15.2017.48
Garanzia a norma dell’art. 277 LEF. Limiti temporali
25 ottobre 2017Italiano15 min
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Incarto n.
15.2017.48
Lugano
25 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 19 giugno 2017 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano nell’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ decretati il 31 maggio 2016 dal Pretore del
Distretto di Lugano nei confronti di
PI 1,
PI 2,
(entrambi patrocinati dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di PI 1, con decreto del 31 maggio 2016 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di RI 2 il sequestro (sino a
concorrenza di fr. 663'991.90 oltre agli interessi del 5% dal 29 febbraio
2016) dei seguenti beni:
“1. il credito di CHF 500'000.– che il
signor RI 2, unitamente alla di lui sorella signora RI 1, vanta nei confronti
del notaio avv. __________, Via __________, __________, in relazione con l’atto
di compravendita immobiliare di cui all’istromento notarile n. __________ del
suddetto notaio, credito depositato da quest’ultima sul conto IBAN __________
rubrica “clienti” a lei intestato, presso la PI 3;
2. il
credito che il signor RI 2 vanta nei confronti della PI 4, Via __________, __________,
in relazione ai versamenti effettuati dal notaio avv. __________ sul conto IBAN
__________ a favore di PI 4, __________, di pertinenza del signor RI 2, di CHF 1'605'000.–
il 15 gennaio 2016 risp. di CHF 7'550'000.– il 22 gennaio 2016, in connessione
con il prezzo della compravendita con oggetto la part. no. __________ RFD di __________
risp. di tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si
trovano sui conti (in particolare il/i conto/i sul/i quale/i sono stati
eventualmente riservati i suddetti importi di CHF 1'605'000.– risp. CHF 7'550'000.–),
depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra
forma presso la sopracitata Banca, appartenenti direttamente o indirettamente,
anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo a RI 2,
Via __________, __________.”
B. Sempre
su richiesta di PI 1, lo stesso giorno il Pretore ha ordinato nei confronti di RI
1 il sequestro (sino a concorrenza di fr. 663'991.90 oltre agli interessi
del 5% dal 29 febbraio 2016) dei seguenti beni:
“1. il credito di CHF 500'000.– che la
signora RI 1, unitamente al di lei fratello signor RI 2, vanta nei confronti
del notaio avv. __________, Via __________, __________, in relazione con l’atto
di compravendita immobiliare di cui all’istromento notarile n. __________ del
suddetto notaio, credito depositato da quest’ultima sul conto IBAN __________
rubrica “clienti” a lei intestato, presso la PI 3;
2. il
credito che la signora RI 1 vanta nei confronti della PI 4, Via __________, __________,
in relazione ai versamenti effettuati dal notaio avv. __________ sul conto IBAN
CH380845110 022742006 a favore di PI 4, __________, di pertinenza della signora
RI 1, di CHF 1'605'000.– il 15 gennaio 2016 risp. di CHF 7'550'000.– il 22
gennaio 2016, in connessione con il prezzo della compravendita con oggetto la
part. no. __________ RFD di __________ risp. di tutti i beni, crediti, valori,
titoli e diritti di ogni tipo che si trovano sui conti (in particolare il/i
conto/i sul/i quale/i sono stati eventualmente riservati i suddetti importi di
CHF 1'605'000.– risp. CHF 7'550'000.–), depositi, relazioni bancarie, in
cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopracitata Banca,
appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi
designazione convenzionale e/o di comodo a RI 1, Via __________, __________;
3. il
conto IBAN __________ intestato alla signora RI 1 presso la PI 5 (Banque PI 5)
(Banca PI 5) (Bank PI 5), __________, conto sul quale è stato versato dal
notaio avv. __________ l’importo di CHF 7'600'000.–- il 22 gennaio 2016 in
connessione con il prezzo della compravendita con oggetto la part. no. __________
RFD __________ risp. tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni
tipo che si trovano sui conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di
sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopracitata Banca, appartenenti
direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione
convenzionale e/o di comodo a RI 1, Via __________, __________;
4. le
PPP no. __________, __________ e __________ fondo base n. __________ RFD di __________
di proprietà della signora RI 1”.
