15.2017.60
Pignoramento di rendita. Ricevibilità del ricorso. Traduzione in italiano del ricorso. Spostamento del domicilio all’estero in corso di procedura
9 novembre 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.60
Lugano
9 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 21 agosto 2017 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro il pignoramento emesso il 27 luglio 2017 nelle esecuzioni n. __________,
__________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
__________, __________
__________, __________
(rappr. dalla __________, __________)
__________, __________
(rappr. dalla __________, __________)
__________, __________
(rappr. dalla __________, __________, __________)
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
sulla scorta dei precetti esecutivi appena citati, l’__________, __________, la __________ __________ e
la __________ procedono contro RI 1 per l’incasso dei loro
crediti;
che
con verbale di pignoramento del 27
luglio 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha determinato il minimo esistenziale dell’escusso
e della moglie in fr. 1'900.– mensili;
che
lo stesso giorno l’UE ha pignorato presso la __________ la rendita di fr. 6'300.–
percepita dall’escusso limitatamente all’eccedenza di fr. 4'400.– mensili;
che
il 21 agosto 2017 RI 1 ha presentato direttamente alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello, in lingua tedesca, un ricorso contro il
verbale di pignoramento;
che
in applicazione degli art. 7 cpv. 1 e 2 LPR questa Camera ha trasmesso il
ricorso all’UE di Lugano perché procedesse alle incombenze di sua competenza di
cui all’art. 9 LPR, dopo avere impartito un termine al ricorrente per produrre
una traduzione in italiano del ricorso e una copia del provvedimento impugnato
Considerandi
(art. 7 cpv. 4 lett. a LPR);
che
il 23 agosto 2017 RI 1 ha presentato direttamente alla Camera “un breve riassunto in lingua italiana” del
ricorso, che manifestamente non è una traduzione del ricorso inoltrato il 21 agosto
2017, bensì una sua rielaborazione più corta;
che
la ratio legis dell’art. 7 cpv. 2
LPR esclude che questa Camera sia tenuta a confrontare i due documenti per
determinare quali parti dell’atto del 23 agosto 2017 siano da considerare una
traduzione dell’atto del 20 agosto e quali parti invece non lo siano;
che
si deve pertanto ritenere che il ricorrente non ha convenientemente tradotto il
ricorso del 20 agosto 2017, senza parlare del fatto ch’egli neppure ha prodotto
una copia del provvedimento impugnato;
che
di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);
che
ad ogni modo, RI 1 ha annunciato la sua partenza per Campione d’Italia il 31
luglio 2017 (attestazione del Controllo
abitanti del Comune di __________ del 28 luglio 2017), ovvero dopo la notifica degli
avvisi di pignoramento (del 24, 26 e 28 aprile e 20 luglio 2017), avvenuta per i primi tre al più tardi l’8
maggio 2017 (v. la sua email erratamente datata 6 aprile 2017, ricevuta dall’UE
l’8 maggio 2017) e per l’ultima al più tardi in occasione dell’esecuzione
stessa del pignoramento il 27 luglio, sicché le esecuzioni sono regolarmente
proseguite al suo precedente domicilio (art. 53 LEF; DTF 57 III 171 in fondo);
che
dagli atti si evince poi che il ricorrente, dopo avere inizialmente rifiutato
di dare seguito alle convocazioni dell’UE per non meglio precisati motivi di
salute (v. email già citata), successivamente è comunque comparso per l’esecuzione
del pignoramento firmando il (primo) verbale interno (del 13 giugno 2017);
che
se ne deduce come egli non sia stato tenuto allo scuro della procedura, per
tacere del fatto ch’egli non indica né comprova le spese indispensabili da lui
effettivamente sopportate di cui non si sarebbe tenuto nel suo minimo esistenziale;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.