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Decisione

15.2017.46

Ricorso contro il rifiuto dell’Ufficio di eseguire un sequestro generico

7 settembre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

7 aprile 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro e

il 5 maggio 2017 ha allestito il relativo verbale, che menziona segnatamente

quanto segue:

“Presso l’abitazione coniugale dei signori PI

1 e PI 2 in via __________ a __________.

Per

quanto concerne la pos. n. 4 del Decreto di sequestro, l’arredo dell’abitazione

coniugale pari 1/2, lo stesso non è fruttuoso ritenuto che non viene

specificato nel Decreto quali beni sono di proprietà del sig. PI 1”.

C. Ricevuto

il verbale, con scritto del 12 maggio 2017 la RI 1 ha sollecitato l’Ufficio a

procedere al sequestro in questione, sostenendo in sostanza che il sequestro

riguarda la quota di un mezzo di tutto l’arredo dell’abitazione coniugale.

D. In

risposta a tale comunicazione, il 17 maggio 2017 l’UE ha spie­gato che “per quanto riguarda la posizione n. 4 del

decreto di sequestro (“1/2 arredamento dell’abitazione coniugale”) la

descrizione degli oggetti non è sufficientemente specificata, ritenuto che non

è compito dell’Ufficio d’esecuzione di ricercare d’ufficio oggetti da

sequestrare […] rimane

pertanto confermato quanto indicato nel nostro verbale del 05.05.2017”.

E. Con

ricorso del 19 maggio 2017 la RI 1 si aggrava contro il verbale di sequestro,

chiedendo a questa Camera di far ordine all’UE di procedere immediatamente al

sequestro, facendolo gravare sulla quota di un mezzo di ogni singolo elemento del­l’arredo dell’abitazione coniugale di

PI 1 e PI 2.

F. Siccome

per errore aveva omesso di menzionare l’esito del sequestro per quanto riguarda

la posizione n. 9 del relativo decreto, il 29 maggio 2017 l’organo esecutivo ha

emesso un nuovo verbale di sequestro e il 30 maggio lo ha trasmesso alle parti

in sostituzione di quello precedente.

G. Con

osservazioni del 6 giugno 2017 PI 1 postula la reiezione del ricorso, come pure

l’Ufficio nelle sue del 9 giugno 2017.

H. Riproponendo

sostanzialmente quanto già argomentato nelle osservazioni, il 2 agosto 2017 PI

1 chiede a questa Camera di dichiarare il ricorso irricevibile.

Considerato

in diritto: 1. Siccome il 29 maggio 2017 l’UE di Lugano ha notificato un nuovo

verbale di sequestro in sostituzione di quello impugnato, il resistente

sostiene anzitutto che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile. Con

scritto (tardivo) del 2 agosto 2017 egli ripropone in sostanza la medesima

richiesta, rilevando che il verbale del 30 maggio 2017 è passato in giudicato.

Tale tesi è tuttavia infondata. Sebbene l’Ufficio abbia effettivamente

annullato e sostituito il verbale del 5 maggio con quello del 30 maggio 2017,

sul punto contestato dalla ricorrente la decisione è rimasta immutata, sicché

la decisione dell’UE al riguardo non è ancora passata in giudicato. Un ricorso

diventa infatti senza oggetto in caso di riconsiderazione del provvedimento

impugnato nel senso dell’art. 17 cpv. 4 LEF solo se l’UE accoglie integralmente

le domande del ricorrente (DTF 126 III 86 consid. 3)

Interposto

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9

maggio 2017, il ricorso è dunque in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

Considerandi

2.

Il

resistente rileva altresì che, come in precedenti atti processuali, i

patrocinatori della ricorrente non producono alcuna procura, sicché – a suo

dire – non si può sapere se la società panamense esista oppure no. Osserva pure

che essi dichiarano di agire congiuntamente, ma il ricorso è firmato solo dall’avv.

