15.2017.79
Contestazione del valore di stima di una fresatrice inventariata a tutela del diritto di ritenzione del locatore. Nuova stima a mezzo di periti
11 gennaio 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.79
Lugano
11 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 21 luglio 2017 della
RI
1
(patrocinata
dall RA 1)
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la stima
attribuita all’unico bene iscritto nell’inventario degli oggetti vincolati
dal diritto di ritenzione del locatore allestito nella procedura n. __________
avviata dalla ricorrente nei confronti della
PI
1
ritenuto
in fatto: A. Con domanda del 27 giugno 2017 la RI 1 ha chiesto
all’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano di procedere all’erezione dell’inventario
degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione presenti nella superficie
contrassegnata con il n. 11 situata
al piano terreno dello stabile denominato “__________” del
__________ situato in via __________ a __________, a garanzia delle pretese ch’essa
vanta nei confronti della conduttrice PI 1 per le pigioni scadute dal 1° luglio
2016 al 1° marzo 2017 assommanti a complessivi fr. 29'897.75.
Fatti
B. In presenza della
conduttrice, il 10 luglio 2017
l’UE ha proceduto a erigere l’inventario (n. __________)
dei beni presenti negli spazi a disposizione della PI 1, iscrivendovi un
“Fresatore __________”. Il verbale definitivo, che indica il valore di stima di
quanto inventariato in 60'000.–, è stato spedito alle parti il 14 luglio 2017.
C. Con
ricorso del 21 luglio 2017 la RI 1 chiede di correggere nel verbale d’inventario
l’importo del suo credito in fr. 29'897.75 (anziché fr. 28'897.75),
di assegnare al bene inventariato un valore di stima di fr. 15'000.– o, in
via subordinata, di procedere a una sua nuova stima, e in ogni caso di ordinare
all’UE di completare l’inventario con altri beni vincolati al suo diritto di
ritenzione fino a concorrenza di fr. 30'000.– oltre a interessi e spese.
D. Premettendo
di avere corretto l’errore di battitura relativo all’importo del credito
della ricorrente, con osservazioni del 13 ottobre 2017 l’UE si è opposto al
ricorso, mentre la parte escussa è rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza il 21 luglio 2017 entro 10 giorni dalla notifica dell’atto
impugnato spedito alle parti il 14 luglio, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF). La richiesta di correzione dell’importo del credito della ricorrente,
cui l’UE ha già dato seguito, è diventata senza oggetto.
2. La
ricorrente si duole che l’UE ha determinato in fr. 60'000.– il valore
della macchina fresatrice __________, ritenuto manifestamente eccessivo. A suo
parere, infatti, il prezzo di mercato dell’apparecchiatura in questione si
situa tra un minimo di poco superiore a € 7'000.– e un massimo di poco
superiore a € 20'000.–, come emerge dall’estratto del sito internet di una
ditta specializzata nella vendita di macchinari identici a quello inventariato.
Posto che il prezzo medio risultante dallo stesso documento è di fr. 15'000.–,
la ricorrente chiede di assegnare al bene inventariato un valore di stima di fr. 15'000.–
e subordinatamente di procedere a una nuova stima mediante una perizia.
3. L’ufficio
d’esecuzione incaricato di procedere all’erezione di un
inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione applica per
analogia le disposizioni concernenti il pignoramento (sentenza
della CEF 15.2015.52 del 21 settembre 2015 consid. 3.1, RtiD 2016 I 753 n. 58c
[massima]); Schnyder/Wiede
in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 283 LEF; Stoffel/ Oulevey in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 283 LEF). L’ufficio è tenuto
in particolare a stimare gli oggetti inventariati e, in principio, a non inventariarne
più di quanto basti per soddisfare la pretesa avanzata dal sedicente creditore,
interessi e spese compresi (art. 97 LEF e 268b cpv. 1 CO; DTF 108 III
123 consid. 5). I beni sono inventariati secondo l’ordine prescritto dall’art.
95 LEF (già citata sentenza della CEF 15.2015.52 consid. 3.1;
Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 27 ad art. 283; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV,
2003, n. 34 ad art. 283 LEF).
