15.2017.52
Ricorso per ritardata giustizia. Omessa traduzione del ricorso in lingua italiana. Ricorso inammissibile
22 agosto 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.52
Lugano
22 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 12 luglio 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio,
o meglio contro il mancato allestimento del conteggio (“Abrechnung”) relativo al ricavo della vendita all’asta
della particella n. __________ del Comune di __________ (GR), località __________,
avvenuta il 24 febbraio 2017 nella procedura di fallimento aperta il 25
settembre 2014 nei confronti dell’eredità giacente
fu PI 1, già in __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
il 12 luglio 2017 RI 1 ha presentato
direttamente a questa Camera un ricorso (“Verwaltungsbeschwerde”)
con cui ha chiesto che fosse ordinato all’Ufficio dei fallimenti
(UF) di Mendrisio di allestire il conteggio menzionato sopra e di versargli il
provento della realizzazione, di fr. 45'000.– oltre accessori;
che
il 13 luglio 2017 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, competente quale unica autorità di vigilanza cantonale per
statuire sui ricorsi contro l’operato e le omissioni degli uffici di esecuzione
e fallimenti ticinesi (art. 3 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 3.5.1.2] e 20a cpv. 3 LEF), ha trasmesso d’ufficio il ricorso
all’UF perché, se necessario previa assegnazione di un termine al ricorrente
per tradurre il ricorso in italiano, si determinasse sulla censura di ritardata
Considerandi
giustizia e trasmettesse l’incarto alla Camera non appena possibile;
che,
in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 5 LPR, il 18 luglio 2017 l’UF
ha impartito a RI 1 un termine di dieci giorni per provvedere alla traduzione
del ricorso in lingua italiana, avvertendolo che in caso di scadenza
infruttuosa del termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che
entro il termine assegnato il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta,
anzi ha contestato l’esigenza di traduzione e ha ribadito la sua
richiesta in tedesco il 19 luglio e il 7 agosto 2017;
che
di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR; sentenza della CEF
15.2009.97
del 15 settembre 2009);
che,
a scanso di equivoci, non è di rilievo che il tedesco sia una lingua ufficiale,
come invece crede il ricorrente, siccome i Cantoni designano le loro lingue
ufficiali (art. 70 cpv. 2 Cost. fed.) e le parti sono tenute a rivolgersi alle
autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36
consid. 1; Cometta/Möckli in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 40 ad art. 20a LEF),
ovvero per quanto riguarda il Ticino l’italiano (giusta l’art. 8 della legge
sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 3.1.1.1]), non da ultimo perché, a
prescindere dalle conoscenze linguistiche dei singoli funzionari, il ricorso
deve se del caso essere comunicato anche alle altre parti interessate (art. 9
cpv. 3 LPR), le quali hanno diritto di esigere che gli atti di procedura siano
redatti nella lingua ufficiale del Cantone in cui si svolge il procedimento;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a __________ .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.