15.2017.70
Rivendicazione della metà di un conto bancario sequestrato e poi pignorato. Tempestività e abuso di diritto
17 maggio 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.70
Lugano
17 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 2 ottobre 2017 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’assegnazione di termine alla ricorrente per promuovere l’azione
di contestazione di rivendicazione (art. 108 cpv. 2 LEF) avverso
PI 2, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
emessa il 20 settembre 2017 nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. A richiesta della RI
1, il 3 aprile 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato
il sequestro, fino a concorrenza di fr. 1'000'000.– oltre accessori, di
tutti gli averi patrimoniali di PI 1 presso la banca PI 3 di __________, in
particolare del conto n. __________ denominato “Ausiliario”, del quale egli
figura come titolare. Il decreto di sequestro e relativo verbale dello stesso 3
aprile 2002 è stato notificato dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano al
debitore nelle mani della moglie PI 2. L’opposizione interposta da PI 1 al
sequestro è stata respinta dal Pretore con decisione del 3 novembre 2008 (inc.
OS.__________).
B. All’esecuzione
n. __________ del 16 gennaio 2009 promossa dalla RI 1 a convalida del
sequestro, PI 1 ha interposto opposizione il 9 marzo 2009. Statuendo con sentenza n. __________ del 10 ottobre
2013 il Tribunale ordinario di Milano ha condannato PI 1 a versare alla RI 1 € 10'540'422.– oltre a interessi e spese.
Adita da quest’ultimo, la Corte d’appello del Tribunale di Milano ha
confermato il giudizio di primo grado il 29 marzo 2016
(sentenza n. __________).
C. Statuendo sull’istanza
della RI 1 contro PI 1, con
decisione del 26 gennaio 2017 (SO.__________) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutive in Svizzera
le sentenze italiane appena menzionate e ha decretato a favore della RI 1, a
concorrenza di € 300'000.–, un nuovo sequestro di tutti gli averi patrimoniali di PI 1 presso
la PI 3 di __________, in
particolare il conto “Ausiliario”. L’UE di
Lugano ha provveduto il giorno successivo a sequestrare quanto ordinato dal
magistrato. L’escusso non ha interposto
opposizione al (nuovo) decreto di sequestro.
D. Sulla
scorta di un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 7 marzo 2017
dall’UE di Lugano a convalida del secondo sequestro, la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 320'535.–, più interessi del
5% dal 10 ottobre 2013. Al precetto esecutivo l’escusso ha interposto tempestiva
opposizione.
E. Con
decisione del 13 giugno 2017 (inc. SO.2017.1741), ora passata in giudicato, il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata
dall’escutente e ha di conseguenza respinto in via
definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al nuovo precetto esecutivo.
F. Il
27 giugno 2017 la creditrice ha presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione
(nuova) e il 14 luglio l’UE ha eseguito il pignoramento di quanto in precedenza
sequestrato.
G. Nel
frattempo, e più precisamente il 28 giugno 2017, PI 2 ha rivendicato la proprietà
di metà del conto “Ausiliario”, affermando di esserne contitolare e quindi
comproprietaria in ragione di un mezzo degli averi depositati sullo stesso.
H. Entro
il termine assegnatole dall’UE, il 15 settembre 2017 la RI 1 ha contestato la
rivendicazione di proprietà formulata da PI 2, ritenendola abusiva e perenta.
Fatti
I. Il 20 settembre 2017 l’UE ha assegnato alla RI
1 un termine di venti giorni per promuovere davanti al tribunale competente contro
PI 2 l’azione di contestazione della pretesa di lei, stimata in fr. 125'609.50
(metà del saldo del conto “Ausiliario”, di fr. 251'129.– secondo la
distinta patrimoniale del 10 luglio 2017).
L. Con
ricorso del 2 ottobre 2017, la RI 1 chiede che la rivendicazione di PI 2 sia dichiarata
perenta, che l’assegnazione di termine del 20 settembre 2017 sia dichiarata
nulla (subordinatamente annullata) e che di conseguenza la rivendicazione della
proprietà di un mezzo del conto “Ausiliario” non venga presa in considerazione.
