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Decisione

15.2017.75

Ricorso contro la notificazione di pignoramento. Difetto del potere di rappresentanza del legale. Irricevibilità di argomenti già esaminati e respinti in precedenti procedure

28 febbraio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

5 ottobre 2016 l’UE ha notificato all’PI

5 il pignoramento immediato dell’importo della rendita d’invalidità LAINF

dovuta alla ricorrente (di fr. 2'674.–) eccedente il suo minimo

esistenziale stabilito in fr. 1'712.25 mensili e il 4

novembre 2016 ha emesso il nuovo verbale di pignoramento a

favore del noto gruppo di esecuzioni.

Statuendo su un nuovo ricorso di RI 1, il 4 settembre 2017

questa Camera ha ricondotto a fr. 1'785.70 il minimo esistenziale di lei (sentenza inc. 15.2016. 104, nel frattempo passata in giudicato: sentenza del Tribunale federale 5A_748/2017

del 23 gennaio 2018). In esito a ciò, l’8 settembre 2017 l’UE ha notificato all’PI 5 il pignoramento immediato della rendita LAINF per l’importo

eccedente fr. 1'785.70 mensili.

C. Avuta

notizia del provvedimento, con ricorso del 4 ottobre 2017 l’avv. PA 1 si è aggravata

– a nome e per conto della madre – a questa Camera per ottenere, previo

conferimento dell’ef­fetto sospensivo, l’accertamento dell’impignorabilità

della rendita LAINF in rassegna e l’annullamento di tutti i pignoramenti messi

in atto dal gennaio del 2008 o, in subordine, l’accertamento della nullità

delle sentenze 28 luglio 2016 (inc. 15.2016.57) e 4 settembre 2017 di questa

Camera e il conseguente annullamento delle esecuzioni poste a fondamento del

pignoramento. La ricorrente chiede inoltre di annullare l’ordine 8 settembre

2017 dell’UE all’PI 5 o, in subordine, di essere convocata dall’UE per nuovo

esame della pignorabilità della rendita. In ogni caso postula la ricusazione

del presidente della Camera Charles Jaques e la facoltà di pagare anche a rate direttamente

all’UE la somma pignorata, "nel denegato caso ve ne sia una", senza essere

oggetto di sequestri preventivi.

D. Il

15 dicembre 2017 la ricorrente ha introdotto al Tribunale federale un ricorso –

tuttora pendente (inc.5A_1019/2017) – per denegata e ritardata giustizia nel

trattamento del ricorso del 4 ottobre 2017.

E. Con

decreto del 27 dicembre 2017 il presidente della Camera ha negato l’effetto

sospensivo al ricorso e, constatata la presenza agli atti di due procure (in

fotocopia) apparentemente firmate da RI 1 (l’una, del 15 ottobre 2017, a favore

del figlio PI 4 e l’altra, del 16 ottobre 2016, a favore della figlia avv. PA 1),

ha impartito alla ricorrente un termine fino al 15 gennaio 2018 per produrre

una procura munita della sua firma autenticata o per consegnarne una di persona

allo sportello della cancelleria del Tribunale d’appello previa legittimazione

con un documento d’identità. Un ricorso in materia civile contro il decreto

appena citato è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale federale il 23

gennaio 2018 (5A_59/2018).

F. Decorso

infruttuoso il termine, il 1° febbraio 2018 il presidente della Camera ha

assegnato a RI 1 un’ultima scadenza fino al 15 febbraio 2018 per dare seguito a

quanto richiesto il 27 dicembre 2017, con l’avvertenza che in difetto di ciò il

ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

G. Il

19 febbraio 2018 l’avv. PA 1 ha presentato una nuova istanza di ricusazione del

presidente della Camera Charles Jaques e ha chiesto contestualmente di concedere

l’effetto sospensivo, organizzare una pubblica udienza e annullare il decreto

del 1° febbraio 2018.

H. Visto

l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato per

osservazioni né alle controparti né all’UE.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 25

settembre 2017, il ricorso presentato il 5 ottobre 2017 (data del timbro

postale sulla busta d’invio) è in linea di principio (con le riserve di cui si

dirà in appresso) tempestivo (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 7 cpv. 5 LPR, se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore

legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati

prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione o non redatti in

lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di

ricorso, per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà

preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile. Nella

fattispecie, all’UE sono pervenute due diverse procure, entrambe in fotocopia.

