15.2017.44
Minimo di esistenza. Spese di trasferte a scopo medico. Spese mediche. Acquisto di un nuovo paio di occhiali. Tassa raccolta rifiuti. Spese bancarie. Assegnazione di un patrocinatore d’ufficio
21 agosto 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.44
Lugano
21 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 17 maggio 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Acquarossa,
o meglio
contro il minimo esistenziale stabilito l’8 maggio 2017 nelle varie esecuzioni
promosse nei confronti del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 3, __________
(rappresentata dall’RA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Acquarossa, la Confederazione Svizzera, lo Stato del Canton Ticino e l’PI 3 procedono
contro RI 1 per l’incasso dei loro crediti.
Fatti
B. Sulla scorta dei dati di un precedente verbale di
pignoramento, l’8 maggio 2017 l’UE
ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore SUVA
fr.
331.50.
Debitore AVS
fr.
1'742.00
Debitore LPP
fr.
700.77
Totale debitore 67.06%
Coniuge AVS
fr.
1'363.00
32.94%
Totale
fr.
4'137.27
100%
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'390.00
Riscaldamento fr. 200.00 + fr. 15.00 spese
accessorie di pulizia
Altri
fr.
150.00
Trasferte per cure mediche
Premio di assicurazione malattia debitore
fr.
83.00
Mutuel CM – pagata da AVS complementare – partecipazione
fr. 691.60 annuo. Franchigia annua fr. 300.00 cliente n. 791880
Spese mediche e dentali debitore
fr.
50.00
Spese per alimentazione particolare-medico Dr. __________,
__________
Altri debitore
fr.
87.00
Assicurazioni
Premio di assicurazione malattia coniuge
fr.
28.85
CSS LAMal premio 2017 con sussidio cantonale –
franchigia fr. 300.00
Spese mediche e dentali coniuge
fr.
156.00
Part. fatt. mediche __________
Altri coniuge
fr.
50.00
Spese per alimentazione adeguata Dr. __________ medico
curante, __________
Totale
fr.
3'694.85
100%
L’UE
ha quindi pignorato presso la Fondazione Istituto Collettore le prestazioni
previdenziali versate all’escusso a concorrenza di fr. 296.– mensili (pari
al 67.06% della differenza tra fr. 4'137.27 e fr. 3'694.85).
C. Con
ricorso del 17 maggio 2017, RI 1, rimandando anche a una precedente richiesta
rivolta all’Ufficio il 13 marzo 2017, chiede di sospendere il pignoramento per
il trimestre a decorrere dal mese di aprile 2017, di mettergli a disposizione
la somma pignorata per coprire parte delle spese della salute, di pignorargli a
decorrere dal mese di luglio 2017 l’importo mensile di fr. 100.–, di considerare
tutte le spese per l’autoveicolo, ossia fr. 447.– annui per l’imposta di
circolazione, fr. 701.– annui per l’assicurazione oltre alle spese di manutenzione
secondo le norme e infine di mettergli a disposizione un avvocato per il procedimento
attuale.
D. Con
osservazioni del 2 giugno 2017 l’UE si è opposto al ricorso mentre i creditori
non hanno presentato osservazioni.
E. Con
osservazioni di replica 5 luglio 2017 RI 1 ha prodotto tre fatture riferite ai
costi di manutenzione dell’autovettura. Egli ha inoltre chiesto il rimborso di fr. 268.40
per le spese bancarie sostenute nel 2016 e di fr. 105.– per la tassa
raccolta rifiuti del 2017.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso l’8 maggio 2017 dall’UE di __________, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri
membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come
la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune,
moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la
somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).
Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. RI
1 ritiene anzitutto “assurdo
come cinico” che da una parte l’Ufficio menzioni la
sua automobile nel verbale di pignoramento mentre dall’altra ignora le spese,
la tassa di circolazione, i premi d’assicurazione e la manutenzione della stessa,
ossia fr. 447.– annui per l’imposta di circolazione, fr. 701.– annui
per l’assicurazione oltre alle spese di manutenzione.
3.1 Ora
le spese connesse all’uso di un veicolo privato possono essere incluse nel
minimo esistenziale dell’escusso solo se lo stesso è impignorabile in
virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, vuoi perché il veicolo gli è necessario per
conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (v. DTF 119 III 13
consid. 2a; 117 III 22 consid. 2) o per esercitare un diritto di visita
(sentenza della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, RtiD 2016 I 747 n. 57c
consid. 4.2 e 4.3/d), vuoi perché egli è invalido e non può, senza pericolo per
la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di
trasporto più economico, e senza tale veicolo non potrebbe seguire un
trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il
mondo esterno e altre persone (decisione del Tribunale federale 7B.161/2004 del
21 settembre 2004, consid. 5; sentenza della CEF 15.2011.49 del 23 maggio 2011,
RtiD 2012 I 898 n. 56c).
