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Decisione

15.2017.59

Ricorso di un escutente contro il calcolo del minimo esistenziale. Carente motivazione

8 novembre 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.59

Lugano

8 novembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 25 maggio 2017 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro la revisione del pignoramento di salario eseguita il 19 maggio

2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse

da diversi creditori, tra cui la ricorrente, nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che

nelle esecuzioni appena menzionate il

7 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei redditi

dell’escussa sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitrice

fr.

4'556.00

89.07%

Coniuge

fr.

559.00

10.93%

Totale

fr.

5'115.00

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Supplemento figlio

fr.

600.00

Affitto

fr.

1'700.00

Premio di assicurazione malattia debitrice

fr.

156.80

Pasto consumato fuori domicilio

fr.

150.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

150.00

Premio di assicurazione malattia coniuge

fr.

Considerandi

124.60

Totale

fr.

4'581.40

100%

che

l’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’e­­scussa, la __________

SA, la quota di salario eccedente fr. 4'081.65 (corrispondente all’89.07%

di fr. 4'581.40) dal 1° gennaio 2017;

che

il 19 maggio 2017 l’UE ha proceduto a una revisione di quel pignoramento di

salario per tenere conto della decisione 30 aprile 2017 con cui l’Istituto

delle assicurazioni sociali ha respinto la richiesta dell’escussa di ridurre il

premio della cassa malati per l’anno 2017;

che

il nuovo minimo d’esistenza

dell’escussa e della sua famiglia è stato stabilito in fr. 5'204.80

(anziché a fr. 4'581.40), l’UE avendo sostituito i premi della cassa malati della debitrice di fr. 156.80 e del coniuge di fr. 124.60 con i nuovi premi senza sussidio, assommanti

a complessivi fr. 904.80;

che

l’UE ha quindi dovuto accertare l’inesistenza di reddito mensile pignorabile;

che

con ricorso del 25 maggio 2017, RI 1 ha dichiarato di fare opposizione alla decisione dell’Ufficio, chiedendo “giu­stizia per la

violazione [del] suo diritto patrimoniale avvenuta da appropriazione indebita” perpetrata dall’escussa nei suoi confronti, all’origine del credito di

fr. 1'374.60 da lei posto in esecuzione;

che,

a detta della ricorrente, la debitrice gode oltretutto di una situazione

patrimoniale di gran lunga migliore della sua (come risulterebbe dal calcolo

del proprio minimo esistenziale accluso al ricorso), nonostante abbia commesso “un’azione criminosa”

rimasta impunita;

che

conformemente all’art. 9 cpv. 3 della legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL

3.5.1

), il 17 luglio 2017 l’Ufficio ha trasmesso ad PI 1

copia del ricorso presentato da RI 1, assegnando all’escussa un termine di

dieci giorni per presentare le proprie osservazioni;

che

questa assegnazione di termine è stata comunicata per conoscenza anche a RI 1,

che il 26 luglio 2017 ha presentato osservazioni al proprio ricorso;

che

tale allegato, con cui peraltro la ricorrente ripropone argomentazioni di

natura etica simili a quelle già contenute nel ricorso senza confrontarsi con

il provvedimento dell’Ufficio né sollevare alcuna censura di natura

esecutiva, risulta proceduralmente irrito e va estromesso

dall’incarto;

che

non è infatti consentito alla ricorrente di completare il ricorso dopo la scadenza del termine (di dieci giorni,

art. 17 cpv. 2 LEF) d’impugnazione

(sentenza della CEF 15.2017.15 del 4 marzo 2017 consid. 2; cfr. sentenza del

Tribunale federale 5A_813/2015,

BlSchK 2016, 196, consid. 2.3.2), nel caso specifico ampiamente scaduto;

che

per quanto attiene all’atto di ricorso, esso deve indicare, tra l’altro, le

domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);

che

nel ricorso in esame, l’insorgente non solleva alcuna censura di natura

esecutiva, ossia non pretende che l’Ufficio di esecuzione abbia determinato il

minimo vitale dell’escussa contravvenendo a una norma legale o cadendo in un

errore d’apprezza­mento nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF;

che

il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di motivazione;

che

ad ogni modo, la legge non consente all’ufficio d’esecuzione di far astrazione

dell’art. 93 LEF pignorando redditi dell’escusso assolutamente necessari al

sostentamento suo e della famiglia, neppure se la situazione economica

dell’escutente dovesse essere peggiore di

quella dell’escusso (fatta salva l’ipotesi, non rea­lizzata nella

fattispecie, in cui il credito posto in esecuzione verte su contributi

alimentari del diritto di famiglia, v. DTF 111 III 13);

che

come tutti gli altri cittadini, i creditori nel bisogno che non sono in grado

di provvedere a sé hanno se del caso il diritto costituzionale a prestazioni

positive minimali dello Stato indispensabili per un'esistenza dignitosa (art.

12.

Cost.), che tuttavia non si confonde con la garanzia dell’art. 93 LEF

(sentenza della CEF 15.2017.34 del 20 giugno 2017) ed esula dall’ambito di competenza

degli uffici d’esecuzione e delle autorità di vigilanza, come ne esula pure la

questione della sanzione penale evocata dalla ricorrente;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.