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Decisione

15.2017.57

Minimo di esistenza. Costi dell’automobile dell’escusso pensionato. Quota di adesione a un sindacato. Protezione giuridica. Spese di elettricità e di acqua potabile. Spese mediche. Partecipazione dei

6 settembre 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 3 aprile 2017 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi (del debitore)

Cassa cantonale di

compensazione AVS

fr.

2'350.00

PI 3

fr.

1'926.30

Totale

fr.

4'276.30

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

La moglie __________ residente in Italia a __________

Affitto

fr.

950.00

Come da sentenza Camera esecu-zione e fallimenti del

21.03.2017

n.

incarto 15.2016.120

Assicurazione malattia

fr.

352.50

Premi LAMal, il premio LCA di fr. 141.00 non viene

considerato

Spese mediche e dentali

fr.

279.35

Fr. 3'352.20 spese sostenute per malattia e

infortunio

Franchigia cassa malati

fr.

208.35

Franchigia cassa malati fr. 2'500.– annui

Conguaglio riscaldamento

fr.

100.00

Conguaglio riscaldamento viene calcolato in base alla

decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del 21.03.2017 n. incarto

15.2016.120

Abbonamento arcobaleno

fr.

69.00

Abbonamento 2 zone

Totale

fr.

3'159.20

Dall’importo

totale del minimo di esistenza di fr. 3'159.20, l’ufficio ha dedotto l’ammontare

della rendita AVS di fr. 2'350.– (impignorabile secondo l’art. 92 cpv. 1

n. 9a LEF), e ha pignorato la rendita presso la PI 3 per la somma

eccedente la quota esistenziale residua di fr. 809.20 (fr. 3'159.20

./. 2'350.–).

C. Con

ricorso del 30 giugno 2017, RI 1 postula il riconoscimento nella determinazione

del proprio minimo vitale di tutte le spese mensili da lui sostenute e di

conseguenza lo sblocco della rendita percepita dalla PI 3 a decorrere dal 1° luglio

2017 e il versamento a suo favore dei fr. 4'961.30 trattenuti dall’istituto

di previdenza.

Egli

chiede inoltre di condannare il socio e direttore della fallita __________

Sagl, tale PI 4, a rifondere le somme distratte dalla società, di complessivi fr. 521'000.–,

da destinare al pagamento dei saldi scoperti dell’AVS e dell’imposta alla fonte,

e per il saldo allo stesso ricorrente quale risarcimento danni.

D. La

PI 1 e il PI 2 non hanno presentato osservazioni, mentre l’UE con le sue del 16

agosto 2017 si è opposto al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro

un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci

giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, in virtù dell’art. 22

LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente

ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una

situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). In

concreto, a prescindere dalla sua dubbia tempestività in considerazione del

fatto che l’atto impugnato è stato inviato alle parti già il 3 maggio 2017 e l’inoltro

del ricorso risale solo al 30 giugno 2017, il gravame può nondimeno essere

esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. Il

ricorrente evidenzia che la fattispecie è stata in parte già trattata da

questa Camera nell’ambito di un suo precedente ricorso deciso con sentenza del

21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120). Dopo questa decisione, egli allega, sono però

emersi nuovi fatti a seguito delle procedure penali avviate nei confronti di PI

4, socio e direttore/gerente con diritto di firma individuale della __________

Sagl. RI 1 afferma inoltre di essere affetto dal 2010 da iperglicemia e dal

2017 dal morbo di Parkinson e argomenta che la figlia __________ è “in fase di

matrimonio” e non vive più con lui a __________. Egli chiede in merito alla determinazione

del minimo vitale che vengano considerate le seguenti spese:

Affitto mensile

fr.

1'350.00

Conguaglio spese accessorie

fr.

100.00

Cassa malati

fr.

493.00

Franchigia cassa malati

fr.

208.35

Partecipazione ai costi del 10%

fr.

771.25

Luce e acque

fr.

80.00

Debito __________ card fr. 3'500.00

all’anno­

Fr.

291.65

Quota sindacale

fr.

22.00

Protezione giuridica __________

fr.

100.00

Quota leasing

fr.