PA 2. Egli è dunque del parere che la ricorrente dovrà comprovare la sua

capacità a stare in lite. In verità, una procura non è suscettibile di fornire

alcuna indicazione sull’esistenza della parte che la rilascia, sicché la

richiesta del resistente appare d’acchito inutile, per tacere del fatto che la

procura in realtà già figura nell’incarto, quale allegato dell’istanza di

sequestro del 3 aprile 2017 (doc. 3 accluso al ricorso), e che pure PI 1 non ha

prodotto alcuna procura con le proprie osservazioni, limitandosi a rinviare all’“incarto __________ e doc. A”. D’altronde, la procura a favore degli avvocati dello Studio legale PA

1.

precisa ch’essi possono rappresentare la ricorrente “sia singolarmente sia congiuntamente, con facoltà di

subdelega”. Infine, la Camera non ha nessun motivo di

dubitare della capacità a stare in lite della ricorrente, che PI 1 non ha mai

finora contestato nelle numerose procedure opponenti le stesse parti di cui la

Camera ha già avuto modo di

trattare sin dal 2012 (v. per esempio gli incarti 15.2012.93, 15.2012.135, 15.2014.95, 15.2017.3,

15.2017

, 15.2017.27), né egli

adduce alcuna ragione per cui sarebbe ora sorto un dubbio al riguardo. Non

occorre in definitiva rallentare ulteriormente la procedura ordinando un’inutile

verifica.

3.

Nel

ricorso la RI 1 si duole del fatto che l’Ufficio non ha proceduto a sequestrare

la metà dell’arredo dell’abitazione coniugale di PI 1 e PI 2, sostenendo che

per quanto riguarda la proprietà dell’arredo, vale la presunzione sancita dall’art.

200.

cpv. 2 CC, secondo cui i beni, salvo prova contraria, sono di comproprietà

dei coniugi. Rileva pure che per quanto attiene al grado di specificità della

descrizione degli oggetti da sequestrare, è sufficiente indicare il genere o la

categoria dei beni e il luogo in cui si trovano. Ritiene dunque che nel caso di specie la

specificazione come “arredo dell’abitazione coniugale” e l’indicazione dell’indirizzo di tale

abitazione sono elementi sen­z’altro sufficienti per

consentire all’Ufficio di eseguire il sequestro.

Da

parte sua, PI 1 osserva che l’art. 200 cpv. 2 CC non si applica al caso

concreto, dal momento che lui e sua moglie vivono sotto l’egida della

separazione dei beni. È inoltre del parere che l’indicazione “½ dell’arredo dell’abitazione coniugale” non basta a eseguire un sequestro, poiché non è sufficientemente

chiara. Sostiene altresì che l’arredo è impignorabile a norma dell’art. 92 cpv.

1.

n. 1 LEF e, ad ogni modo, appartiene interamente a sua moglie.

Sulla

scorta della definizione del termine fornita dall’enciclopedia Treccani, l’Ufficio

osserva infine che l’“arredo” non è una categoria o un genere ben definito, ma

l’insieme di beni collegati da un concetto architettonico, i cui elementi sono

discutibili e soggetti a possibili diverse interpretazioni. L’organo esecutivo

ritiene dunque di non sapere esattamente che cosa sequestrare, in assenza di

una descrizione sufficientemente precisa degli oggetti colpiti dal sequestro.

4.

Secondo

la giurisprudenza, è ammesso il sequestro di beni designati anche solo nel

genere, purché sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che

li detiene (DTF 100 III 28; 103 III 86 e 91), onde evitare

che il sequestro rivesta carattere investigativo (sentenza del Tribunale

federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 3.1 e i

riferimenti citati; sentenza della CEF 15.2014.54 del 25 luglio 2014, consid.

3.

).

