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Decisione

15.2017.45

Pignoramento di un credito rivelatosi in seguito inesistente. Inefficacia del pignoramento e dei provvedimenti successivi

19 gennaio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.45

Lugano

19 gennaio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 9 giugno 2017 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di

esecuzione di Lugano nelle procedure esecutive n. __________ e __________ promosse nei confronti della

ricorrente dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nelle

esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal­l’PI 1 contro

RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 1'863.70 oltre ad accessori, il 17

giugno 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato (in via

supercautelare) un credito della debitrice nei confronti della fondazione PI 3

con sede a __________ “fino a

concorrenza della somma di fr. 4'500.– in relazione alla restituzione dei

premi versati dall’assicurata alla Cassa Malati nel 2014 e 2015, a causa di una

disdetta non valida dell’escussa nei confronti della cassa malati precedente PI

1, __________” (v. verbale interno delle operazioni di

pignoramento 16 luglio 2015, pag. 2);

che

il 16 agosto 2015 l’UE ha inviato alle parti il verbale di pignoramento;

che

con scritti del 3 dicembre 2015 l’escutente ha chiesto la realizzazione del

credito pignorato;

che

dopo aver comunicato all’escussa le domande di vendita il 16 dicembre 2015, l’Ufficio

ha trasmesso alle parti l’avviso d’in­­canto il 1° giugno 2017 per il 14 giugno

2017 alle ore 11:00;

che

con ricorso del 9 giugno 2017 RI 1 si aggrava contro l’avviso d’incanto, chiedendo

a questa Camera di annullare tale provvedimento, nonché la pretesa dell’PI 1;

che

il 13 giugno 2017 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo

al gravame;

che

con osservazioni del 15 gennaio 2018, alla luce dei documenti prodotti dalla

ricorrente l’UE sembra aderire alla sua richiesta di annullare l’avviso di pignoramento,

spiegando di voler procedere a una rettifica del verbale, ma si oppone invece

all’an­­nullamento dei crediti posti in esecuzione;

che

l’PI 1 non ha formulato osservazioni;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

Considerandi

emesso il 1° giugno 2017 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF);

che

la ricorrente allega in particolare di non aver alcun debito (recte: credito) nei

confronti dell’PI 2, sostenendo che il credito pignorato dall’UE è in realtà

una vecchia pretesa che l’PI 1 aveva vantato verso la PI 2 prima dell’inizio

della procedura che l’escussa aveva introdotto dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (TCA) per accertare la validità della sua disdetta all’PI 1

e la data di affiliazione di lei e suo figlio alla nuova cassa malati;

che

a sostegno delle sue argomentazioni, l’insorgente ha prodotto una copia della

sentenza del 18 maggio 2016 del TCA (inc. __________), passata in giudicato,

dalla quale emerge che l’affiliazione di RI 1 e suo figlio all’PI 1 è terminata

con effetto al 31 gennaio 2014, sicché dal 1° febbraio 2014 essi sono affiliati

presso la PI 2 (consid. 2.5, pag. 13), alla quale a partire dalla medesima data

la ricorrente ha cominciato a pagare i premi (consid. 1.17, pag. 5);

ch’essendo

la disdetta data alla precedente cassa malati valida e non avendo quindi RI 1

pagato indebitamente i premi all’PI 2 nel 2014 e 2015, il credito pignorato risulta

inesistente, ragione per cui l’UE, venuto a conoscenza di tale circostanza

mediante la sentenza trasmessa dall’escussa (v. copia della sentenza agli atti),

avrebbe potuto e dovuto revocare il pignoramento (DTF 80 III 76 consid. 1),

rivelatosi inefficace, e pignorare eventuali altri beni o, in mancanza di essi,

emettere un attestato di carenza di beni (art. 115 cpv. 1 e 149 LEF);

che

sotto questo profilo il ricorso è fondato, motivo per cui i provvedimenti successivi

al verbale di pignoramento, compreso l’av­­viso d’incanto, vanno annullati e l’incarto

va retrocesso all’Ufficio affinché proceda al pignoramento di eventuali altri

beni o all’e­­missione di un attestato di carenza di beni;

che

per quanto attiene alla domanda di annullare le pretese poste in esecuzione

dall’PI 1, che la ricorrente sostiene non esistere, il gravame si rivela invece

irricevibile, siccome la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF è preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2017. 104 del 13 dicembre 2017,

consid. 1 e 3);

che,

ad ogni modo, nel caso in rassegna RI 1 non ha impugnato le decisioni su

opposizione del 1° luglio e del 9 dicembre 2014 con cui l’PI 1 aveva confermato

le sue precedenti decisioni concernenti i premi dovuti e il rigetto delle

opposizioni interposte alle esecuzioni dall’escussa, sicché, passate in

giudicato, le predette decisioni sono ormai definitive;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

1.1

Di conseguenza sono annullati

il verbale di pignoramento e l’avviso d’incanto emessi nelle esecuzioni n. __________

e __________ dall’Ufficio di esecuzione di Lugano.

1.2

L’incarto è retrocesso all’Ufficio

di esecuzione di Lugano affinché proceda a un nuovo pignoramento o all’emissione

di un attestato di carenza di beni.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.