15.2017.63
Ricorso contro avvisi di pignoramento. Procedura di revisione della decisione di tassazione fiscale sulla quale si fonda l’esecuzione. Nessuna sospensione dell’esecuzione
14 settembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.63
Lugano
14 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 1° settembre 2017 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 21 luglio 2017 nelle
esecuzioni n. __________87, __________24 e __________29, rispettivamente n. __________31
e __________84 promosse nei confronti della ricorrente da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ tutti
diretti contro RI 1, il 5 aprile 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano
ha emesso tre avvisi di pignoramento per il 2 maggio 2017, contro i quali, il
15 aprile 2017, l’escussa ha presentato ricorso a questa Camera. Il 27 e il 31
luglio 2017, l’UE ha poi emesso nei confronti della stessa debitrice altri due
avvisi di pignoramento, avvertendola che il pignoramento previsto per il 2
maggio 2017 (ma non ancora eseguito) sarebbe stato esteso alle esecuzioni n. __________
e __________.
Fatti
B. Nelle esecuzioni promosse sempre nei
confronti di RI 1 dallo Stato del Canton Ticino (n. __________87, __________24 e __________29) e dalla
Confederazione Svizzera (n. __________31 e __________84) per l’incasso di una multa della circolazione e delle imposte
cantonali e federali dirette del 2012 e del 2013, il 21 agosto 2017 l’UE di Lugano
ha emesso ulteriori cinque avvisi di pignoramento, avvertendo di nuovo l’escussa
che tali esecuzioni avrebbero partecipato al pignoramento previsto per il 2
maggio 2017 (ma fino ad allora rimasto ineseguito).
C. Con
ricorso del 1° settembre 2017, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di accertare la nullità della sentenza emessa da questa Camera il
28 luglio 2016, di ripristinare la precedente decisione dell’UE di Lugano con
cui aveva emesso otto attestati di carenza di beni (relativi a esecuzioni
partecipanti a un gruppo precedente), di accertare l’applicazione dell’art. 92 cpv. 1 n. 9a
LEF alla rendita d’invalidità LAINF da lei percepita, di
annullare l’ordine 5 ottobre 2016 dell’UE all’PI 3 di decurtare tale rendita,
di ordinare in via subordinata all’UE, previa sua citazione, di riesaminare la
questione della pignorabilità della rendita, e di sospendere le procedure
esecutive, in particolare i cinque avvisi di pignoramento del 21 agosto 2017,
fino all’esito dei ricorsi inoltrati a questa Camera e alla Camera di diritto
tributario (CDT) del Tribunale d’appello contro la reiezione della domanda di
revisione delle tassazioni dal 2008 al 2014.
D. Visto
l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato tramesso per osservazioni
né alle controparti né all’UE.
E. Con
sentenza del 4 settembre 2017 (inc. 15.2017.31), la Camera ha respinto il
ricorso del 15 aprile 2017 (sopra ad A).
Considerato
in diritto: 1. Nella misura in cui è diretto contro i cinque avvisi di pignoramento
del 21 agosto 2017, il ricorso, interposto all’autorità di vigilanza cantonale
– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci
giorni dalla loro notifica, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
1.1 Il
ricorso è invece manifestamente tardivo e dunque irricevibile per quanto
riguarda le otto esecuzioni partecipanti al gruppo precedente a quello formato
dalle dieci esecuzioni enumerate sopra (ad A e B), in particolare in merito
alla decisione 14 giugno 2016 dell’UE di Lugano di emettere otto attestati di carenza di beni, alla
sentenza del 28 luglio 2016 con cui questa Camera ha annullato tale decisione come
richiesto dalla stessa escussa e rinviato la causa all’UE per nuova decisione
(inc. 15.2016.57), al successivo pignoramento con contestuale ordine del 5
ottobre 2016 all’PI 3 di trattenere
la rendita d’invalidità LAINF dovuta alla ricorrente (di fr. 2'674.–)
eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'712.25 mensili
(ossia fr. 961.– arrotondati), e alle domande di
riesame della questione della pignorabilità della rendita e di sospensione di
quelle otto esecuzioni. Queste sono del resto censure già proposte da RI 1 nei
ricorsi del 6 e 8 novembre 2016, che la Camera ha respinto con sentenza del 4
settembre 2017 (inc. 15.2016.104).
1.2 Anche
limitato alle esecuzioni nelle quali sono stati emessi i cinque avvisi di
pignoramento del 21 agosto 2017, il ricorso è parimenti irricevibile, siccome
prematuro, laddove RI 1 chiede di accertare l’impignorabilità della sua rendita
d’invalidità, previa sua citazione. Potrà appunto far valere le sue ragioni presentandosi
all’UE per procedere all’esecuzione del pignoramento di cui è stata più volte
Considerandi
avvisata.
2.
La
ricorrente si duole che il pignoramento sia stato eseguito nelle cinque
esecuzioni oggetto degli avvisi impugnati con effetto retroattivo al 2 maggio
2017.
"senza avviso alcuno
e senza preventiva convocazione [di lei] per riesame della pignorabilità della
rendita d’invalidità". In realtà, e la
patrocinatrice della ricorrente ben lo sa (v. sentenze della CEF 15.2016.49 del 30 giugno
2016.
consid. 3), ricevuto la domanda
di continuazione dell’esecuzione, l’ufficio è tenuto per legge a procedere
senza indugio al pignoramento (art. 89 LEF). L’avviso di
pignoramento preannuncia solo il pignoramento (art. 90 LEF), non dà atto della
sua esecuzione (funzione riservata al verbale di pignoramento, art. 112 LEF). L’avviso
di pignoramento contiene appunto la convocazione di cui la ricorrente lamenta
la mancanza e conferisce all’escusso la possibilità di esprimersi sulla
pignorabilità dei propri beni in sede di esecuzione di ogni singolo
pignoramento. Se nella fattispecie il pignoramento non è ancora potuto essere
eseguito, ciò è dovuto al fatto che RI 1 non si è presentata all’UE di Lugano né
il 2 maggio 2017 – ricordato che al suo ricorso del 15 aprile 2017 non era
stato conferito effetto sospensivo, sicché l’avviso di pignoramento del 5
aprile rimaneva effettivo – né successivamente. La sua censura è pertanto priva
di consistenza.
3.
Per
quanto attiene alla domanda di sospensione delle esecuzioni fino all’esito dei
ricorsi inoltrati alla CEF e alla CDT, va rilevato anzitutto che il primo
ricorso, come detto, è stato nel frattempo respinto con sentenza del 4
settembre 2017 (inc. 15.2016.104). Il suo esito non era del resto di rilievo
per le cinque esecuzioni qui in esame, poiché concerneva esecuzioni del gruppo
precedente. Quanto al ricorso alla CDT contro la decisione 25 luglio 2017 con
cui l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Città ha respinto la
domanda di revisione delle tassazioni dell’imposta diretta cantonale e federale
dal 2008 al 2014, non ha per ora effetto sulle esecuzioni in esame e non
rientra tra i casi di sospensione previsti dalla legge (art. 57-62, 85 e 85a
LEF). Senza contare che le
decisioni fiscali di cui è chiesta la revisione rimangono in forza finché non
sia emessa una decisione definitiva almeno parzialmente positiva sulla domanda
di revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e sul piano federale 149 cpv. 2,
165.
cpv. 3 LIFD; Looser in:
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer (DBG), 3a ed. 2017, n. 1e ad art. 149 LIFD). La domanda di sospensione, e con essa l’intero
ricorso, vanno di conseguenza respinti.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.