In via subordinata la ricorrente postula che a PI 2 sia impartito il termine di
venti giorni per promuovere nei suoi confronti l’azione di accertamento della
nota pretesa.
M. Con
osservazioni del 18 ottobre 2017 PI 1 e PI 2 si sono opposti al ricorso, mentre
l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver fissato correttamente
il termine per promuovere l’azione. Con decreto del 6 ottobre 2017 il presidente
della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nella replica spontanea
e nella duplica spontanea le parti si sono confermate nelle rispettive
posizioni.
N. In
risposta all’ordinanza 28 febbraio 2018 del presidente della Camera, il 7 marzo
2018 la PI 3 ha prodotto tutta la documentazione relativa al conto “Ausiliario”,
comprese le note interne, per il periodo dal 26 gennaio al 1° giugno 2017. Le
parti si sono espresse al riguardo nel termine impartito loro con osservazioni
del 22 marzo 2018, in cui hanno ribadito le rispettive conclusioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 20 settembre 2017 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nel
ricorso la RI 1 afferma di essere stata “più che in buona fede” nel
rinnovare il sequestro nel 2017 e intraprenderne la convalida, dal momento che
alcuni mesi prima la banca aveva indicato all’UE di Lugano PI 1 come unico
intestatario del conto “Ausiliario”. La ricorrente si dice quindi vittima non
solo di un atto illecito compiuto da quest’ultimo (che, patrocinato dall’odierno
avvocato della moglie, si è sempre affannato a dimostrare che gli attivi sul
conto cifrato erano di sua pertinenza senz’alcun cenno ai diritti da essa ora
rivendicati), ma anche delle consapevoli iniziative procedurali effettuate in
malafede dalla moglie, la quale avrebbe sfruttato l’inconsapevolezza della
creditrice circa la cointestazione del conto sequestrato, obbligandola a
effettuare ulteriori passi esecutivi. A mente della ricorrente, infatti, PI 2
era pacificamente a conoscenza dei due sequestri, siccome il primo decreto del
2002 le era stato consegnato in mani proprie per conto del marito. La moglie
avrebbe dovuto pertanto opporsi subito al secondo sequestro e non aspettare
cinque mesi e un giorno prima di notificare la propria pretesa, il 28 giugno
2017, ossia il giorno successivo al passaggio in giudicato della decisione di
rigetto definitivo dell’opposizione al secondo precetto esecutivo. Per la RI
1 la rivendicazione di PI 2 è tardiva ai sensi della giurisprudenza del
Tribunale federale, oltre che meramente strumentale e abusiva.
3. Nelle
osservazioni al ricorso PI 2 e PI 1 affermano che nel primo verbale di sequestro,
consegnato alla moglie, si faceva presente che erano stati sequestrati gli
averi patrimoniali di pertinenza del marito, ma non quelli di lei. Essa poteva
quindi ragionevolmente presumere che l’oggetto del sequestro fosse limitato
agli averi patrimoniali del marito. Del resto i resistenti contestano che quel
sequestro sia ancora in essere. D’altronde, non essendo parte in alcun
procedimento, PI 2 non sarebbe mai stata avvisata né del nuovo sequestro né del
pignoramento dei suoi averi, sino ai giorni precedenti la rivendicazione,
allorché la banca rifiutò di dar corso a una sua richiesta di trasferimento di
fondi. Secondo i resistenti, tutta la corrispondenza e gli atti giudiziari sono
stati indirizzati al solo PI 1, che nega di averne informato la moglie prima
del giugno 2017. Il patrocinatore di lui avrebbe ricevuto procura della moglie
per difendere i suoi interessi solo a quel momento e non avrebbe avuto motivo
di avvisarla prima perché doveva serbare il segreto professionale nei confronti
del marito. Ad ogni modo, essi sostengono, non si può imputare al terzo rivendicante
la conoscenza di un suo rappresentante e, comunque sia, egli non è tenuto a
rivendicare la propria pretesa fino a quando la questione della pignorabilità
dei suoi beni o della validità del sequestro non è definitivamente chiarita,
ciò che nel caso di specie è avvenuto solo al momento in cui è stata emessa la
sentenza di rigetto del 13 giugno 2017. Gli osservanti contestano infine che la
RI 1non sapesse della cointestazione del conto, perché nell’ambito della
commissione rogatoria penale la banca ha trasmesso tutti i documenti di
apertura di tale relazione.
