15.2017.75
Ricorso contro la notificazione di pignoramento. Difetto del potere di rappresentanza del legale. Irricevibilità di argomenti già esaminati e respinti in precedenti procedure
28 febbraio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
RI 1
Incarto n.
15.2017.75
Lugano
28 febbraio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente,
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 4 ottobre 2017 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la notificazione 8 settembre 2017 all’PI 5 del pignoramento
della rendita LAINF dovuta alla ricorrente, eseguito a favore delle esecuzioni
n. __________, ecc. promosse nei confronti della ricorrente da
PI 1,
(rappresentato dall’RA 1, )
PI 2, e
PI 3,
(rappresentati dall’RA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Il 14 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 otto verbali di pignoramento da
valere come attestati di carenza di beni a favore del gruppo formato
delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ promosse dal PI 1 (per le due prime), dallo PI 2
(per le quattro successive) e dalla PI 3 (per le ultime due), per una somma
complessiva di fr. 15'766.10. Con sentenza del 28 luglio 2016, questa
Camera ha parzialmente accolto un ricorso 27 giugno 2016 dell’escussa nel senso
che ha annullato gli otto attestati di carenza di beni e ha retrocesso l’incarto
all’UE perché procedesse a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione
dell’escussa e riesame della pignorabilità della rendita d’invalidità versatale
dalla PI 5 (inc. 15.2016.57).
Fatti
B. Il
5 ottobre 2016 l’UE ha notificato all’PI
5 il pignoramento immediato dell’importo della rendita d’invalidità LAINF
dovuta alla ricorrente (di fr. 2'674.–) eccedente il suo minimo
esistenziale stabilito in fr. 1'712.25 mensili e il 4
novembre 2016 ha emesso il nuovo verbale di pignoramento a
favore del noto gruppo di esecuzioni.
Statuendo su un nuovo ricorso di RI 1, il 4 settembre 2017
questa Camera ha ricondotto a fr. 1'785.70 il minimo esistenziale di lei (sentenza inc. 15.2016. 104, nel frattempo passata in giudicato: sentenza del Tribunale federale 5A_748/2017
del 23 gennaio 2018). In esito a ciò, l’8 settembre 2017 l’UE ha notificato all’PI 5 il pignoramento immediato della rendita LAINF per l’importo
eccedente fr. 1'785.70 mensili.
C. Avuta
notizia del provvedimento, con ricorso del 4 ottobre 2017 l’avv. PA 1 si è aggravata
– a nome e per conto della madre – a questa Camera per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’accertamento dell’impignorabilità
della rendita LAINF in rassegna e l’annullamento di tutti i pignoramenti messi
in atto dal gennaio del 2008 o, in subordine, l’accertamento della nullità
delle sentenze 28 luglio 2016 (inc. 15.2016.57) e 4 settembre 2017 di questa
Camera e il conseguente annullamento delle esecuzioni poste a fondamento del
pignoramento. La ricorrente chiede inoltre di annullare l’ordine 8 settembre
2017 dell’UE all’PI 5 o, in subordine, di essere convocata dall’UE per nuovo
esame della pignorabilità della rendita. In ogni caso postula la ricusazione
del presidente della Camera Charles Jaques e la facoltà di pagare anche a rate direttamente
all’UE la somma pignorata, "nel denegato caso ve ne sia una", senza essere
oggetto di sequestri preventivi.
D. Il
15 dicembre 2017 la ricorrente ha introdotto al Tribunale federale un ricorso –
tuttora pendente (inc.5A_1019/2017) – per denegata e ritardata giustizia nel
trattamento del ricorso del 4 ottobre 2017.
E. Con
decreto del 27 dicembre 2017 il presidente della Camera ha negato l’effetto
sospensivo al ricorso e, constatata la presenza agli atti di due procure (in
fotocopia) apparentemente firmate da RI 1 (l’una, del 15 ottobre 2017, a favore
del figlio PI 4 e l’altra, del 16 ottobre 2016, a favore della figlia avv. PA 1),
ha impartito alla ricorrente un termine fino al 15 gennaio 2018 per produrre
una procura munita della sua firma autenticata o per consegnarne una di persona
allo sportello della cancelleria del Tribunale d’appello previa legittimazione
con un documento d’identità. Un ricorso in materia civile contro il decreto
appena citato è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale il 23
gennaio 2018 (5A_59/2018).
