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Decisione

15.2017.63

Ricorso contro avvisi di pignoramento. Procedura di revisione della decisione di tassazione fiscale sulla quale si fonda l’esecuzione. Nessuna sospensione dell’esecuzione

14 settembre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nelle esecuzioni promosse sempre nei

confronti di RI 1 dallo Stato del Canton Ticino (n. __________87, __________24 e __________29) e dalla

Confederazione Svizzera (n. __________31 e __________84) per l’in­casso di una multa della circolazione e delle imposte

cantonali e federali dirette del 2012 e del 2013, il 21 agosto 2017 l’UE di Lugano

ha emesso ulteriori cinque avvisi di pignoramento, avvertendo di nuovo l’escussa

che tali esecuzioni avrebbero partecipato al pignoramento previsto per il 2

maggio 2017 (ma fino ad allora rimasto ineseguito).

C. Con

ricorso del 1° settembre 2017, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, di accertare la nullità della sentenza emessa da questa Camera il

28 luglio 2016, di ripristinare la precedente decisione dell’UE di Lugano con

cui aveva emesso otto attestati di carenza di beni (relativi a esecuzioni

partecipanti a un gruppo precedente), di accertare l’appli­cazione dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a

LEF alla rendita d’invalidità LAINF da lei percepita, di

annullare l’ordine 5 ottobre 2016 del­l’UE all’PI 3 di decurtare tale rendita,

di ordinare in via subordinata all’UE, previa sua citazione, di riesaminare la

questione della pignorabilità della rendita, e di sospendere le procedure

esecutive, in particolare i cinque avvisi di pignoramento del 21 agosto 2017,

fino all’esito dei ricorsi inoltrati a questa Camera e alla Camera di diritto

tributario (CDT) del Tribunale d’appello contro la reiezione della domanda di

revisione delle tassazioni dal 2008 al 2014.

D. Visto

l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato tramesso per osservazioni

né alle controparti né all’UE.

E. Con

sentenza del 4 settembre 2017 (inc. 15.2017.31), la Camera ha respinto il

ricorso del 15 aprile 2017 (sopra ad A).

Considerato

in diritto: 1. Nella misura in cui è diretto contro i cinque avvisi di pignoramento

del 21 agosto 2017, il ricorso, interposto all’autorità di vigilanza cantonale

– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci

giorni dalla loro notifica, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

1.1 Il

ricorso è invece manifestamente tardivo e dunque irricevibile per quanto

riguarda le otto esecuzioni partecipanti al gruppo precedente a quello formato

dalle dieci esecuzioni enumerate sopra (ad A e B), in particolare in merito

alla decisione 14 giugno 2016 dell’UE di Lugano di emettere otto attestati di carenza di beni, alla

sentenza del 28 luglio 2016 con cui questa Camera ha annullato tale decisione come

richiesto dalla stessa escussa e rinviato la causa all’UE per nuova decisione

(inc. 15.2016.57), al successivo pignoramento con contestuale ordine del 5

ottobre 2016 all’PI 3 di trattenere

la rendita d’invalidità LAINF dovuta alla ricorrente (di fr. 2'674.–)

eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'712.25 mensili

(ossia fr. 961.– arrotondati), e alle domande di

riesame della questione della pignorabilità della rendita e di sospensione di

quelle otto esecuzioni. Queste sono del resto censure già proposte da RI 1 nei

ricorsi del 6 e 8 novembre 2016, che la Camera ha respinto con sentenza del 4

settembre 2017 (inc. 15.2016.104).

1.2 Anche

limitato alle esecuzioni nelle quali sono stati emessi i cinque avvisi di

pignoramento del 21 agosto 2017, il ricorso è parimenti irricevibile, siccome

prematuro, laddove RI 1 chiede di accertare l’impignorabilità della sua rendita

d’invalidità, previa sua citazione. Potrà appunto far valere le sue ragioni presentandosi

all’UE per procedere all’esecuzione del pignoramento di cui è stata più volte

Considerandi

avvisata.

2.

La

ricorrente si duole che il pignoramento sia stato eseguito nelle cinque

esecuzioni oggetto degli avvisi impugnati con effetto retroattivo al 2 maggio

2017.

"senza avviso alcuno

e senza preventiva convocazione [di lei] per riesame della pignorabilità della

rendita d’invalidità". In realtà, e la

patrocinatrice della ricorrente ben lo sa (v. sentenze della CEF 15.2016.49 del 30 giugno

2016.

consid. 3), ricevuto la domanda

di continuazione dell’esecuzione, l’ufficio è tenuto per legge a procedere

senza indugio al pignoramento (art. 89 LEF). L’avviso di

pignoramento preannuncia solo il pignoramento (art. 90 LEF), non dà atto della

sua esecuzione (funzione riservata al verbale di pignoramento, art. 112 LEF). L’avviso

di pignoramento contiene appunto la convocazione di cui la ricorrente lamenta

la mancanza e conferisce all’escusso la possibilità di esprimersi sulla

pignorabilità dei propri beni in sede di esecuzione di ogni singolo

pignoramento. Se nella fattispecie il pignoramento non è ancora potuto essere

eseguito, ciò è dovuto al fatto che RI 1 non si è presentata all’UE di Lugano né

il 2 maggio 2017 – ricordato che al suo ricorso del 15 aprile 2017 non era

stato conferito effetto sospensivo, sicché l’avviso di pignoramento del 5

aprile rimaneva effettivo – né successivamente. La sua censura è pertanto priva

di consistenza.

3.

Per

quanto attiene alla domanda di sospensione delle esecuzioni fino all’esito dei

ricorsi inoltrati alla CEF e alla CDT, va rilevato anzitutto che il primo

ricorso, come detto, è stato nel frattempo respinto con sentenza del 4

settembre 2017 (inc. 15.2016.104). Il suo esito non era del resto di rilievo

per le cinque esecuzioni qui in esame, poiché concerneva esecuzioni del gruppo

precedente. Quanto al ricorso alla CDT contro la decisione 25 luglio 2017 con

cui l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Città ha respinto la

domanda di revisione delle tassazioni dell’imposta diretta cantonale e federale

dal 2008 al 2014, non ha per ora effetto sulle esecuzioni in esame e non

rientra tra i casi di sospensione previsti dalla legge (art. 57-62, 85 e 85a

LEF). Senza contare che le

decisioni fiscali di cui è chiesta la revisione rimangono in forza finché non

sia emessa una decisione definitiva almeno parzialmente positiva sulla domanda

di revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e sul piano federale 149 cpv. 2,

165.

cpv. 3 LIFD; Looser in:

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer (DBG), 3a ed. 2017, n. 1e ad art. 149 LIFD). La domanda di sospensione, e con essa l’intero

ricorso, vanno di conseguenza respinti.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.