15.2017.4
Ricorso contro l’avviso di pignoramento
15 febbraio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.4
Lugano
15 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 21 dicembre 2016 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella)
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13
aprile 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton
Ticino, per il tramite dell’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative
(UIPA), ha escusso l’avv. RI 1 per l’incasso di fr. 89'500.–, indicando quali
titoli di credito le ordinanze del 9 settembre 2011 con cui il Pretore di
Lugano, sezione 1, aveva inflitto all’escussa due multe di fr. 37'500.–
ognuna, le ordinanze del 22 giugno 2011 dello stesso Pretore relative a due
altre multe di fr. 3'500.– ognuna e una decisione del 31 ottobre 2012
sempre del medesimo Pretore riferita a un residuo di tasse di giudizio, spese e
oneri di fr. 7'500.–;
che
con sentenza del 7 settembre 2016 (inc. 14.2016.156), questa Camera ha respinto
il reclamo 15 luglio 2016 interposto da RI 1 contro la decisione del 27 giugno
2016 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva accolto l’istanza
dello Stato del Canton Ticino e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dall’escussa;
che
avverso tale decisione l’avv. RI 1 ha presentato al Tribunale federale ricorso
in materia civile, dichiarato inammissibile con sentenza del 26 ottobre 2016
(inc.5A_794/2016);
che
il 21 dicembre 2016 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento in quell’esecuzione,
precisando che l’importo del credito, aggiornato a fr. 90'389.– “spese e interessi compresi”, sarebbe stato aggiunto a un precedente pignoramento che era stato
previsto per il 10 agosto 2016;
che
contro tale provvedimento RI 1 è insorta con un ricorso del 9 gennaio 2017
Considerandi
chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare in via
principale la nullità dell’avviso impugnato e del credito posto in esecuzione “perché inesistente, ovvero perché sospeso se
si tratta della decisione 5 ottobre 2016 TPC”, e in
via subordinata di sospendere le esecuzioni a suo carico “di tutte le fatture per decisioni inerenti il
procedimento penale di cui alla decisione contumaciale 5 ottobre 2016, fino
alla decisione definitiva cresciuta in giudicato, ovvero fino all’esito dei
ricorsi avanti la CEDU”;
che
la ricorrente motiva le sue domande riferendosi a un suo scritto del 17
novembre 2016, in cui ha chiesto all’UIPA e al Tribunale federale il condono
totale o parziale, e in subordine la sospensione o la rateazione, del pagamento
delle fatture relative alle “decisioni
incidentali e non definitive tutte inerenti al procedimento penale avviato nel
2010”, nonché a un altro scritto suo del 16 dicembre
2016.
all’UIPA, con cui ha postulato l’accorpamento alle predette fatture di una
fattura per spese processuali poste a carico della madre;
che
la ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna risposta dall’UIPA;
che
inoltre essa contesta di essere debitrice del credito posto in esecuzione, il
quale a suo dire non è stato accertato in una decisione definitiva, ipotizzando
che si tratti del conteggio dell’“illegale”
processo penale sfociato nella sua condanna
contumaciale del 5 ottobre 2016, ch’essa ricorda di avere impugnato;
che
in realtà, come visto, il credito per il quale è stato emesso l’avviso di
pignoramento impugnato non ha nulla a che vedere con il processo penale in
questione, ma concerne due multe disciplinari dell’art. 343 cpv. 1 lett. c CPC
oltre a spese processuali sorte in una causa civile;
che
ad ogni modo l’opposizione interposta dall’avv. RI 1 è stata rigettata in via
definitiva con una decisione ormai passata in giudicato;
che
l’UE, dando seguito alla domanda di proseguimento formulata dallo Stato del Canton Ticino, ha
quindi a ragione emesso l’avviso di pignoramento
impugnato (art. 89 LEF);
che
di conseguenza il ricorso va respinto, ciò che rende senza oggetto la richiesta
di concessione dell’effetto sospensivo;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv.
2.
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.
]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.