C. Il
1° giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, incaricato di eseguire i
sequestri dei beni situati nel proprio circondario, ha notificato i rispettivi
sequestri al notaio avv. __________ e alla PI 4 e ha inoltre provveduto,
unicamente nei confronti di RI 1, al sequestro delle quote di proprietà per
piani n. __________, __________ e __________ della particella n. __________ RFD
di __________. I relativi verbali di sequestro (n. __________ per RI 2 e n. __________
per RI 1) sono stati trasmessi loro il 7 giugno 2016. L’ordine di sequestro
relativo al conto bancario presso la PI 5 è stato invece
trasmesso per competenza all’Ufficio di esecuzione di Zurigo 1.
D. Con
precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 13 giugno 2016 dall’UE
a convalida dei sequestri, RI 1 ha escusso PI 2 e PI 1 per l’incasso di fr. 663'991.90
oltre agli interessi del 5% dal 29 febbraio 2016. Avendo gli escussi interposto
opposizione il 17 giugno 2017, il creditore ha avviato le relative azioni di
accertamento del proprio credito il 24 giugno 2016 dinanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. __________ e __________). Le cause sono
tuttora pendenti.
E. Il
13 giugno 2016 RI 2 e RI 1 hanno formulato opposizione ai rispettivi decreti di
sequestro, che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto con decisioni del 6 marzo 2017 (inc. __________
e __________).
F. Con
scritto del 22 maggio 2017 i debitori sequestrati hanno chiesto all’UE la
liberazione a loro favore dei rispettivi crediti verso la PI 4, degli immobili
e del credito del conto intestato a PI 2 presso la PI 5, in cambio della
prestazione di due garanzie a prima richiesta della banca PI 6 di fr. 1'006'410.–
cadauna con scadenza fissata al 31 maggio 2027, di cui hanno prodotto delle
bozze. Le garanzie sono subordinate a una richiesta dell’UE attestante che PI 1,
rispettivamente PI 2, è stato/a condannato/a a pagare a RI 1, in virtù di una
sentenza passata in giudicato ed esecutiva in Svizzera, un importo fino a un
massimo di fr. 1'006'410.– in connessione alle pretese di RI 1 garantite
dai noti sequestri.
G. Il
7 giugno 2017 l’Ufficio ha accolto le predette domande, impartendo ai debitori
sequestrati un termine di 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione
per produrre l’originale delle garanzie bancarie. L’organo esecutivo ha pure
stabilito che dopo aver ricevuto i documenti, avrebbe revocato i sequestri in
questione, compreso quello concernente il conto presso la PI 5.
H. Con
ricorso del 19 giugno 2017 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,
chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, ciò
che il presidente di questa Camera ha concesso con decreto del 23 giugno 2017.
Fatti
I. Con
osservazioni del 7 luglio 2017 PI 1 e PI 2 postulano che il ricorso sia
respinto e che sia confermato il provvedimento dell’Ufficio. In via subordinata
chiedono che il gravame sia (comunque) respinto e che sia accolta una nuova
richiesta di prestazione di garanzia presentata contestualmente alle
osservazioni, cosicché sia loro fissato un termine di 10 giorni dal passaggio
in giudicato della sentenza di questa Camera per consegnare all’UE l’originale
Considerandi
delle relative garanzie bancarie, con contestuale liberazione dei beni
sequestrati a loro favore.
Dal
canto suo, con osservazioni del 17 luglio 2017 l’organo esecutivo si rimette al
giudizio della Camera, pur ritenendo di aver valutato correttamente la fattispecie.
Considerato
in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che, nonostante l’UE abbia accolto
le richieste di prestazione di garanzia di PI 1 e PI 2 con un unico atto, a ben
vedere si è in presenza di due distinte decisioni, che concernono i rispettivi
sequestri eseguiti nei confronti di ciascun debitore sequestrato (v. i
Dispositivo
dispositivi n. 1 e 2 dell’atto impugnato). Dal contenuto del ricorso si
comprende altresì che RI 1, sebbene mediante un unico allegato, si è aggravato
contro entrambe le decisioni, chiedendone l’annullamento. Appurato che il
complesso di fatti su cui si fondano i gravami è il medesimo, si giustifica dunque
di decidere i ricorsi con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati
singolarmente.
2. Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera di esecuzione
e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9
giugno 2017, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
3. Il
ricorrente si duole di un’errata applicazione dell’art. 277 LEF da parte dell’UE.
