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Decisione

15.2017.72

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Vizio di citazione al pignoramento. Assenza di sanatoria

8 novembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2017 dall’UE di

Lugano a convalida del sequestro appena menzionato, PI 1 ha proceduto contro RI

1 per l’incasso di fr. 17'649.40 oltre agli interessi dello 0.15% dal 26

luglio 2016 e di fr. 1'000.42.

C. Il

18 aprile 2017 RI 1 ha interposto opposizione al sequestro, che il Pretore già

citato ha respinto con decisione del 20 giugno 2017. Contro la stessa, il 7

luglio 2017 RI 1 è insorto a questa Camera per ottenerne l’annullamento, l’ac­­coglimento dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Con decreto 10

luglio 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo.

D. Non

avendo l’escusso interposto opposizione all’esecuzione a convalida del sequestro,

l’escutente ne ha chiesto la prosecuzione, sicché il 22 agosto 2017 l’UE di

Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento per il 25 agosto 2017. In assenza del

debitore, l’UE ha poi eseguito il pignoramento della relazione bancaria sequestrata

solo il 7 settembre 2017.

E. Con

ricorso dell’11 settembre 2017 RI 1 ha chiesto l’annullamento dell’avviso di

pignoramento, così come la revoca del sequestro e del pignoramento.

F. Con

osservazioni rispettivamente del 18 settembre e del 4 ottobre 2017 PI 1 e l’UE

si sono opposti al ricorso.

G. In

data odierna, la Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto contro

la decisione con cui è stata respinta l’opposizione al sequestro (inc.

14.2017.110).

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento,

avvenuta in concreto il 1° settembre 2017 (e non il 4 settembre come affermato

dal ricorrente, v. estratto EasyTrack relativo alla raccomandata __________),

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF). È invece

tardivo per quanto riguarda la domanda di revocare il sequestro eseguito dall’UE

il 31 marzo 2017, siccome il decreto e il verbale di sequestro gli sono giunti

già il 14 aprile 2017 (avviso di ricevimento della raccomandata __________).

Considerandi

2.

Il

ricorrente si duole innanzitutto per il fatto che l’avviso di pignoramento

emesso dall’UE il 22 agosto per il 25 agosto 2017 gli sia pervenuta per

raccomandata con grave ritardo solo il 4 settembre 2017. Chiede che “ne sia tenuto conto e siano apportate le dovute

correzioni”.

2.1

Secondo

l’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF, l’escusso è tenuto ad assistere al pignoramento o a

farvisi rappresentare. L’escusso non ha solo l’obbligo ma pure il diritto di assistere

al pignoramento per difendere i propri diritti (in particolare in relazione con

gli art. 92, 93 e 95 LEF), ciò che risulta non solo dalla ratio legis dell’art. 90 LEF, la quale prescrive la preventiva intimazione di un

avviso di pignoramento, ma anche più generalmente dal diritto di essere sentito

garantito all’art. 29 cpv. 2 Cost. (in questo senso già: DTF 30 I 802, consid. 2, citato da Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 14 ad art. 90 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed.

2013, n. 27 ad § 22). Il pignoramento eseguito

senza preventivo avviso a norma dell’art. 90 LEF è annullabile (DTF 115 III 43,

con rinvii; sentenze della CEF 15.2003.123 del 22 agosto 2003 e 15.2002.112 del

30.

ottobre 2002; Lebrecht in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 15 ad art. 90 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 90).

2.2

Nel

caso di specie, il 22 agosto 2017 l’UE di Lugano ha emesso l’avviso

di pignoramento per il 25 agosto 2017. Esso, tuttavia, non è

pervenuto al debitore, residente in Italia, entro il 24 agosto 2017, ossia

almeno un giorno prima della data prevista per il pignoramento, bensì solo il 4

settembre 2017. Sennonché il pignoramento è poi stato effettuato, in

assenza del debitore e a sua insaputa, non il 25 agosto bensì il 7 settembre

2017.

Avesse egli contattato l’UE immediatamente

dopo la ricezione dell’avviso di pignoramento, anziché aspettare l’ultimo

giorno del termine di ricorso per impugnare tale atto, avrebbe potuto assistere

al pignoramento del 7 settembre o convenire un’altra data con l’UE. Non va

però ignorato che la data fissata dall’Ufficio era troppo ravvicinata tenuto

conto dei tempi di trasmissione postale verso l’Italia né si può escludere che RI

1.

abbia ritenuto in buona fede che il pignoramento fosse effettivamente stato

eseguito alla data indicata sull’avviso di pignoramento. Rimane da stabilire le

conseguenze della sua carente citazione.

2.3

Una disattenzione del diritto d’essere sentito

comporta – per prin­cipio – l’annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 285 consid.

2.6.1

con richiami), a condizione tuttavia che l’esercizio del diritto di

essere sentito sia di natura tale da influire sulla decisione da emanare (DTF

122.