F. Decorso
infruttuoso il termine, il 1° febbraio 2018 il presidente della Camera ha
assegnato a RI 1 un’ultima scadenza fino al 15 febbraio 2018 per dare seguito a
quanto richiesto il 27 dicembre 2017, con l’avvertenza che in difetto di ciò il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
G. Il
19 febbraio 2018 l’avv. PA 1 ha presentato una nuova istanza di ricusazione del
presidente della Camera Charles Jaques e ha chiesto contestualmente di concedere
l’effetto sospensivo, organizzare una pubblica udienza e annullare il decreto
del 1° febbraio 2018.
H. Visto
l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato per
osservazioni né alle controparti né all’UE.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 25
settembre 2017, il ricorso presentato il 5 ottobre 2017 (data del timbro
postale sulla busta d’invio) è in linea di principio (con le riserve di cui si
dirà in appresso) tempestivo (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 7 cpv. 5 LPR, se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore
legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati
prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in
lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di
ricorso, per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà
preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile. Nella
fattispecie, all’UE sono pervenute due diverse procure, entrambe in fotocopia.
La prima, datata 16 ottobre 2017, autorizza la figlia avv. PA 1 a rappresentare
RI 1 "in ogni procedura Ufficio esecuzioni, CEF-TA, Tribunale fed.
Procedimento inc 15.2016.104" (il resto del testo è invece illeggibile).
La seconda, datata 15 ottobre 2017, abilita il figlio PI 4 a rappresentarla in
ogni procedura concernente "la totale gestione amministrativa-finanziaria
personale, in particolare procedure UE, problematiche fiscali, accordi di
pagamento" e "annulla e sostituisce ogni altra procura concessa a
terzi".
Quando
il giudice nutre dubbi in merito al contenuto, all’estensione o all’effettivo
Considerandi
conferimento della procura, egli deve – anche d’ufficio – subito esaminare la
legittimazione del rappresentante della parte e, se necessario, esigere il
rilascio di una nuova procura – se del caso munita di firma autenticata del mandante
– se vi sono degli indizi per poter dubitare della sua conformità (cfr. per
analogia Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a
ed. 2017, n. 41 ad art. 68 con rinvii; Tenchio
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 14 ad art. 68). Ci ò che si è verificato in concreto. Considerata la concomitanza temporale, l’oggetto (per lo più
sovrapponibile, salvo il riferimento a un procedimento già terminato nella
procura per la figlia) e la forma (fotocopia) delle due procure, è sorto un legittimo
dubbio sul potere di rappresentanza della firmataria del ricorso. RI 1 è stata
invitata così a rilasciare una procura autenticata entro i termini fissati nei
due decreti del 27 dicembre 2017 e del 1° febbraio 2018.
3.
Ora,
non avendo RI 1 dato seguito all’ingiunzione appena citata, il ricorso andrebbe
dichiarato d’acchito irricevibile in attuazione della comminatoria espressa il
1° febbraio 2018. Certo, prima di procedere in tal senso andrebbe verificato
che i due decreti siano stati notificati regolarmente, nessuno potendo subire
un pregiudizio da una notificazione difettosa. In concreto è però pacifico che i
due decreti sono stati presi in consegna, come dà atto per altro l’avv. PA 1 nella
sua nuova istanza di ricusazione del 19 febbraio 2018 (loc. cit., pag. 1, 8 e
10). Quanto alla possibilità – che non può escludersi a priori – che i due
invii raccomandati, indirizzati direttamente a RI 1, siano stati ritirati dalla
figlia anziché dalla madre, essa non muterebbe l’esito del giudizio. L’art. 14
LPR dispone infatti che alle notificazioni si applicano le corrispondenti norme
della procedura civile (cpv. 1), fermo restando che iniziata la procedura, il
ricorrente e le altre parti interessate devono predisporsi a ricevere le notifiche
degli atti connessi (cpv. 3). E l’art. 138 cpv. 2 CPC stabilisce che la
notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal
destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa
economia domestica aventi almeno sedici anni, a meno che il giudice abbia
disposto la notifica personale (in "mani proprie") al destinatario.
Nella
fattispecie il presidente non ha disposto la notifica personale (nel senso
testé illustrato) a RI 1. PA 1 è registrata inoltre come domiciliata dal 2
novembre 2017 presso il medesimo indirizzo della madre (secondo la banca dati
sui movimenti della popolazione MovPop) e non doveva quindi essere autorizzata
(né espressamente, né tacitamente) a ricevere la notificazione degli atti
giudiziari (Trezzini, op.
cit., n. 15 ad art. 138). Ciò posto, anche un’eventuale mancata
trasmissione dei decreti dalla figlia alla madre sarebbe senza rilievo e non potrebbe
integrare un motivo di restituzione del termine, per altro neppure richiesta (al
riguardo cfr. fra le tante CEF, sentenze inc. 14.2016.122 del 21 giugno
2016, consid. 2.3/a, e 15.2014.81 del 6 ottobre 2014, consid. 3 e 4.2). Ne
discende l’inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza
di PA 1.
