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Decisione

15.2017.44

Minimo di esistenza. Spese di trasferte a scopo medico. Spese mediche. Acquisto di un nuovo paio di occhiali. Tassa raccolta rifiuti. Spese bancarie. Assegnazione di un patrocinatore d’ufficio

21 agosto 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Sulla scorta dei dati di un precedente verbale di

pignoramento, l’8 maggio 2017 l’UE

ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore SUVA

fr.

331.50.

Debitore AVS

fr.

1'742.00

Debitore LPP

fr.

700.77

Totale debitore 67.06%

Coniuge AVS

fr.

1'363.00

32.94%

Totale

fr.

4'137.27

100%

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'390.00

Riscaldamento fr. 200.00 + fr. 15.00 spese

accessorie di pulizia

Altri

fr.

150.00

Trasferte per cure mediche

Premio di assicurazione malattia debitore

fr.

83.00

Mutuel CM – pagata da AVS complementare – partecipazione

fr. 691.60 annuo. Franchigia annua fr. 300.00 cliente n. 791880

Spese mediche e dentali debitore

fr.

50.00

Spese per alimentazione particolare-medico Dr. __________,

__________

Altri debitore

fr.

87.00

Assicurazioni

Premio di assicurazione malattia coniuge

fr.

28.85

CSS LAMal premio 2017 con sussidio cantonale –

franchigia fr. 300.00

Spese mediche e dentali coniuge

fr.

156.00

Part. fatt. mediche __________

Altri coniuge

fr.

50.00

Spese per alimentazione adeguata Dr. __________ medico

curante, __________

Totale

fr.

3'694.85

100%

L’UE

ha quindi pignorato presso la Fondazione Istituto Collettore le prestazioni

previdenziali versate all’escusso a concorrenza di fr. 296.– mensili (pari

al 67.06% della differenza tra fr. 4'137.27 e fr. 3'694.85).

C. Con

ricorso del 17 maggio 2017, RI 1, rimandando anche a una precedente richiesta

rivolta all’Ufficio il 13 marzo 2017, chiede di sospendere il pignoramento per

il trimestre a decorrere dal mese di aprile 2017, di mettergli a disposizione

la somma pignorata per coprire parte delle spese della salute, di pignorargli a

decorrere dal mese di luglio 2017 l’importo mensile di fr. 100.–, di considerare

tutte le spese per l’autoveicolo, ossia fr. 447.– annui per l’imposta di

circolazione, fr. 701.– annui per l’assicurazio­ne oltre alle spese di manutenzione

secondo le norme e infine di mettergli a disposizione un avvocato per il procedimento

attuale.

D. Con

osservazioni del 2 giugno 2017 l’UE si è opposto al ricorso mentre i creditori

non hanno presentato osservazioni.

E. Con

osservazioni di replica 5 luglio 2017 RI 1 ha prodotto tre fatture riferite ai

costi di manutenzione dell’autovettura. Egli ha inoltre chiesto il rimborso di fr. 268.40

per le spese bancarie sostenute nel 2016 e di fr. 105.– per la tassa

raccolta rifiuti del 2017.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso l’8 maggio 2017 dall’UE di __________, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri

membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come

la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune,

moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito del­l’escusso per la

somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).

Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. RI

1 ritiene anzitutto “assurdo

come cinico” che da una parte l’Ufficio menzioni la

sua automobile nel verbale di pignoramento mentre dall’altra ignora le spese,

la tassa di circolazione, i premi d’assicurazione e la manutenzione della stessa,

ossia fr. 447.– annui per l’imposta di circolazione, fr. 701.– annui

per l’assicurazione oltre alle spese di manutenzione.

3.1 Ora

le spese connesse all’uso di un veicolo privato possono essere incluse nel

minimo esistenziale dell’escusso solo se lo stesso è impignorabile in

virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per

conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (v. DTF 119 III 13

consid. 2a; 117 III 22 consid. 2) o per esercitare un diritto di visita

(sentenza della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, RtiD 2016 I 747 n. 57c

consid. 4.2 e 4.3/d), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per

la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di

trasporto più economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un

trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il

mondo esterno e altre persone (decisione del Tribunale federale 7B.161/2004 del

21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2011.49 del 23 maggio 2011,

RtiD 2012 I 898 n. 56c).

