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Decisione

15.2017.70

Rivendicazione della metà di un conto bancario sequestrato e poi pignorato. Tempestività e abuso di diritto

17 maggio 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il 20 settembre 2017 l’UE ha assegnato alla RI

1 un termine di venti giorni per promuovere davanti al tribunale competente contro

PI 2 l’azione di contestazione della pretesa di lei, stimata in fr. 125'609.50

(metà del saldo del conto “Ausiliario”, di fr. 251'129.– secondo la

distinta patrimoniale del 10 luglio 2017).

L. Con

ricorso del 2 ottobre 2017, la RI 1 chiede che la rivendicazione di PI 2 sia dichiarata

perenta, che l’assegnazione di termine del 20 settembre 2017 sia dichiarata

nulla (subordinatamente annullata) e che di conseguenza la rivendicazione della

proprietà di un mezzo del conto “Ausiliario” non venga presa in considerazione.

In via subordinata la ricorrente postula che a PI 2 sia impartito il termine di

venti giorni per promuovere nei suoi confronti l’azione di accertamento della

nota pretesa.

M. Con

osservazioni del 18 ottobre 2017 PI 1 e PI 2 si sono opposti al ricorso, mentre

l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver fissato correttamente

il termine per promuovere l’azione. Con decreto del 6 ottobre 2017 il presidente

della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo. Nella replica spontanea

e nella duplica spontanea le parti si sono confermate nelle rispettive

posizioni.

N. In

risposta all’ordinanza 28 febbraio 2018 del presidente della Camera, il 7 marzo

2018 la PI 3 ha prodotto tutta la documentazione relativa al conto “Ausiliario”,

comprese le note interne, per il periodo dal 26 gennaio al 1° giugno 2017. Le

parti si sono espresse al riguardo nel termine impartito loro con osservazioni

del 22 marzo 2018, in cui hanno ribadito le rispettive conclusioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 20 settembre 2017 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nel

ricorso la RI 1 afferma di essere stata “più che in buona fede” nel

rinnovare il sequestro nel 2017 e intraprenderne la convalida, dal momento che

alcuni mesi prima la banca aveva indicato all’UE di Lugano PI 1 come unico

intestatario del conto “Ausiliario”. La ricorrente si dice quindi vittima non

solo di un atto illecito compiuto da quest’ultimo (che, patrocinato dall’odierno

avvocato della moglie, si è sempre affannato a dimostrare che gli attivi sul

conto cifrato erano di sua pertinenza senz’alcun cenno ai diritti da essa ora

rivendicati), ma anche delle consapevoli iniziative procedurali effettuate in

malafede dalla moglie, la quale avrebbe sfruttato l’inconsapevolezza della

creditrice circa la cointestazione del conto sequestrato, obbligandola a

effettuare ulteriori passi esecutivi. A mente della ricorrente, infatti, PI 2

era pacificamente a conoscenza dei due sequestri, siccome il primo decreto del

2002 le era stato consegnato in mani proprie per conto del marito. La moglie

avrebbe dovuto pertanto opporsi subito al secondo sequestro e non aspettare

cinque mesi e un giorno prima di notificare la propria pretesa, il 28 giugno

2017, ossia il giorno successivo al passaggio in giudicato della decisione di

rigetto definitivo dell’oppo­­sizione al secondo precetto esecutivo. Per la RI

1 la rivendicazione di PI 2 è tardiva ai sensi della giurisprudenza del

Tribunale federale, oltre che meramente strumentale e abusiva.

3. Nelle

osservazioni al ricorso PI 2 e PI 1 affermano che nel primo verbale di sequestro,

consegnato alla moglie, si faceva presente che erano stati sequestrati gli

averi patrimoniali di pertinenza del marito, ma non quelli di lei. Essa poteva

quindi ragionevolmente presumere che l’oggetto del sequestro fosse limitato

agli averi patrimoniali del marito. Del resto i resistenti contestano che quel

sequestro sia ancora in essere. D’altronde, non essendo parte in alcun

procedimento, PI 2 non sarebbe mai stata avvisata né del nuovo sequestro né del

pignoramento dei suoi averi, sino ai giorni precedenti la rivendicazione,

allorché la banca rifiutò di dar corso a una sua richiesta di trasferimento di

fondi. Secondo i resistenti, tutta la corrispondenza e gli atti giudiziari sono

stati indirizzati al solo PI 1, che nega di averne informato la moglie prima

del giugno 2017. Il patrocinatore di lui avrebbe ricevuto procura della moglie

per difendere i suoi interessi solo a quel momento e non avrebbe avuto motivo

di avvisarla prima perché doveva serbare il segreto professionale nei confronti

del marito. Ad ogni modo, essi sostengono, non si può imputare al terzo rivendicante

