15.2017.66
Ricorso contro il rifiuto dell’UF di consegnare copia di documenti protocollati. Ricusa dell’Ufficiale dei fallimenti
15 dicembre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.66
Lugano
15 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 18 settembre 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno
nella procedura di fallimento, ormai revocata, avviata nei confronti del
ricorrente;
ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto __________ ha decretato l’autofallimento
di PI 1, ordinando all’Ufficio dei fallimenti (UF) di __________ di procedere
alla liquidazione in via fallimentare.
B. In
seguito al ritiro delle insinuazioni di __________, moglie del fallito, della __________,
dello studio legale __________ e della __________, nonché all’estinzione da
parte del fallito degli altri crediti insinuati, con decisione del 16 novembre
2016 il Pretore aggiunto ha revocato il fallimento.
C. Il
31 luglio 2017 RI 1 ha chiesto all’UF copia dei documenti del protocollo fallimentare
contrassegnati con i n. 440A, 446, 447, 453, 458, 460, 461, 463, 463A e 465,
ciò che ha sollecitato in seguito con e-mail del 21 agosto 2017 e comunicazione
scritta del 31 agosto 2017.
D. Dando
parzialmente seguito a quanto richiesto, il 7 settembre 2017 l’Ufficio ha
trasmesso a RI 1 copia dei documenti n. 446, 447 e 460. Per quanto attiene agli
altri atti, l’UF ha invitato il richiedente a domandarne copia “alle competenti
Autorità” che li hanno emessi, siccome – a suo parere – “non sono afferenti
alla procedura fallimentare”. Su nuova domanda di RI 1, il 13 settembre
l’Ufficio gli ha trasmesso anche l’allegato relativo ai documenti n. 446 e 447,
pur trattandosi di uno scritto redatto dallo stesso interessato.
E. Con
ricorso del 18 settembre 2017 RI 1 si aggrava contro lo scritto 7 settembre
2017 dell’organo dei fallimenti, chiedendo di accertare la prevenzione dell’Ufficiale
dei fallimenti di __________, __________ DN 1, e di obbligarlo a ricusarsi, di
fare ordine all’amministrazione del fallimento di produrre senza indugio e dietro
pagamento delle relative spese i sette documenti non ancora consegnatigli e,
infine, di ordinare l’allestimento immediato del conto finale.
F. Con
osservazioni del 2 ottobre 2017 l’UF postula la reiezione del gravame e produce
copia del conto finale e dello stato di riparto, rilevando di aver trasmesso
tali atti alle parti interessate. L’8 novembre 2017 ha inoltre prodotto alla
Camera lo scritto 3 novembre con cui l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
aveva accolto la richiesta 19 ottobre di RI 1 di ottenere il documento n. 440A
che aveva proprio emesso l’Ufficio di tassazione.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 9
settembre 2017, il ricorso presentato il 18 settembre 2017 è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. A
sostegno della domanda di accertare la prevenzione e ottenere la ricusazione dell’Ufficiale
dei fallimenti di Locarno, il ricorrente sostiene di avere il 16 marzo 2017,
con la moglie, inoltrato presso il Ministero pubblico del Canton Ticino e il
Ministero pubblico della Confederazione una denuncia penale nei suoi confronti
per violazione del segreto d’ufficio. Rileva inoltre che dinanzi alla Corte dei
reclami penali è tuttora pendente un reclamo contro il decreto di non luogo a
procedere emanato dal Ministero pubblico del Canton Ticino. L’insorgente fa
pure notare che nel complesso il comportamento e il modo di agire
dell’Ufficiale dà l’impressione che quest’ultimo non si lasci più guidare da
punti di vista oggettivi, sicché – a suo dire – le decisioni dello stesso non
sono più indipendenti né imparziali. Spiega in proposito che dagli atti della
procedura di fallimento emergono sufficienti indizi che fanno apparire in modo
evidente come l’Ufficiale sia prevenuto, soprattutto perché il suo
comportamento non potrebbe essere spiegato altrimenti. Chiede infine di
valutare l’adozione di ulteriori misure nei suoi confronti.
