15.2017.57
Minimo di esistenza. Costi dell’automobile dell’escusso pensionato. Quota di adesione a un sindacato. Protezione giuridica. Spese di elettricità e di acqua potabile. Spese mediche. Partecipazione dei
6 settembre 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.57
Lugano
6 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 30 giugno 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento eseguito il 3 aprile 2017 nelle
esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente
da
PI 1, __________
PI 2, __________
(rappr. dal proprio Municipio, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi appena citati emessi rispettivamente il 22 luglio
2015 e il 14 dicembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 e
il PI 2 procedono contro RI 1 per l’incasso dei propri crediti.
Fatti
B. Il 3 aprile 2017 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi (del debitore)
Cassa cantonale di
compensazione AVS
fr.
2'350.00
PI 3
fr.
1'926.30
Totale
fr.
4'276.30
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
La moglie __________ residente in Italia a __________
Affitto
fr.
950.00
Come da sentenza Camera esecu-zione e fallimenti del
21.03.2017
n.
incarto 15.2016.120
Assicurazione malattia
fr.
352.50
Premi LAMal, il premio LCA di fr. 141.00 non viene
considerato
Spese mediche e dentali
fr.
279.35
Fr. 3'352.20 spese sostenute per malattia e
infortunio
Franchigia cassa malati
fr.
208.35
Franchigia cassa malati fr. 2'500.– annui
Conguaglio riscaldamento
fr.
100.00
Conguaglio riscaldamento viene calcolato in base alla
decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del 21.03.2017 n. incarto
15.2016.120
Abbonamento arcobaleno
fr.
69.00
Abbonamento 2 zone
Totale
fr.
3'159.20
Dall’importo
totale del minimo di esistenza di fr. 3'159.20, l’ufficio ha dedotto l’ammontare
della rendita AVS di fr. 2'350.– (impignorabile secondo l’art. 92 cpv. 1
n. 9a LEF), e ha pignorato la rendita presso la PI 3 per la somma
eccedente la quota esistenziale residua di fr. 809.20 (fr. 3'159.20
./. 2'350.–).
C. Con
ricorso del 30 giugno 2017, RI 1 postula il riconoscimento nella determinazione
del proprio minimo vitale di tutte le spese mensili da lui sostenute e di
conseguenza lo sblocco della rendita percepita dalla PI 3 a decorrere dal 1° luglio
2017 e il versamento a suo favore dei fr. 4'961.30 trattenuti dall’istituto
di previdenza.
Egli
chiede inoltre di condannare il socio e direttore della fallita __________
Sagl, tale PI 4, a rifondere le somme distratte dalla società, di complessivi fr. 521'000.–,
da destinare al pagamento dei saldi scoperti dell’AVS e dell’imposta alla fonte,
e per il saldo allo stesso ricorrente quale risarcimento danni.
D. La
PI 1 e il PI 2 non hanno presentato osservazioni, mentre l’UE con le sue del 16
agosto 2017 si è opposto al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro
un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci
giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, in virtù dell’art. 22
LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente
ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una
situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). In
concreto, a prescindere dalla sua dubbia tempestività in considerazione del
fatto che l’atto impugnato è stato inviato alle parti già il 3 maggio 2017 e l’inoltro
del ricorso risale solo al 30 giugno 2017, il gravame può nondimeno essere
esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. Il
ricorrente evidenzia che la fattispecie è stata in parte già trattata da
questa Camera nell’ambito di un suo precedente ricorso deciso con sentenza del
21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120). Dopo questa decisione, egli allega, sono però
emersi nuovi fatti a seguito delle procedure penali avviate nei confronti di PI
4, socio e direttore/gerente con diritto di firma individuale della __________
Sagl. RI 1 afferma inoltre di essere affetto dal 2010 da iperglicemia e dal
2017 dal morbo di Parkinson e argomenta che la figlia __________ è “in fase di
matrimonio” e non vive più con lui a __________. Egli chiede in merito alla determinazione
del minimo vitale che vengano considerate le seguenti spese:
Affitto mensile
fr.
1'350.00
Conguaglio spese accessorie
fr.
100.00
Cassa malati
fr.
493.00
Franchigia cassa malati
fr.
