15.2017.72
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Vizio di citazione al pignoramento. Assenza di sanatoria
8 novembre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.72
Lugano
8 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 11 settembre 2017 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 22 agosto 2017 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
(patrocinato dall’abg. PA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza formulata il 29 marzo 2017 da PI 1 nei confronti di RI 1, l’indomani il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha sequestrato presso PI 2 di __________
“il conto n. __________ ed
eventuali altri rapporti, titoli, strumenti finanziari intestati al debitore” fino a concorrenza di fr. 18'649.82 oltre agli interessi dello
0.15% dal 26 luglio 2016 su fr. 17'469.40. Il 31 marzo 2017 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano ha eseguito il sequestro presso la banca.
Fatti
B. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2017 dall’UE di
Lugano a convalida del sequestro appena menzionato, PI 1 ha proceduto contro RI
1 per l’incasso di fr. 17'649.40 oltre agli interessi dello 0.15% dal 26
luglio 2016 e di fr. 1'000.42.
C. Il
18 aprile 2017 RI 1 ha interposto opposizione al sequestro, che il Pretore già
citato ha respinto con decisione del 20 giugno 2017. Contro la stessa, il 7
luglio 2017 RI 1 è insorto a questa Camera per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Con decreto 10
luglio 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo
contenuta nel reclamo.
D. Non
avendo l’escusso interposto opposizione all’esecuzione a convalida del sequestro,
l’escutente ne ha chiesto la prosecuzione, sicché il 22 agosto 2017 l’UE di
Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento per il 25 agosto 2017. In assenza del
debitore, l’UE ha poi eseguito il pignoramento della relazione bancaria sequestrata
solo il 7 settembre 2017.
E. Con
ricorso dell’11 settembre 2017 RI 1 ha chiesto l’annullamento dell’avviso di
pignoramento, così come la revoca del sequestro e del pignoramento.
F. Con
osservazioni rispettivamente del 18 settembre e del 4 ottobre 2017 PI 1 e l’UE
si sono opposti al ricorso.
G. In
data odierna, la Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto contro
la decisione con cui è stata respinta l’opposizione al sequestro (inc.
14.2017.110).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento,
avvenuta in concreto il 1° settembre 2017 (e non il 4 settembre come affermato
dal ricorrente, v. estratto EasyTrack relativo alla raccomandata __________),
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF). È invece
tardivo per quanto riguarda la domanda di revocare il sequestro eseguito dall’UE
il 31 marzo 2017, siccome il decreto e il verbale di sequestro gli sono giunti
già il 14 aprile 2017 (avviso di ricevimento della raccomandata __________).
Considerandi
2.
Il
ricorrente si duole innanzitutto per il fatto che l’avviso di pignoramento
emesso dall’UE il 22 agosto per il 25 agosto 2017 gli sia pervenuta per
raccomandata con grave ritardo solo il 4 settembre 2017. Chiede che “ne sia tenuto conto e siano apportate le dovute
correzioni”.
2.1
Secondo
l’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF, l’escusso è tenuto ad assistere al pignoramento o a
farvisi rappresentare. L’escusso non ha solo l’obbligo ma pure il diritto di assistere
al pignoramento per difendere i propri diritti (in particolare in relazione con
gli art. 92, 93 e 95 LEF), ciò che risulta non solo dalla ratio legis dell’art. 90 LEF, la quale prescrive la preventiva intimazione di un
avviso di pignoramento, ma anche più generalmente dal diritto di essere sentito
garantito all’art. 29 cpv. 2 Cost. (in questo senso già: DTF 30 I 802, consid. 2, citato da Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 14 ad art. 90 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed.
2013, n. 27 ad § 22). Il pignoramento eseguito
senza preventivo avviso a norma dell’art. 90 LEF è annullabile (DTF 115 III 43,
con rinvii; sentenze della CEF 15.2003.123 del 22 agosto 2003 e 15.2002.112 del
30.
ottobre 2002; Lebrecht in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art. 90 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 90).
2.2
Nel
caso di specie, il 22 agosto 2017 l’UE di Lugano ha emesso l’avviso
di pignoramento per il 25 agosto 2017. Esso, tuttavia, non è
pervenuto al debitore, residente in Italia, entro il 24 agosto 2017, ossia
almeno un giorno prima della data prevista per il pignoramento, bensì solo il 4
settembre 2017. Sennonché il pignoramento è poi stato effettuato, in
assenza del debitore e a sua insaputa, non il 25 agosto bensì il 7 settembre
2017.
Avesse egli contattato l’UE immediatamente
dopo la ricezione dell’avviso di pignoramento, anziché aspettare l’ultimo
giorno del termine di ricorso per impugnare tale atto, avrebbe potuto assistere
al pignoramento del 7 settembre o convenire un’altra data con l’UE. Non va
però ignorato che la data fissata dall’Ufficio era troppo ravvicinata tenuto
conto dei tempi di trasmissione postale verso l’Italia né si può escludere che RI
1.
abbia ritenuto in buona fede che il pignoramento fosse effettivamente stato
eseguito alla data indicata sull’avviso di pignoramento. Rimane da stabilire le
conseguenze della sua carente citazione.
2.3
Una disattenzione del diritto d’essere sentito
comporta – per principio – l’annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 285 consid.
2.6.1
con richiami), a condizione tuttavia che l’esercizio del diritto di
essere sentito sia di natura tale da influire sulla decisione da emanare (DTF
122.