la conoscenza di un suo rappresentante e, comunque sia, egli non è tenuto a

rivendicare la propria pretesa fino a quando la questione della pignorabilità

dei suoi beni o della validità del sequestro non è definitivamente chiarita,

ciò che nel caso di specie è avvenuto solo al momento in cui è stata emessa la

sentenza di rigetto del 13 giugno 2017. Gli osservanti contestano infine che la

RI 1non sapesse della cointestazione del conto, perché nell’ambito della

commissione rogatoria penale la banca ha trasmesso tutti i documenti di

apertura di tale relazione.

4. Sebbene

la rivendicazione di un diritto di proprietà su beni pignorati possa essere

fatta valere di principio sino alla ripartizione del ricavato (art. 106 cpv. 2

LEF), giurisprudenza e dottrina considerano ch’essa dev’essere annunciata entro

un breve termine appropriato alle

circostanze, che di regola non dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del

Tribunale federale 5A_543/2015 del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1). Il

diritto del terzo è perento se questi tarda astutamente a dichiarare la

rivendicazione oppure se si dimostra manifestamente negligente (DTF 120 III

125, consid. 2/a, con rif.; sentenza del Tribunale federale

5A_25/2014 del 28 novembre 2014 consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2010.11 del

24 marzo 2010, RtiD 2010 II 722 n. 66c [massima]; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 23 ad art. 106 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 168 seg. ad art. 106 LEF). Ciò può

avvenire non solo quando il terzo ritarda la notificazione delle sue pretese

con l’intenzione di ostacolare il decorso dell’esecuzione, ma anche quando

egli, senza dolo, agisce in altro modo incompatibile con le regole della buona

fede, in particolare quando il ritardo non è giustificato da alcun motivo

legittimo (DTF 106 III 57 segg.).

4.1 Il

ritardo nella rivendicazione della proprietà di cose pignorate o sequestrate

può tuttavia costituire abuso manifesto di un diritto e provocarne la decadenza

soltanto quando il rivendicante sia personalmente a conoscenza del pignoramento

o del sequestro dei singoli beni rivendicati (DTF 112 III 59; 109 III 18 segg.;

Tschu­my in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 106 LEF). La conoscenza del proprio patrocinatore non gli può essere in principio

imputata (DTF 114 III consid. 1/b, 109 III 18 consid.

1; A. Staehelin,

op. cit., n. 24 ad art. 106).

4.2 Ad

ogni buon conto il terzo rivendicante non è tenuto ad annunciare la sua pretesa

fintanto che una contestazione relativa alla pignorabilità dei beni in discussione

o alla validità del sequestro o del pignoramento non è stata decisa in modo

definitivo (DTF 114 III 92 consid. 1/c; già citata sentenza del

Tribunale federale 5A_25/2014 consid. 5.2). Questo perché egli fino a questo momento

non deve temere la realizzazione dei beni patrimoniali in discussione e la

conseguente eventuale perdita dei propri diritti (A. Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 106).

La perenzione del diritto di rivendicazione a seguito di ritardo doloso conduce

alla perdita del diritto del terzo solo nella procedura esecutiva in corso, ma

non anche alla perdita del proprio diritto materiale (A. Stae­helin, op. cit., n. 25 e 28 ad art.

106).

4.3 Per

quanto concerne poi specificatamente il rapporto tra sequestro e pignoramento,

la rivendicazione dev’essere annunciata in tempo utile dopo la scadenza del

termine di opposizione al sequestro o il passaggio in giudicato della decisione

che respinge l’opposizione al sequestro, così da evitare al creditore di dover

affrontare inutilmente il dispendio della procedura di convalida del sequestro

e i costi connessi. Fatti salvi speciali motivi giustificativi, è abusivo

attendere il pignoramento per notificare eventuali pretese sui beni pignorati

(sentenze del Tribunale federale 5A_586/2014 del 17 settembre 2014 consid. 5.2

e 5C.209/2006 del 31 gennaio 2007 consid. 4.1; A. Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 106; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 50b ad art. 278 LEF; Rohner

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 16 ad art. 106 LEF).