4. Sebbene
la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati possa essere
fatta valere di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2
LEF), giurisprudenza e dottrina considerano ch’essa dev’essere annunciata entro
un breve termine appropriato alle
circostanze, che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del
Tribunale federale 5A_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Il
diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la
rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (DTF 120 III
125, consid. 2/a, con rif.; sentenza del Tribunale federale
5A_25/2014 del 28 novembre 2014 consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2010.11 del
24 marzo 2010, RtiD 2010 II 722 n. 66c [massima]; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 23 ad art. 106 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 168 seg. ad art. 106 LEF). Ciò può
avvenire non solo quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese
con l’intenzione di ostacolare il decorso dell’esecuzione, ma anche quando
egli, senza dolo, agisce in altro modo incompatibile con le regole della buona
fede, in particolare quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo
legittimo (DTF 106 III 57 segg.).
4.1 Il
ritardo nella rivendicazione della proprietà di cose pignorate o sequestrate
può tuttavia costituire abuso manifesto di un diritto e provocarne la decadenza
soltanto quando il rivendicante sia personalmente a conoscenza del pignoramento
o del sequestro dei singoli beni rivendicati (DTF 112 III 59; 109 III 18 segg.;
Tschumy in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 106 LEF). La conoscenza del proprio patrocinatore non gli può essere in principio
imputata (DTF 114 III consid. 1/b, 109 III 18 consid.
1; A. Staehelin,
op. cit., n. 24 ad art. 106).
4.2 Ad
ogni buon conto il terzo rivendicante non è tenuto ad annunciare la sua pretesa
fintanto che una contestazione relativa alla pignorabilità dei beni in discussione
o alla validità del sequestro o del pignoramento non è stata decisa in modo
definitivo (DTF 114 III 92 consid. 1/c; già citata sentenza del
Tribunale federale 5A_25/2014 consid. 5.2). Questo perché egli fino a questo momento
non deve temere la realizzazione dei beni patrimoniali in discussione e la
conseguente eventuale perdita dei propri diritti (A. Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 106).
La perenzione del diritto di rivendicazione a seguito di ritardo doloso conduce
alla perdita del diritto del terzo solo nella procedura esecutiva in corso, ma
non anche alla perdita del proprio diritto materiale (A. Staehelin, op. cit., n. 25 e 28 ad art.
106).
4.3 Per
quanto concerne poi specificatamente il rapporto tra sequestro e pignoramento,
la rivendicazione dev’essere annunciata in tempo utile dopo la scadenza del
termine di opposizione al sequestro o il passaggio in giudicato della decisione
che respinge l’opposizione al sequestro, così da evitare al creditore di dover
affrontare inutilmente il dispendio della procedura di convalida del sequestro
e i costi connessi. Fatti salvi speciali motivi giustificativi, è abusivo
attendere il pignoramento per notificare eventuali pretese sui beni pignorati
(sentenze del Tribunale federale 5A_586/2014 del 17 settembre 2014 consid. 5.2
e 5C.209/2006 del 31 gennaio 2007 consid. 4.1; A. Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 106; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 50b ad art. 278 LEF; Rohner
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 16 ad art. 106 LEF).
5. Nel caso in esame, non è seriamente
contestabile che PI 2 abbia effettivamente avuto conoscenza del primo
sequestro del conto “Ausiliario”, giacché ha firmato di
proprio pugno il verbale del 3 aprile 2002
(doc. G accluso al ricorso). Che la misura riguardasse l’intero conto e
non sola la metà che la moglie pretende essere del marito risulta dal testo
stesso del verbale (“tutti gli averi [..]”).