420.00

4. È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel

senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Ora,

RI 1 è al beneficio di una rendita di vecchiaia (dal 1° marzo 2015, doc. E) e,

perlomeno da quanto emerge dagli atti di causa, non esercita alcuna attività

lucrativa. Per questo motivo, come questa Camera ha già avuto modo di

specificare nell’ambi­­to di un precedente ricorso di RI 1 (sentenza della CEF 15.2016.120 del 21 marzo

2017, consid. 6), non gli può essere riconosciuta alcuna deduzione a

titolo di spese connesse all’uso di un’autovettura, quale in particolare il

canone leasing.

5. Per

quanto riguarda il prospettato computo nella determinazione del minimo vitale

di fr. 3'500.– annui per il rimborso

di un debito accumulato con la coop card e di fr. 100.– mensili per il pagamento

della protezione giuridica, va

evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori

occorre un’espres­­sa norma di legge in tale senso. Invero la giurisprudenza del

Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che

determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di

pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire

interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in

particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni

indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per

il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa

del­l’escusso (DTF 112 III 18), così da lasciare all’escusso e alla sua

famiglia quanto assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF

per soddisfare i bisogni più elementari. È però di tutta evidenza che le deduzioni

prospettate dal ricorrente (rimborso di

un debito bancario e premi dell’assicurazione di protezione giuridica) non hanno carattere vitale, sicché nulla giustifica,

alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il privilegio che il

debitore pretende sia concesso all’istituto bancario e all’assicura­­zione (per

tacere del fatto che i premi delle assicurazioni private usuali sono già

computate nel minimo di base, v. Tabella n. I).

6. Neppure

la deduzione di fr. 22.– mensili per la quota di adesione al sindacato può

essere inserita nel minimo di esistenza del ricorrente, il quale, raggiunto l’età

del pensionamento, non esercita più alcuna attività lavorativa e non dimostra

che la sua affiliazione sia obbligatoria.

7. Il ricorrente pretende che nel calcolo del suo minimo

di esistenza vengano considerati fr. 80.– per le spese dell’elettricità e

dell’ac­­qua potabile. Sennonché l’importo base mensile di fr. 1'200.–

previsto dalla Tabella già computato dall’UE

è un importo forfetario destinato a coprire

le spese per i bisogni vitali dell’escusso, che comprende già i costi di

elettricità e/o gas per la luce e la cucina, oltre ad altri come, appunto, le

spese per l’acqua potabile, spazzatura, macchina da lavare, telefono, allacciamento

televisivo via cavo ecc. (Vonder Mühll, op. cit., n. 23

ad art. 93). Non possono di conseguenza essere computate un’altra volta nel suo

minimo vitale.

8. RI

1 chiede il riconoscimento di fr. 493.– per i premi della cassa malati, di

fr. 208.35 per la franchigia della cassa malati e di fr. 771.25 per

la partecipazione ai costi di malattia.

8.1 Secondo

la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione

malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del

minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie

complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella ad II/3). In base al

punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un

importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,

farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in

cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del

pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti

giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in

particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi

giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio

perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244

seg.; Ochsner in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).

8.2 Nel

caso in rassegna, si evince dagli atti presenti nell’incarto e dai documenti

prodotti da RI 1 unitamente al reclamo che il premio dell’assicurazione

malattie obbligatoria a suo carico corrisponde a fr. 352.50, come

correttamente determinato dall’UE (v. estratto per la dichiarazione d’imposta 2016 emesso dall’__________

SA, doc. G). A questa somma non possono

essere aggiunti, per arrivare alla somma di fr. 493.– richiesta dal

ricorrente, anche i fr. 141.– ch’egli paga per l’assicu­razione malattie

complementare perché, come visto, solo i premi dell’assicurazione malattie

obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo

vitale.

