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Decisione

15.2017.65

Comminatoria di fallimento. Esecuzione fondata su una sentenza che condanna l’escusso a rimborsare una somma anticipata dall’escutente dietro la restituzione dell’oggetto difettoso venduto. Difficoltà

21 settembre 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’opposizione

interposta dall’escussa è stata rigettata in via definitiva dal Giudice di pace

del Circolo di Taverne con decisione del 3 aprile 2017 e questa Camera ha

respinto il reclamo interposto dalla stessa contro tale giudizio con sentenza

del 10 luglio 2017 (inc. 14.2017.62). È poi seguita la comminatoria di fallimento,

notificata all’escussa l’8 settembre 2017.

C. Con

ricorso dell’11 settembre 2017, la RI 1 ha chiesto che la comminatoria di

fallimento sia revocata e “che

venga fatta chiarezza sulla situazione”.

D. Nelle

sue osservazioni del 13 settembre 2017, l’UE propone di dichiarare il ricorso

irricevibile senza ulteriori atti istruttori, poiché verte esclusivamente su

questioni di merito. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è

stato notificato all’escutente per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF).

La

Considerandi

via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla

validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta

esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in

particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80

segg. LEF) o successivamente della procedura di annullamento o di sospensione

dell’esecuzio­ne (art. 85 e 85a LEF).

2.

Nel

caso specifico, la RI 1 espone di essersi recata due volte presso l’abitazione

privata dell’escutente per regolare la situazione fra le parti, ritirando il

letto fornitole tempo fa, bonificando l’importo da lei vantato “ed incassando la differenza”, ma ciò non è stato possibile poiché la cliente ha cambiato domicilio

senza alcuna notifica alla ricorrente. Chiede quindi che la comminatoria di

fallimento sia revocata e “che

venga fatta chiarezza sulla situazione”.

3.

A

parte il fatto che la ricorrente non fornisce alcuna prova delle proprie

allegazioni, ad ogni modo né l’UE né la Camera, nella sua funzione di autorità di

vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF, sono competenti per esaminare questioni di

merito (sopra consid. 1), in particolare per fare chiarezza sulla situazione

giuridica delle relazioni contrattuali tra le parti.

Qualora

le circostanze, come sembra, siano mutate dopo l’ema­nazione della sentenza di

questa Camera che ha respinto il reclamo contro la decisione di rigetto

definitivo dell’opposizione (sopra ad B) – la RI 1 pare infatti ora

intenzionata a riprendersi il noto letto versando a PI 1 gli importi che il

Kantonsgericht Zug l’ha condannata a pagarle – la ricorrente non ha altra

scelta se non adire il giudice

di merito chiedendo la sospensione dell’esecuzione (nel senso dell’art. 85a LEF) a patto di dimostrare di avere concretamente

offerto all’escutente di riprendere il letto versandole simultaneamente (“Zug um Zug”) l’im­porto

totale del precetto esecutivo (che può essere calcolato in ogni tempo dall’UE).

Soltanto siffatto modo di procedere, oltre ovviamente al pagamento anticipato

della somma posta in esecuzione direttamente all’UE (art. 12 cpv. 2 LEF), è

suscettibile di evitare la dichiarazione di fallimento (cfr. art. 173 cpv.

1.

LEF). Siccome la ricorrente non fa d’altronde valere alcuna censura di natura

procedurale connessa all’operato dell’UE, il ricorso non può ch’essere

dichiarato inammissibile.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.