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Decisione

15.2017.67

Ricorso tardivo contro la realizzazione di titoli azionari. Carente legittimazione del patrocinatore straniero

16 novembre 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2017.67

Lugano

16 novembre 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 12 settembre 2017 da

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, I-__________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro la realizzazione di titoli azionari fissata per il 23 agosto

2017 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal ricorrente nei

confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che nelle

esecuzioni appena menzionate, sulla scorta di una segnalazione dell’escutente RI

1, secondo cui la debitrice escussa – sua ex moglie – è

proprietaria al 100% di due società, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio

ha pignorato il 10 febbraio 2017 un certificato azionario relativo a 100 azioni

al portatore della __________ SA e due certificati azionari riferiti a 100

azioni in totale della __________ SA;

che

le parti non hanno mosso alcuna contestazione avverso il verbale di

pignoramento spedito loro il 13 marzo 2017;

che

in presenza dell’escutente, i titoli pignorati sono stati aggiudicati all’asta

tenutasi il 23 agosto 2017 a favore del patrocinatore dell’escussa, avv. __________;

che

il 12 settembre 2017 RI 1 ha chiesto all’UE l’avvio di una "procedura di opposizione all’esecuzione", contestando l’aggiudicazione dei titoli azionari in quanto una parte

delle quote societarie gli apparterebbero, siccome acquistate dalla debitrice

escussa in regime di comunione degli acquisti con lui;

che

contro gli atti esecutivi degli uffici di esecuzione, come ad esempio l’aggiudicazione

di beni pignorati, è dato in diritto svizzero il ricorso all’autorità di

vigilanza cantonale (art. 17 cpv. 1 LEF), nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);

che

Considerandi

giusta l’art. 15 LPR, la rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’auto­­rità di vigilanza ticinese

è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi

al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché

ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale (sentenza della

CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1);

che

nella fattispecie il firmatario del ricorso, l’avv. PA 1, non risulta iscritto

né nell’albo cantonale degli avvocati, né nell’albo pubblico degli avvocati

degli Stati membri dell’UE o del­l’AELS e neppure nell’albo dei fiduciari;

ch’egli

non è così abilitato a rappresentare RI 1 in questa procedura;

che

il ricorso è però sottoscritto anche dallo stesso ricorrente personalmente e

sotto questo profilo è ricevibile;

che

il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere interposto entro dieci giorni

dal momento in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato

(art. 17 cpv. 2 LEF) e, per quanto con­cerne la contestazione di un’aggiudicazione,

poteva conoscere i motivi d’impugnazione (art. 132a cpv. 2 LEF);

che

nella fattispecie secondo le osservazioni dell’UE al ricorso, non contestate

dal ricorrente, egli era presente all’asta tenutasi il 23 agosto 2017 e

ovviamente non poteva ignorare che i titoli da realizzare erano, a suo dire,

per metà di sua spettanza in virtù delle regole sul regime matrimoniale;

che

di conseguenza il ricorso, interposto solo il 12 settembre 2017, è manifestamente

tardivo e inammissibile;

che

in queste condizioni non è necessario esaminare se la rivendicazione – e con

essa il ricorso – non sia anche manifestamente tardiva e abusiva, visto il

comportamento contradditorio assunto dall’escutente in corso di procedura;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

la sentenza odierna va notificata presso l’avv. PA 1 non come rappresentante

del ricorrente, ma come recapito postale scelto da quest’ultimo, mentre si può

prescindere dal notificarla all’escussa,

la quale non è stata interpellata visto l’esito del giudizio odierno (v. art. 9

cpv. 2 LPR);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.