15.2017.78
Notifica in via edittale di sequestri, precetti esecutivi, avvisi di pignoramento e verbale di pignoramento per crediti fiscali. Eccezione di nullità della decisione fiscale su cui si fonda l’esecuzio
15 dicembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.78
Lugano
15 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso interposto il 9 ottobre 2017 da
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro gli avvisi di pignoramento del 13 luglio 2017 e il verbale di
pignoramento emesso il 6 settembre 2017 nelle esecuzioni n. __________ e __________
promosse nei confronti del ricorrente da:
Confederazione Svizzera, Bellinzona
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentanti dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in
fatto: A. Sulla scorta dei
precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 18 aprile 2017 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Mendrisio, la Confederazione Svizzera e lo Stato del
Canton Ticino procedono contro RI 1 per l’incasso rispettivamente dell’imposta
federale diretta per il 2013 di fr. 18'786.35 oltre agli interessi del 3%
su fr. 18'850.35 dal 14 gennaio 2017 e dell’imposta cantonale per il 2013
di fr. 38'089.15 oltre agli interessi del 2.5% su fr. 36'754.80 dal
14 gennaio 2017. Le esecuzioni sono state promosse a convalida dei sequestri
n. __________ e __________ del 19 gennaio 2017 vertenti sulla quota di
comproprietà di 50/100 della particella n. __________ RFD __________, intestate all’escusso.
Fatti
B. Visto
il carattere fiscale dei crediti posti in esecuzione e il domicilio all’estero
dell’escusso, i verbali di sequestro e i precetti esecutivi sono stati
pubblicati il __________ sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC n. __________)
e sul Foglio ufficiale cantonale (FUC n. __________), previa comunicazione
scritta del 18 aprile 2017 al domicilio di RI 1 in via __________ a I-__________,
ritornata dalla posta italiana all’UE con la menzione “il destinatario è trasferito”.
C. Non avendo l’escusso interposto
opposizione, il 1° giugno 2017 gli enti escutenti hanno chiesto la prosecuzione
delle esecuzioni e il __________ l’UE di Lugano ha pubblicato gli avvisi e i
verbali di pignoramento sul FUSC n. __________ e sul FUC n. __________, previa comunicazione scritta del 25 settembre 2017, sempre al
domicilio italiano dell’escusso, recapitata il 2 ottobre 2017.
D. Con
“istanza di annullamento” (recte: ricorso) del 9 ottobre 2017, RI 1 chiede che, previo conferimento dell’effetto sospensivo, venga accertata la nullità degli avvisi e dei verbali di pignoramento.
Il 20 ottobre 2017, il presidente della Camera ha respinto la domanda di
effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni rispettivamente del 30 ottobre e
del 14 novembre 2017, sia i procedenti sia l’UE hanno postulato la reiezione
del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza
cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10
giorni dalla pubblicazione degli avvisi di pignoramento e
del verbale di pignoramento impugnati,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Il
ricorrente allega di essere detenuto presso il carcere di __________ dal 5 dicembre
2014.
e si lamenta che, malgrado le autorità cantonali ne fossero a conoscenza
(tramite il Ministero pubblico del Cantone Ticino nell’ambito della procedura
di assistenza internazionale
in materia penale con l’Italia), i solleciti e le notifiche d’imposta, così come la decisione finale d’imposizione d’ufficio, siano state
presumibilmente notificati al suo precedente domicilio di __________ e non al
suo patrocinatore, al suo domicilio in Italia, ai suoi famigliari o per mezzo
di pubblicazione agli albi ufficiali.
2.1
Intanto,
le autorità inquirenti e giudicanti penali sono vincolate al segreto sui fatti
di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale (art.
73.
cpv. 1 CPP), di regola anche nei confronti delle altre autorità (cfr. art.
75.
CPP), segnatamente fiscali, se non nel quadro di una procedura di assistenza
su richiesta dell’autorità fiscale o di comunicazioni da parte dell’autorità penale
di dati pertinenti ai fini fiscali (art. 112 LIFD, RS 642.11). Non si può
quindi presumere che le autorità fiscali ed esecutive svizzere fossero a
conoscenza dell’incarcerazione del ricorrente o del suo nuovo domicilio, né
egli fornisce indizi che così fosse. Sarebbe invece spettato a lui, se del caso
per il tramite del suo patrocinatore, d’informare almeno il controllo degli abitanti
in merito al suo nuovo domicilio in Italia o al recapito del suo legale. Senza contare che di per sé il suo
collocamento in un penitenziario non costituiva un nuovo domicilio (cfr. art.