Secondo la giurisprudenza appena citata (sopra consid. 4.2), PI 2 avrebbe quindi
dovuto notificare la propria pretesa all’UE dopo che la decisione 3 novembre
2008 di reiezione dell’opposizione al sequestro interposta dal marito (doc. H)
è diventata definitiva. A parte il fatto, però, che non è dato di sapere se e
quando la moglie è venuta a conoscenza di tale decisione, ad ogni modo la sua
omissione avrebbe determinato invero la perenzione della sua pretesa solo nella
(prima) procedura di sequestro (n. __________) e nella relativa esecuzione a
convalida (n. __________), la quale, contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente, risulta perenta. La procedente non ha infatti presentato alcuna
domanda di rigetto dell’opposizione a quell’esecuzione, men che meno entro
dieci giorni dalla notifica della sentenza 29 marzo 2016
della Corte d’appello del Tribunale
di Milano (art. 279 cpv. 2, 2° periodo LEF per analogia; DTF 143 III 582
consid. 3.2.1 e 135 III 555 consid. 2.3 i.f.). Il (primo)
sequestro è quindi decaduto (art. 280 n. 1 LEF), e con esso l’esecuzione di
convalida (dato che l’escusso è domiciliato all’estero, v. DTF 115 III 36 consid. 4/b). Per
tacere del fatto che tale esecuzione, sia come sia, appare di primo
acchito perenta per decorso del termine prescritto dall’art. 88 cpv. 2 LEF,
essendo passato più di un anno dalla notificazione della sentenza italiana.
6. Contrariamente
a quanto sostiene la reclamante, poi, il fatto che PI 2 abbia saputo
del primo sequestro non implica che sia venuta – o avrebbe dovuto venire – a
conoscenza anche del secondo. Dagli atti di prima sede non risulta che tale informazione
sia pervenuta alla rivendicante prima dell’inizio del giugno
del 2017, quando essa ha ricevuto lo scritto 31 maggio 2017 (doc. 6), con il
quale la banca le ha comunicato di non poter eseguire le sue istruzioni circa
la relazione a seguito dell’avvenuto sequestro.
6.1 Che
poi PI 1 mai abbia affermato nelle procedure pendenti che la relazione bancaria
era cointestata alla moglie risulta del tutto irrilevante, non potendo essere
imputata alla moglie questa omissione del marito (sopra consid. 4.1).
6.2 Anche
il fatto che PI 2 sia rappresentata dallo stesso avvocato che ha patrocinato il
marito negli ultimi 15 anni non può essere d’ausilio alla ricorrente. Certo, il
comportamento dell’avv. PA 2 potrebbe dare adito a dubbi di natura
deontologica nella misura in cui egli si è prestato a una manovra che per
quanto riguarda il suo cliente PI 1 appare abusiva. Come visto, tuttavia, il
ritardo nella rivendicazione della proprietà può costituire abuso manifesto di
un diritto e provocarne la decadenza soltanto quando il proprietario sia
personalmente a conoscenza del pignoramento eseguito sui singoli beni
rivendicati (sopra consid. 4.1), circostanza che in concreto, per quanto
attiene alla moglie, non risulta essersi realizzata prima dell’inizio del mese
di giugno 2017. E l’avv. PA 2 ha ricevuto il mandato di patrocinio da PI 2 solo
il 9 giugno 2017 (doc. A allegato alla rivendicazione del 28 giugno 2017). L’argomento
non giova pertanto alla tesi della ricorrente.
7. Nella sua replica spontanea la RI 1 rileva che PI 2 è venuta a conoscenza
del (secondo) decreto di sequestro (del 26 gennaio 2017) il 15 marzo 2017
quando ha ricevuto e sottoscritto la comunicazione del 7 marzo 2017 dell’UE di
Lugano (doc. GG). A quel momento essa avrebbe dovuto interporre opposizione al
sequestro, a mente della ricorrente, e non aspettare il 28 giugno 2017 (doc.
D). Nella duplica spontanea PI 1 e PI 2 sostengono invece che l’aver firmato
quell’avviso di ricevimento ancora non significa che PI 2 fosse a conoscenza
del contenuto della busta indirizzata al marito.