208.35
Partecipazione ai costi del 10%
fr.
771.25
Luce e acque
fr.
80.00
Debito __________ card fr. 3'500.00
all’anno
Fr.
291.65
Quota sindacale
fr.
22.00
Protezione giuridica __________
fr.
100.00
Quota leasing
fr.
420.00
4. È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel
senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Ora,
RI 1 è al beneficio di una rendita di vecchiaia (dal 1° marzo 2015, doc. E) e,
perlomeno da quanto emerge dagli atti di causa, non esercita alcuna attività
lucrativa. Per questo motivo, come questa Camera ha già avuto modo di
specificare nell’ambito di un precedente ricorso di RI 1 (sentenza della CEF 15.2016.120 del 21 marzo
2017, consid. 6), non gli può essere riconosciuta alcuna deduzione a
titolo di spese connesse all’uso di un’autovettura, quale in particolare il
canone leasing.
5. Per
quanto riguarda il prospettato computo nella determinazione del minimo vitale
di fr. 3'500.– annui per il rimborso
di un debito accumulato con la coop card e di fr. 100.– mensili per il pagamento
della protezione giuridica, va
evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori
occorre un’espressa norma di legge in tale senso. Invero la giurisprudenza del
Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che
determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di
pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire
interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in
particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni
indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per
il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa
dell’escusso (DTF 112 III 18), così da lasciare all’escusso e alla sua
famiglia quanto assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF
per soddisfare i bisogni più elementari. È però di tutta evidenza che le deduzioni
prospettate dal ricorrente (rimborso di
un debito bancario e premi dell’assicurazione di protezione giuridica) non hanno carattere vitale, sicché nulla giustifica,
alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il privilegio che il
debitore pretende sia concesso all’istituto bancario e all’assicurazione (per
tacere del fatto che i premi delle assicurazioni private usuali sono già
computate nel minimo di base, v. Tabella n. I).
6. Neppure
la deduzione di fr. 22.– mensili per la quota di adesione al sindacato può
essere inserita nel minimo di esistenza del ricorrente, il quale, raggiunto l’età
del pensionamento, non esercita più alcuna attività lavorativa e non dimostra
che la sua affiliazione sia obbligatoria.
7. Il ricorrente pretende che nel calcolo del suo minimo
di esistenza vengano considerati fr. 80.– per le spese dell’elettricità e
dell’acqua potabile. Sennonché l’importo base mensile di fr. 1'200.–
previsto dalla Tabella già computato dall’UE
è un importo forfetario destinato a coprire
le spese per i bisogni vitali dell’escusso, che comprende già i costi di
elettricità e/o gas per la luce e la cucina, oltre ad altri come, appunto, le
spese per l’acqua potabile, spazzatura, macchina da lavare, telefono, allacciamento
televisivo via cavo ecc. (Vonder Mühll, op. cit., n. 23
ad art. 93). Non possono di conseguenza essere computate un’altra volta nel suo
minimo vitale.
8. RI
1 chiede il riconoscimento di fr. 493.– per i premi della cassa malati, di
fr. 208.35 per la franchigia della cassa malati e di fr. 771.25 per
la partecipazione ai costi di malattia.
8.1 Secondo
la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione
malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del
minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie
complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella ad II/3). In base al
punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un
importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,
farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o
sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in
cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del
pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti
giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in
particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi
giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio
perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244
seg.; Ochsner in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).
8.2 Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti presenti nell’incarto e dai documenti
prodotti da RI 1 unitamente al reclamo che il premio dell’assicurazione
malattie obbligatoria a suo carico corrisponde a fr. 352.50, come
correttamente determinato dall’UE (v. estratto per la dichiarazione d’imposta 2016 emesso dall’__________
SA, doc. G). A questa somma non possono
essere aggiunti, per arrivare alla somma di fr. 493.– richiesta dal
ricorrente, anche i fr. 141.– ch’egli paga per l’assicurazione malattie
complementare perché, come visto, solo i premi dell’assicurazione malattie
obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo
vitale.