5. Nel caso in esame, non è seriamente

contestabile che PI 2 abbia effettivamente avuto conoscenza del primo

sequestro del conto “Ausiliario”, giacché ha firmato di

proprio pugno il verbale del 3 aprile 2002

(doc. G accluso al ricorso). Che la misura riguardasse l’intero conto e

non sola la metà che la moglie pretende essere del marito risulta dal testo

stesso del verbale (“tutti gli averi [..]”).

Secondo la giurisprudenza appena citata (sopra consid. 4.2), PI 2 avrebbe quindi

dovuto notificare la propria pretesa all’UE dopo che la decisione 3 novembre

2008 di reiezione dell’opposizione al sequestro interposta dal marito (doc. H)

è diventata definitiva. A parte il fatto, però, che non è dato di sapere se e

quando la moglie è venuta a conoscenza di tale decisione, ad ogni modo la sua

omissione avrebbe determinato invero la perenzione della sua pretesa solo nella

(prima) procedura di sequestro (n. __________) e nella relativa esecuzione a

convalida (n. __________), la quale, contrariamente a quanto sostiene la

ricorrente, risulta perenta. La procedente non ha infatti presentato alcuna

domanda di rigetto dell’opposizione a quell’esecuzione, men che meno entro

dieci giorni dalla notifica della sentenza 29 marzo 2016

della Corte d’appello del Tribunale

di Milano (art. 279 cpv. 2, 2° periodo LEF per analogia; DTF 143 III 582

consid. 3.2.1 e 135 III 555 consid. 2.3 i.f.). Il (primo)

sequestro è quindi decaduto (art. 280 n. 1 LEF), e con esso l’ese­­cuzione di

convalida (dato che l’escusso è domiciliato all’estero, v. DTF 115 III 36 consid. 4/b). Per

tacere del fatto che tale esecuzione, sia come sia, appare di primo

acchito perenta per decorso del termine prescritto dall’art. 88 cpv. 2 LEF,

essendo passato più di un anno dalla notificazione della sentenza italiana.

6. Contrariamente

a quanto sostiene la reclamante, poi, il fatto che PI 2 abbia saputo

del primo sequestro non implica che sia venuta – o avrebbe dovuto venire – a

conoscenza anche del secondo. Dagli atti di prima sede non risulta che tale informazione

sia pervenuta alla rivendicante prima dell’inizio del giugno

del 2017, quando essa ha ricevuto lo scritto 31 maggio 2017 (doc. 6), con il

quale la banca le ha comunicato di non poter eseguire le sue istruzioni circa

la relazione a seguito dell’avvenu­­to sequestro.

6.1 Che

poi PI 1 mai abbia affermato nelle procedure pendenti che la relazione bancaria

era cointestata alla moglie risulta del tutto irrilevante, non potendo essere

imputata alla moglie questa omissione del marito (sopra consid. 4.1).

6.2 Anche

il fatto che PI 2 sia rappresentata dallo stesso avvocato che ha patrocinato il

marito negli ultimi 15 anni non può essere d’ausilio alla ricorrente. Certo, il

comportamento del­l’avv. PA 2 potrebbe dare adito a dubbi di natura

deontologica nella misura in cui egli si è prestato a una manovra che per

quanto riguarda il suo cliente PI 1 appare abusiva. Come visto, tuttavia, il

ritardo nella rivendicazione della proprietà può costituire abuso manifesto di

un diritto e provocarne la decadenza soltanto quando il proprietario sia

personalmente a conoscenza del pignoramento eseguito sui singoli beni

rivendicati (sopra consid. 4.1), circostanza che in concreto, per quanto

attiene alla moglie, non risulta essersi realizzata prima dell’inizio del mese

di giugno 2017. E l’avv. PA 2 ha ricevuto il mandato di patrocinio da PI 2 solo

il 9 giugno 2017 (doc. A allegato alla rivendicazione del 28 giugno 2017). L’argo­­mento

non giova pertanto alla tesi della ricorrente.