II 469, consid. 4/a, con rif.; 122 I 53, consid. 4/a, con rif.; sentenza

della CEF 15.2003.123 già citata). Se l’in­teressato nondimeno ha potuto

esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità superiore provvista di piena

cognizione in fatto e in diritto, la violazione può ritenersi sanata. Sta di

fatto che ciò vale solo per disattenzioni non particolarmente gravi o per

disattenzioni che, pur gravi, l’autorità di ricorso può sanare essa medesima

poiché rinviare gli atti all’autorità precedente sarebbe un’o­perazione

sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 138 I 103 consid. 4.1.6.1, 137 I 197

consid. 2.3.2 con rinvii) in dispregio del principio della buona fede e dell’interesse

degno di protezione (sentenza del Tribunale federale 4A_453/2016 del 16

febbraio 2017, RSPC 2017, 313 segg. n. 1979, consid. 4.2.4).

a) Ciò

posto, una sanatoria del vizio di citazione dell’escusso è pos­sibile, in linea

di massima, solo se egli è stato effettivamente in grado di partecipare all’esecuzione

del pignoramento o di farvisi validamente rappresentare (DTF 115 III 43 consid.

1; Lebrecht, op. cit., n. 16 ad

art. 90). È quindi per principio esclusa dopo il pignoramento eseguito in sua

assenza (sentenza della CEF 15.2002.112 già citata). Secondo la giurisprudenza

generica appena ricordata, tuttavia, solo l’escusso che si vale in buona fede

di un interesse degno di protezione può pretendere all’annulla­­mento del

pignoramento.

b) Nel

caso di specie, non potrebbe di sicuro giustificare l’annulla­­mento del pignoramento

la censura per cui il patrocinatore del procedente non sarebbe

iscritto all’ordine degli avvocati svizzeri, ticinesi o milanesi, con la

conseguenza che gli atti da ) ed è pertanto autorizzato a esercitare

permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera (art. 28 cpv. 1 LLCA, art. 2 cpv. 1 LAvv).

c) Non

vi è neppure ombra di dubbio riguardo al fatto che PI 1, ottenuto il sequestro

(eseguito il 30 marzo 2017), ha ossequiato il termine di dieci giorni

prescritto dall’art. 279 cpv. 1 LEF per promuovere l’esecuzione a convalida

dello stesso, dal momento che l’UE ha emesso il precetto esecutivo n. __________

già il 5 aprile 2017. Non avendo il ricorrente interposto opposizione al precetto

esecutivo, non vi era poi la necessità per il creditore di postularne il

rigetto, potendo egli richiedere direttamente la prosecuzione, cosa che ha fatto

il 26 maggio 2017.

d) Sono

d’altronde manifestamente irricevibili le doglianze circa la pretesa assenza di

motivi sufficienti perché il creditore potesse chiedere con urgenza il sequestro

e il pignoramento, e la mancanza di legame con la Svizzera del suo credito, come

pure la richiesta di correzione e riduzione della somma di fr. 20'317.05 vantata

dall’escutente. Non compete infatti né all’UE né a questa Camera, nella sua

veste di autorità di vigilanza, bensì al giudice del sequestro determinarsi sui

presupposti del sequestro stabilito dall’art. 272 LEF (esistenza e ammontare

del credito da garantire, causa del sequestro ed esistenza e appartenenza dei

beni da sequestrare). Per tacere del fatto che in concreto il Pretore non ha

decretato il sequestro di tutti i beni di RI 1 presso PI 2, ma unicamente

quelli necessari alla garanzia dell’importo indicato nella decisione di

sequestro.

e) Al

ricorrente va invece riconosciuto un evidente interesse a far valere che i suoi

beni non sono sequestrabili né pignorabili in quanto necessari all’esercizio

della sua professione, nella misura in cui gli averi da lui posseduti in banca

sarebbero indispensabili all’espletamento della sua attività di costruttore

edile e di topografo e sarebbero costituiti da rendite vitalizie ch’egli percepisce

quale ex politico, da redditi della propria attività professionale e da

prestazioni ch’egli percepisce dalla cassa pensioni dei geometri. Non sono

censure d’immediata risoluzione – se non la prima, siccome averi bancari non

possono ricadere tra gli “arnesi,

apparecchi, strumenti e libri” assolutamente

impignorabili nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF –, sicché si giustifica di

annullare l’avviso di pignoramento e il verbale (interno) di pignoramento,

e di rinviare la causa all’UE perché proceda all’emissione di un nuovo avviso

di pignoramento, avendo questa volta riguardo a prevedere tra l’intimazione

dell’avviso e la data prevista per il pignoramento un congruo lasso di tempo,

oppure convenendone preventivamente la data con l’escusso.

3.

Il

reclamante chiede anche la revoca del sequestro della sua relazione bancaria.

Già si è detto che la Camera non è competente per pronunciarsi sulla validità

del decreto di sequestro (sopra consid. 2.3/d). E nella misura in cui la

richiesta è rivolta contro l’esecuzione del sequestro cui ha proceduto l’UE

(art. 275 LEF), essa è tardiva (sopra consid. 1). Non vi sono d’altronde

elementi per ritenerla nulla, il ricorrente non avendo fornito documentazione

atta a dimostrare le proprie allegazioni in merito alla composizione degli

averi bancari sequestrati. La domanda risulta di conseguenza irricevibile.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e di conseguenza sono annullati l’avviso di pignoramento

del 22 agosto 2017 e il pignoramento del 7 settembre 2017 e la causa è retrocessa

all’Ufficio d’esecuzione di Lugano perché proceda come indicato al considerando

2.

/e.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.