15.2017.46
Ricorso contro il rifiuto dell’Ufficio di eseguire un sequestro generico
7 settembre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.46
Lugano
7 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Bozzini
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso interposto il 19 maggio 2017
dalla
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti di
dott. iur. PI 1,
(patrocinato dall’ PA 3, )
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza della RI 1, con decreto del 5 aprile 2017 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di PI 1, sino a concorrenza di fr. 1'900'848.–
oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2004, il sequestro in particolare dei
seguenti beni:
“4) presso PI 1 e PI 2, via __________, __________,
½ dell’arredo dell’abitazione coniugale”.
Fatti
B. Il
7 aprile 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro e
il 5 maggio 2017 ha allestito il relativo verbale, che menziona segnatamente
quanto segue:
“Presso l’abitazione coniugale dei signori PI
1 e PI 2 in via __________ a __________.
Per
quanto concerne la pos. n. 4 del Decreto di sequestro, l’arredo dell’abitazione
coniugale pari 1/2, lo stesso non è fruttuoso ritenuto che non viene
specificato nel Decreto quali beni sono di proprietà del sig. PI 1”.
C. Ricevuto
il verbale, con scritto del 12 maggio 2017 la RI 1 ha sollecitato l’Ufficio a
procedere al sequestro in questione, sostenendo in sostanza che il sequestro
riguarda la quota di un mezzo di tutto l’arredo dell’abitazione coniugale.
D. In
risposta a tale comunicazione, il 17 maggio 2017 l’UE ha spiegato che “per quanto riguarda la posizione n. 4 del
decreto di sequestro (“1/2 arredamento dell’abitazione coniugale”) la
descrizione degli oggetti non è sufficientemente specificata, ritenuto che non
è compito dell’Ufficio d’esecuzione di ricercare d’ufficio oggetti da
sequestrare […] rimane
pertanto confermato quanto indicato nel nostro verbale del 05.05.2017”.
E. Con
ricorso del 19 maggio 2017 la RI 1 si aggrava contro il verbale di sequestro,
chiedendo a questa Camera di far ordine all’UE di procedere immediatamente al
sequestro, facendolo gravare sulla quota di un mezzo di ogni singolo elemento dell’arredo dell’abitazione coniugale di
PI 1 e PI 2.
F. Siccome
per errore aveva omesso di menzionare l’esito del sequestro per quanto riguarda
la posizione n. 9 del relativo decreto, il 29 maggio 2017 l’organo esecutivo ha
emesso un nuovo verbale di sequestro e il 30 maggio lo ha trasmesso alle parti
in sostituzione di quello precedente.
G. Con
osservazioni del 6 giugno 2017 PI 1 postula la reiezione del ricorso, come pure
l’Ufficio nelle sue del 9 giugno 2017.
H. Riproponendo
sostanzialmente quanto già argomentato nelle osservazioni, il 2 agosto 2017 PI
1 chiede a questa Camera di dichiarare il ricorso irricevibile.
Considerato
in diritto: 1. Siccome il 29 maggio 2017 l’UE di Lugano ha notificato un nuovo
verbale di sequestro in sostituzione di quello impugnato, il resistente
sostiene anzitutto che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile. Con
scritto (tardivo) del 2 agosto 2017 egli ripropone in sostanza la medesima
richiesta, rilevando che il verbale del 30 maggio 2017 è passato in giudicato.
Tale tesi è tuttavia infondata. Sebbene l’Ufficio abbia effettivamente
annullato e sostituito il verbale del 5 maggio con quello del 30 maggio 2017,
sul punto contestato dalla ricorrente la decisione è rimasta immutata, sicché
la decisione dell’UE al riguardo non è ancora passata in giudicato. Un ricorso
diventa infatti senza oggetto in caso di riconsiderazione del provvedimento
impugnato nel senso dell’art. 17 cpv. 4 LEF solo se l’UE accoglie integralmente
le domande del ricorrente (DTF 126 III 86 consid. 3)
Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9
maggio 2017, il ricorso è dunque in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
Considerandi
2.
