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Decisione

15.2017.78

Notifica in via edittale di sequestri, precetti esecutivi, avvisi di pignoramento e verbale di pignoramento per crediti fiscali. Eccezione di nullità della decisione fiscale su cui si fonda l’esecuzio

15 dicembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Visto

il carattere fiscale dei crediti posti in esecuzione e il domicilio all’estero

dell’escusso, i verbali di sequestro e i precetti esecutivi sono stati

pubblicati il __________ sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC n. __________)

e sul Foglio ufficiale cantonale (FUC n. __________), previa comunicazione

scritta del 18 aprile 2017 al domicilio di RI 1 in via __________ a I-__________,

ritornata dalla posta italiana all’UE con la menzione “il destinatario è trasferito”.

C. Non avendo l’escusso interposto

opposizione, il 1° giugno 2017 gli enti escutenti hanno chiesto la prosecuzione

delle esecuzioni e il __________ l’UE di Lugano ha pubblicato gli avvisi e i

verbali di pignoramento sul FUSC n. __________ e sul FUC n. __________, previa comunicazione scritta del 25 settembre 2017, sempre al

domicilio italiano dell’escusso, recapitata il 2 ottobre 2017.

D. Con

“istanza di annullamento” (recte: ricorso) del 9 ottobre 2017, RI 1 chiede che, previo conferimento dell’effetto so­spensivo, venga accertata la nullità degli avvisi e dei verbali di pignoramento.

Il 20 ottobre 2017, il presidente della Camera ha respinto la domanda di

effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni rispettivamente del 30 ottobre e

del 14 novembre 2017, sia i procedenti sia l’UE hanno postulato la reiezione

del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza

cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10

giorni dalla pubblicazione degli avvisi di pignoramento e

del verbale di pignoramento impugnati,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il

ricorrente allega di essere detenuto presso il carcere di __________ dal 5 dicembre

2014.

e si lamenta che, malgrado le autorità cantonali ne fossero a conoscenza

(tramite il Ministero pubblico del Cantone Ticino nell’ambito della procedura

di assistenza interna­zionale

in materia penale con l’Italia), i solleciti e le notifiche d’im­­posta, così come la decisione finale d’imposizione d’ufficio, siano state

presumibilmente notificati al suo precedente domicilio di __________ e non al

suo patrocinatore, al suo domicilio in Italia, ai suoi famigliari o per mezzo

di pubblicazione agli albi ufficiali.

2.1

Intanto,

le autorità inquirenti e giudicanti penali sono vincolate al segreto sui fatti

di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale (art.

73.

cpv. 1 CPP), di regola anche nei confronti delle altre autorità (cfr. art.

75.

CPP), segnatamente fiscali, se non nel quadro di una procedura di assistenza

su richiesta dell’autorità fiscale o di comunicazioni da parte dell’autorità penale

di dati pertinenti ai fini fiscali (art. 112 LIFD, RS 642.11). Non si può

quindi presumere che le autorità fiscali ed esecutive svizzere fossero a

conoscenza dell’incarcerazione del ricorrente o del suo nuovo domicilio, né

egli fornisce indizi che così fosse. Sarebbe invece spettato a lui, se del caso

per il tramite del suo patrocinatore, d’informare almeno il controllo degli abitanti

in merito al suo nuovo domicilio in Italia o al recapito del suo legale. Senza contare che di per sé il suo

collocamento in un penitenziario non costituiva un nuovo domicilio (cfr. art.

23.

cpv. 1 CC).

2.2

D’altronde, RI 1 non contesta la

regolarità della no­tifica degli atti esecutivi emessi

dall’UE di Mendrisio. A ragione. Trattandosi di atti relativi a crediti di

diritto pubblico, in effetti, non era possibile notificarli all’estero in

conformità delle norme della

Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione

all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o

commerciale (CLA65, RS 0.274.131) (DTF

94.

III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2007.120 del 31

marzo 2008, consid. 2 e riferimenti citati). La notificazione poteva

quindi perfezionarsi soltanto in via edittale nel senso dell’art. 66 cpv. 4 n.

3.

(eventualmente n. 1) LEF (Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 20 ad art. 34 LEF; Erard in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 34 LEF),

com’è poi effettivamente avvenuto (sopra ad B e C). La trasmissione per posta al ricorrente della copia degli atti aveva

valore puramente informativo, sicché il mancato recapito postale dell’avviso di

notifica dei verbali di sequestro e dei precetti esecutivi

(sopra ad B) non ha nociuto

alla validità della notificazione edittale (sentenza della CEF 15.2017.17 del

14.

marzo 2017 consid. 2.2).

2.3

Siccome

RI 1 non ha interposto opposizione entro il termine di 20 giorni (giusta l’art.

33.

cpv. 2 LEF) indicato sulle pubblicazioni del __________ (sopra ad B), risultano

validi anche gli avvisi e i verbali di pignoramento, regolarmente notificati

mediante pubblicazione del __________ e recapitati, questa volta, all’indirizzo

di __________ il 2 ottobre 2017 (sopra ad C).

3.

Il

ricorrente afferma inoltre di avere sollevato la nullità delle decisioni di

tassazione d’ufficio delle imposte cantonale e federale per il 2013, emanate il 9 marzo 2016, e chiede di

accertare la nullità di tutti gli atti esecutivi consecutivi all’emanazione di

quelle decisioni. A parte il fatto che dall’“istanza di accertamento di nullità” acclusa al ricorso (allegato 5) non si evince neppure a quale autorità

la stessa è stata indirizzata, ad ogni modo la procedura in questione non è d’immediato

rilievo per l’esito del presente giudizio. In diritto esecutivo svizzero,

infatti, il pignoramento o il fallimento non è vincolato a un preventivo accertamento

giudiziario o amministrativo

nel merito del credito posto in esecuzione (v. FF 1991 III 4-5). Un simile

esame interviene solo se l’escusso interpone opposizione. Nel caso contrario,

come verificatosi nella fattispecie, l’esecuzione continua il suo corso sino

alla realizzazione quand’anche il creditore non possa prevalersi

di alcun titolo esecutivo oppure si valga di un titolo non valido o nullo,

fatti salvi i casi di esecuzioni manifestamente abusive (art. 2 cpv. 2 CC)

oppure di sospensione o di annullamento dell’esecuzione decretati dal giudice

in virtù degli art. 85 o 85a LEF.

3.1

Nel

caso specifico, la nullità delle decisioni fiscali non è manifesta. Esse sono

infatti state notificate al domicilio ufficiale del ricorrente a __________.

Egli non pretende di aver annunciato il cambiamento di domicilio né allega che

il suo coinquilino, __________, non gliele abbia trasmesse né che non sarebbe

stato tenuto a trasmettergliele o a informare l’autorità fiscale del cambiamento.

3.2

Nelle

predette circostanze, spetterà alle autorità fiscali qualora siano adite da RI 1 con l’istanza di “accertamento di nullità” statuire

in merito. In caso di accoglimento del­l’istanza, l’autorità fiscale stessa (se si dovesse ragionare per

ana­logia con l’art. 79 LEF) o il giudice civile

competente (art. 1 lett. c e 198 lett. e n. 2 CPC) annullerà l’esecuzione in

virtù dell’art. 85a LEF, giacché l’accertamento della nullità di una

decisione fiscale comporta in sé l’accertamento dell’inesistenza del credito fondato

su tale decisione.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.