15.2017.73
Avvisi di partecipazione al pignoramento e verbale di pignoramento. Ricorso parzialmente abusivo. Ricusa. Eccezione di compensazione. Diritto di essere sentito. Minimo esistenziale e pignoramento di u
7 novembre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2017.73
15.2017.74
Lugano
7 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi del 18 e del 28 settembre 2017
(n. 35 e 37/2017) di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di partecipazione al
pignoramento emessi il 7 settembre 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (per le prime sei esecuzioni)
(rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella)
PI 2, __________
PI 3, __________
PI 4, __________
rispettivamente contro il verbale di pignoramento dell’8 settembre 2017
eseguito a favore di 65 esecuzioni (n. __________ ecc.), tra cui quelle nove
già citate;
ritenuto
in fatto: A. In
seguito all’annullamento degli attestati di carenza beni emessi dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano il 27 febbraio 2017 nelle 45 esecuzioni promosse
nei confronti dell’avv. RI 1 dai creditori formanti il gruppo n. __________ (sentenza della CEF 15.2017.19 del 13 aprile 2017), il 17 maggio 2017
l’UE ha emesso un nuovo avviso di pignoramento, cui ha allegato la lista delle
56 esecuzioni pervenute allo stadio della prosecuzione fino a quel momento, e
con cui ha convocato l’escussa presso l’Ufficio per il 7 giugno 2017 in vista
dell’esecuzione del pignoramento. Pignoramento che è poi stato eseguito d’ufficio
in assenza dell’escussa solo il 7 luglio 2017.
B. Il 7 settembre 2017 l’UE di Lugano ha emesso nei
confronti di RI 1 nove nuovi avvisi di partecipazione al pignoramento eseguito
l’11 luglio 2017 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________.
C. Il
giorno successivo, ovvero l’8 settembre 2017, l’UE ha emesso il verbale di quel
pignoramento, con cui ha accertato che l’unico attivo pignorabile è il saldo
del conto corrente dell’escussa (rubrica “__________”)
presso PI 5 di __________, di circa fr. 14'536.–. Il verbale è stato notificato all’escussa il 18 settembre 2017.
D. Con
un primo ricorso dello stesso 18 settembre 2017 diretto contro i nove avvisi di
partecipazione al pignoramento, RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, la ricusa del presidente della Camera, in via principale la
sospensione delle esecuzioni e in via subordinata il loro “congelamento” o la
loro proroga fino alla definizione del procedimento penale a suo carico, ma
almeno per un anno. Ha pure postulato l’accoglimento dell’eccezione di
compensazione da lei fatta valere con il credito vantato verso lo Stato del
Canton Ticino per fr. 32'401.– (famiglia __________ – ARP Lugano), l’accertamento
della nullità delle esecuzioni impugnate e in subordine il loro annullamento.
Ha infine chiesto di accertare l’avvenuta denegata e ritardata giustizia in
merito alle sue doglianze presentate il 26 aprile 2016, il 31 agosto 2016 e il
9 gennaio 2017 e a “tutte
quelle sino ad oggi depositate”, così come di
verificare “tutte le
esecuzioni che si vorrebbe far partecipare, come pure quelle alla base dell’asserito
contestato pignoramento del 11 luglio 2017, in punto dell’esistenza di un
titolo di rigetto definitivo per ognuna di esse”.
E. Con
un secondo ricorso del 28 settembre 2017 diretto contro il verbale di
pignoramento emesso l’8 settembre 2017, RI 1 ha chiesto, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, la ricusa del presidente della Camera, in via
principale la sospensione
delle esecuzioni, “ovvero la cancellazione del relativo ACB provvisorio”, e in via subordinata il loro “congelamento” fino alla
definizione del procedimento penale a suo carico. Ha pure postulato di
accertare la nullità dell’attestato di carenza beni provvisorio “multiplo”. Ha infine
nuovamente chiesto di verificare tutte le esecuzioni elencate nel verbale “in punto dell’esistenza di un titolo di rigetto
definitivo per ognuna di esse”.
F. Visto
l’esito del giudizio odierno, i ricorsi non sono stati notificati per
osservazioni né alle controparti né all’UE di Lugano.
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica degli atti impugnati,
Fatti
i ricorsi sono tempestivi (art. 17 cpv. 2 LEF). Le due procedure di ricorso in oggetto, poiché vertono sulla stessa procedura di pignoramento,
possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm),
pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. In
entrambi i ricorsi RI 1 ripresenta tutta una serie di censure che questa Camera
ha già avuto modo di dichiarare irricevibili o di respingere in precedenti
decisioni. Nella sentenza 15.2016.91 del 29 novembre 2016 (consid. 4), la
ricorrente è persino stata avvertita che futuri ricorsi contenenti
domande di ricusa o di sospensione delle esecuzioni dirette nei suoi confronti
fondati sui medesimi motivi fatti valere in quella sede sarebbero stati
rinviati al mittente senz’altra formalità come viziati da condotta processuale
querulomane o altrimenti abusiva (art. 132 cpv. 3 CPC per analogia), ciò che è
stato fatto per quanto attiene al ricorso del 5 giugno 2017 (scritto del 20
giugno 2017). Se così non si procede con i due ricorsi in esame è solo perché per
alcune censure (sotto consid. 3-6) la ricorrente non è ancora stata diffidata a
ripresentarle. Ad ogni modo, le tre prime doglianze (sotto consid. 2.1-2.3)
sono chiaramente abusive, sicché basta rinviare alle considerazioni già
espresse in altre sentenze, ricordate nei seguenti considerandi.
