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Decisione

15.2017.4

Ricorso contro l’avviso di pignoramento

15 febbraio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.4

Lugano

15 febbraio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 9 gennaio 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 21 dicembre 2016 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella)

Ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13

aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton

Ticino, per il tramite dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative

(UIPA), ha escusso l’avv. RI 1 per l’in­­casso di fr. 89'500.–, indicando quali

titoli di credito le ordinanze del 9 settembre 2011 con cui il Pretore di

Lugano, sezione 1, aveva inflitto all’escussa due multe di fr. 37'500.–

ognuna, le ordinanze del 22 giugno 2011 dello stesso Pretore relative a due

altre multe di fr. 3'500.– ognuna e una decisione del 31 ottobre 2012

sempre del medesimo Pretore riferita a un residuo di tasse di giudizio, spese e

oneri di fr. 7'500.–;

che

con sentenza del 7 settembre 2016 (inc. 14.2016.156), questa Camera ha respinto

il reclamo 15 luglio 2016 interposto da RI 1 contro la decisione del 27 giugno

2016 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva accolto l’istan­­za

dello Stato del Canton Ticino e rigettato in via definitiva l’op­posizione interposta

dall’escussa;

che

avverso tale decisione l’avv. RI 1 ha presentato al Tribunale federale ricorso

in materia civile, dichiarato inammissibile con sentenza del 26 ottobre 2016

(inc.5A_794/2016);

che

il 21 dicembre 2016 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento in quell’esecuzione,

precisando che l’importo del credito, aggiornato a fr. 90'389.– “spese e interessi compresi”, sarebbe stato aggiunto a un precedente pignoramento che era stato

previsto per il 10 agosto 2016;

che

contro tale provvedimento RI 1 è insorta con un ricorso del 9 gennaio 2017

Considerandi

chiedendo, previo conferimento del­l’effetto sospensivo, di accertare in via

principale la nullità del­l’avviso impugnato e del credito posto in esecuzione “perché inesistente, ovvero perché sospeso se

si tratta della decisione 5 ottobre 2016 TPC”, e in

via subordinata di sospendere le esecuzioni a suo carico “di tutte le fatture per decisioni inerenti il

procedimento penale di cui alla decisione contumaciale 5 ottobre 2016, fino

alla decisione definitiva cresciuta in giudicato, ovvero fino all’esito dei

ricorsi avanti la CEDU”;

che

la ricorrente motiva le sue domande riferendosi a un suo scritto del 17

novembre 2016, in cui ha chiesto all’UIPA e al Tribunale federale il condono

totale o parziale, e in subordine la sospensione o la rateazione, del pagamento

delle fatture relative alle “decisioni

incidentali e non definitive tutte inerenti al procedimento penale avviato nel

2010”, nonché a un altro scritto suo del 16 dicembre

2016.

all’UIPA, con cui ha postulato l’accorpamento alle predette fatture di una

fattura per spese processuali poste a carico della madre;

che

la ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna risposta dall’UIPA;

che

inoltre essa contesta di essere debitrice del credito posto in esecuzione, il

quale a suo dire non è stato accertato in una decisione definitiva, ipotizzando

che si tratti del conteggio dell’“illega­­le”

processo penale sfociato nella sua condanna

contumaciale del 5 ottobre 2016, ch’essa ricorda di avere impugnato;

che

in realtà, come visto, il credito per il quale è stato emesso l’avviso di

pignoramento impugnato non ha nulla a che vedere con il processo penale in

questione, ma concerne due multe disciplinari dell’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC

oltre a spese processuali sorte in una causa civile;

che

ad ogni modo l’opposizione interposta dall’avv. RI 1 è stata rigettata in via

definitiva con una decisione ormai passata in giudicato;

che

l’UE, dando seguito alla domanda di proseguimento formulata dallo Stato del Canton Ticino, ha

quindi a ragione emesso l’av­viso di pignoramento

impugnato (art. 89 LEF);

che

di conseguenza il ricorso va respinto, ciò che rende senza oggetto la richiesta

di concessione dell’effetto sospensivo;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv.

2.

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.

]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.