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Decisione

15.2017.50

Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo

16 agosto 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza

di un credito: DTF 141 III 68 segg.), l’abuso di diritto

manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III

5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso

di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla

stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione

né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla

reputazione dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure

riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta

procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale

5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio

di un’esecuzione che contraddice le aspettative che l’escusso poteva

legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall’escutente

(venire contra factum proprium,

DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto

ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal

diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del

Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012,

173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.108

del 10 maggio 2017, consid. 3).

5. Nel

caso in rassegna, per quanto attiene alle contestazioni riguardanti la

causa del credito posto in esecuzione, come esposto sopra (consid. 4) non

spetta né all’UE né a questa Camera esaminare la fondatezza della pretesa

invocata dall’escutente e pertanto sono irricevibili le questioni di merito

sollevate dal ricorrente (consid. 2). Riguardo invece al preteso

scopo vendicativo del procedente, dagli atti non emergono chiari indizi in tal

senso. Certo, non si può negare che l’importo del credito in questione (fr. 1'311'120.–)

sia considerevole e che il momento in cui PI 1 ha presentato la domanda di

esecuzione (l’11 aprile 2017) sia sospetto, ritenuto che coincide con il periodo

Considerandi

nel quale l’UE ha fissato l’incanto (allora previsto per il 24 aprile 2017) dei

beni pignorati nell’esecuzione n. __________ che RI 1 aveva promosso

precedentemente contro il resistente. Tali circostanze non sono però ancora

sufficienti per ritenere che l’esecuzione abbia carattere manifestamente

abusivo o che il comportamento dell’escutente sia contraddittorio. Di fronte a

un unico precetto esecutivo emesso in tempi recenti – sicché non si può d’acchito

escludere che il procedente prosegua l’esecuzione – per un motivo non

manifestamente estraneo all’istituto dell’esecuzione (l’in­casso di una

fattura), non appaiono invero realizzati i requisiti eccezionali che

giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto

nel caso concreto. Il ricorso va quindi respinto, ferma restando la facoltà per

Reto Vogel di adire il giudice per far accertare la pretesa inesistenza del

debito posto in esecuzione (sopra consid. 4 e DTF 141 III 68 segg.).

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.