15.2017.50
Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo
16 agosto 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.50
Lugano
16 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 30 maggio 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 5 maggio 2017 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Come
richiesto da PI 1, il 5 maggio 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________ per l’incasso
di fr. 1'311'120.– oltre agli interessi dell’8% dal
24 giugno 2016, menzionando quale titolo o motivo del
credito la “Rechnung vom
24.6.2016”.
B. Dopo
aver interposto opposizione il 26 maggio 2017, con ricorso del 30 maggio 2017 RI
1 si aggrava contro il PE, chiedendo a questa Camera di annullarlo e di non
darne notizia a terzi.
C. Con
osservazioni del 28 giugno 2017 PI 1 postula la reiezione del gravame, così
come l’UE nelle sue del 3 luglio 2017.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 26 maggio 2017, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente sostiene che il PE in questione è chiaramente fraudolento. Spiega al
riguardo che, contrariamente a quanto ipotizza PI 1 nella fattura del 24 giugno
2016, menzionata nel PE quale titolo o motivo del credito, non ha mai avuto
bisogno di alcun tipo di terapia psicologica o assistenza personale dall’escutente
e/o dalla sua famiglia. Rileva altresì che non gli risulta che PI 1 disponga di
un titolo accademico che lo abilita allo svolgimento delle prestazioni di cui
fa menzione. Alla luce di tali considerazioni, l’insorgente è del parere che
l’unico fine di PI 1 è di danneggiare la sua credibilità creditizia, vendicandosi
in particolare dell’esecuzione (n. __________) che
l’escusso stesso aveva promosso precedentemente nei suoi confronti e che aveva
condotto a un pignoramento fruttuoso.
3. Da
parte sua, il resistente respinge le accuse mosse dall’insorgente, osservando
che quest’ultimo ha usufruito delle sue prestazioni (definite nella fattura
come pasti, assistenza psicologica e diversi [“Essen”, “Psychologische Betreuung”, “Diverses”]) nel periodo dal marzo 2005 al febbraio 2011. Riassumendo i rapporti
intrattenuti con l’escusso, PI 1 rileva in particolare che per le prestazioni
da lui fornite non sono necessari titoli di studio accademici, bensì empatia,
attenzione e buonsenso umani. Fa notare infine che non è sua intenzione
danneggiare la reputazione o la situazione finanziaria dell’escusso né
vendicarsi per l’esecuzione promossa da quest’ultimo.
4. La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III
149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di
vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF
140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente
abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto
dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per
frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a
LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,
potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare
sull’origine del credito (DTF 115 III 21, consid. 3/b e
3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio
al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF
(sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere
Fatti
i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza
di un credito: DTF 141 III 68 segg.), l’abuso di diritto
manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III
5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso
di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla
stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione
né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla
reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure
riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta
procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale
5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio
di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva
legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente
(venire contra factum proprium,
DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto
ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal
diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del
Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012,
173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.108
del 10 maggio 2017, consid. 3).
5. Nel
caso in rassegna, per quanto attiene alle contestazioni riguardanti la
causa del credito posto in esecuzione, come esposto sopra (consid. 4) non
spetta né all’UE né a questa Camera esaminare la fondatezza della pretesa
invocata dall’escutente e pertanto sono irricevibili le questioni di merito
sollevate dal ricorrente (consid. 2). Riguardo invece al preteso
scopo vendicativo del procedente, dagli atti non emergono chiari indizi in tal
senso. Certo, non si può negare che l’importo del credito in questione (fr. 1'311'120.–)
sia considerevole e che il momento in cui PI 1 ha presentato la domanda di
esecuzione (l’11 aprile 2017) sia sospetto, ritenuto che coincide con il periodo
Considerandi
nel quale l’UE ha fissato l’incanto (allora previsto per il 24 aprile 2017) dei
beni pignorati nell’esecuzione n. __________ che RI 1 aveva promosso
precedentemente contro il resistente. Tali circostanze non sono però ancora
sufficienti per ritenere che l’esecuzione abbia carattere manifestamente
abusivo o che il comportamento dell’escutente sia contraddittorio. Di fronte a
un unico precetto esecutivo emesso in tempi recenti – sicché non si può d’acchito
escludere che il procedente prosegua l’esecuzione – per un motivo non
manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione (l’incasso di una
fattura), non appaiono invero realizzati i requisiti eccezionali che
giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto
nel caso concreto. Il ricorso va quindi respinto, ferma restando la facoltà per
Reto Vogel di adire il giudice per far accertare la pretesa inesistenza del
debito posto in esecuzione (sopra consid. 4 e DTF 141 III 68 segg.).
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.