3.2 Nel caso specifico non risulta dagli atti

che l’autovettura dell’e­­scusso sia stata dichiarata impignorabile per motivi

di ordine medico (eventuali motivi professionali essendo esclusi, RI 1, nato

nel 1941, non esercendo più alcuna attività lucrativa). Vero è, tuttavia, che

la sua vettura è menzionata nel verbale di pignoramento

come “non pignorabile”. Tale decisione appare invero legata non alla persona dell’escusso, ma

al valore di realizzazione del veicolo, cui l’Ufficio ha assegnato un valore di stima di fr. 0.–,

decretandone così l’impignorabilità in virtù dell’art. 92 cpv. 2 LEF, secondo

cui sono impignorabili gli oggetti per i quali vi è da presumere che il ricavo

eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro

realizzazione. Sennonché nelle sue osservazioni al ricorso l’UE ammette di

avere computato nel calcolo impugnato fr. 87.– per i premi dell’assicurazione

auto (che secondo le informazioni acquisite successivamente dalla Camera

comprendono anche la tassa di circolazione), mentre non ha tenuto conto delle

spese di manutenzione poiché non erano state documentate da RI 1. Tale modo di

procedere non è coerente. Ove l’UE riconosca il veicolo dell’escusso come impignorabile

per motivi di ordine medico, deve logicamente computare tutte le spese

indispensabili (dal punto di vista medico) ad esso connesse, non da ultimo i

costi del carburante. Se invece l’automobile non è considerata assolutamente

necessaria, nessuna spesa relativa alla stessa può essere inserita nel minimo

vitale. Sono computabili solo spese per l’eventuale uso (indispensabile) dei trasporti

pubblici (ad esempio il costo di un abbonamento Arcobaleno).

a) Qualora l’automobile

dell’escusso sia ritenuta indispensabile, ma egli non abbia comprovato tutte le

spese relative al suo uso, l’UE deve stabilirle in base alla Circolare n.

39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta

mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Ciò presuppone

però che l’escusso abbia dimostrato la necessità medica dei suoi spostamenti e

la loro entità, per esempio producendo le attestazioni dei vari prestatori

di cure sulla frequenza e i luoghi degli appuntamenti medici, come questa

Camera ha già avuto modo di specificare nell’ambito di precedenti ricorsi di RI

1 (sentenze della CEF 15.2014.97

del 9 dicembre 2014, consid. 2, e 15.2013.19 del 18 marzo 2013, consid. 4.1).

b) Nel

caso in esame, non figurano negli atti attestazioni o riscontri che permettano

di determinare le spese di trasferta di ordine medico del ricorrente. L’Ufficio

pare avere considerato che la sua automobile gli sia indispensabile, ma ha tenuto

conto solo parzialmente delle spese inerenti al suo uso inserendo nel minimo

esistenziale (premi d’assicurazione e tassa di circolazione). Esso avrebbe

invece dovuto determinarle sulla scorta della Circolare n. 39/2015 (sopra

consid. 3.2/a). I dati dell’incarto non consentono di procedere in questa sede

a tale calcolo. Mancano infatti indicazioni sul numero medio di chilometri

percorsi mensilmente dall’escusso e della moglie per motivi di ordine medico. Occorre

pertanto retrocedere l’incarto all’UE affinché provveda ad accertare nuovamente

le spese di trasferta con l’automobile computabili nel minimo esistenziale del

ricorrente, sulla scorta di quanto esposto nel considerando 3.2.

A

RI 1 va però chiesta una piena collaborazione con l’UE, come previsto dall’art.

91 cpv. 1 LEF. Egli dovrà in particolare produrre le attestazioni dei vari

prestatori di cure sulla frequenza e i luoghi degli appuntamenti medici senza

potersi trincerarsi dietro al carattere confidenziale di quelle informazioni, necessarie

a stabilire la necessità e il costo delle prestazioni di trasporto, di cui egli

stesso chiede l’inserimento nel proprio minimo vitale, come già ricordatogli in

una precedente procedura (sentenza

della CEF 15.2014.97 già citata, consid. 2). In mancanza di

collaborazione, l’UE sarà legittimato a confermare la propria decisione, il

divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR) ostando al depennamento

integrale delle spese di trasferta. Se, come sembra, la voce “trasferte per cure mediche”, di fr. 150.–,

si riferisce, come risulta dalle informazioni assunte dalla Camera, al costo medio

delle spese sobbarcatesi mensilmente dall’escusso per recarsi in Svizzera

interna con i trasporti pubblici per sottoporsi a visite mediche, essa dovrà continuare

a essere riconosciuta in più delle spese di trasferta con l’auto all’interno

del Cantone Ticino. In ogni caso, nella nuova decisione l’UE non potrà

riconoscere spese complessive per trasferte inferiori a quelle figuranti nella

decisione impugnata (fr. 83.– + fr. 150.–).

