15.2017.64
Comminatoria di fallimento. Preteso impegno dell’escutente a ritirare l’esecuzione. Assenza di prova. Irricevibilità delle censure di merito
19 ottobre 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.64
Lugano
19 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 7 settembre 2017 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 13 luglio 2017
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il
25 aprile 2017 dalla PI 1 contro la ditta RI 1 per l’incasso
di fr. 597.85 oltre agli accessori, il 13 luglio 2017 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Locarno, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, ha
emesso la comminatoria di fallimento, che ha potuto esserle notificata a mezzo
polizia solo il 1° settembre 2017.
Fatti
B. Con
ricorso del 7 settembre 2017, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria
di fallimento.
C. Con
osservazioni del 18 settembre 2017 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE
ha chiesto che ne venga dichiarata l’irricevibilità.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la ricorrente afferma di non avere mai ordinato o acquistato
merce dalla PI 1 e, dopo la notifica del precetto esecutivo, di avere
contattato il suo servizio di contabilità, che le avrebbe assicurato che si
trattava di un errore e che avrebbe chiuso la questione annullando
l’esecuzione, motivo per cui l’escussa, fondandosi in buona fede su quanto
Considerandi
promesso, non avrebbe interposto opposizione. Chiede pertanto di annullare la
procedura o quantomeno di obbligare l’escutente a provare l’esistenza reale del
debito “contestato”. Da parte sua, la PI 1 contesta le affermazioni della ricorrente e
ricorda che la stessa aveva già in precedenza comprato merce presso il suo
negozio di __________, pagando poi le due relative fatture.
Orbene,
da una parte la ricorrente ammette di non avere interposto opposizione, neppure
a titolo cautelativo, e dall’altra non ha prodotto alcuna prova atta a
dimostrare di essere stata dissuasa dall’opporsi all’esecuzione a causa di un
comportamento dell’escutente lesivo del principio della buona fede. Quanto all’asserita
inesistenza del credito vantato dalla PI 1, si tratta di una questione di
merito che sfugge al potere di cognizione dell’UE e di questa Camera (sopra
consid. 1). Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza
respinto.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.