3.2 Nel caso specifico non risulta dagli atti
che l’autovettura dell’escusso sia stata dichiarata impignorabile per motivi
di ordine medico (eventuali motivi professionali essendo esclusi, RI 1, nato
nel 1941, non esercendo più alcuna attività lucrativa). Vero è, tuttavia, che
la sua vettura è menzionata nel verbale di pignoramento
come “non pignorabile”. Tale decisione appare invero legata non alla persona dell’escusso, ma
al valore di realizzazione del veicolo, cui l’Ufficio ha assegnato un valore di stima di fr. 0.–,
decretandone così l’impignorabilità in virtù dell’art. 92 cpv. 2 LEF, secondo
cui sono impignorabili gli oggetti per i quali vi è da presumere che il ricavo
eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro
realizzazione. Sennonché nelle sue osservazioni al ricorso l’UE ammette di
avere computato nel calcolo impugnato fr. 87.– per i premi dell’assicurazione
auto (che secondo le informazioni acquisite successivamente dalla Camera
comprendono anche la tassa di circolazione), mentre non ha tenuto conto delle
spese di manutenzione poiché non erano state documentate da RI 1. Tale modo di
procedere non è coerente. Ove l’UE riconosca il veicolo dell’escusso come impignorabile
per motivi di ordine medico, deve logicamente computare tutte le spese
indispensabili (dal punto di vista medico) ad esso connesse, non da ultimo i
costi del carburante. Se invece l’automobile non è considerata assolutamente
necessaria, nessuna spesa relativa alla stessa può essere inserita nel minimo
vitale. Sono computabili solo spese per l’eventuale uso (indispensabile) dei trasporti
pubblici (ad esempio il costo di un abbonamento Arcobaleno).
a) Qualora l’automobile
dell’escusso sia ritenuta indispensabile, ma egli non abbia comprovato tutte le
spese relative al suo uso, l’UE deve stabilirle in base alla Circolare n.
39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta
mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale. Ciò presuppone
però che l’escusso abbia dimostrato la necessità medica dei suoi spostamenti e
la loro entità, per esempio producendo le attestazioni dei vari prestatori
di cure sulla frequenza e i luoghi degli appuntamenti medici, come questa
Camera ha già avuto modo di specificare nell’ambito di precedenti ricorsi di RI
1 (sentenze della CEF 15.2014.97
del 9 dicembre 2014, consid. 2, e 15.2013.19 del 18 marzo 2013, consid. 4.1).
b) Nel
caso in esame, non figurano negli atti attestazioni o riscontri che permettano
di determinare le spese di trasferta di ordine medico del ricorrente. L’Ufficio
pare avere considerato che la sua automobile gli sia indispensabile, ma ha tenuto
conto solo parzialmente delle spese inerenti al suo uso inserendo nel minimo
esistenziale (premi d’assicurazione e tassa di circolazione). Esso avrebbe
invece dovuto determinarle sulla scorta della Circolare n. 39/2015 (sopra
consid. 3.2/a). I dati dell’incarto non consentono di procedere in questa sede
a tale calcolo. Mancano infatti indicazioni sul numero medio di chilometri
percorsi mensilmente dall’escusso e della moglie per motivi di ordine medico. Occorre
pertanto retrocedere l’incarto all’UE affinché provveda ad accertare nuovamente
le spese di trasferta con l’automobile computabili nel minimo esistenziale del
ricorrente, sulla scorta di quanto esposto nel considerando 3.2.
A
RI 1 va però chiesta una piena collaborazione con l’UE, come previsto dall’art.
91 cpv. 1 LEF. Egli dovrà in particolare produrre le attestazioni dei vari
prestatori di cure sulla frequenza e i luoghi degli appuntamenti medici senza
potersi trincerarsi dietro al carattere confidenziale di quelle informazioni, necessarie
a stabilire la necessità e il costo delle prestazioni di trasporto, di cui egli
stesso chiede l’inserimento nel proprio minimo vitale, come già ricordatogli in
una precedente procedura (sentenza
della CEF 15.2014.97 già citata, consid. 2). In mancanza di
collaborazione, l’UE sarà legittimato a confermare la propria decisione, il
divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR) ostando al depennamento
integrale delle spese di trasferta. Se, come sembra, la voce “trasferte per cure mediche”, di fr. 150.–,
si riferisce, come risulta dalle informazioni assunte dalla Camera, al costo medio
delle spese sobbarcatesi mensilmente dall’escusso per recarsi in Svizzera
interna con i trasporti pubblici per sottoporsi a visite mediche, essa dovrà continuare
a essere riconosciuta in più delle spese di trasferta con l’auto all’interno
del Cantone Ticino. In ogni caso, nella nuova decisione l’UE non potrà
riconoscere spese complessive per trasferte inferiori a quelle figuranti nella
decisione impugnata (fr. 83.– + fr. 150.–).