Il
resistente rileva altresì che, come in precedenti atti processuali, i
patrocinatori della ricorrente non producono alcuna procura, sicché – a suo
dire – non si può sapere se la società panamense esista oppure no. Osserva pure
che essi dichiarano di agire congiuntamente, ma il ricorso è firmato solo dall’avv.
PA 2. Egli è dunque del parere che la ricorrente dovrà comprovare la sua
capacità a stare in lite. In verità, una procura non è suscettibile di fornire
alcuna indicazione sull’esistenza della parte che la rilascia, sicché la
richiesta del resistente appare d’acchito inutile, per tacere del fatto che la
procura in realtà già figura nell’incarto, quale allegato dell’istanza di
sequestro del 3 aprile 2017 (doc. 3 accluso al ricorso), e che pure PI 1 non ha
prodotto alcuna procura con le proprie osservazioni, limitandosi a rinviare all’“incarto __________ e doc. A”. D’altronde, la procura a favore degli avvocati dello Studio legale PA
1.
precisa ch’essi possono rappresentare la ricorrente “sia singolarmente sia congiuntamente, con facoltà di
subdelega”. Infine, la Camera non ha nessun motivo di
dubitare della capacità a stare in lite della ricorrente, che PI 1 non ha mai
finora contestato nelle numerose procedure opponenti le stesse parti di cui la
Camera ha già avuto modo di
trattare sin dal 2012 (v. per esempio gli incarti 15.2012.93, 15.2012.135, 15.2014.95, 15.2017.3,
15.2017
, 15.2017.27), né egli
adduce alcuna ragione per cui sarebbe ora sorto un dubbio al riguardo. Non
occorre in definitiva rallentare ulteriormente la procedura ordinando un’inutile
verifica.
3.
Nel
ricorso la RI 1 si duole del fatto che l’Ufficio non ha proceduto a sequestrare
la metà dell’arredo dell’abitazione coniugale di PI 1 e PI 2, sostenendo che
per quanto riguarda la proprietà dell’arredo, vale la presunzione sancita dall’art.
200.
cpv. 2 CC, secondo cui i beni, salvo prova contraria, sono di comproprietà
dei coniugi. Rileva pure che per quanto attiene al grado di specificità della
descrizione degli oggetti da sequestrare, è sufficiente indicare il genere o la
categoria dei beni e il luogo in cui si trovano. Ritiene dunque che nel caso di specie la
specificazione come “arredo dell’abitazione coniugale” e l’indicazione dell’indirizzo di tale
abitazione sono elementi senz’altro sufficienti per
consentire all’Ufficio di eseguire il sequestro.
Da
parte sua, PI 1 osserva che l’art. 200 cpv. 2 CC non si applica al caso
concreto, dal momento che lui e sua moglie vivono sotto l’egida della
separazione dei beni. È inoltre del parere che l’indicazione “½ dell’arredo dell’abitazione coniugale” non basta a eseguire un sequestro, poiché non è sufficientemente
chiara. Sostiene altresì che l’arredo è impignorabile a norma dell’art. 92 cpv.
1.
n. 1 LEF e, ad ogni modo, appartiene interamente a sua moglie.
Sulla
scorta della definizione del termine fornita dall’enciclopedia Treccani, l’Ufficio
osserva infine che l’“arredo” non è una categoria o un genere ben definito, ma
l’insieme di beni collegati da un concetto architettonico, i cui elementi sono
discutibili e soggetti a possibili diverse interpretazioni. L’organo esecutivo
ritiene dunque di non sapere esattamente che cosa sequestrare, in assenza di
una descrizione sufficientemente precisa degli oggetti colpiti dal sequestro.
4.
Secondo
la giurisprudenza, è ammesso il sequestro di beni designati anche solo nel
genere, purché sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che
li detiene (DTF 100 III 28; 103 III 86 e 91), onde evitare
che il sequestro rivesta carattere investigativo (sentenza del Tribunale
federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 3.1 e i
riferimenti citati; sentenza della CEF 15.2014.54 del 25 luglio 2014, consid.
3.
).