7.1 Ora, allegazioni contenute in una replica spontanea che si riferiscono
a fatti verificatisi prima della presentazione del ricorso e offerte di prove
allora già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR) – detti pseudonova – sono tardive,
e perciò irricevibili, in quanto addotte dopo
la scadenza del termine di ricorso (v. sopra consid. 1; sentenze
della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 3 e 15.2010.32/61 del 21 ottobre 2010, RtiD 2011 II 767 n. 46c
consid. 3.2/a). Non si può pertanto tenere conto né dell’allegazione
relativa alla comunicazione del 7 marzo 2017 dell’UE né
della comunicazione stessa (doc. GG).
7.2 Dall’avviso
di ricevimento incriminato, sia aggiunto per abbondanza, emerge del resto
unicamente che PI 2 ha preso in consegna la busta contenente la comunicazione
destinata al solo PI 1 e non anche ch’essa è venuta a conoscenza del suo contenuto. E non può ritenersi insolito che un coniuge non apra la corrispondenza
indirizzata all’altro. La semplice eventualità che la moglie l’abbia invece
aperta non basta perché le si possa imputare di avere tardato in modo manifestamente
abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) a rivendicare la sua pretesa.
8. Neppure
gli atti assunti da questa Camera dalla banca permettono di concludere con
certezza che la ricorrente sia stata informata subito del secondo sequestro.
Dalle “Client Notes” (a pag. 3) si evince infatti che il 31 gennaio 2017 il
responsabile della clientela ha ricevuto dal servizio legale della banca la
lettera 27 gennaio 2017, indirizzata allo “Spettabile No __________ Ausiliario RET”, in cui i clienti venivano ragguagliati sul sequestro della loro
relazione di stessa data, e ne ha informato telefonicamente “il” cliente, che l’ha
autorizzato a inviare la lettera per raccomandata e per fax. Che “il” cliente
fosse PI 1 risulta anche dalla nota del 22 maggio 2017, che riferisce di una
chiamata del cliente (“Kd” ossia Kunde o cliente), con cui egli ha comunicato che la metà dei soldi
appartiene alla moglie e ch’essa vorrebbe riscuotere tale somma. Le “Client
Notes” non dimostrano quindi che la banca abbia informato direttamente PI 2 del
secondo sequestro né ch’essa abbia avuto conoscenza delle comunicazioni
inviate, per raccomandata e per fax, al marito, anche perché i coniugi risultano
avere domicili separati (oltre che irricevibile [sopra consid. 7.1], il doc. GG
non dimostra il contrario, non essendo dato sapere se l’UE l’ha inviato al
domicilio della moglie [__________] e non del marito [indicato nello stesso
atto in __________] per errore o in base ad accertamenti particolari).
Secondo
gli atti trasmessi dalla banca l’unica prova che la rivendicante abbia saputo
del provvedimento del 27 gennaio 2017 è la sua richiesta del 23 maggio 2017 di
accreditare la metà del saldo del conto “Ausiliario” sul suo conto corrente,
cui è allegata una copia del verbale di sequestro allestita dall’UE di Lugano
il 6 marzo 2017. Avendo dichiarato la rivendicazione appena un mese dopo (il 28 giugno 2017), non si può dire che PI 2 abbia
tardato astutamente oppure si sia dimostrata manifestamente negligente. Anche
sotto questo profilo la decisione impugnata merita conferma.
9. Per
abbondanza va detto che, fosse anche la rivendicazione da ritenere manifestamente
e abusivamente tardiva, il pregiudizio per la ricorrente non può essere
ritenuto evidente, perché essa non pretende che, se avesse saputo della rivendicazione
subito dopo l’esecuzione del sequestro, essa non avrebbe chiesto il rigetto
dell’opposizione almeno per la metà intestata al marito (con un impatto limitato
sulle spese esecutive e giudiziarie).