La prima, datata 16 ottobre 2017, autorizza la figlia avv. PA 1 a rappresentare

RI 1 "in ogni procedura Ufficio esecuzioni, CEF-TA, Tribunale fed.

Procedimento inc 15.2016.104" (il resto del testo è invece illeggibile).

La seconda, datata 15 ottobre 2017, abilita il figlio PI 4 a rappresentarla in

ogni procedura concernente "la totale gestione amministrativa-finanziaria

personale, in particolare procedure UE, problematiche fiscali, accordi di

pagamento" e "annulla e sostituisce ogni altra procura concessa a

terzi".

Quando

il giudice nutre dubbi in merito al contenuto, all’esten­sione o all’effettivo

Considerandi

conferimento della procura, egli deve – anche d’ufficio – subito esaminare la

legittimazione del rappresentante della parte e, se necessario, esigere il

rilascio di una nuova procura – se del caso munita di firma autenticata del mandante

– se vi sono degli indizi per poter dubitare della sua conformità (cfr. per

analogia Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a

ed. 2017, n. 41 ad art. 68 con rinvii; Tenchio

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 14 ad art. 68). Ci ò che si è verificato in concreto. Considerata la concomitanza temporale, l’oggetto (per lo più

sovrapponibile, salvo il riferimento a un procedimento già terminato nella

procura per la figlia) e la forma (fotocopia) delle due procure, è sorto un legittimo

dubbio sul potere di rappresentanza della firmataria del ricorso. RI 1 è stata

invitata così a rilasciare una procura autenticata entro i termini fissati nei

due decreti del 27 dicembre 2017 e del 1° febbraio 2018.

3.

Ora,

non avendo RI 1 dato seguito all’ingiunzione appena citata, il ricorso andrebbe

dichiarato d’acchito irricevibile in attuazione della comminatoria espressa il

1° febbraio 2018. Certo, prima di procedere in tal senso andrebbe verificato

che i due decreti siano stati notificati regolarmente, nessuno potendo subire

un pregiudizio da una notificazione difettosa. In concreto è però pacifico che i

due decreti sono stati presi in consegna, come dà atto per altro l’avv. PA 1 nella

sua nuova istanza di ricusazione del 19 febbraio 2018 (loc. cit., pag. 1, 8 e

10). Quanto alla possibilità – che non può escludersi a priori – che i due

invii raccomandati, indirizzati direttamente a RI 1, siano stati ritirati dalla

figlia anziché dalla madre, essa non muterebbe l’esito del giudizio. L’art. 14

LPR dispone infatti che alle notificazioni si applicano le corrispondenti norme

della procedura civile (cpv. 1), fermo restando che iniziata la procedura, il

ricorrente e le altre parti interessate devono predisporsi a ricevere le notifiche

degli atti connessi (cpv. 3). E l’art. 138 cpv. 2 CPC stabilisce che la

notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal

destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa

economia domestica aventi almeno sedici anni, a meno che il giudice abbia

disposto la notifica personale (in "mani proprie") al destinatario.

Nella

fattispecie il presidente non ha disposto la notifica personale (nel senso

testé illustrato) a RI 1. PA 1 è registrata inoltre come domiciliata dal 2

novembre 2017 presso il medesimo indirizzo della madre (secondo la banca dati

sui movimenti della popolazione MovPop) e non doveva quindi essere autorizzata

(né espressamente, né tacitamente) a ricevere la notificazione degli atti

giudiziari (Trezzini, op.

cit., n. 15 ad art. 138). Ciò posto, anche un’eventuale mancata

trasmissione dei decreti dalla figlia alla madre sarebbe senza rilievo e non potrebbe

integrare un motivo di restituzione del termine, per altro neppure richiesta (al

riguardo cfr. fra le tante CEF, sentenze inc. 14.2016.122 del 21 giugno

2016, consid. 2.3/a, e 15.2014.81 del 6 ottobre 2014, consid. 3 e 4.2). Ne

discende l’inammissibilità del ricorso per difetto del potere di rappresentanza

di PA 1.

