15.2017.59
Ricorso di un escutente contro il calcolo del minimo esistenziale. Carente motivazione
8 novembre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.59
Lugano
8 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 25 maggio 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la revisione del pignoramento di salario eseguita il 19 maggio
2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse
da diversi creditori, tra cui la ricorrente, nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
nelle esecuzioni appena menzionate il
7 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei redditi
dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitrice
fr.
4'556.00
89.07%
Coniuge
fr.
559.00
10.93%
Totale
fr.
5'115.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Supplemento figlio
fr.
600.00
Affitto
fr.
1'700.00
Premio di assicurazione malattia debitrice
fr.
156.80
Pasto consumato fuori domicilio
fr.
150.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
150.00
Premio di assicurazione malattia coniuge
fr.
Considerandi
124.60
Totale
fr.
4'581.40
100%
che
l’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escussa, la __________
SA, la quota di salario eccedente fr. 4'081.65 (corrispondente all’89.07%
di fr. 4'581.40) dal 1° gennaio 2017;
che
il 19 maggio 2017 l’UE ha proceduto a una revisione di quel pignoramento di
salario per tenere conto della decisione 30 aprile 2017 con cui l’Istituto
delle assicurazioni sociali ha respinto la richiesta dell’escussa di ridurre il
premio della cassa malati per l’anno 2017;
che
il nuovo minimo d’esistenza
dell’escussa e della sua famiglia è stato stabilito in fr. 5'204.80
(anziché a fr. 4'581.40), l’UE avendo sostituito i premi della cassa malati della debitrice di fr. 156.80 e del coniuge di fr. 124.60 con i nuovi premi senza sussidio, assommanti
a complessivi fr. 904.80;
che
l’UE ha quindi dovuto accertare l’inesistenza di reddito mensile pignorabile;
che
con ricorso del 25 maggio 2017, RI 1 ha dichiarato di fare opposizione alla decisione dell’Ufficio, chiedendo “giustizia per la
violazione [del] suo diritto patrimoniale avvenuta da appropriazione indebita” perpetrata dall’escussa nei suoi confronti, all’origine del credito di
fr. 1'374.60 da lei posto in esecuzione;
che,
a detta della ricorrente, la debitrice gode oltretutto di una situazione
patrimoniale di gran lunga migliore della sua (come risulterebbe dal calcolo
del proprio minimo esistenziale accluso al ricorso), nonostante abbia commesso “un’azione criminosa”
rimasta impunita;
che
conformemente all’art. 9 cpv. 3 della legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL
3.5.1
), il 17 luglio 2017 l’Ufficio ha trasmesso ad PI 1
copia del ricorso presentato da RI 1, assegnando all’escussa un termine di
dieci giorni per presentare le proprie osservazioni;
che
questa assegnazione di termine è stata comunicata per conoscenza anche a RI 1,
che il 26 luglio 2017 ha presentato osservazioni al proprio ricorso;
che
tale allegato, con cui peraltro la ricorrente ripropone argomentazioni di
natura etica simili a quelle già contenute nel ricorso senza confrontarsi con
il provvedimento dell’Ufficio né sollevare alcuna censura di natura
esecutiva, risulta proceduralmente irrito e va estromesso
dall’incarto;
che
non è infatti consentito alla ricorrente di completare il ricorso dopo la scadenza del termine (di dieci giorni,
art. 17 cpv. 2 LEF) d’impugnazione
(sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017 consid. 2; cfr. sentenza del
Tribunale federale 5A_813/2015,
BlSchK 2016, 196, consid. 2.3.2), nel caso specifico ampiamente scaduto;
che
per quanto attiene all’atto di ricorso, esso deve indicare, tra l’altro, le
domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);
che
nel ricorso in esame, l’insorgente non solleva alcuna censura di natura
esecutiva, ossia non pretende che l’Ufficio di esecuzione abbia determinato il
minimo vitale dell’escussa contravvenendo a una norma legale o cadendo in un
errore d’apprezzamento nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF;
che
il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di motivazione;
che
ad ogni modo, la legge non consente all’ufficio d’esecuzione di far astrazione
dell’art. 93 LEF pignorando redditi dell’escusso assolutamente necessari al
sostentamento suo e della famiglia, neppure se la situazione economica
dell’escutente dovesse essere peggiore di
quella dell’escusso (fatta salva l’ipotesi, non realizzata nella
fattispecie, in cui il credito posto in esecuzione verte su contributi
alimentari del diritto di famiglia, v. DTF 111 III 13);
che
come tutti gli altri cittadini, i creditori nel bisogno che non sono in grado
di provvedere a sé hanno se del caso il diritto costituzionale a prestazioni
positive minimali dello Stato indispensabili per un'esistenza dignitosa (art.
12.
Cost.), che tuttavia non si confonde con la garanzia dell’art. 93 LEF
(sentenza della CEF 15.2017.34 del 20 giugno 2017) ed esula dall’ambito di competenza
degli uffici d’esecuzione e delle autorità di vigilanza, come ne esula pure la
questione della sanzione penale evocata dalla ricorrente;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.