7. Nella sua replica spontanea la RI 1 rileva che PI 2 è venuta a conoscenza

del (secondo) decreto di sequestro (del 26 gennaio 2017) il 15 marzo 2017

quando ha ricevuto e sottoscritto la comunicazione del 7 marzo 2017 dell’UE di

Lugano (doc. GG). A quel momento essa avrebbe dovuto interporre opposizione al

sequestro, a mente della ricorrente, e non aspettare il 28 giugno 2017 (doc.

D). Nella duplica spontanea PI 1 e PI 2 sostengono invece che l’aver firmato

quell’avviso di ricevimento ancora non significa che PI 2 fosse a conoscenza

del contenuto della busta indirizzata al marito.

7.1 Ora, allegazioni contenute in una replica spontanea che si riferiscono

a fatti verificatisi prima della presentazione del ricorso e offerte di prove

allora già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR) – detti pseudonova – sono tardive,

e perciò irricevibili, in quanto addotte dopo

la scadenza del termine di ricorso (v. sopra consid. 1; sentenze

della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 3 e 15.2010.32/61 del 21 ottobre 2010, RtiD 2011 II 767 n. 46c

consid. 3.2/a). Non si può pertanto tenere conto né dell’allegazione

relativa alla comunicazione del 7 marzo 2017 dell’UE né

della comunicazione stessa (doc. GG).

7.2 Dall’avviso

di ricevimento incriminato, sia aggiunto per abbondanza, emerge del resto

unicamente che PI 2 ha preso in consegna la busta contenente la comunicazione

destinata al solo PI 1 e non anche ch’essa è venuta a conoscenza del suo contenuto. E non può ritenersi insolito che un coniuge non apra la corrispondenza

indirizzata all’altro. La semplice eventualità che la moglie l’abbia invece

aperta non basta perché le si possa imputare di avere tardato in modo manifestamente

abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) a rivendicare la sua pretesa.

8. Neppure

gli atti assunti da questa Camera dalla banca permettono di concludere con

certezza che la ricorrente sia stata informata subito del secondo sequestro.

Dalle “Client Notes” (a pag. 3) si evince infatti che il 31 gennaio 2017 il

responsabile della clientela ha ricevuto dal servizio legale della banca la

lettera 27 gennaio 2017, indirizzata allo “Spettabile No __________ Ausiliario RET”, in cui i clienti venivano ragguagliati sul sequestro della loro

relazione di stessa data, e ne ha informato telefonicamente “il” cliente, che l’ha

autorizzato a inviare la lettera per raccomandata e per fax. Che “il” cliente

fosse PI 1 risulta anche dalla nota del 22 maggio 2017, che riferisce di una

chiamata del cliente (“Kd” ossia Kunde o cliente), con cui egli ha comunicato che la metà dei soldi

appartiene alla moglie e ch’essa vorrebbe riscuotere tale somma. Le “Client

Notes” non dimostrano quindi che la banca abbia informato direttamente PI 2 del

secondo sequestro né ch’essa abbia avuto conoscenza delle comunicazioni

inviate, per raccomandata e per fax, al marito, anche perché i coniugi risultano

avere domicili separati (oltre che irricevibile [sopra consid. 7.1], il doc. GG

non dimostra il contrario, non essendo dato sapere se l’UE l’ha inviato al

domicilio della moglie [__________] e non del marito [indicato nello stesso

atto in __________] per errore o in base ad accertamenti particolari).

Secondo

gli atti trasmessi dalla banca l’unica prova che la rivendicante abbia saputo

del provvedimento del 27 gennaio 2017 è la sua richiesta del 23 maggio 2017 di

accreditare la metà del saldo del conto “Ausiliario” sul suo conto corrente,

cui è allegata una copia del verbale di sequestro allestita dall’UE di Lugano

il 6 marzo 2017. Avendo dichiarato la rivendicazione appena un mese dopo (il 28 giugno 2017), non si può dire che PI 2 abbia

tardato astutamente oppure si sia dimostrata manifestamente negligente. Anche

sotto questo profilo la decisione impugnata merita conferma.

9. Per

abbondanza va detto che, fosse anche la rivendicazione da ritenere manifestamente

e abusivamente tardiva, il pregiudizio per la ricorrente non può essere

ritenuto evidente, perché essa non pretende che, se avesse saputo della rivendicazione

subito dopo l’esecuzione del sequestro, essa non avrebbe chiesto il rigetto

dell’opposizione almeno per la metà intestata al marito (con un impatto limitato

sulle spese esecutive e giudiziarie).

