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Decisione

15.2017.79

Contestazione del valore di stima di una fresatrice inventariata a tutela del diritto di ritenzione del locatore. Nuova stima a mezzo di periti

11 gennaio 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. In presenza della

conduttrice, il 10 luglio 2017

l’UE ha proceduto a erigere l’inventario (n. __________)

dei beni presenti negli spazi a disposizione della PI 1, iscrivendovi un

“Fresatore __________”. Il verbale definitivo, che indica il valore di stima di

quanto inventariato in 60'000.–, è stato spedito alle parti il 14 luglio 2017.

C. Con

ricorso del 21 luglio 2017 la RI 1 chiede di correggere nel verbale d’inventario

l’importo del suo credito in fr. 29'897.75 (anziché fr. 28'897.75),

di assegnare al bene inventariato un valore di stima di fr. 15'000.– o, in

via subordinata, di procedere a una sua nuova stima, e in ogni caso di ordinare

all’UE di completare l’inventario con altri beni vincolati al suo diritto di

ritenzione fino a concorrenza di fr. 30'000.– oltre a interessi e spese.

D. Premettendo

di avere corretto l’errore di battitura relativo all’im­­porto del credito

della ricorrente, con osservazioni del 13 ottobre 2017 l’UE si è opposto al

ricorso, mentre la parte escussa è rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza il 21 luglio 2017 entro 10 giorni dalla notifica dell’atto

impugnato spedito alle parti il 14 luglio, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF). La richiesta di correzione dell’importo del credito della ricorrente,

cui l’UE ha già dato seguito, è diventata senza oggetto.

2. La

ricorrente si duole che l’UE ha determinato in fr. 60'000.– il valore

della macchina fresatrice __________, ritenuto manifestamente eccessivo. A suo

parere, infatti, il prezzo di mercato dell’ap­­parecchiatura in questione si

situa tra un minimo di poco superiore a € 7'000.– e un massimo di poco

superiore a € 20'000.–, come emerge dall’estratto del sito internet di una

ditta specializzata nella vendita di macchinari identici a quello inventariato.

Posto che il prezzo medio risultante dallo stesso documento è di fr. 15'000.–,

la ricorrente chiede di assegnare al bene inventariato un valore di stima di fr. 15'000.–

e subordinatamente di procedere a una nuova stima mediante una perizia.

3. L’ufficio

d’esecuzione incaricato di procedere all’erezione di un

inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione applica per

analogia le disposizioni concernenti il pignoramento (sentenza

della CEF 15.2015.52 del 21 settembre 2015 consid. 3.1, RtiD 2016 I 753 n. 58c

[massima]); Schnyder/Wiede

in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 283 LEF; Stoffel/ Oulevey in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 283 LEF). L’ufficio è tenuto

in particolare a stimare gli oggetti inventariati e, in principio, a non inventariarne

più di quanto basti per soddisfare la pretesa avanzata dal sedicente creditore,

interessi e spese compresi (art. 97 LEF e 268b cpv. 1 CO; DTF 108 III

123 consid. 5). I beni sono inventariati secondo l’ordine prescritto dall’art.

95 LEF (già citata sentenza della CEF 15.2015.52 consid. 3.1;

Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 27 ad art. 283; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV,

2003, n. 34 ad art. 283 LEF).

3.1 Per

l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi

assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito per procedere alla

stima in vista del pignoramento rientra nel potere

Considerandi

d’apprezzamento dell’organo esecutivo

(Foëx in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2010, n. 13 ad art. 97 LEF; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 1997, n. 8 e 9 ad art. 97 LEF) ed è in particolare indicato quando la stima di un oggetto

richiede conoscenze speciali che l’ufficio d’esecuzione non possiede (DTF 93

III 22 consid. 4), purché esistano criteri di stima riconosciuti (DTF 101 III

35, consid. 2/b; sentenza della CEF 15.2014.113 del 25 febbraio 2015 consid. 3),

ciò che è generalmente ammesso in particolare per gli immobili, le opere d’arte

e i macchinari (Foëx, op. cit., n. 14 ad art. 97; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10