II 469, consid. 4/a, con rif.; 122 I 53, consid. 4/a, con rif.; sentenza
della CEF 15.2003.123 già citata). Se l’interessato nondimeno ha potuto
esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità superiore provvista di piena
cognizione in fatto e in diritto, la violazione può ritenersi sanata. Sta di
fatto che ciò vale solo per disattenzioni non particolarmente gravi o per
disattenzioni che, pur gravi, l’autorità di ricorso può sanare essa medesima
poiché rinviare gli atti all’autorità precedente sarebbe un’operazione
sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 138 I 103 consid. 4.1.6.1, 137 I 197
consid. 2.3.2 con rinvii) in dispregio del principio della buona fede e dell’interesse
degno di protezione (sentenza del Tribunale federale 4A_453/2016 del 16
febbraio 2017, RSPC 2017, 313 segg. n. 1979, consid. 4.2.4).
a) Ciò
posto, una sanatoria del vizio di citazione dell’escusso è possibile, in linea
di massima, solo se egli è stato effettivamente in grado di partecipare all’esecuzione
del pignoramento o di farvisi validamente rappresentare (DTF 115 III 43 consid.
1; Lebrecht, op. cit., n. 16 ad
art. 90). È quindi per principio esclusa dopo il pignoramento eseguito in sua
assenza (sentenza della CEF 15.2002.112 già citata). Secondo la giurisprudenza
generica appena ricordata, tuttavia, solo l’escusso che si vale in buona fede
di un interesse degno di protezione può pretendere all’annullamento del
pignoramento.
b) Nel
caso di specie, non potrebbe di sicuro giustificare l’annullamento del pignoramento
la censura per cui il patrocinatore del procedente non sarebbe
iscritto all’ordine degli avvocati svizzeri, ticinesi o milanesi, con la
conseguenza che gli atti da ) ed è pertanto autorizzato a esercitare
permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera (art. 28 cpv. 1 LLCA, art. 2 cpv. 1 LAvv).
c) Non
vi è neppure ombra di dubbio riguardo al fatto che PI 1, ottenuto il sequestro
(eseguito il 30 marzo 2017), ha ossequiato il termine di dieci giorni
prescritto dall’art. 279 cpv. 1 LEF per promuovere l’esecuzione a convalida
dello stesso, dal momento che l’UE ha emesso il precetto esecutivo n. __________
già il 5 aprile 2017. Non avendo il ricorrente interposto opposizione al precetto
esecutivo, non vi era poi la necessità per il creditore di postularne il
rigetto, potendo egli richiedere direttamente la prosecuzione, cosa che ha fatto
il 26 maggio 2017.
d) Sono
d’altronde manifestamente irricevibili le doglianze circa la pretesa assenza di
motivi sufficienti perché il creditore potesse chiedere con urgenza il sequestro
e il pignoramento, e la mancanza di legame con la Svizzera del suo credito, come
pure la richiesta di correzione e riduzione della somma di fr. 20'317.05 vantata
dall’escutente. Non compete infatti né all’UE né a questa Camera, nella sua
veste di autorità di vigilanza, bensì al giudice del sequestro determinarsi sui
presupposti del sequestro stabilito dall’art. 272 LEF (esistenza e ammontare
del credito da garantire, causa del sequestro ed esistenza e appartenenza dei
beni da sequestrare). Per tacere del fatto che in concreto il Pretore non ha
decretato il sequestro di tutti i beni di RI 1 presso PI 2, ma unicamente
quelli necessari alla garanzia dell’importo indicato nella decisione di
sequestro.
e) Al
ricorrente va invece riconosciuto un evidente interesse a far valere che i suoi
beni non sono sequestrabili né pignorabili in quanto necessari all’esercizio
della sua professione, nella misura in cui gli averi da lui posseduti in banca
sarebbero indispensabili all’espletamento della sua attività di costruttore
edile e di topografo e sarebbero costituiti da rendite vitalizie ch’egli percepisce
quale ex politico, da redditi della propria attività professionale e da
prestazioni ch’egli percepisce dalla cassa pensioni dei geometri. Non sono
censure d’immediata risoluzione – se non la prima, siccome averi bancari non
possono ricadere tra gli “arnesi,
apparecchi, strumenti e libri” assolutamente
impignorabili nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF –, sicché si giustifica di
annullare l’avviso di pignoramento e il verbale (interno) di pignoramento,
e di rinviare la causa all’UE perché proceda all’emissione di un nuovo avviso
di pignoramento, avendo questa volta riguardo a prevedere tra l’intimazione
dell’avviso e la data prevista per il pignoramento un congruo lasso di tempo,
oppure convenendone preventivamente la data con l’escusso.
3.
Il
reclamante chiede anche la revoca del sequestro della sua relazione bancaria.
Già si è detto che la Camera non è competente per pronunciarsi sulla validità
del decreto di sequestro (sopra consid. 2.3/d). E nella misura in cui la
richiesta è rivolta contro l’esecuzione del sequestro cui ha proceduto l’UE
(art. 275 LEF), essa è tardiva (sopra consid. 1). Non vi sono d’altronde
elementi per ritenerla nulla, il ricorrente non avendo fornito documentazione
atta a dimostrare le proprie allegazioni in merito alla composizione degli
averi bancari sequestrati. La domanda risulta di conseguenza irricevibile.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e di conseguenza sono annullati l’avviso di pignoramento
del 22 agosto 2017 e il pignoramento del 7 settembre 2017 e la causa è retrocessa
all’Ufficio d’esecuzione di Lugano perché proceda come indicato al considerando
2.
/e.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.