4.

Ma

si volesse – per abbondanza – anche prescindere dalle carenze formali testé

riscontrate, il gravame non sarebbe destinato a miglior sorte. Nella misura in

cui postula, una volta ancora, l’accertamento dell’impignorabilità della

rendita LAINF in rassegna e l’annullamento di tutti i pignoramenti messi in

atto dal gennaio del 2008 o, in subordine, l’accertamento della nullità della

sentenza 28 luglio 2016 (inc. 15.2016.57), il ricorso è manifestamente inammissibile

per quanto già spiegato nella sentenza del 14 settembre 2017 (inc. 15.2017.63,

consid. 1.1). Al proposito non giova ripetersi. Né è dato a divedere perché

andrebbe annullata la sentenza 4 settembre 2017 (inc. 15.2016.104), tanto meno dopo

che il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1. La

ricorrente sembra dolersi che in quella procedura il presidente Jaques si

sarebbe "sostituito all’UE provvedendo egli al suo posto al conteggio ed

agli accertamenti" (ricorso, pag. 2). Tuttavia la ricorrente non spiega per

quale ragione la rinuncia a un inutile rinvio della causa, in conformità ai principi di celerità e di

economia processuale e nel pieno rispetto del diritto delle parti di

addurre i propri argomenti e mezzi di prova (cfr. sentenza del 4 settembre

2017, consid. 4), integrerebbe un motivo di nullità nel senso dell’art. 22 cpv.

1.

LEF. In proposito il ricorso si rivela finanche privo di motivazione.

Neppure

soccorre tornare sulla richiesta di sospensione della procedura in rassegna in

attesa che sia decisa la domanda di revisione presentata alle autorità (giudiziarie)

fiscali per le tassazioni degli anni 2008-2014 (ricorso, pag. 11), questa

Camera avendo già avuto modo di pronunciarsi sulla questione nella nota sentenza

del 4 settembre 2017 (come pure in quella del 14 settembre 2017, inc.

15.2017

, consid. 3). Tanto meno è dato a divedere, né la ricorrente spiega,

perché la domanda di revisione introdotta il 28 settembre 2017 all’UE contro

tale sentenza legittimerebbe la sospensione. Quanto alla richiesta di annullare

la "decisione" dell’8 settembre 2017, la ricorrente trascura

che con essa l’UE si è limitato a notificare il pignoramento dell’eccedenza nei

termini indicati dalla predetta sentenza e che la contestazione si fonda sugli

stessi argomenti già esaminati e respinti in quella procedura. Anche in

proposito il ricorso, sin dall’inizio manifestamente irricevibile e dilatorio,

sfugge a ulteriore disamina.

5.

L’emanazione

del presente giudizio rende così superfluo un dibattimento pubblico (DTF 136 I 281 consid. 1; RtiD II-2012 pag. 27) e priva

di oggetto la domanda di ricusazione del giudice Charles Jaques, presidente di

questa Camera, il quale non è intervenuto a statuire sul ricorso. Ad ogni buon

conto, come è già stato spiegato alla ricorrente (decisione del 9 maggio 2017

sull’i­stanza di ricusa, inc. 15.2016.104, consid. 11), anche l’eventuale

partecipazione a una decisione impugnata di un giudice che dava l’apparenza di

essere prevenuto, fattispecie per altro non accertata in concreto, non

costituisce di per sé un motivo di nullità della decisione. Ne segue che invocando

la nullità assoluta del decreto presidenziale del 1° febbraio 2018 – che per

altro non risulta essere stato impugnato al Tribunale federale – perché emesso

da un giudice ricusato, il ricorso vede la sua sorte segnata (cfr. sentenza

del Tribunale federale 1B_266/2016 del 4 agosto 2016, consid. 4.1 con rinvio).

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. La

domanda di ricusa del giudice Charles Jaques, presidente della

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, è priva d’oggetto.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

– ;

;

.

Comunicazione

a:

– Tribunale

federale, II Corte di diritto civile, Losanna (con riferimento all’inc.

5A_1019/2017);

– Ufficio

di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il giudice presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.