15.2017.45
Pignoramento di un credito rivelatosi in seguito inesistente. Inefficacia del pignoramento e dei provvedimenti successivi
19 gennaio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.45
Lugano
19 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 9 giugno 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano nelle procedure esecutive n. __________ e __________ promosse nei confronti della
ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse dall’PI 1 contro
RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 1'863.70 oltre ad accessori, il 17
giugno 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato (in via
supercautelare) un credito della debitrice nei confronti della fondazione PI 3
con sede a __________ “fino a
concorrenza della somma di fr. 4'500.– in relazione alla restituzione dei
premi versati dall’assicurata alla Cassa Malati nel 2014 e 2015, a causa di una
disdetta non valida dell’escussa nei confronti della cassa malati precedente PI
1, __________” (v. verbale interno delle operazioni di
pignoramento 16 luglio 2015, pag. 2);
che
il 16 agosto 2015 l’UE ha inviato alle parti il verbale di pignoramento;
che
con scritti del 3 dicembre 2015 l’escutente ha chiesto la realizzazione del
credito pignorato;
che
dopo aver comunicato all’escussa le domande di vendita il 16 dicembre 2015, l’Ufficio
ha trasmesso alle parti l’avviso d’incanto il 1° giugno 2017 per il 14 giugno
2017 alle ore 11:00;
che
con ricorso del 9 giugno 2017 RI 1 si aggrava contro l’avviso d’incanto, chiedendo
a questa Camera di annullare tale provvedimento, nonché la pretesa dell’PI 1;
che
il 13 giugno 2017 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo
al gravame;
che
con osservazioni del 15 gennaio 2018, alla luce dei documenti prodotti dalla
ricorrente l’UE sembra aderire alla sua richiesta di annullare l’avviso di pignoramento,
spiegando di voler procedere a una rettifica del verbale, ma si oppone invece
all’annullamento dei crediti posti in esecuzione;
che
l’PI 1 non ha formulato osservazioni;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
Considerandi
emesso il 1° giugno 2017 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF);
che
la ricorrente allega in particolare di non aver alcun debito (recte: credito) nei
confronti dell’PI 2, sostenendo che il credito pignorato dall’UE è in realtà
una vecchia pretesa che l’PI 1 aveva vantato verso la PI 2 prima dell’inizio
della procedura che l’escussa aveva introdotto dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (TCA) per accertare la validità della sua disdetta all’PI 1
e la data di affiliazione di lei e suo figlio alla nuova cassa malati;
che
a sostegno delle sue argomentazioni, l’insorgente ha prodotto una copia della
sentenza del 18 maggio 2016 del TCA (inc. __________), passata in giudicato,
dalla quale emerge che l’affiliazione di RI 1 e suo figlio all’PI 1 è terminata
con effetto al 31 gennaio 2014, sicché dal 1° febbraio 2014 essi sono affiliati
presso la PI 2 (consid. 2.5, pag. 13), alla quale a partire dalla medesima data
la ricorrente ha cominciato a pagare i premi (consid. 1.17, pag. 5);
ch’essendo
la disdetta data alla precedente cassa malati valida e non avendo quindi RI 1
pagato indebitamente i premi all’PI 2 nel 2014 e 2015, il credito pignorato risulta
inesistente, ragione per cui l’UE, venuto a conoscenza di tale circostanza
mediante la sentenza trasmessa dall’escussa (v. copia della sentenza agli atti),
avrebbe potuto e dovuto revocare il pignoramento (DTF 80 III 76 consid. 1),
rivelatosi inefficace, e pignorare eventuali altri beni o, in mancanza di essi,
emettere un attestato di carenza di beni (art. 115 cpv. 1 e 149 LEF);
che
sotto questo profilo il ricorso è fondato, motivo per cui i provvedimenti successivi
al verbale di pignoramento, compreso l’avviso d’incanto, vanno annullati e l’incarto
va retrocesso all’Ufficio affinché proceda al pignoramento di eventuali altri
beni o all’emissione di un attestato di carenza di beni;
che
per quanto attiene alla domanda di annullare le pretese poste in esecuzione
dall’PI 1, che la ricorrente sostiene non esistere, il gravame si rivela invece
irricevibile, siccome la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF è preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2017. 104 del 13 dicembre 2017,
consid. 1 e 3);
che,
ad ogni modo, nel caso in rassegna RI 1 non ha impugnato le decisioni su
opposizione del 1° luglio e del 9 dicembre 2014 con cui l’PI 1 aveva confermato
le sue precedenti decisioni concernenti i premi dovuti e il rigetto delle
opposizioni interposte alle esecuzioni dall’escussa, sicché, passate in
giudicato, le predette decisioni sono ormai definitive;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.
1.1
Di conseguenza sono annullati
il verbale di pignoramento e l’avviso d’incanto emessi nelle esecuzioni n. __________
e __________ dall’Ufficio di esecuzione di Lugano.
1.2
L’incarto è retrocesso all’Ufficio
di esecuzione di Lugano affinché proceda a un nuovo pignoramento o all’emissione
di un attestato di carenza di beni.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–;
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.