8.3 Dall’estratto per la dichiarazione d’imposta 2016
rilasciato dall’__________ SA (doc. G) emerge che per il 2016 RI 1 ha
partecipato ai costi di malattia e d’infortunio nella misura di fr. 3'352.20,
ossia di fr. 279.35 mensili. Questo importo pare comprensivo della franchigia della cassa malattia, delle spese
non coperte dalla stessa e della
partecipazione dell’escusso alle spese assicurate. Conteggiando nel
minimo esistenziale dell’escusso complessivi fr. 279.35 per spese mediche
e dentali e altri fr. 208.35 per la franchigia della cassa malati, l’Ufficio
ha probabilmente già riconosciuto ad RI 1 più di quanto egli avrebbe avuto
diritto. Infatti, la franchigia della cassa malati è verosimilmente compresa
nell’importo totale dei costi di malattia e d’infortunio pagati dall’assicurato
(fr. 3'352.20 annui), motivo per cui essa non potrebbe essere conteggiata
un’altra volta nel minimo vitale dell’escusso. Si può però prescindere dal verificare
se l’importo di fr. 208.35 computato dall’UE a titolo di franchigia della
cassa malati andrebbe stralciato dal minimo esistenziale contestato, poiché vi
osta il divieto di modificare il provvedimento impugnato in un senso diverso da
quanto richiesto dal ricorrente e a lui sfavorevole (detto divieto della reformatio in peius, art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso
in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).
8.4 Come
già ricordato da questa Camera ad RI 1 nella decisione del 21 marzo 2017 (inc.
15.2016.120), la distinta dei medicamenti ch’egli indica di assumere e le
attestazioni mediche prodotte con il ricorso (doc. da M a R) non dimostrano l’esistenza
di spese mediche supplementari rispetto a quelle risultanti dall’attestazione
della cassa malati. Anche su questo punto il ricorso si rivela così infondato.
9. Secondo il punto 5.2 della Tabella dev’essere
considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione a carico dei
figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono
di un proprio reddito (sentenza del Tribunale federale 7B.225/2003 del 23 ottobre 2003, consid. 3.2; sentenza della CEF
15.2009.49 del 12 giugno 2009 consid. 2; Ochsner,
op. cit., n. 119 e 174 ad art. 93; vonder Mühll, op. cit., n. 35
ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, pag. 71
n. 229-230).
9.1 Nel
caso concreto, come preteso dall’escusso nel reclamo del 25 novembre 2016, come
statuito nella nota sentenza del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120, consid. 11.2) e come richiesto
dallo stesso reclamante ancora il 2
marzo 2017, l’Ufficio ha tenuto conto di una partecipazione della figlia
maggiorenne __________ alle spese dell’appartamento
condiviso con il padre nella misura di fr. 400.–. Ora RI 1 sostiene apoditticamente, senza produrre alcuna prova, che la figlia non viva più con lui. Sennonché secondo la banca dati
dei movimenti della popolazione [“Movpop”]) risulta ch’essa ancora al 31 agosto
2017 abitava con il padre. Anche questa censura risulta pertanto infondata.
9.2 Ad
RI 1 va comunque ricordato, qualora
la figlia si trasferisse altrove, ch’egli potrà sempre chiedere all’UE la revisione
del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) producendo le prove al riguardo, pur non senza rilevare che in
questa ipotesi a decorrere dal primo
termine utile di disdetta contrattuale previsto dall’attuale contratto di
locazione, nel suo minimo esistenziale si potrà tenere conto solo di un canone
locatizio conforme all’uso locale e alla sua situazione finanziaria per un
alloggio confacente a una persona che vive da sola.
10. La
richiesta di condannare PI 4 a rifondere fr. 521'000.– all’ente pubblico
per i saldi scoperti dell’AVS e dell’imposta alla fonte e per il saldo allo
stesso ricorrente a titolo di risarcimento danni risulta inammissibile per
carenza di competenza materiale della Camera, che come autorità di vigilanza giusta
l’art. 17 cpv. 1 LEF può solo verificare la fondatezza dei provvedimenti emanati
da organi dell’esecuzione per debiti (come gli uffici di esecuzione) e non
statuire su controversie sorte in altri ambiti.
11. Alla
luce di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va
respinto, di modo che la domanda di concessione dell’effetto sospensivo
risulta priva d’oggetto.
12. Per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.