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Decisione

15.2017.7

Ricorso contro il rifiuto dell’UE di pignorare beni immobiliari iscritti a RF a nome della moglie dell’escusso. Condizioni per procedere a siffatto pignoramento

7 luglio 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i nominativi degli azionisti prima dell’acquisto dei predetti immobili e

procedere eventualmente al pignoramento delle azioni in luogo dei fondi.

Postula inoltre l’esame degli estratti esecutivi della PI 2 dal 2011 a oggi e

della decisione LAFE del 3 giugno 2005 emessa nell’ambito dell’acquisto degli

immobili da parte della medesima società.

6.1 In

occasione dell’interrogatorio del 5 settembre 2016, l’escusso ha dichiarato che

l’abitazione in cui vive a __________ è “di

proprietà della moglie PI 4 quale A.U. con la società PI 2 dove detiene tutto

il pacchetto azionario, indirettamente PI 3 – __________”. Invitata

a determinarsi su tale dichiarazione, nelle osservazioni del 19 maggio 2017 PI

4 ha affermato di concordare con quanto affermato dal marito, sostenendo che le

500 azioni nominative della PI 2 sono state interamente incorporate nella PI 3

dal 7 novembre 2007, incorporazione confermata il 12 gennaio 2011 in sede di

allestimento del libro delle azioni, e che le 12'725 azioni nominative della PI

3 le sono state donate da PI 1 mediante girata dello stesso 12 gennaio 2011.

6.2 Effettivamente

si evince dagli atti che la PI 2 è proprietaria dei fondi n. __________ e __________

RFD di __________, avendoli acquistati da una terza persona con atto di compravendita

immobiliare del 13 giugno 2005 (v. estratti del registro fondiario). Risulta inoltre

dai documenti prodotti da PI 4 che la PI 3 è titolare del capitale azionario

della PI 2, composto di 500 azioni nominative di fr. 1'000.– cadauna (v.

verbale 12 gennaio 2011 dell’amministratore unico), e che la mo­glie è titolare

Considerandi

del capitale azionario della PI 3, costituito di 12'725 azioni nominative di fr. 100.–

cada­una (v. verbale 12 gennaio 2011 dell’amministratore unico). Sen­nonché PI

4.

ne è diventata proprietaria mediante donazione del marito già il 12 gennaio

2011.

(operazione approvata lo stesso giorno dal consiglio di amministrazione

della società come risulta dal relativo verbale), ovvero prima della

conclusione, il 15 luglio 2011 e il 29 dicembre 2014, delle due convenzioni sulle

quali la ricorrente fonda le proprie pretese. Che i coniugi PI 1 abbiano potuto

a quel momento rendersi conto che la donazione fosse suscettibile di danneggiare

la ricorrente pare inverosimile, tanto più che il valore dei fondi donati

successivamente, di cui è ora stato ordinato il pignoramento (sopra consid. 5),

sembra coprire il credito di fr. 70'200.– concesso il 15 luglio 2011. Ne

consegue che, in mancanza di una delle condizioni soggettive per l’applicazione

dell’art. 288 LEF, la donazione in questione non appare revocabile, sicché

neppure è possibile procedere al pignoramento delle azioni e, a maggior

ragione, degli immobili, co­me auspicato dalla ricorrente. Sotto questo

profilo, il ricorso è quindi infondato, fermo restando che alla ricorrente

rimane comunque la possibilità, se del caso, di promuovere un’azione

revocatoria contro PI 4 per ottenere l’assoggettamento delle azioni della PI 3 alle

sue esecuzio­ni (art. 285 cpv. 1 e 290 LEF).

7.

Per

le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, è fatto ordine

all’UE di procedere al pignoramento degli immobili che PI 1 ha donato a sua moglie

e di avviare parimenti la procedura di rivendicazione (art. 10 cpv. 2 RFF), assegnando

a RI 1 e a PI 1 il termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione

della rivendicazione di proprietà di PI 4, risultante dal registro fondiario

(art. 108 cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 LEF).

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di

conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di pignorare a

favore delle esecuzioni n. __________ e __________ le particelle n. __________,

__________, __________, __________ e __________ RFD di __________ e le quote di

comproprietà di 12∕252 della particella n. __________ RFD di __________,

di ⅓ della particella n. __________ RFD di __________ e di ⅓ della

particella n. __________ RFD di __________, fondi iscritti a registro fondiario

a nome di PI 4, assegnando alla RI 1 e a PI 1 un termine di 20 giorni per

contestare la rivendicazione di proprietà formulata da PI 4.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–, ,;

–avv. PA

3, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.