4.
Ma
si volesse – per abbondanza – anche prescindere dalle carenze formali testé
riscontrate, il gravame non sarebbe destinato a miglior sorte. Nella misura in
cui postula, una volta ancora, l’accertamento dell’impignorabilità della
rendita LAINF in rassegna e l’annullamento di tutti i pignoramenti messi in
atto dal gennaio del 2008 o, in subordine, l’accertamento della nullità della
sentenza 28 luglio 2016 (inc. 15.2016.57), il ricorso è manifestamente inammissibile
per quanto già spiegato nella sentenza del 14 settembre 2017 (inc. 15.2017.63,
consid. 1.1). Al proposito non giova ripetersi. Né è dato a divedere perché
andrebbe annullata la sentenza 4 settembre 2017 (inc. 15.2016.104), tanto meno dopo
che il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1. La
ricorrente sembra dolersi che in quella procedura il presidente Jaques si
sarebbe "sostituito all’UE provvedendo egli al suo posto al conteggio ed
agli accertamenti" (ricorso, pag. 2). Tuttavia la ricorrente non spiega per
quale ragione la rinuncia a un inutile rinvio della causa, in conformità ai principi di celerità e di
economia processuale e nel pieno rispetto del diritto delle parti di
addurre i propri argomenti e mezzi di prova (cfr. sentenza del 4 settembre
2017, consid. 4), integrerebbe un motivo di nullità nel senso dell’art. 22 cpv.
1.
LEF. In proposito il ricorso si rivela finanche privo di motivazione.
Neppure
soccorre tornare sulla richiesta di sospensione della procedura in rassegna in
attesa che sia decisa la domanda di revisione presentata alle autorità (giudiziarie)
fiscali per le tassazioni degli anni 2008-2014 (ricorso, pag. 11), questa
Camera avendo già avuto modo di pronunciarsi sulla questione nella nota sentenza
del 4 settembre 2017 (come pure in quella del 14 settembre 2017, inc.
15.2017
, consid. 3). Tanto meno è dato a divedere, né la ricorrente spiega,
perché la domanda di revisione introdotta il 28 settembre 2017 all’UE contro
tale sentenza legittimerebbe la sospensione. Quanto alla richiesta di annullare
la "decisione" dell’8 settembre 2017, la ricorrente trascura
che con essa l’UE si è limitato a notificare il pignoramento dell’eccedenza nei
termini indicati dalla predetta sentenza e che la contestazione si fonda sugli
stessi argomenti già esaminati e respinti in quella procedura. Anche in
proposito il ricorso, sin dall’inizio manifestamente irricevibile e dilatorio,
sfugge a ulteriore disamina.
5.
L’emanazione
del presente giudizio rende così superfluo un dibattimento pubblico (DTF 136 I 281 consid. 1; RtiD II-2012 pag. 27) e priva
di oggetto la domanda di ricusazione del giudice Charles Jaques, presidente di
questa Camera, il quale non è intervenuto a statuire sul ricorso. Ad ogni buon
conto, come è già stato spiegato alla ricorrente (decisione del 9 maggio 2017
sull’istanza di ricusa, inc. 15.2016.104, consid. 11), anche l’eventuale
partecipazione a una decisione impugnata di un giudice che dava l’apparenza di
essere prevenuto, fattispecie per altro non accertata in concreto, non
costituisce di per sé un motivo di nullità della decisione. Ne segue che invocando
la nullità assoluta del decreto presidenziale del 1° febbraio 2018 – che per
altro non risulta essere stato impugnato al Tribunale federale – perché emesso
da un giudice ricusato, il ricorso vede la sua sorte segnata (cfr. sentenza
del Tribunale federale 1B_266/2016 del 4 agosto 2016, consid. 4.1 con rinvio).
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. La
domanda di ricusa del giudice Charles Jaques, presidente della
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, è priva d’oggetto.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
– ;
–
;
–
.
Comunicazione
a:
– Tribunale
federale, II Corte di diritto civile, Losanna (con riferimento all’inc.
5A_1019/2017);
– Ufficio
di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il giudice presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.