4.1
Nel
caso in rassegna, il sequestro in esame si caratterizza quale sequestro
generico (“Gattungsarrest”), nel
senso che i beni da sequestrare sono indicati unicamente nel loro genere (“½ dell’arredo dell’abitazione coniugale”) e non
singolarmente. Come visto sopra (consid. 4), ciò non impedisce di eseguire il
sequestro, ritenuto che il relativo decreto pretorile indica precisamente il luogo,
confinato, in cui si trovano i beni. Non si disconosce invero che preso
individualmente il termine “arredo” possa in astratto dare adito a diverse
interpretazioni, ma nel caso concreto l’ordine del Pretore non può che
riferirsi a tutti i beni mobili che si trovano all’interno dell’abitazione
univocamente designata e che servono oggettivamente ad ammobiliarla o ad
arredarla (mobili, suppellettili, quadri, ecc.). In tal senso, l’indicazione
contenuta nel decreto pretorile è sufficientemente chiara da consentire l’esecuzione
del sequestro. Neppure la limitazione del sequestro alla “½” dell’arredo crea impedimento alcuno
alla sua esecuzione, giacché la legge prevede espressamente la possibilità di pignorare
(o sequestrare: art. 275 LEF) una quota di comproprietà (art. 646 cpv. 3 CC).
Non è infatti il bene mobile stesso a essere colpito dalla misura esecutiva, ma
il diritto di proprietà individuale o collettivo su tale bene (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 7 ad art. 122 LEF e vol. III, 2001, n. 11 ad art. 242 LEF), ovvero,
nella seconda ipotesi, soltanto una parte ideale del diritto di proprietà (DTF
90.
III 77 consid. 1).
4.2
Alla
luce di quanto precede, l’operato dell’Ufficio si rivela errato, laddove non ha
dato seguito al sequestro in questione. Neppure le censure sollevate dal
resistente portano a diversa conclusione. Per quanto attiene alla proprietà dei
beni da sequestrare, che PI 1 pretende appartengano interamente a sua moglie,
va ricordato che le censure che toccano i presupposti materiali
del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la
titolarità dei beni da sequestrare, rientrano in un primo tempo nella
competenza del giudice dell’opposizione al sequestro (DTF 129 III 207 consid.
2.
) e in un secondo in quella del giudice della rivendicazione (art. 106 segg.
per il rinvio dell’art. 275 LEF). Non spetta dunque né all’UE né all’autorità
di vigilanza esaminare tali questioni. Per quanto riguarda invece la
pignorabilità dei beni da sequestrare, allo stato attuale la critica del
debitore sequestrato si rivela prematura, l’Ufficio non avendo (ancora)
esaminato tale aspetto. Al momento in cui eseguirà il sequestro secondo le
indicazioni di questa Camera (v. consid. 5), l’organo esecutivo dovrà
naturalmente verificare che i beni menzionati nel decreto di sequestro non
siano impignorabili giusta l’art. 92 LEF (applicabile all’esecuzione del
sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF).
5.
Per
le ragioni che precedono, il ricorso risulta fondato e va dunque accolto. Di
conseguenza, l’Ufficio è tenuto a sequestrare il diritto di comproprietà in
ragione di ½ di PI 1 su tutto l’arredo
dell’abitazione coniugale di lui e di sua moglie, nella misura in cui non sia
impignorabile giusta l’art. 92 LEF. Esso menzionerà nel verbale anche le
eventuali rivendicazioni di proprietà fatte valere dalla moglie del debitore
sequestrato o di eventuali altri terzi e avvierà se del caso la procedura di
rivendicazione giusta gli art. 106 e segg. LEF. Ove ne sia richiesto, l’organo
esecutivo determinerà inoltre se i beni sui quali grava il diritto di comproprietà
sequestrato possano essere lasciati a disposizione del terzo comproprietario,
ovvero di PI 2 giusta l’art. 98 cpv. 2 e 3 LEF (cfr. DTF 90 III 78 consid
2).
6.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è
accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di
dar seguito al punto 4 del decreto di sequestro del 5 aprile 2017 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, secondo le indicazioni del soprastante considerando
5.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.