4.1

Nel

caso in rassegna, il sequestro in esame si caratterizza quale sequestro

generico (“Gattungsarrest”), nel

senso che i beni da sequestrare sono indicati unicamente nel loro genere (“½ dell’ar­­redo dell’abitazione coniugale”) e non

singolarmente. Come visto sopra (consid. 4), ciò non impedisce di eseguire il

sequestro, ritenuto che il relativo decreto pretorile indica precisamente il luogo,

confinato, in cui si trovano i beni. Non si disconosce invero che preso

individualmente il termine “arredo” possa in astratto dare adito a diverse

interpretazioni, ma nel caso concreto l’ordi­­ne del Pretore non può che

riferirsi a tutti i beni mobili che si trovano all’interno dell’abitazione

univocamente designata e che servono oggettivamente ad ammobiliarla o ad

arredarla (mobili, suppellettili, quadri, ecc.). In tal senso, l’indicazione

contenuta nel decreto pretorile è sufficientemente chiara da consentire l’e­secuzione

del sequestro. Neppure la limitazione del sequestro alla “½” dell’arredo crea impedimento alcuno

alla sua esecuzione, giacché la legge prevede espressamente la possibilità di pignorare

(o sequestrare: art. 275 LEF) una quota di comproprietà (art. 646 cpv. 3 CC).

Non è infatti il bene mobile stesso a essere colpito dalla misura esecutiva, ma

il diritto di proprietà individuale o collettivo su tale bene (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 7 ad art. 122 LEF e vol. III, 2001, n. 11 ad art. 242 LEF), ovvero,

nella seconda ipotesi, soltanto una parte ideale del diritto di proprietà (DTF

90.

III 77 consid. 1).

4.2

Alla

luce di quanto precede, l’operato dell’Ufficio si rivela errato, laddove non ha

dato seguito al sequestro in questione. Neppure le censure sollevate dal

resistente portano a diversa conclusione. Per quanto attiene alla proprietà dei

beni da sequestrare, che PI 1 pretende appartengano interamente a sua moglie,

va ricordato che le censure che toccano i presupposti materiali

del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la

titolarità dei beni da sequestrare, rientrano in un primo tempo nella

competenza del giudice dell’opposizione al sequestro (DTF 129 III 207 consid.

2.

) e in un secondo in quella del giudice della rivendicazione (art. 106 segg.

per il rinvio del­l’art. 275 LEF). Non spetta dunque né all’UE né all’autorità

di vigilanza esaminare tali questioni. Per quanto riguarda invece la

pignorabilità dei beni da sequestrare, allo stato attuale la critica del

debitore sequestrato si rivela prematura, l’Ufficio non avendo (ancora)

esaminato tale aspetto. Al momento in cui eseguirà il sequestro secondo le

indicazioni di questa Camera (v. consid. 5), l’organo esecutivo dovrà

naturalmente verificare che i beni menzionati nel decreto di sequestro non

siano impignorabili giusta l’art. 92 LEF (applicabile all’esecuzione del

sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF).

5.

Per

le ragioni che precedono, il ricorso risulta fondato e va dunque accolto. Di

conseguenza, l’Ufficio è tenuto a sequestrare il diritto di comproprietà in

ragione di ½ di PI 1 su tutto l’arredo

dell’abitazione coniugale di lui e di sua moglie, nella misura in cui non sia

impignorabile giusta l’art. 92 LEF. Esso menzionerà nel verbale anche le

eventuali rivendicazioni di proprietà fatte valere dalla moglie del debitore

sequestrato o di eventuali altri terzi e avvierà se del caso la procedura di

rivendicazione giusta gli art. 106 e segg. LEF. Ove ne sia richiesto, l’or­gano

esecutivo determinerà inoltre se i beni sui quali grava il diritto di comproprietà

sequestrato possano essere lasciati a disposizione del terzo comproprietario,

ovvero di PI 2 giusta l’art. 98 cpv. 2 e 3 LEF (cfr. DTF 90 III 78 consid

2).

6.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è

accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di

dar seguito al punto 4 del decreto di sequestro del 5 aprile 2017 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5, secondo le indicazioni del soprastante considerando

5.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.