15.2017.43
Esecuzione di un sequestro di salario. Minimo esistenziale. Importo base del debitore che vive in concubinato con un figlio comune in Italia. Spese di trasferta
27 luglio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.43
Lugano
27 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 30 marzo 2017 di
RI 1
(patrocinata dall’avv.
dott. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
relativo all’esecuzione del sequestro
n. __________ decretato l’8 marzo 2017 dal Pretore del
Distretto di Lugano su istanza della ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza della RI 1, con decreto dell’8 marzo 2017 il Pretore del Distretto di
Lugano ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso la PI 2,
in __________, sino a concorrenza di fr. 79'868.80 oltre agli interessi
del 9.27% dal 24 febbraio 2017.
Fatti
B. In fase di esecuzione del sequestro, il 23 marzo
2017 l’UE ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1,
della figlia PI 3, nata nel 2010, e della madre di lei, con le quali l’escusso
convive:
Redditi
Debitore
fr.
3'963.90
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'530.00
convive con la mamma di PI 3, senza entrate
Supplemento figlio
fr.
360.00
Affitto
fr.
525.75
€
500.– (cambio €/CHF 1,0515)
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte fino al luogo di
lavoro in trasporto privato
fr.
435.00
Altri
fr.
100.00
Lavori
faticosi
Altri
fr.
280.00
Gas
+ Pellet
Altri
fr.
145.00
Mensa
figlia (€ 97.– = fr. 102.–)
e oculista
speciale trimestrale
(€
120.– = fr. 43.– al mese)
Totale
fr.
3'587.00
L’UE
ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 2, l’importo
eccedente fr. 3'587.– dallo stesso 23 marzo 2017.
C. Con ricorso 30 marzo 2017, la RI 1 si aggrava
contro siffatto calcolo, chiedendo di riformarlo nel senso di ridurre l’importo
base mensile riconosciuto al debitore a fr. 1'350.– e le spese di trasferta
a fr. 150.–.
D. Aderendo
parzialmente al ricorso, con osservazioni 15 maggio 2017 l’Ufficio ha ridotto a
fr. 388.– mensili i costi di trasferta riconosciuti all’escusso in quanto
il calcolo in precedenza eseguito non era stato adeguato al nuovo costo
chilometrico per l’anno 2017, ridotto di qualche centesimo rispetto all’anno
precedente. Da parte sua PI 1 è rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 23 marzo 2017 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
Considerandi
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.
Nel
caso in esame, la ricorrente sostiene innanzitutto che in base alla Tabella per
il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo la base
mensile di PI 1 non è di fr. 1'530.– ma di fr. 1'350.–, quale
"debitore monoparentale con obbligo di mantenimento".
3.1
Secondo
la più recente giurisprudenza federale (DTF
130.
III 765 segg.), l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in
concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di
regola alla metà di quello previsto per coniugi, ovvero ammonta a fr. 850.–
se essi risiedono in Svizzera. Diverso è il caso in cui i conviventi hanno un
figlio in comune, in quanto per consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale
il debitore viene allora equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al debitore
coniugato (DTF 130 III 767, 106
III 17 consid. 3/d; sentenza della CEF
15.2013.30
del 6 maggio 2013 consid. 8.1).
3.2
Ora, avendo nella fattispecie l’escusso e la
convivente una figlia in comune, per la determinazione del minimo vitale della
loro comunione domestica dev’essere considerato l’importo base per coniugi pari
a fr. 1'700.– mensili, da
ridursi del 10% per tenere conto del fatto ch’essi vivono in Italia, in cui secondo la costante giurisprudenza di questa Camera il
costo della vita è inferiore a quello della Svizzera appunto del 10%. In
assenza di contestazione da parte della ricorrente non è poi necessario
esaminare se tale fattore di riduzione, chiaramente indicato nelle osservazioni
dell’UE, debba essere adattato alle mutate circostanze, tenendo conto di
riferimenti discordanti più recenti (v. sentenza della CEF 15.2016.86 del 7
febbraio 2017 consid. 4.2). Il
minimo vitale di base assomma dunque a fr. 1'530.– (90% di fr. 1'700.–)
come correttamente conteggiato dall’Ufficio.
4.
La
ricorrente si duole anche che all’escusso sono stati riconosciuti fr. 435.–
per i costi delle trasferte fino al luogo di lavoro. A suo parere, siccome il
debitore abita a __________ e lavora a __________, i chilometri da lui percorsi
per recarsi sul posto di lavoro ammontano a circa 60 km al giorno, ossia circa 1'200
km al mese. Stimando un consumo di 6.21 litri per 100 km e un prezzo medio del
carburante di fr. 1.55 al litro, si ha una spesa di fr. 115.50 al
mese, che secondo la ricorrente potrebbe arrivare a massimi fr. 150.–
mensili, considerando anche l’usura del veicolo. Da parte sua, come visto
(sopra ad E), l’Ufficio nelle sue osservazioni del 15 maggio 2017 ha ridotto l’importo
riconosciuto per spese di trasferta a fr. 388.–, calcolandolo conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 (v.
sotto consid. 4.1) e al relativo allegato 1, contenente i valori aggiornati per
il 2017.
4.1
È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso
che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel
minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato
impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario
per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13
consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Dal 1° dicembre 2015, nella misura in cui
non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del
debitore vanno calcolate conformemente
alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione
delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo
esistenziale (v. sito www4.ti.ch/poteri/ giudiziario/giustizia-civile/circolari/).
4.2
Nella
fattispecie, la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro dell’escusso è
di 33 km (v. sito map.search.ch/__________) ed egli la percorre due volte al
giorno. In assenza di dati più precisi nel verbale di pignoramento, secondo la
giurisprudenza di questa Camera (sentenze 15.2015.81 del 22 dicembre 2015
consid. 8.2 e 15.2012.114 del 14 novembre 2012) il numero medio di giorni
lavorativi all’anno nel Ticino è pari a 230, ovvero 19,16 giorni al mese. La
distanza mensile determinante per il calcolo delle spese di trasferte
professionali è quindi di circa 1265 km. Contrariamente a quanto allega il
ricorrente, il costo delle trasferte non comprende solo le spese di carburante
e di usura del veicolo ma anche tutte le altre spese fisse e variabili
indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di
manutenzione, premi di assicurazione, tasse di circolazione), tranne l’ammortamento,
la svalutazione e le spese di posteggio (non comprovate). Nella Circolare n. 39/2015 citata sopra (consid. 4), la Camera ha
stabilito, sulla base dei dati del TCS un costo medio chilometrico scalare
commisurato alla distanza media mensilmente compiuta dal debitore, che per un
veicolo di categoria media che percorre 1'200 km/mese ammonta a 0.31 fr./km,
conformemente all’allegato 1 della circolare contenente i valori determinanti
per il 2017. Ponderato secondo la formula contenuta nella Circolare (per
evitare l’effetto di soglia), il costo dei 1'265 km percorsi dall’escusso nel
caso specifico ammonta a fr. 388.– arrotondati. In questa (limitata)
misura il ricorso va accolto, come proposto dall’UE nelle sue osservazioni,
riducendo il minimo vitale di fr. 47.– (fr. 435.– ./. fr. 388.–),
di modo che viene stabilito per arrotondamento in fr. 3'540.– mensili.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il minimo d’esistenza
di PI 1 è stabilito in fr. 3'540.– mensili.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.