10. In
via subordinata, la ricorrente chiede che il termine per promuovere l’azione di
rivendicazione sia assegnato a PI 2, poiché essa avrebbe completamente
omesso di dimostrare la fonte del proprio reddito e in che modo avrebbe
contribuito ad alimentare il conto cifrato, mentre il marito ha più volte
sostenuto in sede giudiziaria che gli attivi depositati erano di sua esclusiva
pertinenza. Il credito di lui verso la banca sarebbe così “sicuramente” più fondato della pretesa
della moglie.
10.1 Il
denaro depositato su un conto bancario aperto a nome di un cliente è di proprietà
della banca, il cliente disponendo soltanto di un credito contro di essa
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2009 del 20 aprile 2009, consid. 1; Lombardini, Droit bancaire suisse,
2008, pag. 412, nota a piè di pagina n. 6 e riferimento citato). Ciò vale anche
per la relazione bancaria in questione, che come emerge dalla distinta
patrimoniale al 10 luglio 2017 trasmessa dalla banca all’UE ha per oggetto
liquidità. Trattandosi di un credito non incorporato in una cartavalore
ai sensi degli art. 107 cpv. 1 n. 2 e 108 cpv. 2 n. 2 LEF, il termine per promuovere
azione va impartito applicando il criterio della miglior verosimiglianza. L’ufficio
può al riguardo fondarsi sulle apparenze senza dover esperire accertamenti più
approfonditi (A. Staehelin, op.
cit, n. 13 ad art. 107). Si attiene alle dichiarazioni delle
parti e non è tenuto a verificare la fondatezza della rivendicazione; deve
unicamente risolvere la questione del miglior diritto apparente, ovvero
determinare chi – tra l’escusso e il terzo rivendicante – ha, secondo la più
grande verosimiglianza, la qualità di creditore o è meglio in grado di disporre
del credito o di esercitarlo, senza doversi chiedere se la fattispecie è
conforme al diritto (DTF 123 III 370, consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale
5A.588/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.2). Per i crediti contro una
banca, il titolare è la persona cui il conto è (co)intestato, anche se il formulario A indica un’altra persona quale avente
diritto economico (sentenza della CEF 15.2008.29 del 3 marzo 2010, RtiD 2010
Considerandi
II 722 n. 67c consid. 3.3/b-c).
10.2
Come
emerge dalla documentazione di apertura del conto (doc. C allegato alla
rivendicazione del 28 giugno 2017), nel caso concreto è pacifico che PI 1 e PI
2.
sono contitolari della relazione n. __________ “Ausiliario”
(l’unica oggetto della decisione impugnata) nonché le uniche persone abilitate
a disporne formalmente nei confronti della banca. Ben si giustifica quindi, in
virtù dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF, impartire alla ricorrente il
termine per contestare giudizialmente la rivendicazione della metà del conto
formulata dalla resistente.
11.
Nella
replica spontanea la ricorrente chiede infine che, nell’ipotesi di reiezione
del suo ricorso, sia ripristinato il termine di 20 giorni per promuovere l’azione
di contestazione della pretesa di PI 2, siccome l’effetto sospensivo è stato concesso
dopo diversi giorni dall’inoltro del ricorso, sicché i giorni rimanenti per
attivarsi giudizialmente sarebbero pochissimi. Il termine stabilito all’art.
108.
cpv. 2 LEF, tuttavia, è un termine processuale perentorio, che non può
essere modificato, neppure per decisione delle autorità esecutive o giudiziarie (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
11, 23 e 24 ad § 11), eccezion fatta nelle ipotesi previste all’art. 33 cpv. 2
LEF, che in concreto non si realizzano. Invero, il problema posto dalla
ricorrente non si pone, poiché l’effetto sospensivo concesso a un ricorso retroagisce
alla data di emissione dell’atto impugnato (sentenza della CEF 15.2013.85 del 3
febbraio 2014 consid. 5.1; Erard in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 36 LEF), di modo che il
termine per inoltrare l’azione di contestazione della rivendicazione ricomincerà
a decorrere daccapo al momento della notifica della decisione odierna alla
ricorrente.
12.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–studio
legale ;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.