15.2017.67
Ricorso tardivo contro la realizzazione di titoli azionari. Carente legittimazione del patrocinatore straniero
16 novembre 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2017.67
Lugano
16 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 12 settembre 2017 da
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, I-__________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la realizzazione di titoli azionari fissata per il 23 agosto
2017 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal ricorrente nei
confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nelle
esecuzioni appena menzionate, sulla scorta di una segnalazione dell’escutente RI
1, secondo cui la debitrice escussa – sua ex moglie – è
proprietaria al 100% di due società, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio
ha pignorato il 10 febbraio 2017 un certificato azionario relativo a 100 azioni
al portatore della __________ SA e due certificati azionari riferiti a 100
azioni in totale della __________ SA;
che
le parti non hanno mosso alcuna contestazione avverso il verbale di
pignoramento spedito loro il 13 marzo 2017;
che
in presenza dell’escutente, i titoli pignorati sono stati aggiudicati all’asta
tenutasi il 23 agosto 2017 a favore del patrocinatore dell’escussa, avv. __________;
che
il 12 settembre 2017 RI 1 ha chiesto all’UE l’avvio di una "procedura di opposizione all’esecuzione", contestando l’aggiudicazione dei titoli azionari in quanto una parte
delle quote societarie gli apparterebbero, siccome acquistate dalla debitrice
escussa in regime di comunione degli acquisti con lui;
che
contro gli atti esecutivi degli uffici di esecuzione, come ad esempio l’aggiudicazione
di beni pignorati, è dato in diritto svizzero il ricorso all’autorità di
vigilanza cantonale (art. 17 cpv. 1 LEF), nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]);
che
Considerandi
giusta l’art. 15 LPR, la rappresentanza legale nell’ambito di una procedura di
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese
è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi
al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché
ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale (sentenza della
CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1);
che
nella fattispecie il firmatario del ricorso, l’avv. PA 1, non risulta iscritto
né nell’albo cantonale degli avvocati, né nell’albo pubblico degli avvocati
degli Stati membri dell’UE o dell’AELS e neppure nell’albo dei fiduciari;
ch’egli
non è così abilitato a rappresentare RI 1 in questa procedura;
che
il ricorso è però sottoscritto anche dallo stesso ricorrente personalmente e
sotto questo profilo è ricevibile;
che
il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere interposto entro dieci giorni
dal momento in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato
(art. 17 cpv. 2 LEF) e, per quanto concerne la contestazione di un’aggiudicazione,
poteva conoscere i motivi d’impugnazione (art. 132a cpv. 2 LEF);
che
nella fattispecie secondo le osservazioni dell’UE al ricorso, non contestate
dal ricorrente, egli era presente all’asta tenutasi il 23 agosto 2017 e
ovviamente non poteva ignorare che i titoli da realizzare erano, a suo dire,
per metà di sua spettanza in virtù delle regole sul regime matrimoniale;
che
di conseguenza il ricorso, interposto solo il 12 settembre 2017, è manifestamente
tardivo e inammissibile;
che
in queste condizioni non è necessario esaminare se la rivendicazione – e con
essa il ricorso – non sia anche manifestamente tardiva e abusiva, visto il
comportamento contradditorio assunto dall’escutente in corso di procedura;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
la sentenza odierna va notificata presso l’avv. PA 1 non come rappresentante
del ricorrente, ma come recapito postale scelto da quest’ultimo, mentre si può
prescindere dal notificarla all’escussa,
la quale non è stata interpellata visto l’esito del giudizio odierno (v. art. 9
cpv. 2 LPR);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.