2.1 Le
domande di ricusa formulate nei confronti del presidente della Camera sono
fondate su argomenti generici e illazioni non dimostrate, la cui
inammissibilità è già ben nota alla ricorrente (sentenze del Tribunale federale
5A_249/2017 del 3 aprile 2017 e della CEF 15.2016.91 già citata, consid. 1 e
14.2017.5 del 16 febbraio 2017, consid. 4 e 5, tutte con numerosi rinvii).
2.2 Le
richieste di sospensione delle esecuzioni dirette contro di lei ripropongono i
soliti motivi, già respinti più volte (sentenze della CEF 15.2016.91 già
citata, consid. 2 con numerosi rinvii, nonché 14.2016.296 del 15 febbraio 2017
consid. 6 e 7).
2.3 Le
censure di denegata e ritardata giustizia riferite alle memorie presentate
dalla ricorrente il 26 aprile e il 31 agosto 2016 (recte: 2015) sono già
state respinte dalla Camera con sentenza del 29 novembre 2016 (inc. 15.2016.91
già citato, consid. 3), mentre il ricorso del 9 gennaio 2017 è stato respinto
con decisione del 15 febbraio 2017 (inc. 15.2017.4), come del resto
rammentatole nella decisione del 13 aprile 2017 (inc. 15.2017.19, consid. 3 e 4).
3. L’eccezione
di compensazione sollevata nel primo ricorso non è proponibile con un ricorso all’autorità
di vigilanza (art. 17 LEF), trattandosi di un mezzo di difesa del diritto
materiale, che rientra nella competenza del giudice di merito. Andava semmai
fatta valere nelle singole procedure amministrative o civili di accertamento
dei crediti posti in esecuzione dallo Stato del Canton Ticino, dalla PI 2 e
dalla PI 3, rispettivamente dalla PI 4, dal momento che l’asserito credito
opposto in compensazione pare sorto prima del 2015 (RI 1 si riferisce infatti
al riguardo agli atti di un incarto
della Camera di protezione del Tribunale d’appello del 2014 [inc. 9.2014.37]), mentre le procedure di rigetto definitivo dell’opposizione avviate dai
summenzionati quattro creditori risalgono tutte al 2016. Tardiva, la censura è
di conseguenza inammissibile.
4. La
richiesta di verifica delle esecuzioni oggetto degli avvisi di partecipazione
Considerandi
al pignoramento impugnati come pure delle esecuzioni per le quali è stato
eseguito il pignoramento dell’11 luglio 2017 è strumentale, perché la
ricorrente ben sa che le sue opposizioni sono state tutte rigettate in via
definitiva (per quanto riguarda le esecuzioni oggetto del primo ricorso, v.
sentenze della CEF 15.2016.157-159 del 7 settembre 2016, nonché le decisioni del Giudice di pace del Circolo di Lugano
Ovest del 20 marzo 2017 [inc. 232/C/16 e 89/C/16] e del 5 aprile 2017 [inc. 172/A/17], e dell’Istituto delle assicurazioni sociali del 28 marzo 2017 [inc. 2091537]; le
altre esecuzioni sono state controllate dall’UE sotto la supervisione dell’ispettore
della Camera), mentre non risulta avere interposto opposizione all’esecuzione
n. __________ promossa dalla PI 3. Lo può del resto verificare essa stessa
consultando gli incarti delle singole esecuzioni presso l’UE.
5.
È
abusivo da parte della ricorrente lamentare una violazione del proprio diritto
di essere sentita allorché non ha mai dato seguito agli avvisi di pignoramento
emessi dall’UE (se non impugnandoli senza successo), che come già rammentatole
in precedenti procedure (sentenza della CEF 15.2016.91 già
citata, consid. 2, e il rinvio) hanno proprio la funzione di permettere al
debitore escusso di esprimersi sul pignoramento e
specialmente sul proprio minimo esistenziale. In particolare ella non si è
presentata al pignoramento fissato per il 7 giugno 2017 con avviso di pignoramento
del 17 maggio 2017 (cui era annessa la lista delle 56 esecuzioni prevenute a
quel momento allo stadio della prosecuzione), notificatole per raccomandata (n.
__________) il 29 maggio 2017.
6.
Il
vago accenno dell’escussa a una violazione del proprio minimo esistenziale è
del resto senza rilievo, dal momento che l’UE ha accertato che non consegue
redditi (v. il quarto foglio del verbale interno delle operazioni di
pignoramento). Che poi il saldo del conto pignorato sia costituito di redditi
della sua attività professionale necessari al suo sostentamento esistenziale al
momento in cui, il 18 agosto 2015, sono stati sequestrati – e non siano invece
importi risparmiati, illimitatamente pignorabili (DTF 59 III 118; sentenza
della CEF 15.2016.102 del 24 maggio 2017 consid. 5.1 con rinvii) – è
circostanza che la ricorrente non ha dimostrato, e invero neppure allegato.
7.
Con
l’emanazione del giudizio odierno le domande di concessione dell’effetto
sospensivo diventano senza oggetto.
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Le domande di ricusa sono inammissibili.
2.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso del 18 settembre 2017 (n. 35/2017) è
respinto.
3.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso del 28 settembre 2017 (n. 37/2017) è
respinto.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione all’avv. .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.