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Decisione

15.2017.64

Comminatoria di fallimento. Preteso impegno dell’escutente a ritirare l’esecuzione. Assenza di prova. Irricevibilità delle censure di merito

19 ottobre 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 7 settembre 2017, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria

di fallimento.

C. Con

osservazioni del 18 settembre 2017 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE

ha chiesto che ne venga dichiarata l’irricevibilità.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la ricorrente afferma di non avere mai ordinato o acquistato

merce dalla PI 1 e, dopo la notifica del precetto esecutivo, di avere

contattato il suo servizio di contabilità, che le avrebbe assicurato che si

trattava di un errore e che avrebbe chiuso la questione annullando

l’esecuzione, motivo per cui l’escussa, fondandosi in buona fede su quanto

Considerandi

promesso, non avrebbe interposto opposizione. Chiede pertanto di annullare la

procedura o quantomeno di obbligare l’escutente a provare l’esistenza reale del

debito “contestato”. Da parte sua, la PI 1 contesta le affermazioni della ricorrente e

ricorda che la stessa aveva già in precedenza comprato merce presso il suo

negozio di __________, pagando poi le due relative fatture.

Orbene,

da una parte la ricorrente ammette di non avere interposto opposizione, neppure

a titolo cautelativo, e dall’altra non ha prodotto alcuna prova atta a

dimostrare di essere stata dissuasa dall’opporsi all’esecuzione a causa di un

comportamento dell’escutente lesivo del principio della buona fede. Quanto al­l’asserita

inesistenza del credito vantato dalla PI 1, si tratta di una questione di

merito che sfugge al potere di cognizione dell’UE e di questa Camera (sopra

consid. 1). Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va di conseguenza

respinto.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.