4. Il

ricorrente chiede inoltre un aumento della somma di fr. 100.– al mese

inserita nel minimo esistenziale per spese mediche e dentistiche sue e della

moglie, che a suo dire copre una minima parte dei loro costi effettivi. Non

tiene conto delle spese supplementari connesse alla dieta alimentare speciale

cui entrambi coniugi sono sottoposti su prescrizione medica, né della parte

della fattura riferita all’operazione di cataratta della moglie non coperta dalla

cassa malati (fr. 1'340.– a carico della moglie). Egli si lamenta altresì

che l’Ufficio lo obblighi a pagare i nuovi occhiali prescritti dall’oftalmologo

prima di compensarne il costo con la riduzione della somma pignorata.

4.1 Secondo il punto II/8 della Tabella,

l’Ufficio deve riconoscere all’e­­scusso un importo medio mensile per

spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere)

che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo

di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o

comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro

importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare

incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3). Anche

l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni),

ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art.

64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il

pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’am­montare

della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.). Possono però essere

prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo

e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a): è sempre

richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da

sostenere. L’escusso deve collaborare al­l’accertamento di quelle spese,

fornendo i giustificativi a suffragio della sua richiesta, come questa Camera

ha già avuto modo di ricordare a RI 1 in precedenti procedimenti di ricorso

(sentenze della CEF 15.2014.97 del 9 dicembre 2014 consid. 3, 15.2011.90

del 14 novembre 2011, consid. 6).

4.2 Nel

caso specifico, il ricorrente si duole che la somma di fr. 100.– al mese

inserita nel minimo esistenziale per spese mediche e dentistiche sue e della

moglie copre una minima parte delle spese mediche di quest’ultima, la quale

deve anche su prescrizione medica mantenere una dieta speciale, essendo affetta

da osteoporosi e da diabete, i cui costi sono considerevolmente più elevati di

quelli riferiti ad alimenti usuali. Inoltre anche lui deve mantenere una dieta,

circostanza che obbliga di solito i coniugi a preparare due cibi diversi per

ogni pasto. Il problema è che il ricorrente non dimostra quali siano i costi

supplementari rispetto a quello già incluso nel minimo esistenziale di base (di

fr. 1'700.–) e neppure le quantifica. Al riguardo non bastano i

certificati medici di data 6 aprile 2017 attestanti unicamente la necessità di

seguire una dieta adeguata, ma non il loro costo. Non pare del resto che la

situazione sia cambiata rispetto a quella su cui la Camera ha statuito nel 2007

(sentenza 15.2017.69 del 19 settembre 2007, RtiD 2008 I 1084 n. 64c, consid.

3.2/b): l’UE ha sì ridotto il supplemento da fr. 200.– a fr. 100.–,

ma il minimo di base è aumentato da fr. 1'550.– a fr. 1'700.–, e con

esso la parte (del 42%) assegnata alla copertura delle spese di alimentazione.

Ne consegue che la censura dev’essere respinta, fermo restando che se il

debitore dovesse sostenere spese di alimentazione maggiorate effettivamente

superiori a quelle già riconosciutegli, l’ammontare di tali spese potrà essere

riconosciuto anche in seguito dall’Ufficio con una revisione del calcolo (art.

93 cpv. 3 LEF) a condizione che il debitore produca la documentazione a

suffragio della sua pretesa.

4.3 RI

1 evidenzia poi che la fattura riferita all’operazione di cataratta della

moglie assomma a fr. 2'160.–. Di tale importo, detratti i fr. 500.–

pagati il 17 gennaio 2017 e fr. 320.– riconosciuti dalla cassa malati,

rimangono ancora scoperti fr. 1'340.– a carico della moglie, di cui chiede

di tenere conto nel supplemento per i costi legati alla salute. In realtà l’Ufficio

ha già conteggiato siffatte spese nel minimo di esistenza alla voce “spese mediche e dentali coniuge” per fr. 156.–

mensili, corrispondenti a fr. 1'872.– annui, ossia per una somma superiore

a quanto preteso dallo stesso ricorrente. Ne consegue che anche questa censura

de­v’essere respinta.

4.4 Egli

si lamenta infine che l’Ufficio non abbia dato seguito alla sua richiesta di

agosto 2016 di finanziare l’acquisto di nuovi occhiali prescrittigli dall’oftalmologo,

comunicando ch’egli avrebbe dovuto pagarli alla consegna e solo dopo il costo

ne sarebbe stato compensato con la riduzione della somma pignorata, ciò che non

gli ha permesso di procedere all’acquisto.

a) Come visto, secondo il punto II/8 della Tabella l’Ufficio

deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate

alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno

durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse

sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. Tra queste

spese rientrano quelle legate all’acquisto di un nuovo paio d’occhiali se sono

dati motivi di ordine medico. Anche spese future devono essere riconosciute se

sono imminenti. Se si tratta di un esborso non ricorrente, l’ufficio d’esecuzione

deve consegnare all’escusso la somma necessaria al loro pagamento – o meglio

pagarne il prezzo direttamente al prestatore di servizi – prelevando l’importo

occorrente dal provento del pignoramento.

b) Nella

fattispecie RI 1 ha omesso di produrre con il ricorso sia il certificato medico

attestante la necessità di disporre di un nuovo paio di occhiali sia un preventivo

dei relativi costi, motivo per cui in sede di ricorso nulla può essergli

riconosciuto al riguardo. Se il debitore dovesse però documentare direttamente

all’Ufficio tali circostanze, l’ammontare dei costi per l’acquisto di un nuovo

paio di occhiali non coperti dall’assicurazione malattia e non pagatigli dal

Cantone a titolo di prestazioni complementari all’AVS, esso dovrà tenerne conto

nel modo appena indicato.