4. Il
ricorrente chiede inoltre un aumento della somma di fr. 100.– al mese
inserita nel minimo esistenziale per spese mediche e dentistiche sue e della
moglie, che a suo dire copre una minima parte dei loro costi effettivi. Non
tiene conto delle spese supplementari connesse alla dieta alimentare speciale
cui entrambi coniugi sono sottoposti su prescrizione medica, né della parte
della fattura riferita all’operazione di cataratta della moglie non coperta dalla
cassa malati (fr. 1'340.– a carico della moglie). Egli si lamenta altresì
che l’Ufficio lo obblighi a pagare i nuovi occhiali prescritti dall’oftalmologo
prima di compensarne il costo con la riduzione della somma pignorata.
4.1 Secondo il punto II/8 della Tabella,
l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per
spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere)
che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo
di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o
comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro
importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare
incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3). Anche
l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni),
ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art.
64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il
pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare
della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.). Possono però essere
prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo
e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a): è sempre
richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da
sostenere. L’escusso deve collaborare all’accertamento di quelle spese,
fornendo i giustificativi a suffragio della sua richiesta, come questa Camera
ha già avuto modo di ricordare a RI 1 in precedenti procedimenti di ricorso
(sentenze della CEF 15.2014.97 del 9 dicembre 2014 consid. 3, 15.2011.90
del 14 novembre 2011, consid. 6).
4.2 Nel
caso specifico, il ricorrente si duole che la somma di fr. 100.– al mese
inserita nel minimo esistenziale per spese mediche e dentistiche sue e della
moglie copre una minima parte delle spese mediche di quest’ultima, la quale
deve anche su prescrizione medica mantenere una dieta speciale, essendo affetta
da osteoporosi e da diabete, i cui costi sono considerevolmente più elevati di
quelli riferiti ad alimenti usuali. Inoltre anche lui deve mantenere una dieta,
circostanza che obbliga di solito i coniugi a preparare due cibi diversi per
ogni pasto. Il problema è che il ricorrente non dimostra quali siano i costi
supplementari rispetto a quello già incluso nel minimo esistenziale di base (di
fr. 1'700.–) e neppure le quantifica. Al riguardo non bastano i
certificati medici di data 6 aprile 2017 attestanti unicamente la necessità di
seguire una dieta adeguata, ma non il loro costo. Non pare del resto che la
situazione sia cambiata rispetto a quella su cui la Camera ha statuito nel 2007
(sentenza 15.2017.69 del 19 settembre 2007, RtiD 2008 I 1084 n. 64c, consid.
3.2/b): l’UE ha sì ridotto il supplemento da fr. 200.– a fr. 100.–,
ma il minimo di base è aumentato da fr. 1'550.– a fr. 1'700.–, e con
esso la parte (del 42%) assegnata alla copertura delle spese di alimentazione.
Ne consegue che la censura dev’essere respinta, fermo restando che se il
debitore dovesse sostenere spese di alimentazione maggiorate effettivamente
superiori a quelle già riconosciutegli, l’ammontare di tali spese potrà essere
riconosciuto anche in seguito dall’Ufficio con una revisione del calcolo (art.
93 cpv. 3 LEF) a condizione che il debitore produca la documentazione a
suffragio della sua pretesa.
4.3 RI
1 evidenzia poi che la fattura riferita all’operazione di cataratta della
moglie assomma a fr. 2'160.–. Di tale importo, detratti i fr. 500.–
pagati il 17 gennaio 2017 e fr. 320.– riconosciuti dalla cassa malati,
rimangono ancora scoperti fr. 1'340.– a carico della moglie, di cui chiede
di tenere conto nel supplemento per i costi legati alla salute. In realtà l’Ufficio
ha già conteggiato siffatte spese nel minimo di esistenza alla voce “spese mediche e dentali coniuge” per fr. 156.–
mensili, corrispondenti a fr. 1'872.– annui, ossia per una somma superiore
a quanto preteso dallo stesso ricorrente. Ne consegue che anche questa censura
dev’essere respinta.
