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Decisione

15.2017.48

Garanzia a norma dell’art. 277 LEF. Limiti temporali

25 ottobre 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

osservazioni del 7 luglio 2017 PI 1 e PI 2 postulano che il ricorso sia

respinto e che sia confermato il provvedimento dell’Ufficio. In via subordinata

chiedono che il gravame sia (comunque) respinto e che sia accolta una nuova

richiesta di prestazione di garanzia presentata contestualmente alle

osservazioni, cosicché sia loro fissato un termine di 10 giorni dal passaggio

in giudicato della sentenza di questa Camera per consegnare all’UE l’originale

Considerandi

delle relative garanzie bancarie, con contestuale liberazione dei beni

sequestrati a loro favore.

Dal

canto suo, con osservazioni del 17 luglio 2017 l’organo esecutivo si rimette al

giudizio della Camera, pur ritenendo di aver valutato correttamente la fattispecie.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che, nonostante l’UE abbia accolto

le richieste di prestazione di garanzia di PI 1 e PI 2 con un unico atto, a ben

vedere si è in presenza di due distinte decisioni, che concernono i rispettivi

sequestri eseguiti nei confronti di ciascun debitore sequestrato (v. i

Dispositivo

dispositivi n. 1 e 2 dell’atto impugnato). Dal contenuto del ricorso si

comprende altresì che RI 1, sebbene mediante un unico allegato, si è aggravato

contro entrambe le decisioni, chiedendone l’annullamento. Appurato che il

complesso di fatti su cui si fondano i gravami è il medesimo, si giustifica dunque

di decidere i ricorsi con una sola sentenza, pur mantenendone l’auto­­nomia,

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati

singolarmente.

2. Interposto

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera di esecuzione

e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9

giugno 2017, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

3. Il

ricorrente si duole di un’errata applicazione dell’art. 277 LEF da parte dell’UE.

Egli sostiene al riguardo che la garanzia offerta dal debitore sequestrato dev’essere

conforme non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente, in particolare

sul piano temporale, allo scopo e alla portata del sequestro, onde salvaguardare

le pretese del creditore in modo almeno equivalente ai beni sequestrati. A suo

parere, l’ammissione di una garanzia e di conseguenza la messa a disposizione

dei beni sequestrati a favore del debitore può avvenire unicamente nel caso in

cui il creditore avrà la certezza, al termine della procedura di accertamento

del credito e del proseguimento dell’esecuzione, di poter far realizzare beni

sufficienti a soddisfare la pretesa che ha fondato il sequestro.

In

sostanza, facendo riferimento alla giurisprudenza relativa al­l’art. 839 cpv. 3

CC (circa la garanzia sostitutiva all’ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori), l’insorgente reputa che una garanzia con una limitazione

temporale assoluta, ovvero con una scadenza definitiva, come nel caso di

specie, non costituisce una garanzia sufficiente nemmeno alla luce dell’art.

277 LEF. Egli è dunque del parere che le garanzie prestate dai debitori sequestrati

non sono compatibili con la predetta norma, siccome, indipendentemente dallo

stadio di avanzamento della relativa procedura di convalida, sono limitate

temporalmente, giungendo a scadenza dopo dieci anni, vale a dire il 31 maggio

2027, e non assicurano pertanto al creditore sequestrante che al momento del

passaggio in giudicato della decisione di merito concernente l’accertamento del

credito, rispettivamente al momento dell’e­­scussione dei debitori, si trovino

sufficienti beni a copertura delle sue pretese.

4. Da

parte loro, i debitori sequestrati sono dell’opinione che l’am­­plissimo arco

temporale (10 anni) delle garanzie da loro prestate non incide in alcun modo

sul rispetto indiscutibile dei requisiti dell’art. 277 LEF. Essi concordano con

il ricorrente che lo scopo della garanzia in base a tale disposto di legge è di

salvaguardare le sue pretese in misura almeno equivalente, ma ritengono che con

ciò la norma intenda una garanzia di pari valore pecuniario. Rilevano altresì

che, considerati i termini tecnici della giustizia, una garanzia decennale dà

la certezza assoluta che, nel denegato momento dell’eventuale escussione del

presunto debitore, possano essere realizzati i beni sequestrati, oppure dei

valori equivalenti. Sostengono inoltre che la giurisprudenza relativa alle

ipoteche legali non è applicabile al caso di specie, poiché il sequestro non

corrisponde a un diritto reale. Osservano pure che, se per ipotesi ci si

dovesse mai avvicinare alla scadenza dei dieci anni senza una decisione di

merito che convalidi i sequestri, il creditore potrebbe chiedere una proroga

della garanzia e, in caso di risposta negativa della banca, potrebbe procedere

al sequestro degli averi che essa tiene bloccati a copertura della garanzia

medesima.

Nell’evenienza

in cui questa Camera facesse propria la tesi del ricorrente, i resistenti

affermano altresì che metteranno a disposizione due garanzie bancarie con

scadenza legata allo stadio di avanzamento della procedura giudiziale o, detto

altrimenti, con scadenza

sino al termine della procedura di merito e relativo pas­saggio in giudicato, oltre a un lasso di tempo sufficiente a far valere le

pretese. Postulano dunque in via subordinata di respingere il ricorso,

accogliendo nel contempo le loro nuove domande di prestazione di garanzia sulla

scorta delle relative bozze di garanzia bancaria che hanno prodotto unitamente alle osservazioni.

