15.2017.65
Comminatoria di fallimento. Esecuzione fondata su una sentenza che condanna l’escusso a rimborsare una somma anticipata dall’escutente dietro la restituzione dell’oggetto difettoso venduto. Difficoltà
21 settembre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.65
Lugano
21 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato l’11 settembre 2017 dalla
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 4 settembre 2017 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________ (ZG)
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di
1) fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2016, 2) fr. 280.–
e 3) fr. 360.–, indicando quali titoli di credito: 1) “Retournierung/Forderung Bett (Mod. __________” (credito di restituzione del prezzo di un letto con materasso), 2) “Friedensrichterkosten” (spese del Giudice
di pace) e 3) “Gerichtskosten”
(tassa di giustizia).
Fatti
B. L’opposizione
interposta dall’escussa è stata rigettata in via definitiva dal Giudice di pace
del Circolo di Taverne con decisione del 3 aprile 2017 e questa Camera ha
respinto il reclamo interposto dalla stessa contro tale giudizio con sentenza
del 10 luglio 2017 (inc. 14.2017.62). È poi seguita la comminatoria di fallimento,
notificata all’escussa l’8 settembre 2017.
C. Con
ricorso dell’11 settembre 2017, la RI 1 ha chiesto che la comminatoria di
fallimento sia revocata e “che
venga fatta chiarezza sulla situazione”.
D. Nelle
sue osservazioni del 13 settembre 2017, l’UE propone di dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori, poiché verte esclusivamente su
questioni di merito. Stante l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è
stato notificato all’escutente per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF).
La
Considerandi
via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla
validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta
esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in
particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80
segg. LEF) o successivamente della procedura di annullamento o di sospensione
dell’esecuzione (art. 85 e 85a LEF).
2.
Nel
caso specifico, la RI 1 espone di essersi recata due volte presso l’abitazione
privata dell’escutente per regolare la situazione fra le parti, ritirando il
letto fornitole tempo fa, bonificando l’importo da lei vantato “ed incassando la differenza”, ma ciò non è stato possibile poiché la cliente ha cambiato domicilio
senza alcuna notifica alla ricorrente. Chiede quindi che la comminatoria di
fallimento sia revocata e “che
venga fatta chiarezza sulla situazione”.
3.
A
parte il fatto che la ricorrente non fornisce alcuna prova delle proprie
allegazioni, ad ogni modo né l’UE né la Camera, nella sua funzione di autorità di
vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF, sono competenti per esaminare questioni di
merito (sopra consid. 1), in particolare per fare chiarezza sulla situazione
giuridica delle relazioni contrattuali tra le parti.
Qualora
le circostanze, come sembra, siano mutate dopo l’emanazione della sentenza di
questa Camera che ha respinto il reclamo contro la decisione di rigetto
definitivo dell’opposizione (sopra ad B) – la RI 1 pare infatti ora
intenzionata a riprendersi il noto letto versando a PI 1 gli importi che il
Kantonsgericht Zug l’ha condannata a pagarle – la ricorrente non ha altra
scelta se non adire il giudice
di merito chiedendo la sospensione dell’esecuzione (nel senso dell’art. 85a LEF) a patto di dimostrare di avere concretamente
offerto all’escutente di riprendere il letto versandole simultaneamente (“Zug um Zug”) l’importo
totale del precetto esecutivo (che può essere calcolato in ogni tempo dall’UE).
Soltanto siffatto modo di procedere, oltre ovviamente al pagamento anticipato
della somma posta in esecuzione direttamente all’UE (art. 12 cpv. 2 LEF), è
suscettibile di evitare la dichiarazione di fallimento (cfr. art. 173 cpv.
1.
LEF). Siccome la ricorrente non fa d’altronde valere alcuna censura di natura
procedurale connessa all’operato dell’UE, il ricorso non può ch’essere
dichiarato inammissibile.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.