2.1 In
virtù dell’art. 10 cpv. 1 n. 4 LEF (nelle versioni in tedesco e in francese) i
funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei
fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro
funzioni in particolare negli affari in cui potrebbero avere un’opinione
preconcetta.
a) Ci
si può al riguardo riferire alla prassi relativa all’art. 30 cpv. 1 Cost., per
cui ognuno ha il diritto che la propria causa sia giudicata da un tribunale
fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Tale
garanzia è violata quando sussistono circostanze che oggettivamente creano
un’apparenza di parzialità o un rischio di prevenzione, le impressioni
puramente soggettive della parte che chiede la ricusa non essendo per contro di
rilievo (sentenze del Tribunale
federale 5A_799/2010 dell’8 marzo 2011 consid. 6.2, con rinvii, e 5A_81/2010 del 29 aprile 2010 consid. 5.2; sentenza
della CEF 15.2016.1 del 19 febbraio 2016, consid. 6.1 e riferimenti citati). Decisioni procedurali o materiali errate – tranne se sono gravi e
ripetute – non sono in linea di massima atte a fondare un’apparenza di
prevenzione (DTF 125 I 124 consid. 3/e; 116 Ia 138 consid. 3/a; sentenza del Tribunale
federale 5P.145/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.3.2). Semplici errori
giuridici devono infatti essere contestati e corretti con il rimedio di diritto
specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_404/2012 del 14 agosto 2012
consid. 4; sentenza della CEF 15.2016.1 del 19 febbraio 2016, consid.
6.1 e riferimenti citati).
b) Chi
domanda mediante ricorso la ricusa di un funzionario nel senso dell’art. 10 LEF deve indicare segnatamente il motivo legale di ricusa
(art. 10 cpv. 1 n. 1-4 LEF; DTF 39 I 141 consid. 4; François Chaix, Récusation et actes interdits
(art. 10 et 11 LP), JdT 2016 II 59) e, all’occorrenza, addurre le
circostanze straordinarie che giustificano l’obbligo di ricusarsi nel caso
concreto (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 29 ad art. 10 LEF).
2.2 Nel caso in rassegna, nella misura in
cui il ricorrente si limita a sostenere genericamente che dagli atti della
procedura fallimentare emergono sufficienti indizi di prevenzione
dell’Ufficiale, senza tuttavia menzionarne alcuno, la domanda di ricusa si rivela
inammissibile, siccome non motivata (sopra, consid. 2.1/b). Per quanto concerne
invece il riferimento alla denuncia penale da lui sporta contro l’Ufficiale, va
rilevato che tale atto non basta da solo a giustificare la ricusa. Diversamente,
sarebbe sufficiente per ogni interessato presentare una denuncia penale al fine
di obbligare qualsiasi funzionario a ricusarsi, e ciò anche nell’ipotesi in cui
la denuncia sia infondata. Va rilevato del resto che con decisione del 27
novembre 2017 (inc. __________), assunta d’ufficio, la Corte dei reclami
penali ha respinto il reclamo di RI 1 e sua moglie contro il decreto di non
luogo a procedere emanato
dal Procuratore generale nel procedimento penale aperto
contro l’Ufficiale in seguito alla denuncia. D’altronde, come si vedrà (sotto
consid. 3), il rifiuto di fornire i documenti richiesti dall’insorgente non
era illegittimo, sicché non poteva oggettivamente suscitare un’impressione di
parzialità. Non avendo RI 1 addotto altri elementi che potessero giustificare,
se del caso, il dovere dell’Ufficiale di ricusarsi nel caso di specie, nella
misura in cui è ammissibile la domanda di ricusazione si rivela così infondata.
3. Il
ricorrente si duole inoltre di una violazione dell’art. 8a LEF laddove
l’UF non gli ha consegnato gli ulteriori sette documenti richiesti e
contrassegnati nel protocollo con i n. 453, 458, 461, 463, 463A e 465. Egli
sostiene in sostanza che il diritto di consultazione previsto dall’art. 8a LEF
si estende non solo ai verbali e ai registri, ma anche a tutti gli atti che si
trovano presso l’ufficio dei fallimenti.