ad art. 97 LEF). Se l’ufficio decide di non ricorrere all’ausilio

di un perito e stima gli oggetti pignorati o inventariati tramite un suo

funzionario benché non disponga delle necessarie conoscenze professionali specifiche,

l’autorità di vigilanza adita con ricorso dal creditore o dal debitore non deve

annullare il pignoramento o l’inventario, ma solo ordinare una nuova stima ad

opera d’un perito e invitare l’ufficio di esecuzione a adattare l’estensione

del pignoramento o della ritenzione a questa nuova stima (DTF 93 III 22 consid.

4; 97 III 20 consid. 2/a; sentenza del Tribunale federale 7B.126/2003 del 31

luglio 2003 consid. 2).

3.2

Secondo

la ricorrente l’UE sarebbe incorso in un errore di apprezzamento nella valutazione

del valore del bene inventariato. Essa chiede in via principale di attribuirvi

un valore di stima di fr. 15'000.– sulla scorta di un estratto del sito

internet di una ditta che si occupa della vendita di macchinari identici a

quello inventariato (doc. D), dal quale emerge che queste macchine sono poste

in vendita con prezzi varianti tra € 7'691.– e € 23'724.–. Il problema è che

non è dato di sapere lo stato d’usura, di manutenzione e di conservazione del

macchinario inventariato per rapporto a quello delle macchine messe in vendita

sul sito internet richiamato dalla ricorrente e di conseguenza il valore che

gli può essere ragionevolmente attribuito non può neppure essere determinato in

base ai dati in possesso di questa autorità. Inoltre dalle osservazioni dell’UE

emerge che la fresatrice __________ in possesso dell’escussa è stata oggetto di

modifiche al momento dell’acquisto, modifiche che hanno potuto sia aumentare

sia ridurre il suo valore commerciale. Una stima seria e affidabile non può poi

limitarsi a effettuare la media aritmetica dei prezzi di mercato di macchinari

dello stesso modello sulla base dei dati forniti dalla ricorrente. Ad ogni modo

né la Camera né l’UE – che nelle sue osservazioni al ricorso non spiega in base

a quali criteri è giunto al valore contestato di fr. 60'000.– partendo dal

prezzo d’acquisto nel 2011 (di € 150'000.–) e dal valore delle “ulteriori modifiche e attrezzature” (per €

15'540.–) della fresatrice – dispongono delle conoscenze specialistiche

necessarie a una stima oggettiva e affidabile. Va pertanto respinta la

richiesta principale della ricorrente di assegnare al bene inventariato un

valore di stima di fr. 15'000.–.

3.3

Merita

invece accoglimento la domanda subordinata intesa a procedere a una nuova stima

“mediante un’apposita perizia” (ricorso,

pag. 4 ad 4). La dottrina ritiene infatti applicabile per analogia agli oggetti

mobili l’art. 9 cpv. 2 RFF, secondo cui ogni parte interessata può, entro il

termine di ricorso contro il pignoramento, e previo deposito delle spese

occorrenti, chiedere all’au­­torità di vigilanza una nuova stima a mezzo di

periti (Foëx, op. cit., n. 16-19

ad art. 97; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuld­betreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.

50.

ad § 22), purché, come per macchinari di serie, esistano

criteri di stima riconosciuti (sopra consid. 3.1). Di conseguenza l’UE

dovrà procedere a una nuova stima del bene inventariato questa volta con l’ausilio

di un perito, previo versamento delle spese da parte della RI 1. Nell’ipotesi

poi in cui il bene inventariato risulterà avere un valore inferiore al credito

dedotto in esecuzione, l’UE completerà l’inventario aggiungendovi

nella misura del necessario e del possibile altri beni non rivendicati secondo

l’ordine prescritto dall’art. 95 LEF, menzionandone singolarmente il valore di

stima (cfr. sopra consid. 3.1). In questa misura il ricorso dev’essere

parzialmente accolto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è parzialmente accolto,

nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’e­secuzione di Lugano di procedere

come indicato al considerando 3.3.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.