15.2017.49
Minimo di esistenza. Spese di riscaldamento. Assicurazione economia domestica. Premi della cassa malattia
2 agosto 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.49
Lugano
2 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 6 giugno 2017 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il minimo esistenziale stabilito il
9 maggio 2017 nelle varie esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
PI 2, __________
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, __________)
PI 3, __________
PI 4, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta di vari precetti esecutivi emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca,
la PI 1, lo PI 2, il PI 3 e l’PI 4 procedono contro RI 1 per l’incasso dei loro
crediti.
B. Il 9 maggio 2017 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
AVS
fr.
2'120.00
Pensione
fr.
2'156.00
Totale
fr.
4'276.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'625.00
Effettivo
fr. 2'160.00; riconosciuti
fr. 1'625.00
Assicurazione malattia
fr.
400.00
Totale
fr.
3'225.00
L’UE
ha quindi pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la __________, l’importo
mensile di fr. 1'051.– al più tardi dal 1° dicembre 2017 o anticipatamente
al momento del pagamento integrale dei crediti a beneficio del pignoramento
precedente.
C. Con
ricorso del 6 giugno 2017 RI 1 chiede di considerare nella determinazione del proprio
minimo vitale fr. 430.35 per il premio di assicurazione malattia, fr. 550.–
per la fornitura di energia elettrica e fr. 64.30 per l’assicurazione
economia domestica.
D. Con
osservazioni 21 giugno 2017 l’UE evidenzia di essere incorso in un errore per
quanto riguarda il premio dell’assicurazione malattia, l’importo di fr. 430.35
richiesto dal ricorrente essendo corretto. Per il resto si è opposto al ricorso,
mentre le parti creditrici non si sono espresse.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 9 maggio 2017 dall’UE di Biasca, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio
dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e
della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di
esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo
dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione
del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del
debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per
il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3. L’importo
base mensile di fr. 1'200.– previsto dalla Tabella (cifra I) rappresenta
un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso
(sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle
apparecchiature e dell’arredamento
domestico, assicurazioni private, cultura, ecc.). Esso comprende in
particolare le spese di elettricità e/o gas “per la luce e la cucina”. Le spese
di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata, vanno invece
computate come supplemento all’importo base mensile (cifra
II/2). I costi di riscaldamento elettrico devono di conseguenza essere aggiunti
al minimo di base (sentenza della CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, RtiD
2010 II 720 n. 52c, consid. 3.3; Luca Guidicelli/Fernando Piccirilli, Il pignoramento di redditi
ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, n. 134).
3.1 Nel
caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza
vengano considerati anche fr. 550.– mensili per la fornitura
di energia elettrica riferita all’utilizzo del riscaldamento dell’appartamento da lui occupato. A sostegno della sua pretesa
RI 1 ha prodotto la fattura emessa il 19 aprile 2017 dalla __________ (doc. C accluso
al ricorso), da cui si evince un consumo medio di energia elettrica per il
periodo dal 24 marzo 2016 al 16 marzo 2017 di 91 kWh/giorno, fatturato in complessivi
fr. 6'497.55, pari a circa fr. 542.– mensili. Questo documento accerta inoltre che l’escusso ha regolarmente pagato
Fatti
i tre primi acconti (per totali fr. 5'115.–).
3.2 Ora,
né l’Ufficio nelle sue osservazioni né i creditori contestano che tale spesa,
almeno in parte, si riferisca all’energia elettrica impiegata per riscaldare la
casa dell’escusso ed è anche evidente che sia così, giacché il computo
impugnato non considera alcun costo di riscaldamento né indica che una simile
spesa sia compresa nell’“affitto” di fr. 1'625.– riconosciutogli. È però anche
vero che la fattura acclusa al ricorso concerne anche l’elettricità “per la
luce e la cucina”, il cui costo è già incluso nell’importo base mensile (sopra consid. 3). Ora, nel
minimo di base di fr. 1'200.– le spese connesse con l’abitazione
(“Ausgaben für Wohnungseinrichtung”, abbreviato “WOHNEIN”) sono già prese in considerazione
a concorrenza dell’8% dell’importo totale (Meier/Zweifel/Zaborowski/Jent-Sørensen, Lohnpfändung – Optimales Existenzminimum
und Neuanfang ?, Zurigo 1999, pagg. 244 e 254, ultima colonna, ovvero per fr. 96.–/mese (8% di fr. 1'200.–). La voce
comprende però anche altre spese come quelle di manutenzione e di pulizia dell’alloggio
e del consumo d’acqua. Tenuto conto che il costo medio dell’energia elettrica
per l’abitazione principale per le economie domestiche è stato in Svizzera per
il periodo dal 2012 al 2014 di fr. 76.07 mensili (Indagine dell’Ufficio
federale di statistica, www.bfs.admin.ch/bfstatic/dam/assets/140061/master) e che il ricorrente vive da solo, il costo dell’energia
elettrica per la luce e la cucina può essere stimato in fr. 60.–, sicché
quello per il riscaldamento (elettrico) risulta di fr. 482.– mensili, da
aggiungere al minimo esistenziale stabilito dall’Ufficio.
4. RI
1 chiede che nel suo minimo d’esistenza venga pure considerata l’assicurazione
economia domestica di fr. 64.30 al mese. Quale
supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi
delle assicurazioni obbligatorie (Tabella, cifra II/3), mentre i premi delle
assicurazioni private usuali sono in linea di massima già compresi nel minimo
vitale di base (Tabella, cifra I; sentenza della CEF 15.2012.114 del 14
novembre 2012; RtiD 2010 II 720 seg., consid. 4). La richiesta dell’escusso non
può quindi essere accolta.
5. Il ricorrente si duole infine che l’Ufficio ha
indicato in fr. 400.– mensili il premio dell’assicurazione malattia,
mentre egli paga in realtà fr. 430.35 mensili. Come dallo stesso evidenziato nelle
proprie osservazioni, l’Ufficio è incorso in un errore nella determinazione dei
costi della cassa malattia dell’escusso. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dal conteggio premi del
mese di maggio 2017 della __________, si evince che RI 1 deve pagare
mensilmente fr. 428.35 per le assicurazioni soggette alla Legge federale
sull’assicurazione malattia (LAMal) e fr. 2.– per le assicurazioni
complementari secondo la legge sul contratto di assicurazione (LCA). Ora nell’ambito
del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto
unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto
premio base), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni complementari
secondo la LCA (Tabella, cifra II.3; Vonder
Mühll in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art.
93 LEF). L’importo di fr. 400.– computato nel calcolo impugnato deve
pertanto essere aumentato a fr. 428.35, arrotondato per eccesso a fr. 429.–.
6. Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di RI 1 va rettificato come segue:
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'625.00
Riscaldamento
482.00
Assicurazione malattia
fr.
429.00
Totale
fr.
3'736.00
Di
conseguenza l’Ufficio deve pignorare la quota del reddito mensile eccedente il
minimo di esistenza di RI 1, determinato in fr. 3'736.–.
7. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il minimo d’esistenza
di RI 1 è stabilito in fr. 3'736.– mensili.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.