3.1 Giusta
l’art. 8a cpv.1 LEF, chiunque renda verosimile un interesse può consultare
Fatti
i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti,
nonché chiederne estratti. Va dato atto al ricorrente che tale diritto non è
limitato ai verbali e registri indicati all’art. 8 LEF, ma si estende agli atti
e giustificativi contenuti nell’incarto esecutivo o fallimentare (DTF 110 III
51 consid. 4; 93 III 4 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_374/2015
del 16 settembre 2015, consid. 3.1), o meglio a ogni documento suscettibile di
comprovare un fatto rilevante nella procedura (esecutiva o fallimentare)
pendente o successivamente a una procedura già chiusa o finanche in
un’ipotetica procedura futura (Gilliéron,
op. cit., n. 10 ad art. 8a LEF). Nella procedura di fallimento, oltre
agli atti imposti dalla legge ed emessi direttamente dall’amministrazione del
fallimento (inventario, graduatoria, elenco degli oneri, verbali delle
assemblee dei creditori, stato di riparto, conto finale, ecc.), entrano in
linea di conto i libri contabili del fallito e le relative pezze
giustificative, come pure i verbali delle sedute degli organi della società
fallita (DTF 93 III 7 consid. 1; cfr. DTF 126 V 453 consid. 2/c). In
generale, sono contemplati tutti i documenti che possono avere influenza sulla
procedura di fallimento e che per tale ragione devono essere registrati nel
protocollo del fallimento secondo l’art. 8 del Regolamento
concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32).
3.2 Nel
caso di specie, si evince dagli atti che i documenti di cui il ricorrente ha
chiesto copia all’UF esulano dalla procedura di fallimento.
Gli atti contrassegnati nel protocollo con i n. 453 e 458 fanno invero riferimento a una parte della corrispondenza intrattenuta nell’ambito
del procedimento penale che il Ministero pubblico ha aperto nei confronti di RI
1 (inc. __________), in seguito a una segnalazione dell’Ufficio per frode
fiscale. In base al contenuto degli scritti in questione risulta pure che
l’insorgente ha avuto accesso all’incarto e quindi anche a tali documenti (in
calce al documento n. 453 figura addirittura che una copia è stata trasmessa al legale di RI 1). Gli
atti n. 461, 463 e 463A, per parte loro, riguardano la
procedura che la Corte dei reclami penali ha aperto a seguito del reclamo di RI
1 (sopra, consid. 2). Essendo parte di quella procedura, il ricorrente ha
verosimilmente già avuto accesso a tali atti o potrà, se del caso, ottenerlo.
L’atto protocollato con il n. 465 è invece la decisione del 26 giugno 2017 con
cui questa Camera non ha dato seguito alla richiesta dell’insorgente di
adottare misure disciplinari contro l’Ufficiale. Va rimarcato in proposito
che, in qualità di denunciante (art. 11 cpv. 4 LALEF), RI 1 non ha diritto a ottenere le motivazioni di tale decisione, ma
soltanto il dispositivo, il quale gli è stato del resto già trasmesso. Da
ultimo, il documento n. 440A è una richiesta di assistenza amministrativa
dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________ nei confronti dell’UF,
atto di cui il ricorrente è già in possesso, come emerge dallo scritto 3
novembre 2017 dell’Ufficio di tassazione (sopra, consid. F).
In
definitiva, i documenti appena menzionati sono estranei alla procedura di fallimento
e per tale motivo neppure dovevano essere iscritti nel protocollo del fallimento,
non avendo alcuna influenza sulla procedura (sopra, consid. 3.1). Ne consegue
che RI 1 non può pretenderne copia dall’Ufficio in base all’art. 8a LEF,
ma dovrà semmai rivolgersi alle autorità che hanno emesso tali atti, come
d’altronde ha già in parte fatto. La decisione impugnata si rivela così
conforme alla legge.
4. Il
ricorrente chiede infine di ordinare all’Ufficio di allestire immediatamente il
conto finale. Tale domanda è però diventata senza oggetto (art. 24b cpv.
1 LPR), dal momento che nel frattempo l’UF ha allestito e inoltrato alle parti
quanto chiesto (sopra, consid. F). Ciò segna l’esito del ricorso,
integralmente sfavorevole a chi l’ha proposto.
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di accertare la
prevenzione dell’Ufficiale dei fallimenti di Locarno e di obbligarlo a
ricusarsi è respinta.
Considerandi
2.
Nella
misura in cui non è privo d’oggetto, il ricorso è respinto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.