15.2017.6
Ricorso contro precetti esecutivi reputati abusivi
23 febbraio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.6
Lugano
23 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sui ricorsi presentati il 5 gennaio 2017 da
RI 1, __________, e
RI 2, __________
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 23 dicembre 2016 nelle esecuzioni n. __________
e __________ promosse nei confronti del primo ricorrente, rispettivamente della
seconda ricorrente, da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________
e n. __________ emessi il 23 dicembre 2016 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede rispettivamente contro RI 1 e la moglie
RI 2 per l’incasso da ognuno di loro di fr. 97'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 25 gennaio 2016 “per
risarcimento danni complessivo di Fr. 97'000.–”;
che
il 5 gennaio 2017, i coniugi RI 1 hanno interposto ricorso contro i predetti
precetti esecutivi, affermando di non avere danneggiato l’escutente né d’intrattenere
una relazione commerciale con lui e di ritenere che PI 1 abusi della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento per motivi di prepotenza, il suo credito non
essendo giustificato da alcun’attestazione o fattura;
che
l’UE, con scritto del 16 gennaio 2017, ha comunicato ai ricorrenti di avere
registrato la loro opposizione e chiesto loro se, in queste circostanze, essi
intendevano mantenere il ricorso;
che
con e-mail del 17 gennaio 2017 gli escussi hanno risposto in modo affermativo;
che
nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2017 l’UE ha chiesto di respingere i
ricorsi senza ulteriori atti istruttori;
che
stante l’esito del giudizio odierno i ricorsi non sono stati notificati al
procedente per osservazioni (art. 9 cpv. 2 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,
RL 3.5.1.2]);
che
interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel
Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla
notifica dei precetti esecutivi impugnati, i ricorsi sono in linea di principio
ricevibili (art. 17 LEF);
che
vertendo gli atti contestati sullo stesso preteso credito, le due procedure di
ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 LPamm), pur
conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati
e possono essere impugnati anche singolarmente;
che
la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) per-mette l’inoltro
di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa;
che
in linea di principio un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III
149 consid. 2a);
che
non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza di decidere
sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid.
2.3.1);
che
tuttavia è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto
dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF);
che
l’ufficio d’esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo
intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine
del credito (DTF 115 III 21 seg., consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti
tentativi dell’escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti
con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale
federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2);
che
siccome il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in
esecuzione e l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri
interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza
di un credito: DTF 125 III 149 segg.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2
cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il
creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito,
ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e
per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento
giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso
per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio
d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del
vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012;
SJ 2013 I 190, consid. 4);
che
la censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro
l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa
litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4;
sentenza della CEF 15.2014.98 del 12 febbraio 2015, consid. 6);
che
nel caso in rassegna i ricorrenti non menzionano le circostanze eccezionali da
cui si dovrebbe concludere al carattere manifestamente abusivo dei precetti
esecutivi impugnati;
che
non risulta comunque manifesto che nel caso specifico il procedente persegua in
modo evidente altri fini se non l’incasso di un credito;
che
l’esistenza di un titolo per quel credito o l’esistenza del credito stesso sarà
semmai verificata in eventuali procedure di rigetto delle opposizioni (art. 80
segg. LEF), rispettivamente in cause di merito (art. 79 e 83 cpv. 2 LEF);
che
Fatti
i ricorsi, infondati, vanno di conseguenza respinti;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.
2. Il
ricorso di RI 2 è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ;
Considerandi
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.