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Decisione

15.2017.73

Avvisi di partecipazione al pignoramento e verbale di pignoramento. Ricorso parzialmente abusivo. Ricusa. Eccezione di compensazione. Diritto di essere sentito. Minimo esistenziale e pignoramento di u

7 novembre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi sono tempestivi (art. 17 cpv. 2 LEF). Le due procedure di ricorso in oggetto, poiché vertono sulla stessa procedura di pignoramento,

possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm),

pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche sin­golarmente.

2. In

entrambi i ricorsi RI 1 ripresenta tutta una serie di censure che questa Camera

ha già avuto modo di dichiarare irricevibili o di respingere in precedenti

decisioni. Nella sentenza 15.2016.91 del 29 novembre 2016 (consid. 4), la

ricorrente è persino stata avvertita che futuri ricorsi contenenti

domande di ricusa o di sospensione delle esecuzioni dirette nei suoi confronti

fondati sui medesimi motivi fatti valere in quella sede sarebbero stati

rinviati al mittente senz’altra formalità come viziati da condotta processuale

querulomane o altrimenti abusiva (art. 132 cpv. 3 CPC per analogia), ciò che è

stato fatto per quanto attiene al ricorso del 5 giugno 2017 (scritto del 20

giugno 2017). Se così non si procede con i due ricorsi in esame è solo perché per

alcune censure (sotto consid. 3-6) la ricorrente non è ancora stata diffidata a

ripresentarle. Ad ogni modo, le tre prime doglianze (sotto consid. 2.1-2.3)

sono chiaramente abusive, sicché basta rinviare alle considerazioni già

espresse in altre sentenze, ricordate nei seguenti considerandi.

2.1 Le

domande di ricusa formulate nei confronti del presidente della Camera sono

fondate su argomenti generici e illazioni non dimostrate, la cui

inammissibilità è già ben nota alla ricorrente (sentenze del Tribunale federale

5A_249/2017 del 3 aprile 2017 e della CEF 15.2016.91 già citata, consid. 1 e

14.2017.5 del 16 febbraio 2017, consid. 4 e 5, tutte con numerosi rinvii).

2.2 Le

richieste di sospensione delle esecuzioni dirette contro di lei ripropongono i

soliti motivi, già respinti più volte (sentenze della CEF 15.2016.91 già

citata, consid. 2 con numerosi rinvii, nonché 14.2016.296 del 15 febbraio 2017

consid. 6 e 7).

2.3 Le

censure di denegata e ritardata giustizia riferite alle memorie presentate

dalla ricorrente il 26 aprile e il 31 agosto 2016 (recte: 2015) sono già

state respinte dalla Camera con sentenza del 29 novembre 2016 (inc. 15.2016.91

già citato, consid. 3), mentre il ricorso del 9 gennaio 2017 è stato respinto

con decisione del 15 febbraio 2017 (inc. 15.2017.4), come del resto

rammentatole nella decisione del 13 aprile 2017 (inc. 15.2017.19, consid. 3 e 4).

3. L’eccezione

di compensazione sollevata nel primo ricorso non è proponibile con un ricorso all’autorità

di vigilanza (art. 17 LEF), trattandosi di un mezzo di difesa del diritto

materiale, che rientra nella competenza del giudice di merito. Andava semmai

fatta valere nelle singole procedure amministrative o civili di accertamento

dei crediti posti in esecuzione dallo Stato del Canton Ticino, dalla PI 2 e

dalla PI 3, rispettivamente dalla PI 4, dal momento che l’asserito credito

opposto in compensazione pare sorto prima del 2015 (RI 1 si riferisce infatti

al riguardo agli atti di un incarto

della Camera di protezione del Tribunale d’appello del 2014 [inc. 9.2014.37]), mentre le procedure di rigetto definitivo dell’op­­posizione avviate dai

summenzionati quattro creditori risalgono tutte al 2016. Tardiva, la censura è

di conseguenza inammissibile.

4. La

richiesta di verifica delle esecuzioni oggetto degli avvisi di partecipazione

Considerandi

al pignoramento impugnati come pure delle esecuzioni per le quali è stato

eseguito il pignoramento dell’11 luglio 2017 è strumentale, perché la

ricorrente ben sa che le sue opposizioni sono state tutte rigettate in via

definitiva (per quanto riguarda le esecuzioni oggetto del primo ricorso, v.

sentenze della CEF 15.2016.157-159 del 7 settembre 2016, nonché le decisioni del Giudice di pace del Circolo di Lugano

Ovest del 20 marzo 2017 [inc. 232/C/16 e 89/C/16] e del 5 aprile 2017 [inc. 172/A/17], e dell’Istituto delle assicurazioni sociali del 28 marzo 2017 [inc. 2091537]; le

altre esecuzioni sono state controllate dall’UE sotto la supervisione dell’ispettore

della Camera), mentre non risulta avere interposto opposizione all’esecuzione

n. __________ promossa dalla PI 3. Lo può del resto verificare essa stessa

consultando gli incarti delle singole esecuzioni presso l’UE.

5.

È

abusivo da parte della ricorrente lamentare una violazione del proprio diritto

di essere sentita allorché non ha mai dato seguito agli avvisi di pignoramento

emessi dall’UE (se non impugnandoli senza successo), che come già rammentatole

in precedenti procedure (sentenza della CEF 15.2016.91 già

citata, consid. 2, e il rinvio) hanno proprio la funzione di permettere al

debitore escusso di esprimersi sul pignoramento e

specialmente sul proprio minimo esistenziale. In particolare ella non si è

presentata al pignoramento fissato per il 7 giugno 2017 con avviso di pignoramento

del 17 maggio 2017 (cui era annessa la lista delle 56 esecuzioni prevenute a

quel momento allo stadio della prosecuzione), notificatole per raccomandata (n.

__________) il 29 maggio 2017.

6.

Il

vago accenno dell’escussa a una violazione del proprio minimo esistenziale è

del resto senza rilievo, dal momento che l’UE ha accertato che non consegue

redditi (v. il quarto foglio del verbale interno delle operazioni di

pignoramento). Che poi il saldo del conto pignorato sia costituito di redditi

della sua attività professionale necessari al suo sostentamento esistenziale al

momento in cui, il 18 agosto 2015, sono stati sequestrati – e non siano invece

importi risparmiati, illimitatamente pignorabili (DTF 59 III 118; sentenza

della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017 consid. 5.1 con rinvii) – è

circostanza che la ricorrente non ha dimostrato, e invero neppure allegato.

7.

Con

l’emanazione del giudizio odierno le domande di concessione dell’effetto

sospensivo diventano senza oggetto.

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Le domande di ricusa sono inammissibili.

2.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso del 18 settembre 2017 (n. 35/2017) è

respinto.

3.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso del 28 settembre 2017 (n. 37/2017) è

respinto.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione all’avv. .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.