10. In

via subordinata, la ricorrente chiede che il termine per promuovere l’azione di

rivendicazione sia assegnato a PI 2, poiché essa avrebbe completamente

omesso di dimostrare la fonte del proprio reddito e in che modo avrebbe

contribuito ad alimentare il conto cifrato, mentre il marito ha più volte

sostenuto in sede giudiziaria che gli attivi depositati erano di sua esclusiva

pertinenza. Il credito di lui verso la banca sarebbe così “sicuramente” più fondato della pretesa

della moglie.

10.1 Il

denaro depositato su un conto bancario aperto a nome di un cliente è di proprietà

della banca, il cliente disponendo soltanto di un credito contro di essa

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2009 del 20 aprile 2009, consid. 1; Lombardini, Droit ban­caire suisse,

2008, pag. 412, nota a piè di pagina n. 6 e riferimento citato). Ciò vale anche

per la relazione bancaria in questione, che come emerge dalla distinta

patrimoniale al 10 luglio 2017 trasmessa dalla banca all’UE ha per oggetto

liquidità. Trattandosi di un credito non incorporato in una cartavalore

ai sensi degli art. 107 cpv. 1 n. 2 e 108 cpv. 2 n. 2 LEF, il termine per promuovere

azione va impartito applicando il criterio della miglior verosimiglianza. L’ufficio

può al riguardo fondarsi sulle apparenze senza dover esperire accertamenti più

approfonditi (A. Stae­helin, op.

cit, n. 13 ad art. 107). Si attiene alle dichiarazioni delle

parti e non è tenuto a verificare la fondatezza della rivendicazione; deve

unicamente risolvere la questione del miglior diritto apparente, ovvero

determinare chi – tra l’escusso e il terzo rivendicante – ha, secondo la più

grande verosimiglianza, la qualità di creditore o è meglio in grado di disporre

del credito o di esercitarlo, senza doversi chiedere se la fattispecie è

conforme al diritto (DTF 123 III 370, consid. 3/b; sentenza del Tribunale federale

5A.588/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.2). Per i crediti contro una

banca, il titolare è la persona cui il conto è (co)inte­stato, anche se il formulario A indica un’altra persona quale aven­te

diritto economico (sentenza della CEF 15.2008.29 del 3 marzo 2010, RtiD 2010

Considerandi

II 722 n. 67c consid. 3.3/b-c).

10.2

Come

emerge dalla documentazione di apertura del conto (doc. C allegato alla

rivendicazione del 28 giugno 2017), nel caso concreto è pacifico che PI 1 e PI

2.

sono contitolari della relazione n. __________ “Ausiliario”

(l’unica oggetto della decisione impugnata) nonché le uniche persone abilitate

a disporne formalmente nei confronti della banca. Ben si giustifica quindi, in

virtù dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF, impartire alla ricorrente il

termine per contestare giudizialmente la rivendicazione della metà del conto

formulata dalla resistente.

11.

Nella

replica spontanea la ricorrente chiede infine che, nell’ipote­­si di reiezione

del suo ricorso, sia ripristinato il termine di 20 giorni per promuovere l’azione

di contestazione della pretesa di PI 2, siccome l’effetto sospensivo è stato concesso

dopo diversi giorni dall’inoltro del ricorso, sicché i giorni rimanenti per

attivarsi giudizialmente sarebbero pochissimi. Il termine stabilito all’art.

108.

cpv. 2 LEF, tuttavia, è un termine processuale perentorio, che non può

essere modificato, neppure per decisione delle autorità esecutive o giudiziarie (Amonn/Walther, Grund­riss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.

11, 23 e 24 ad § 11), eccezion fatta nelle ipotesi previste all’art. 33 cpv. 2

LEF, che in concreto non si realizzano. Invero, il problema posto dalla

ricorrente non si pone, poiché l’effetto sospensivo concesso a un ricorso retroagisce

alla data di emissione dell’atto impugnato (sentenza della CEF 15.2013.85 del 3

febbraio 2014 consid. 5.1; Erard in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 36 LEF), di modo che il

termine per inoltrare l’azione di contestazione della rivendicazione ricomincerà

a decorrere daccapo al momento della notifica della decisione odierna alla

ricorrente.

12.

Per legge non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–studio

legale ;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.