Egli sostiene al riguardo che la garanzia offerta dal debitore sequestrato dev’essere
conforme non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente, in particolare
sul piano temporale, allo scopo e alla portata del sequestro, onde salvaguardare
le pretese del creditore in modo almeno equivalente ai beni sequestrati. A suo
parere, l’ammissione di una garanzia e di conseguenza la messa a disposizione
dei beni sequestrati a favore del debitore può avvenire unicamente nel caso in
cui il creditore avrà la certezza, al termine della procedura di accertamento
del credito e del proseguimento dell’esecuzione, di poter far realizzare beni
sufficienti a soddisfare la pretesa che ha fondato il sequestro.
In
sostanza, facendo riferimento alla giurisprudenza relativa all’art. 839 cpv. 3
CC (circa la garanzia sostitutiva all’ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori), l’insorgente reputa che una garanzia con una limitazione
temporale assoluta, ovvero con una scadenza definitiva, come nel caso di
specie, non costituisce una garanzia sufficiente nemmeno alla luce dell’art.
277 LEF. Egli è dunque del parere che le garanzie prestate dai debitori sequestrati
non sono compatibili con la predetta norma, siccome, indipendentemente dallo
stadio di avanzamento della relativa procedura di convalida, sono limitate
temporalmente, giungendo a scadenza dopo dieci anni, vale a dire il 31 maggio
2027, e non assicurano pertanto al creditore sequestrante che al momento del
passaggio in giudicato della decisione di merito concernente l’accertamento del
credito, rispettivamente al momento dell’escussione dei debitori, si trovino
sufficienti beni a copertura delle sue pretese.
4. Da
parte loro, i debitori sequestrati sono dell’opinione che l’amplissimo arco
temporale (10 anni) delle garanzie da loro prestate non incide in alcun modo
sul rispetto indiscutibile dei requisiti dell’art. 277 LEF. Essi concordano con
il ricorrente che lo scopo della garanzia in base a tale disposto di legge è di
salvaguardare le sue pretese in misura almeno equivalente, ma ritengono che con
ciò la norma intenda una garanzia di pari valore pecuniario. Rilevano altresì
che, considerati i termini tecnici della giustizia, una garanzia decennale dà
la certezza assoluta che, nel denegato momento dell’eventuale escussione del
presunto debitore, possano essere realizzati i beni sequestrati, oppure dei
valori equivalenti. Sostengono inoltre che la giurisprudenza relativa alle
ipoteche legali non è applicabile al caso di specie, poiché il sequestro non
corrisponde a un diritto reale. Osservano pure che, se per ipotesi ci si
dovesse mai avvicinare alla scadenza dei dieci anni senza una decisione di
merito che convalidi i sequestri, il creditore potrebbe chiedere una proroga
della garanzia e, in caso di risposta negativa della banca, potrebbe procedere
al sequestro degli averi che essa tiene bloccati a copertura della garanzia
medesima.
Nell’evenienza
in cui questa Camera facesse propria la tesi del ricorrente, i resistenti
affermano altresì che metteranno a disposizione due garanzie bancarie con
scadenza legata allo stadio di avanzamento della procedura giudiziale o, detto
altrimenti, con scadenza
sino al termine della procedura di merito e relativo passaggio in giudicato, oltre a un lasso di tempo sufficiente a far valere le
pretese. Postulano dunque in via subordinata di respingere il ricorso,
accogliendo nel contempo le loro nuove domande di prestazione di garanzia sulla
scorta delle relative bozze di garanzia bancaria che hanno prodotto unitamente alle osservazioni.
5. Giusta
l’art. 277 LEF, gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del
debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento
presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. Tale
norma permette di sostituire gli oggetti sequestrati con una garanzia almeno
equivalente; ciò ha per effetto che i beni sequestrati sono totalmente liberati
e che il debitore ne può disporre a piacimento. Lo scopo perseguito è invero
quello di alleviare la situazione del debitore (DTF 116 III 40 consid. 3/b). La garanzia ai sensi dell’art. 277 LEF non sostituisce però i
beni sequestrati. Al creditore spetta unicamente il diritto di essere
soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non fossero più presenti
o riportati al momento dell’esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91
consid. 4/a; sentenza della CEF 15.2012.48 del 30 maggio 2012,
consid. 4).
