15.2017.37)

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno

immobiliare dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio promosse contro gli

istanti RI 1 (n. __________ e __________) e IS 1 (n. __________ e __________)

dalla

CV 1,

ricordato che con decisione del 12

maggio 2017, la Camera ha accolto le istanze di nuova stima inoltrate il 24

aprile 2017 da RI 1 e RI 2 nelle esecuzioni

appena citate, ordinando l’allestimento

di una nuova stima peritale delle particelle n. __________ e n. __________ RFD

di __________, valutate dal perito incaricato dall’UE rispettivamente in fr. 1'190'000.– e in fr. 435'200.–;

richiamata l’ordinanza del 14 dicembre

2017 con cui la Camera ha sospeso d’ufficio le procedure in questione sino al

termine della dilazione di pagamento che l’Ufficio aveva concesso nelle note esecuzioni

il 17 novembre 2017;

preso atto dello scritto del 25

settembre 2018 con cui l’Ufficio ha comunicato alla Camera di aver revocato, in

seguito a mancato pagamento, il predetto provvedimento prima della sua

scadenza;

appurato che occorre dunque riattivare

le procedure e decidere sulle eventuali contestazioni sulla nuova stima;

considerato che, invitate a esprimersi entro

un termine di 10 giorni sulla nuova perizia con ordinanza del 16 novembre 2017,

Considerandi

le parti non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi contestato il valore

di fr. 1'310'000.– e il valore di fr. 375'000.– che il perito

incaricato da questa Camera ha attribuito rispettivamente alle particelle n. __________

e n. __________ RFD di __________;

ritenuto che, in assenza di

contestazioni sulle quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, i nuovi valori di stima peritali risultano determinanti,

sicché quelli stabiliti dall’UE vanno rettificati in fr. 1'310'000.–

per la particella n. __________ e fr. 375'000.– per la particella n. __________

RFD di __________;

atteso che le spese della nuova perizia

di complessivi fr. 3'135.50, già anticipate da RI 1 e RI 2 nella misura di

fr. 3'000.–, sono a loro carico, siccome secondo l’art. 9 cpv. 2 RFF soltanto il creditore può

esigere la rifusione delle spese dal debitore, nel caso in cui la stima

praticata dall’ufficio sia stata notevolmente modificata, mentre ciò non vale

per il debitore;

accertato che quanto appena

esposto si giustifica a maggior ragione nella fattispecie, poiché gli escussi

hanno causato spese senz’altro evitabili e quindi inutili, in particolare

omettendo di dar seguito alle convocazioni del perito, malgrado i suoi diversi

solleciti (v. ordinanza del 29 agosto 2017);

posto che la presente procedura non dà

luogo a tasse, l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali

contestazioni delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo

periodo);

decide: 1. Il valore di stima della particella

n. __________ RFD di __________ è stabilito in fr. 1'310'000.– e quello della particella n. __________ RFD

di __________ in fr. 375'000.–.

2.

Non

sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 3'135.50,

già anticipate da RI 1 e RI 2 nella misura di fr. 3'000.–, sono a loro

carico.

3.

Notificazione

a:

;

.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione,

Mendrisio, e per il suo tramite intimazione

a tutti gli altri interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.