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Decisione

15.2017.66

Ricorso contro il rifiuto dell’UF di consegnare copia di documenti protocollati. Ricusa dell’Ufficiale dei fallimenti

15 dicembre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti,

nonché chiederne estratti. Va dato atto al ricorrente che tale diritto non è

limitato ai verbali e registri indicati all’art. 8 LEF, ma si estende agli atti

e giustificativi contenuti nell’incarto esecutivo o fallimentare (DTF 110 III

51 consid. 4; 93 III 4 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2015

del 16 settembre 2015, consid. 3.1), o meglio a ogni documento suscettibile di

comprovare un fatto rilevante nella procedura (esecutiva o fallimentare)

pendente o successivamente a una procedura già chiusa o finanche in

un’ipotetica procedura futura (Gilliéron,

op. cit., n. 10 ad art. 8a LEF). Nella procedura di fallimento, oltre

agli atti imposti dalla legge ed emessi direttamente dall’am­­ministrazione del

fallimento (inventario, graduatoria, elenco degli oneri, verbali delle

assemblee dei creditori, stato di riparto, conto finale, ecc.), entrano in

linea di conto i libri contabili del fallito e le relative pezze

giustificative, come pure i verbali delle sedute degli organi della società

fallita (DTF 93 III 7 consid. 1; cfr. DTF 126 V 453 consid. 2/c). In

generale, sono contemplati tutti i documenti che possono avere influenza sulla

procedura di fallimento e che per tale ragione devono essere registrati nel

protocollo del fallimento secondo l’art. 8 del Regolamento

concernente l’am­­ministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32).

3.2 Nel

caso di specie, si evince dagli atti che i documenti di cui il ricorrente ha

chiesto copia all’UF esulano dalla procedura di fallimento.

Gli atti contrassegnati nel protocollo con i n. 453 e 458 fanno invero riferimento a una parte della corrispondenza intrattenuta nell’ambito

del procedimento penale che il Ministero pubblico ha aperto nei confronti di RI

1 (inc. __________), in seguito a una segnalazione dell’Ufficio per frode

fiscale. In base al contenuto degli scritti in questione risulta pure che

l’insorgente ha avuto accesso all’incarto e quindi anche a tali documenti (in

calce al documento n. 453 figura addirittura che una copia è stata trasmessa al legale di RI 1). Gli

atti n. 461, 463 e 463A, per parte loro, riguardano la

procedura che la Corte dei reclami penali ha aperto a seguito del reclamo di RI

1 (sopra, consid. 2). Essendo parte di quella procedura, il ricorrente ha

verosimilmente già avuto accesso a tali atti o potrà, se del caso, ottenerlo.

L’atto protocollato con il n. 465 è invece la decisione del 26 giugno 2017 con

cui questa Camera non ha dato seguito alla richiesta dell’insorgente di

adottare misure disciplinari contro l’Uf­­ficiale. Va rimarcato in proposito

che, in qualità di denunciante (art. 11 cpv. 4 LALEF), RI 1 non ha diritto a ottenere le motivazioni di tale decisione, ma

soltanto il dispositivo, il quale gli è stato del resto già trasmesso. Da

ultimo, il documento n. 440A è una richiesta di assistenza amministrativa

dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________ nei confronti dell’UF,

atto di cui il ricorrente è già in possesso, come emerge dallo scritto 3

novembre 2017 dell’Ufficio di tassazione (sopra, consid. F).

In

definitiva, i documenti appena menzionati sono estranei alla procedura di fallimento

e per tale motivo neppure dovevano essere iscritti nel protocollo del fallimento,

non avendo alcuna influenza sulla procedura (sopra, consid. 3.1). Ne consegue

che RI 1 non può pretenderne copia dall’Ufficio in base all’art. 8a LEF,

ma dovrà semmai rivolgersi alle autorità che hanno emesso tali atti, come

d’altronde ha già in parte fatto. La decisione impugnata si rivela così

conforme alla legge.

4. Il

ricorrente chiede infine di ordinare all’Ufficio di allestire immediatamente il

conto finale. Tale domanda è però diventata senza oggetto (art. 24b cpv.

1 LPR), dal momento che nel frattempo l’UF ha allestito e inoltrato alle parti

quanto chiesto (sopra, consid. F). Ciò segna l’esito del ricorso,

integralmente sfavorevole a chi l’ha proposto.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di accertare la

prevenzione dell’Ufficiale dei fallimenti di Locarno e di obbligarlo a

ricusarsi è respinta.

Considerandi

2.

Nella

misura in cui non è privo d’oggetto, il ricorso è respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.