5.1 Nel
caso in rassegna, le garanzie che intendono prestare PI 1 e PI 2 per ottenere
la liberazione a loro favore dei beni sequestrati (salvo il credito di fr. 500'000.–
verso il notaio avv. __________) prevedono una scadenza fissata al 31 maggio
2027. I sequestri eseguiti dall’Ufficio non contemplano invece per legge alcuna
scadenza, nella misura in cui vengano convalidati dal creditore sequestrato
secondo la procedura stabilita all’art. 279 LEF. Le garanzie bancarie in
questione non offrono quindi affatto al ricorrente una tutela (almeno) equivalente
al mantenimento dei sequestri. Nell’ipotesi in cui le cause di accertamento dei
crediti posti in esecuzione dovessero invero durare più del periodo di validità
delle garanzie bancarie, ciò che non può essere escluso a priori, il creditore
sequestrante non solo non potrebbe più far valere queste ultime, ma neppure
fare affidamento sui beni sequestrati, nel frattempo liberati a favore dei
debitori. Ciò è contrario allo scopo dell’art. 277 LEF, che mira sì ad
alleviare la situazione del debitore (consid. 5), ma a condizione che non siano
pregiudicati gli interessi del creditore.
5.2 D’altronde,
gli stessi resistenti ammettono che la banca non sarebbe obbligata a prorogare
le garanzie ove i processi non dovessero terminare entro dieci anni e non v’è
alcuna certezza che la banca detiene o deterrà ancora a quel momento averi di
proprietà dei debitori a copertura delle garanzie medesime, non potendosi in
particolare escludere che le garanzie della banca siano costituite da beni o
fideiussioni di terzi.
5.3 Per
abbondanza va rilevato che pone pure problemi la condizione posta dalle
garanzie bancarie secondo cui il pagamento avverrà soltanto dietro attestazione
dell’esistenza di una sentenza passata in giudicato che condanna PI 1, rispettivamente
PI 2, a pagare a RI 1 qualunque importo fino a un massimo di fr. 1'006'410.–
in connessione alle pretese garantite dai noti sequestri. Per assurdo, infatti,
tale clausola impedirebbe il pagamento ove, in luogo di una sentenza
condannatoria, il giudice competente emanasse una decisione di stralcio in
seguito ad acquiescenza dei debitori sequestrati o per intervenuto accordo tra
le parti. Anche per tale ragione, le garanzie non possono dunque dirsi (almeno)
equivalenti al mantenimento dei sequestri.
5.4 Alla
luce di quanto precede, l’Ufficio è incorso in un errore laddove ha accolto la
richiesta dei debitori di liberare i beni sequestrati sulla scorta di garanzie
bancarie che in realtà non equivalgono (sul piano temporale) alla copertura
offerta dai sequestri. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, i
provvedimenti impugnati vanno annullati. Occorre inoltre rilevare che le
decisioni dell’UE sono pure nulle nella misura in cui prevedono la revoca del sequestro
relativo al conto bancario intestato a PI 2 presso la PI 5
(v. dispositivo n. 3 dell’atto impugnato), giacché compete semmai all’Ufficio
di esecuzione di Zurigo 1 procedere in tal senso, essendo stato incaricato dal
Pretore di eseguire detto sequestro.
6. Per
quanto attiene infine alla domanda subordinata con cui i resistenti chiedono di
respingere il ricorso e di accogliere nel contempo le nuove richieste di
prestazione di garanzia, oltre che contraddittoria, essa si rivela irricevibile,
poiché non spetta a questa Camera, bensì all’UE di decidere in prima battuta su
tale questione a norma dell’art. 277 LEF. Tali richieste vanno dunque trasmesse
per competenza al medesimo, affinché valuti, tenendo conto di quanto stabilito
nei considerandi che precedono, se le nuove garanzie offerte dai debitori
sequestrati sono conformi alla legge.
7. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso riguardante il sequestro n. __________ è accolto. Di conseguenza
è annullata la decisione del 7 giugno 2017 con cui l’Ufficio di esecuzione di
Lugano ha accolto l’istanza di prestazione di garanzie giusta l’art. 277 LEF
presentata da PI 1.
2. Il
ricorso riguardante il sequestro n. __________ è accolto. Di conseguenza è
annullata la decisione del 7 giugno 2017 con cui l’Ufficio di esecuzione di
Lugano ha accolto l’istanza di prestazione di garanzie giusta l’art. 277 LEF
presentata da PI 2.
3. Le
domande di prestazione di garanzie del 7 luglio 2017 di PI 1 e PI 2 sono
trasmesse per competenza all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.