15.2017.55
Comminatoria di fallimento. Errata indicazione dell’importo per cui è stata rigettata l’opposizione. Riconsiderazione parziale. Richiesta di annullamento non motivata
28 settembre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.55
Lugano
28 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 26 luglio 2017 dalla
RI 1
(rappresentata dall’ RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 17 luglio 2017
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
(rappresentato dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che su domanda di PI 1, il 2 gennaio 2014 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Mendrisio ha emesso nei confronti della RI 1 il precetto esecutivo n. __________
per l’incasso di fr. 50'000.– oltre ad accessori;
che
avendo l’escussa interposto opposizione il 7 gennaio 2014, con petizione del
successivo 23 luglio il procedente ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord la condanna di RI 1 al pagamento del credito posto in esecuzione
e il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
in accoglimento parziale della petizione, con sentenza del 15 marzo 2016 il Pretore
ha condannato la convenuta a pagare all’attore fr. 26'000.– lordi oltre ad
accessori e ha rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente a tale
somma;
che
adita dalla RI 1, con decisione del 9 maggio 2017 (inc. 12.2016. 66), ora
passata in giudicato, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha
riformato la sentenza pretorile, condannando la convenuta e rigettando l’opposizione
in via definitiva limitatamente a fr. 26'000.– lordi oltre ad accessori, “da cui va però posta in deduzione la somma di fr. 8'665.–
netti oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2014”;
che
sulla scorta della sentenza appena menzionata, con domanda del 30 giugno 2017 PI
1 ha chiesto all’UE di proseguire l’esecuzione per fr. 26'000.– oltre ad
Considerandi
accessori;
che
dando seguito a tale richiesta, il 17 luglio 2017 l’Ufficio ha emesso nei
confronti dell’escussa la comminatoria di fallimento n. __________, la quale,
oltre al credito, suddiviso in diversi importi in funzione della decorrenza
degli interessi, indica nella sezione “osservazioni” la dicitura “Acconti versati: 01.09.2014, 8665.00 CHF”;
che
con tempestivo ricorso del 26 luglio 2017 la RI 1 chiede l’annullamento della
comminatoria di fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
sostenendo in sostanza che l’UE non ha indicato l’esatto importo per cui
è stata rigettata l’opposizione, siccome ha omesso di menzionare anche la
contropretesa di fr. 8'665.– netti oltre a interessi del 5% dal 1°
settembre 2014 da dedurre dalle pretese riconosciute all’escutente, come
stabilito dalla nota sentenza della seconda Camera civile;
che
il 9 agosto 2017 il vicepresidente della Camera ha concesso effetto sospensivo
parziale al gravame;
che
con provvedimento del 31 agosto 2017, passato in giudicato, l’UE ha
riconsiderato parzialmente la decisione impugnata, inviando alle parti una
nuova comminatoria di fallimento, nella cui sezione “osservazioni” figura la
nota “Acconti versati:
01.09
, 8665 CHF + 5% int. dal 01.09.2014”;
che
in caso di riconsiderazione parziale, come nella fattispecie, l’autorità
di vigilanza può considerare il ricorso privo di oggetto solo per le censure
accolte dall’ufficio d’esecuzione nella decisione di riconsiderazione (la
quale, in siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata), mentre
deve pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia
contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3);
che
a ben vedere, l’organo esecutivo aveva indicato già nella precedente
comminatoria di fallimento l’“acconto” di fr. 8'665.– da dedurre dalle
pretese del creditore, dimenticando però di menzionare anche gli interessi del
5% dal 1° settembre 2014;
che
con la decisione di riconsiderazione l’UE ha ovviato al proprio errore,
emettendo una nuova comminatoria che fa ora menzione sia dell’acconto sia degli
interessi, come preteso dal ricorrente nelle proprie argomentazioni;
che
in tale misura il ricorso si rivela privo d’oggetto (art. 24b della Legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 3.5.1.2]);
che
la Camera deve comunque pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente di annullare
la comminatoria di fallimento;
che
tale domanda non è però motivata, l’insorgente censurando unicamente che l’UE
non ha indicato l’esatto importo per cui è stata rigettata l’opposizione, ciò a
cui, come visto sopra, è stato posto rimedio;
che
del resto neppure dagli atti emergono ragioni oggettive per cui s’imporrebbe di
annullare la comminatoria di fallimento;
che
alla luce delle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è
divenuto senza oggetto, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile per
carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è
inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– RA 1,
, ;
– PA 1 .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.