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Decisione

15.2017.60

Pignoramento di rendita. Ricevibilità del ricorso. Traduzione in italiano del ricorso. Spostamento del domicilio all’estero in corso di procedura

9 novembre 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.60

Lugano

9 novembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 21 agosto 2017 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro il pignoramento emesso il 27 luglio 2017 nelle esecuzioni n. __________,

__________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

__________, __________

__________, __________

(rappr. dalla __________, __________)

__________, __________

(rappr. dalla __________, __________)

__________, __________

(rappr. dalla __________, __________, __________)

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

sulla scorta dei precetti esecutivi appena citati, l’__________, __________, la __________ __________ e

la __________ procedono contro RI 1 per l’incasso dei loro

crediti;

che

con verbale di pignoramento del 27

luglio 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha determinato il minimo esistenziale dell’escusso

e della moglie in fr. 1'900.– mensili;

che

lo stesso giorno l’UE ha pignorato presso la __________ la rendita di fr. 6'300.–

percepita dall’escusso limitatamente all’eccedenza di fr. 4'400.– mensili;

che

il 21 agosto 2017 RI 1 ha presentato direttamente alla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale di appello, in lingua tedesca, un ricorso contro il

verbale di pignoramento;

che

in applicazione degli art. 7 cpv. 1 e 2 LPR questa Camera ha trasmesso il

ricorso all’UE di Lugano perché procedesse alle incombenze di sua competenza di

cui all’art. 9 LPR, dopo avere impartito un termine al ricorrente per produrre

una traduzione in italiano del ricorso e una copia del provvedimento impugnato

Considerandi

(art. 7 cpv. 4 lett. a LPR);

che

il 23 agosto 2017 RI 1 ha presentato direttamente alla Camera “un breve riassunto in lingua italiana” del

ricorso, che manifestamente non è una traduzione del ricorso inoltrato il 21 agosto

2017, bensì una sua rielaborazione più corta;

che

la ratio legis dell’art. 7 cpv. 2

LPR esclude che questa Camera sia tenuta a confrontare i due documenti per

determinare quali parti dell’atto del 23 agosto 2017 siano da considerare una

traduzione dell’atto del 20 agosto e quali parti invece non lo siano;

che

si deve pertanto ritenere che il ricorrente non ha convenientemente tradotto il

ricorso del 20 agosto 2017, senza parlare del fatto ch’egli neppure ha prodotto

una copia del provvedimento impugnato;

che

di conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

che

ad ogni modo, RI 1 ha annunciato la sua partenza per Campione d’Italia il 31

luglio 2017 (attestazione del Controllo

abitanti del Comune di __________ del 28 luglio 2017), ovvero dopo la notifica degli

avvisi di pignoramento (del 24, 26 e 28 aprile e 20 luglio 2017), avvenuta per i primi tre al più tardi l’8

maggio 2017 (v. la sua email erratamente datata 6 aprile 2017, ricevuta dall’UE

l’8 maggio 2017) e per l’ultima al più tardi in occasione dell’esecuzione

stessa del pignoramento il 27 luglio, sicché le esecuzioni sono regolarmente

proseguite al suo precedente domicilio (art. 53 LEF; DTF 57 III 171 in fondo);

che

dagli atti si evince poi che il ricorrente, dopo avere inizialmente rifiutato

di dare seguito alle convocazioni dell’UE per non meglio precisati motivi di

salute (v. email già citata), successivamente è comunque comparso per l’esecuzione

del pignoramento firmando il (primo) verbale interno (del 13 giugno 2017);

che

se ne deduce come egli non sia stato tenuto allo scuro della procedura, per

tacere del fatto ch’egli non indica né comprova le spese indispensabili da lui

effettivamente sopportate di cui non si sarebbe tenuto nel suo minimo esistenziale;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.