5. Giusta

l’art. 277 LEF, gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del

debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento

presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. Tale

norma permette di sostituire gli oggetti sequestrati con una garanzia almeno

equivalente; ciò ha per effetto che i beni sequestrati sono totalmente liberati

e che il debitore ne può disporre a piacimento. Lo scopo perseguito è invero

quello di alleviare la situazione del debitore (DTF 116 III 40 consid. 3/b). La garanzia ai sensi dell’art. 277 LEF non sostituisce però i

beni sequestrati. Al creditore spetta unicamente il diritto di essere

soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non fossero più presenti

o riportati al momento dell’esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91

consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2012.48 del 30 maggio 2012,

consid. 4).

5.1 Nel

caso in rassegna, le garanzie che intendono prestare PI 1 e PI 2 per ottenere

la liberazione a loro favore dei beni sequestrati (salvo il credito di fr. 500'000.–

verso il notaio avv. __________) prevedono una scadenza fissata al 31 maggio

2027. I sequestri eseguiti dall’Ufficio non contemplano invece per legge alcuna

scadenza, nella misura in cui ven­gano convalidati dal creditore sequestrato

secondo la procedura stabilita all’art. 279 LEF. Le garanzie bancarie in

questione non offrono quindi affatto al ricorrente una tutela (almeno) equivalente

al mantenimento dei sequestri. Nell’ipotesi in cui le cause di accertamento dei

crediti posti in esecuzione dovessero invero durare più del periodo di validità

delle garanzie bancarie, ciò che non può essere escluso a priori, il creditore

sequestrante non solo non potrebbe più far valere queste ultime, ma neppure

fare affidamento sui beni sequestrati, nel frattempo liberati a favore dei

debitori. Ciò è contrario allo scopo dell’art. 277 LEF, che mira sì ad

alleviare la situazione del debitore (consid. 5), ma a condizione che non siano

pregiudicati gli interessi del creditore.

5.2 D’altronde,

gli stessi resistenti ammettono che la banca non sarebbe obbligata a prorogare

le garanzie ove i processi non dovessero terminare entro dieci anni e non v’è

alcuna certezza che la banca detiene o deterrà ancora a quel momento averi di

proprietà dei debitori a copertura delle garanzie medesime, non potendosi in

particolare escludere che le garanzie della banca siano costituite da beni o

fideiussioni di terzi.

5.3 Per

abbondanza va rilevato che pone pure problemi la condizione posta dalle

garanzie bancarie secondo cui il pagamento avverrà soltanto dietro attestazione

dell’esistenza di una sentenza passata in giudicato che condanna PI 1, rispettivamente

PI 2, a pagare a RI 1 qualunque importo fino a un massimo di fr. 1'006'410.–

in connessione alle pretese garantite dai noti sequestri. Per assurdo, infatti,

tale clausola impedirebbe il pagamento ove, in luogo di una sentenza

condannatoria, il giudice competente emanasse una decisione di stralcio in

seguito ad acquiescenza dei debitori sequestrati o per intervenuto accordo tra

le parti. Anche per tale ragione, le garanzie non possono dunque dirsi (almeno)

equivalenti al mantenimento dei sequestri.

5.4 Alla

luce di quanto precede, l’Ufficio è incorso in un errore laddove ha accolto la

richiesta dei debitori di liberare i beni sequestrati sulla scorta di garanzie

bancarie che in realtà non equivalgono (sul piano temporale) alla copertura

offerta dai sequestri. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, i

provvedimenti impugnati vanno annullati. Occorre inoltre rilevare che le

decisioni dell’UE sono pure nulle nella misura in cui prevedono la revoca del sequestro

relativo al conto bancario intestato a PI 2 presso la PI 5

(v. dispositivo n. 3 dell’atto impugnato), giacché compete semmai all’Ufficio

di esecuzione di Zurigo 1 procedere in tal senso, essendo stato incaricato dal

Pretore di eseguire detto sequestro.

6. Per

quanto attiene infine alla domanda subordinata con cui i resistenti chiedono di

respingere il ricorso e di accogliere nel contempo le nuove richieste di

prestazione di garanzia, oltre che contraddittoria, essa si rivela irricevibile,

poiché non spetta a questa Camera, bensì all’UE di decidere in prima battuta su

tale questione a norma dell’art. 277 LEF. Tali richieste vanno dunque trasmesse

per competenza al medesimo, affinché valuti, tenendo conto di quanto stabilito

nei considerandi che precedono, se le nuove garanzie offerte dai debitori

sequestrati sono conformi alla legge.

7. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso riguardante il sequestro n. __________ è accolto. Di conseguenza

è annullata la decisione del 7 giugno 2017 con cui l’Uf­­ficio di esecuzione di

Lugano ha accolto l’istanza di prestazione di garanzie giusta l’art. 277 LEF

presentata da PI 1.

2. Il

ricorso riguardante il sequestro n. __________ è accolto. Di conseguenza è

annullata la decisione del 7 giugno 2017 con cui l’Uf­­ficio di esecuzione di

Lugano ha accolto l’istanza di prestazione di garanzie giusta l’art. 277 LEF

presentata da PI 2.

3. Le

domande di prestazione di garanzie del 7 luglio 2017 di PI 1 e PI 2 sono

trasmesse per competenza all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.