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Decisione

15.2017.49

Minimo di esistenza. Spese di riscaldamento. Assicurazione economia domestica. Premi della cassa malattia

2 agosto 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i tre primi acconti (per totali fr. 5'115.–).

3.2 Ora,

né l’Ufficio nelle sue osservazioni né i creditori contestano che tale spesa,

almeno in parte, si riferisca all’energia elettrica impiegata per riscaldare la

casa dell’escusso ed è anche evidente che sia così, giacché il computo

impugnato non considera alcun costo di riscaldamento né indica che una simile

spesa sia compresa nell’“affitto” di fr. 1'625.– riconosciutogli. È però anche

vero che la fattura acclusa al ricorso concerne anche l’elettricità “per la

luce e la cucina”, il cui costo è già incluso nell’importo base mensile (sopra consid. 3). Ora, nel

minimo di base di fr. 1'200.– le spese connesse con l’abitazione

(“Ausgaben für Wohnungsein­richtung”, abbreviato “WOHNEIN”) sono già prese in considerazione

a concorrenza dell’8% dell’importo totale (Meier/Zweifel/Za­borowski/Jent-Sørensen, Lohnpfändung – Optimales Existenz­minimum

und Neuanfang ?, Zurigo 1999, pagg. 244 e 254, ultima colonna, ovvero per fr. 96.–/mese (8% di fr. 1'200.–). La voce

comprende però anche altre spese come quelle di manutenzione e di pulizia dell’alloggio

e del consumo d’acqua. Tenuto conto che il costo medio dell’energia elettrica

per l’abitazione principale per le economie domestiche è stato in Svizzera per

il periodo dal 2012 al 2014 di fr. 76.07 mensili (Indagine dell’Ufficio

federale di statistica, www.bfs.admin.ch/bfstatic/dam/assets/140061/master) e che il ricorrente vive da solo, il costo dell’energia

elettrica per la luce e la cucina può essere stimato in fr. 60.–, sicché

quello per il riscaldamento (elettrico) risulta di fr. 482.– mensili, da

aggiungere al minimo esistenziale stabilito dall’Ufficio.

4. RI

1 chiede che nel suo minimo d’esistenza venga pure considerata l’assicurazione

economia domestica di fr. 64.30 al mese. Quale

supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi

delle assicurazioni obbligatorie (Tabella, cifra II/3), mentre i premi delle

assicurazioni private usuali sono in linea di massima già compresi nel minimo

vitale di base (Tabella, cifra I; sentenza della CEF 15.2012.114 del 14

novembre 2012; RtiD 2010 II 720 seg., consid. 4). La richiesta dell’escusso non

può quindi essere accolta.

5. Il ricorrente si duole infine che l’Ufficio ha

indicato in fr. 400.– mensili il premio dell’assicurazione malattia,

mentre egli paga in realtà fr. 430.35 mensili. Come dallo stesso evidenziato nelle

proprie osservazioni, l’Ufficio è incorso in un errore nella determinazione dei

costi della cassa malattia dell’escusso. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dal conteggio premi del

mese di maggio 2017 della __________, si evince che RI 1 deve pagare

mensilmente fr. 428.35 per le assicurazioni soggette alla Legge federale

sull’assicurazione malattia (LAMal) e fr. 2.– per le assicurazioni

complementari secondo la legge sul contratto di assicurazione (LCA). Ora nell’ambito

del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto

unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto

premio base), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni complementari

secondo la LCA (Tabella, cifra II.3; Vonder

Mühll in: Basler Kom­mentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art.

93 LEF). L’importo di fr. 400.– computato nel calcolo impugnato deve

pertanto essere aumentato a fr. 428.35, arrotondato per eccesso a fr. 429.–.

6. Sulla

base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di

esistenza di RI 1 va rettificato come segue:

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'625.00

Riscaldamento

482.00

Assicurazione malattia

fr.

429.00

Totale

fr.

3'736.00

Di

conseguenza l’Ufficio deve pignorare la quota del reddito mensile eccedente il

minimo di esistenza di RI 1, determinato in fr. 3'736.–.

7. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il minimo d’esi­­stenza

di RI 1 è stabilito in fr. 3'736.– mensili.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.