15.2017.36
Ricorso contro stima immobiliare
2 ottobre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarti n.
Fatti
15.2017.36
15.2017.37
Lugano
2 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sulle contestazioni della stima immobiliare presentate da
RI 1 (inc. 15.2017.36)
RI 2, __________ (inc. 15.2017.37)
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno
immobiliare dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio promosse contro gli
istanti RI 1 (n. __________ e __________) e IS 1 (n. __________ e __________)
dalla
CV 1,
ricordato che con decisione del 12
maggio 2017, la Camera ha accolto le istanze di nuova stima inoltrate il 24
aprile 2017 da RI 1 e RI 2 nelle esecuzioni
appena citate, ordinando l’allestimento
di una nuova stima peritale delle particelle n. __________ e n. __________ RFD
di __________, valutate dal perito incaricato dall’UE rispettivamente in fr. 1'190'000.– e in fr. 435'200.–;
richiamata l’ordinanza del 14 dicembre
2017 con cui la Camera ha sospeso d’ufficio le procedure in questione sino al
termine della dilazione di pagamento che l’Ufficio aveva concesso nelle note esecuzioni
il 17 novembre 2017;
preso atto dello scritto del 25
settembre 2018 con cui l’Ufficio ha comunicato alla Camera di aver revocato, in
seguito a mancato pagamento, il predetto provvedimento prima della sua
scadenza;
appurato che occorre dunque riattivare
le procedure e decidere sulle eventuali contestazioni sulla nuova stima;
considerato che, invitate a esprimersi entro
un termine di 10 giorni sulla nuova perizia con ordinanza del 16 novembre 2017,
Considerandi
le parti non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi contestato il valore
di fr. 1'310'000.– e il valore di fr. 375'000.– che il perito
incaricato da questa Camera ha attribuito rispettivamente alle particelle n. __________
e n. __________ RFD di __________;
ritenuto che, in assenza di
contestazioni sulle quali la Camera debba decidere nel senso dell’art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, i nuovi valori di stima peritali risultano determinanti,
sicché quelli stabiliti dall’UE vanno rettificati in fr. 1'310'000.–
per la particella n. __________ e fr. 375'000.– per la particella n. __________
RFD di __________;
atteso che le spese della nuova perizia
di complessivi fr. 3'135.50, già anticipate da RI 1 e RI 2 nella misura di
fr. 3'000.–, sono a loro carico, siccome secondo l’art. 9 cpv. 2 RFF soltanto il creditore può
esigere la rifusione delle spese dal debitore, nel caso in cui la stima
praticata dall’ufficio sia stata notevolmente modificata, mentre ciò non vale
per il debitore;
accertato che quanto appena
esposto si giustifica a maggior ragione nella fattispecie, poiché gli escussi
hanno causato spese senz’altro evitabili e quindi inutili, in particolare
omettendo di dar seguito alle convocazioni del perito, malgrado i suoi diversi
solleciti (v. ordinanza del 29 agosto 2017);
posto che la presente procedura non dà
luogo a tasse, l’autorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali
contestazioni delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo
periodo);
decide: 1. Il valore di stima della particella
n. __________ RFD di __________ è stabilito in fr. 1'310'000.– e quello della particella n. __________ RFD
di __________ in fr. 375'000.–.
2.
Non
sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 3'135.50,
già anticipate da RI 1 e RI 2 nella misura di fr. 3'000.–, sono a loro
carico.
3.
Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione,
Mendrisio, e per il suo tramite intimazione
a tutti gli altri interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.