8.3 Dall’estratto per la dichiarazione d’imposta 2016

rilasciato dall’__________ SA (doc. G) emerge che per il 2016 RI 1 ha

partecipato ai costi di malattia e d’infortunio nella misura di fr. 3'352.20,

ossia di fr. 279.35 mensili. Questo importo pare comprensivo della franchigia della cassa malattia, delle spe­se

non coperte dalla stessa e della

partecipazione dell’escusso alle spese assicurate. Conteggiando nel

minimo esistenziale del­l’escusso complessivi fr. 279.35 per spese mediche

e dentali e altri fr. 208.35 per la franchigia della cassa malati, l’Ufficio

ha probabilmente già riconosciuto ad RI 1 più di quanto egli avrebbe avuto

diritto. Infatti, la franchigia della cassa malati è verosimilmente compresa

nell’importo totale dei costi di malattia e d’infortunio pagati dall’assicurato

(fr. 3'352.20 annui), motivo per cui essa non potrebbe essere conteggiata

un’altra volta nel minimo vitale dell’escusso. Si può però prescindere dal verificare

se l’importo di fr. 208.35 computato dall’UE a titolo di franchigia della

cassa malati andrebbe stralciato dal minimo esistenziale contestato, poiché vi

osta il divieto di modificare il provvedimento impugnato in un senso diverso da

quanto richiesto dal ricorrente e a lui sfavorevole (detto divieto della reformatio in peius, art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso

in materia di ese­cuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

8.4 Come

già ricordato da questa Camera ad RI 1 nella decisione del 21 marzo 2017 (inc.

15.2016.120), la distinta dei medicamenti ch’egli indica di assumere e le

attestazioni mediche prodotte con il ricorso (doc. da M a R) non dimostrano l’esisten­za

di spese mediche supplementari rispetto a quelle risultanti dall’attestazione

della cassa malati. Anche su questo punto il ricorso si rivela così infondato.

9. Secondo il punto 5.2 della Tabella dev’essere

considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione a carico dei

figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono

di un proprio reddito (sentenza del Tribunale federale 7B.225/2003 del 23 ottobre 2003, consid. 3.2; sentenza della CEF

15.2009.49 del 12 giugno 2009 consid. 2; Ochsner,

op. cit., n. 119 e 174 ad art. 93; vonder Mühll, op. cit., n. 35

ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, pag. 71

n. 229-230).

9.1 Nel

caso concreto, come preteso dall’escusso nel reclamo del 25 novembre 2016, come

statuito nella nota sentenza del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120, consid. 11.2) e come richiesto

dallo stes­so reclamante ancora il 2

marzo 2017, l’Ufficio ha tenuto conto di una partecipazione della figlia

maggiorenne __________ alle spese dell’appartamento

condiviso con il padre nella misura di fr. 400.–. Ora RI 1 sostiene apoditticamente, senza produrre alcuna prova, che la figlia non viva più con lui. Sennonché secondo la banca dati

dei movimenti della popolazione [“Movpop”]) risulta ch’essa ancora al 31 agosto

2017 abitava con il padre. Anche questa censura risulta pertanto infondata.

9.2 Ad

RI 1 va comunque ricordato, qualora

la figlia si trasferisse altrove, ch’egli potrà sempre chiedere all’UE la revisione

del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) producendo le prove al riguardo, pur non senza rilevare che in

questa ipotesi a decorrere dal primo

termine utile di disdetta contrattuale previsto dal­l’attuale contratto di

locazione, nel suo minimo esistenziale si potrà tenere conto solo di un canone

locatizio conforme all’uso locale e alla sua situazione finanziaria per un

alloggio confacente a una persona che vive da sola.

10. La

richiesta di condannare PI 4 a rifondere fr. 521'000.– all’ente pubblico

per i saldi scoperti dell’AVS e dell’imposta alla fonte e per il saldo allo

stesso ricorrente a titolo di risarcimento danni risulta inammissibile per

carenza di competenza materiale della Camera, che come autorità di vigilanza giusta

l’art. 17 cpv. 1 LEF può solo verificare la fondatezza dei provvedimenti emanati

da organi dell’esecuzione per debiti (come gli uffici di esecuzione) e non

statuire su controversie sorte in altri ambiti.

11. Alla

luce di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va

respinto, di modo che la domanda di concessione del­l’effetto sospensivo

risulta priva d’oggetto.

12. Per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.