4.4 Egli
si lamenta infine che l’Ufficio non abbia dato seguito alla sua richiesta di
agosto 2016 di finanziare l’acquisto di nuovi occhiali prescrittigli dall’oftalmologo,
comunicando ch’egli avrebbe dovuto pagarli alla consegna e solo dopo il costo
ne sarebbe stato compensato con la riduzione della somma pignorata, ciò che non
gli ha permesso di procedere all’acquisto.
a) Come visto, secondo il punto II/8 della Tabella l’Ufficio
deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate
alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno
durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse
sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. Tra queste
spese rientrano quelle legate all’acquisto di un nuovo paio d’occhiali se sono
dati motivi di ordine medico. Anche spese future devono essere riconosciute se
sono imminenti. Se si tratta di un esborso non ricorrente, l’ufficio d’esecuzione
deve consegnare all’escusso la somma necessaria al loro pagamento – o meglio
pagarne il prezzo direttamente al prestatore di servizi – prelevando l’importo
occorrente dal provento del pignoramento.
b) Nella
fattispecie RI 1 ha omesso di produrre con il ricorso sia il certificato medico
attestante la necessità di disporre di un nuovo paio di occhiali sia un preventivo
dei relativi costi, motivo per cui in sede di ricorso nulla può essergli
riconosciuto al riguardo. Se il debitore dovesse però documentare direttamente
all’Ufficio tali circostanze, l’ammontare dei costi per l’acquisto di un nuovo
paio di occhiali non coperti dall’assicurazione malattia e non pagatigli dal
Cantone a titolo di prestazioni complementari all’AVS, esso dovrà tenerne conto
nel modo appena indicato.
5. Irricevibile
risulta la richiesta formulata da RI 1 per la prima volta
all’autorità di vigilanza con le osservazioni
di replica del 5 luglio 2017 di riconoscergli fr. 105.– per la tassa raccolta
rifiuti del 2017 e fr. 268.40 per le spese bancarie sostenute nel 2016, mancando infatti al riguardo un provvedimento impugnabile dell’Ufficio. Ad ogni buon conto la
richiesta risulta pure infondata.
5.1 In
effetti l’importo base mensile di fr. 1'700.– previsto dalla Tabella rappresenta
un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso.
Esso è comprensivo delle spese per elettricità, spazzatura, acqua potabile, macchina
da lavare, telefono e così via (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 93 LEF), come pure delle spese riferite
alla tassa raccolta rifiuti, che per questo motivo non possono essere
ulteriormente aggiunte al minimo vitale dell’escusso (sentenza della CEF
15.2006.66 del 23 agosto 2006 consid. 7/c; RtiD 2007 I 852 n. 63c consid. 3/c).
5.2 Per
quanto riguarda il prospettato computo nella determinazione del minimo vitale
di fr. 268.40 per le spese bancarie sostenute nel 2016, va evidenziato che perché si diano privilegi in
diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale
senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo
principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel
senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è
autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti:
è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il
fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro
del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività
lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18), così da lasciare all’escusso e alla sua
famiglia quanto assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF
per soddisfare i bisogni più elementari. È però di tutta evidenza che le prestazioni
bancarie non hanno carattere vitale, sicché nulla giustifica il privilegio che
il debitore pretende sia concesso all’istituto bancario.
6. Siccome
la causa non è matura per il giudizio, difettando i dati necessari a
determinare le spese di trasferta del ricorrente (sopra consid. 3), la
decisione impugnata va annullata (art. 21 LEF) e l’incarto retrocesso all’UE
per nuova decisione nel senso dei considerandi 3.2/a e 3.2/b (art. 21 cpv. 4
LPR e sentenza del Tribunale federale 5A_236/2010 del 21 luglio 2010 consid.
4.1), con effetto dall’8 maggio 2017, l’annullamento avendo carattere
retroattivo (Erard in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 21 LEF; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 36 ad art. 21 LEF, e i rinvii). In questa misura vanno respinte sia la richiesta di sospendere il pignoramento per il
trimestre a decorrere dall’aprile del 2017, sia quella
intesa a lasciare a disposizione del ricorrente le somme già pignorate perché
possa fronteggiare a parte delle spese connesse alla salute, sia quella di
pignorare a decorrere dal luglio 2017 l’importo di soli fr. 100.– mensili.
7. Il
ricorrente postula l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio,
sostenendo di non avere conoscenze giuridiche sufficienti e chiedendo pertanto che
gli venga messo a disposizione un avvocato.
7.1 L’ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC
e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
(LAG; RL 3.1.1.7). La designazione di un
patrocinatore d’ufficio è quindi subordinata, oltre all’indigenza del
richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC per il
rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG), all’esigenza che la
misura sia necessaria per tutelare i diritti
dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Secondo la giurisprudenza, il diritto
al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di
ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal
principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale
necessaria; può ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le
questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse
conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sentenza del
Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III
392 consid. 3).
7.2 Nel
caso presente, non era data la necessità oggettiva di patrocinio, che il
ricorrente non ha reso verosimile (e invero non ha neppure allegato). Il caso
non poneva infatti questioni giuridiche complesse, che non avrebbero consentito
all’interessato di procedere con atto proprio. Alla luce di tali
considerazioni, la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
dev’essere respinta.
8. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione
impugnata e annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio d’esecuzione per
nuova decisione nel senso dei considerandi 3.2/a, 3.2/b e 6.
Considerandi
2.
La
domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione
a:
– ;
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.