3.1 Per
l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi
assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito per procedere alla
stima in vista del pignoramento rientra nel potere
Considerandi
d’apprezzamento dell’organo esecutivo
(Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 13 ad art. 97 LEF; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 1997, n. 8 e 9 ad art. 97 LEF) ed è in particolare indicato quando la stima di un oggetto
richiede conoscenze speciali che l’ufficio d’esecuzione non possiede (DTF 93
III 22 consid. 4), purché esistano criteri di stima riconosciuti (DTF 101 III
35, consid. 2/b; sentenza della CEF 15.2014.113 del 25 febbraio 2015 consid. 3),
ciò che è generalmente ammesso in particolare per gli immobili, le opere d’arte
e i macchinari (Foëx, op. cit., n. 14 ad art. 97; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 10
ad art. 97 LEF). Se l’ufficio decide di non ricorrere all’ausilio
di un perito e stima gli oggetti pignorati o inventariati tramite un suo
funzionario benché non disponga delle necessarie conoscenze professionali specifiche,
l’autorità di vigilanza adita con ricorso dal creditore o dal debitore non deve
annullare il pignoramento o l’inventario, ma solo ordinare una nuova stima ad
opera d’un perito e invitare l’ufficio di esecuzione a adattare l’estensione
del pignoramento o della ritenzione a questa nuova stima (DTF 93 III 22 consid.
4; 97 III 20 consid. 2/a; sentenza del Tribunale federale 7B.126/2003 del 31
luglio 2003 consid. 2).
3.2
Secondo
la ricorrente l’UE sarebbe incorso in un errore di apprezzamento nella valutazione
del valore del bene inventariato. Essa chiede in via principale di attribuirvi
un valore di stima di fr. 15'000.– sulla scorta di un estratto del sito
internet di una ditta che si occupa della vendita di macchinari identici a
quello inventariato (doc. D), dal quale emerge che queste macchine sono poste
in vendita con prezzi varianti tra € 7'691.– e € 23'724.–. Il problema è che
non è dato di sapere lo stato d’usura, di manutenzione e di conservazione del
macchinario inventariato per rapporto a quello delle macchine messe in vendita
sul sito internet richiamato dalla ricorrente e di conseguenza il valore che
gli può essere ragionevolmente attribuito non può neppure essere determinato in
base ai dati in possesso di questa autorità. Inoltre dalle osservazioni dell’UE
emerge che la fresatrice __________ in possesso dell’escussa è stata oggetto di
modifiche al momento dell’acquisto, modifiche che hanno potuto sia aumentare
sia ridurre il suo valore commerciale. Una stima seria e affidabile non può poi
limitarsi a effettuare la media aritmetica dei prezzi di mercato di macchinari
dello stesso modello sulla base dei dati forniti dalla ricorrente. Ad ogni modo
né la Camera né l’UE – che nelle sue osservazioni al ricorso non spiega in base
a quali criteri è giunto al valore contestato di fr. 60'000.– partendo dal
prezzo d’acquisto nel 2011 (di € 150'000.–) e dal valore delle “ulteriori modifiche e attrezzature” (per €
15'540.–) della fresatrice – dispongono delle conoscenze specialistiche
necessarie a una stima oggettiva e affidabile. Va pertanto respinta la
richiesta principale della ricorrente di assegnare al bene inventariato un
valore di stima di fr. 15'000.–.
3.3
Merita
invece accoglimento la domanda subordinata intesa a procedere a una nuova stima
“mediante un’apposita perizia” (ricorso,
pag. 4 ad 4). La dottrina ritiene infatti applicabile per analogia agli oggetti
mobili l’art. 9 cpv. 2 RFF, secondo cui ogni parte interessata può, entro il
termine di ricorso contro il pignoramento, e previo deposito delle spese
occorrenti, chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di
periti (Foëx, op. cit., n. 16-19
ad art. 97; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
50.
ad § 22), purché, come per macchinari di serie, esistano
criteri di stima riconosciuti (sopra consid. 3.1). Di conseguenza l’UE
dovrà procedere a una nuova stima del bene inventariato questa volta con l’ausilio
di un perito, previo versamento delle spese da parte della RI 1. Nell’ipotesi
poi in cui il bene inventariato risulterà avere un valore inferiore al credito
dedotto in esecuzione, l’UE completerà l’inventario aggiungendovi
nella misura del necessario e del possibile altri beni non rivendicati secondo
l’ordine prescritto dall’art. 95 LEF, menzionandone singolarmente il valore di
stima (cfr. sopra consid. 3.1). In questa misura il ricorso dev’essere
parzialmente accolto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è parzialmente accolto,
nel senso che è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di procedere
come indicato al considerando 3.3.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.