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Decisione

15.2017.55

Comminatoria di fallimento. Errata indicazione dell’importo per cui è stata rigettata l’opposizione. Riconsiderazione parziale. Richiesta di annullamento non motivata

28 settembre 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.55

Lugano

28 settembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 26 luglio 2017 dalla

RI 1

(rappresentata dall’ RA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 17 luglio 2017

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1,

(rappresentato dall’ PA 1, )

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che su domanda di PI 1, il 2 gennaio 2014 l’Ufficio di esecuzione

(UE) di Mendrisio ha emesso nei confronti della RI 1 il precetto esecutivo n. __________

per l’incasso di fr. 50'000.– oltre ad accessori;

che

avendo l’escussa interposto opposizione il 7 gennaio 2014, con petizione del

successivo 23 luglio il procedente ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord la condanna di RI 1 al pagamento del credito posto in esecuzione

e il rigetto definitivo dell’opposizione;

che

in accoglimento parziale della petizione, con sentenza del 15 marzo 2016 il Pretore

ha condannato la convenuta a pagare all’attore fr. 26'000.– lordi oltre ad

accessori e ha rigettato l’oppo­sizione in via definitiva limitatamente a tale

somma;

che

adita dalla RI 1, con decisione del 9 maggio 2017 (inc. 12.2016. 66), ora

passata in giudicato, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha

riformato la sentenza pretorile, condannando la convenuta e rigettando l’opposi­zione

in via definitiva limitatamente a fr. 26'000.– lordi oltre ad accessori, “da cui va però posta in deduzione la somma di fr. 8'665.–

netti oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2014”;

che

sulla scorta della sentenza appena menzionata, con domanda del 30 giugno 2017 PI

1 ha chiesto all’UE di proseguire l’esecuzione per fr. 26'000.– oltre ad

Considerandi

accessori;

che

dando seguito a tale richiesta, il 17 luglio 2017 l’Ufficio ha emesso nei

confronti dell’escussa la comminatoria di fallimento n. __________, la quale,

oltre al credito, suddiviso in diversi importi in funzione della decorrenza

degli interessi, indica nella sezione “osservazioni” la dicitura “Acconti versati: 01.09.2014, 8665.00 CHF”;

che

con tempestivo ricorso del 26 luglio 2017 la RI 1 chiede l’annullamento della

comminatoria di fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

sostenendo in sostanza che l’UE non ha indicato l’esatto importo per cui

è stata rigettata l’opposizione, siccome ha omesso di menzionare anche la

contropretesa di fr. 8'665.– netti oltre a interessi del 5% dal 1°

settembre 2014 da dedurre dalle pretese riconosciute al­l’escutente, come

stabilito dalla nota sentenza della seconda Camera civile;

che

il 9 agosto 2017 il vicepresidente della Camera ha concesso effetto sospensivo

parziale al gravame;

che

con provvedimento del 31 agosto 2017, passato in giudicato, l’UE ha

riconsiderato parzialmente la decisione impugnata, inviando alle parti una

nuova comminatoria di fallimento, nella cui sezione “osservazioni” figura la

nota “Acconti versati:

01.09

, 8665 CHF + 5% int. dal 01.09.2014”;

che

in caso di riconsiderazione parziale, come nella fattispecie, l’autorità

di vigilanza può considerare il ricorso privo di oggetto solo per le censure

accolte dall’ufficio d’esecuzione nella decisione di riconsiderazione (la

quale, in siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre

deve pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia

contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3);

che

a ben vedere, l’organo esecutivo aveva indicato già nella precedente

comminatoria di fallimento l’“acconto” di fr. 8'665.– da dedurre dalle

pretese del creditore, dimenticando però di menzionare anche gli interessi del

5% dal 1° settembre 2014;

che

con la decisione di riconsiderazione l’UE ha ovviato al proprio errore,

emettendo una nuova comminatoria che fa ora menzione sia dell’acconto sia degli

interessi, come preteso dal ricorrente nelle proprie argomentazioni;

che

in tale misura il ricorso si rivela privo d’oggetto (art. 24b della Legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

[LPR, RL 3.5.1.2]);

che

la Camera deve comunque pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente di annullare

la comminatoria di fallimento;

che

tale domanda non è però motivata, l’insorgente censurando unicamente che l’UE

non ha indicato l’esatto importo per cui è stata rigettata l’opposizione, ciò a

cui, come visto sopra, è stato posto rimedio;

che

del resto neppure dagli atti emergono ragioni oggettive per cui s’imporrebbe di

annullare la comminatoria di fallimento;

che

alla luce delle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è

divenuto senza oggetto, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile per

carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è

inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– RA 1,

, ;

– PA 1 .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.