5. Irricevibile

risulta la richiesta formulata da RI 1 per la prima volta

all’autorità di vigilanza con le osservazioni

di replica del 5 luglio 2017 di riconoscergli fr. 105.– per la tassa raccolta

rifiuti del 2017 e fr. 268.40 per le spese bancarie sostenute nel 2016, mancando infatti al riguardo un provvedimento impugnabile dell’Ufficio. Ad ogni buon conto la

richiesta risulta pure infondata.

5.1 In

effetti l’importo base mensile di fr. 1'700.– previsto dalla Tabella rappresenta

un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso.

Esso è comprensivo delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile, macchina

da lavare, telefono e così via (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 93 LEF), come pure delle spese riferite

alla tassa raccolta rifiuti, che per questo motivo non possono essere

ulteriormente aggiunte al minimo vitale dell’escusso (sentenza della CEF

15.2006.66 del 23 agosto 2006 consid. 7/c; RtiD 2007 I 852 n. 63c consid. 3/c).

5.2 Per

quanto riguarda il prospettato computo nella determinazione del minimo vitale

di fr. 268.40 per le spese bancarie sostenute nel 2016, va evidenziato che perché si diano privilegi in

diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale

senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo

principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel

senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è

autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti:

è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il

fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro

del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività

lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18), così da lasciare all’escusso e alla sua

famiglia quanto assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF

per soddisfare i bisogni più elementari. È però di tutta evidenza che le prestazioni

bancarie non hanno carattere vitale, sicché nulla giustifica il privilegio che

il debitore pretende sia concesso all’istituto bancario.

6. Siccome

la causa non è matura per il giudizio, difettando i dati necessari a

determinare le spese di trasferta del ricorrente (sopra consid. 3), la

decisione impugnata va annullata (art. 21 LEF) e l’incarto retrocesso all’UE

per nuova decisione nel senso dei considerandi 3.2/a e 3.2/b (art. 21 cpv. 4

LPR e sentenza del Tribunale federale 5A_236/2010 del 21 luglio 2010 consid.

4.1), con effetto dall’8 maggio 2017, l’annullamento avendo carattere

retroattivo (Erard in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 21 LEF; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 36 ad art. 21 LEF, e i rinvii). In questa misura vanno respinte sia la richiesta di sospendere il pignoramento per il

trimestre a decorrere dall’aprile del 2017, sia quella

intesa a lasciare a disposizione del ricorrente le somme già pignorate perché

possa fronteggiare a parte delle spese connesse alla salute, sia quella di

pignorare a decorrere dal luglio 2017 l’importo di soli fr. 100.– mensili.

7. Il

ricorrente postula l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio,

sostenendo di non avere conoscenze giuridiche sufficienti e chiedendo pertanto che

gli venga messo a disposizione un avvocato.

7.1 L’ammissione

al beneficio del gratuito patrocinio è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC

e dalla legge cantonale sull’assisten­­za giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

(LAG; RL 3.1.1.7). La designazione di un

patrocinatore d’ufficio è quindi subordinata, oltre all’indigenza del

richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC per il

rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG), all’esigenza che la

misura sia necessaria per tutelare i diritti

dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Secondo la giurisprudenza, il diritto

al gratuito patrocinio non è in principio esclu­so nella procedura di

ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal

principio dell’ufficialità, l’assi­­stenza di un avvocato non è in generale

necessaria; può ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le

questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse

conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenza del

Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III

392 consid. 3).

7.2 Nel

caso presente, non era data la necessità oggettiva di patrocinio, che il

ricorrente non ha reso verosimile (e invero non ha neppure allegato). Il caso

non poneva infatti questioni giuridiche complesse, che non avrebbero consentito

all’interessato di procedere con atto proprio. Alla luce di tali

considerazioni, la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio

dev’es­­sere respinta.

8. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione

impugnata e annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio d’esecu­­zione per

nuova decisione nel senso dei considerandi 3.2/a, 3.2/b e 6.

Considerandi

2.

La

domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione

a:

– ;

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.