23.
cpv. 1 CC).
2.2
D’altronde, RI 1 non contesta la
regolarità della notifica degli atti esecutivi emessi
dall’UE di Mendrisio. A ragione. Trattandosi di atti relativi a crediti di
diritto pubblico, in effetti, non era possibile notificarli all’estero in
conformità delle norme della
Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione
all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o
commerciale (CLA65, RS 0.274.131) (DTF
94.
III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2007.120 del 31
marzo 2008, consid. 2 e riferimenti citati). La notificazione poteva
quindi perfezionarsi soltanto in via edittale nel senso dell’art. 66 cpv. 4 n.
3.
(eventualmente n. 1) LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 20 ad art. 34 LEF; Erard in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 34 LEF),
com’è poi effettivamente avvenuto (sopra ad B e C). La trasmissione per posta al ricorrente della copia degli atti aveva
valore puramente informativo, sicché il mancato recapito postale dell’avviso di
notifica dei verbali di sequestro e dei precetti esecutivi
(sopra ad B) non ha nociuto
alla validità della notificazione edittale (sentenza della CEF 15.2017.17 del
14.
marzo 2017 consid. 2.2).
2.3
Siccome
RI 1 non ha interposto opposizione entro il termine di 20 giorni (giusta l’art.
33.
cpv. 2 LEF) indicato sulle pubblicazioni del __________ (sopra ad B), risultano
validi anche gli avvisi e i verbali di pignoramento, regolarmente notificati
mediante pubblicazione del __________ e recapitati, questa volta, all’indirizzo
di __________ il 2 ottobre 2017 (sopra ad C).
3.
Il
ricorrente afferma inoltre di avere sollevato la nullità delle decisioni di
tassazione d’ufficio delle imposte cantonale e federale per il 2013, emanate il 9 marzo 2016, e chiede di
accertare la nullità di tutti gli atti esecutivi consecutivi all’emanazione di
quelle decisioni. A parte il fatto che dall’“istanza di accertamento di nullità” acclusa al ricorso (allegato 5) non si evince neppure a quale autorità
la stessa è stata indirizzata, ad ogni modo la procedura in questione non è d’immediato
rilievo per l’esito del presente giudizio. In diritto esecutivo svizzero,
infatti, il pignoramento o il fallimento non è vincolato a un preventivo accertamento
giudiziario o amministrativo
nel merito del credito posto in esecuzione (v. FF 1991 III 4-5). Un simile
esame interviene solo se l’escusso interpone opposizione. Nel caso contrario,
come verificatosi nella fattispecie, l’esecuzione continua il suo corso sino
alla realizzazione quand’anche il creditore non possa prevalersi
di alcun titolo esecutivo oppure si valga di un titolo non valido o nullo,
fatti salvi i casi di esecuzioni manifestamente abusive (art. 2 cpv. 2 CC)
oppure di sospensione o di annullamento dell’esecuzione decretati dal giudice
in virtù degli art. 85 o 85a LEF.
3.1
Nel
caso specifico, la nullità delle decisioni fiscali non è manifesta. Esse sono
infatti state notificate al domicilio ufficiale del ricorrente a __________.
Egli non pretende di aver annunciato il cambiamento di domicilio né allega che
il suo coinquilino, __________, non gliele abbia trasmesse né che non sarebbe
stato tenuto a trasmettergliele o a informare l’autorità fiscale del cambiamento.
3.2
Nelle
predette circostanze, spetterà alle autorità fiscali qualora siano adite da RI 1 con l’istanza di “accertamento di nullità” statuire
in merito. In caso di accoglimento dell’istanza, l’autorità fiscale stessa (se si dovesse ragionare per
analogia con l’art. 79 LEF) o il giudice civile
competente (art. 1 lett. c e 198 lett. e n. 2 CPC) annullerà l’esecuzione in
virtù dell’art. 85a LEF, giacché l’accertamento della nullità di una
decisione fiscale comporta in sé l’accertamento dell’inesistenza del credito fondato
su tale decisione.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.