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Decisione

15.2017.52

Ricorso per ritardata giustizia. Omessa traduzione del ricorso in lingua italiana. Ricorso inammissibile

22 agosto 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.52

Lugano

22 agosto 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso per denegata giustizia presentato il 12 luglio 2017 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio,

o meglio contro il mancato allestimento del conteggio (“Abrechnung”) relativo al ricavo della vendita all’asta

della particella n. __________ del Comune di __________ (GR), località __________,

avvenuta il 24 febbraio 2017 nella procedura di fallimento aperta il 25

settembre 2014 nei confronti dell’eredità giacente

fu PI 1, già in __________

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

il 12 luglio 2017 RI 1 ha presentato

direttamente a questa Camera un ricorso (“Verwaltungsbeschwerde”)

con cui ha chiesto che fosse ordinato all’Ufficio dei fallimenti

(UF) di Mendrisio di allestire il conteggio menzionato sopra e di versargli il

provento della realizzazione, di fr. 45'000.– oltre accessori;

che

il 13 luglio 2017 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello, competente quale unica autorità di vigilanza cantonale per

statuire sui ricorsi contro l’operato e le omissioni degli uffici di esecuzione

e fallimenti ticinesi (art. 3 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di ese­cuzione e fallimento

[LPR, RL 3.5.1.2] e 20a cpv. 3 LEF), ha trasmesso d’ufficio il ricorso

all’UF perché, se necessario previa assegnazione di un termine al ricorrente

per tradurre il ricorso in italiano, si determinasse sulla censura di ritardata

Considerandi

giustizia e trasmettesse l’incarto alla Camera non appena possibile;

che,

in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 5 LPR, il 18 luglio 2017 l’UF

ha impartito a RI 1 un termine di dieci giorni per provvedere alla traduzione

del ricorso in lingua italiana, avvertendolo che in caso di scadenza

infruttuosa del termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che

entro il termine assegnato il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta,

anzi ha contestato l’esigenza di traduzione e ha ribadito la sua

richiesta in tedesco il 19 luglio e il 7 agosto 2017;

che

di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR; sentenza della CEF

15.2009.97

del 15 settembre 2009);

che,

a scanso di equivoci, non è di rilievo che il tedesco sia una lingua ufficiale,

come invece crede il ricorrente, siccome i Cantoni designano le loro lingue

ufficiali (art. 70 cpv. 2 Cost. fed.) e le parti sono tenute a rivolgersi alle

autorità cantonali servendosi della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36

consid. 1; Co­metta/Möckli in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 40 ad art. 20a LEF),

ovvero per quanto riguarda il Ticino l’italiano (giusta l’art. 8 della legge

sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 3.1.1.1]), non da ultimo perché, a

prescindere dalle conoscenze linguistiche dei singoli funzionari, il ricorso

deve se del caso essere comunicato anche alle altre parti interessate (art. 9

cpv. 3 LPR), le quali hanno diritto di esigere che gli atti di procedura siano

redatti nella lingua ufficiale del Cantone in cui si svolge il procedimento;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a __________ .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.