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Decisione

15.2017.8

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

9 febbraio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo alcuni creditori presentato le

domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 21 marzo 2016 a

norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale

federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in co­munione

(ODiC, RS 281.41), in occasione

della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza di parte

dei creditori e dei membri della comunione ereditaria. In sede di con­ciliazione

l’ufficio non ha determinato il valore della quota di spettanza della debitrice

nella comunione ereditaria, ma ha attribuito alla particella n. __________ di __________

un valore di stima di fr. 786.60. Non ha invece stimato i fondi di __________,

limitandosi a rilevare che la particella n. __________ di __________ è gravata

da una cartella ipotecaria di fr. 150'000.– iscritta nel 1969 e avente

quale creditrice la Banca __________.

C. Il

2 giugno 2016, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escusso. Nel termi­ne impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.

D. Il

27 gennaio 2017 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2, preavvisando la loro

vendita ai pubblici incanti e precisando di attribuire alla sostanza ereditaria

un valore complessivo di fr. 300'000.– e all’interessenza della debitrice

un valore di fr. 100'000.–.

Considerato

in

diritto: 1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione

convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di

realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)

scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,

con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2

ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’a­­sta dei

diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota

pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione

del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2. Nel

caso di specie, come visto, solo con l’istanza del 27 gennaio 2017 l’Ufficio ha

attribuito all’intera sostanza

ereditaria un valore di fr. 300'000.– e alla quota pignorata un valore di

fr. 100'000.–, accertando così indirettamente che la debitrice partecipa

alla massa ereditaria nella misura di un terzo. Dagli atti non emerge come

l’Ufficio ha proceduto a determinare il valore della quota pignorata. Dagli

stessi risulta però che il valore di stima ufficiale della particella n. __________

di __________, gravata da un’ipoteca del valore nominale di fr. 150'000.–,

è di fr. 458'300.– e che in occasione dell’udienza di conciliazione

l’ufficio ha stimato la particella n. __________ di __________ in

fr. 786.60. Considerato che i fondi n. __________ e n. __________ di __________ non appaiono edificabili, siccome sono intavolati come

vigna, da questi dati sembrerebbe che l’ufficio ha approssimativamente

determinato il valore dell’intera comunione ereditaria senza attribuire a

queste particelle alcun valore e deducendo dal valore di stima ufficiale della

particella n. __________ di __________ il valore nominale dell’ipoteca che la

Considerandi

grava, ottenendo grossomodo un valore di fr. 300'000.–. Questo calcolo poggia su dati però in parte non verificati.

Infatti l’UE ha omesso di accertare sia il valore di parte dei fondi sia

l’effettivo carico ipotecario

gravante la particella n. __________ di __________,

che potrebbe essere notevolmente

inferiore all’importo nominale di fr. 150'000.– in considerazione dei

possibili ammortamenti intervenuti nel corso degli anni successivamente alla

costituzione dell’ipoteca nel lontano 1969.

2.1

Malgrado

il valore di stima non sia stato quindi accertato correttamente come richiede

l’art. 5 cpv. 3 ODiC, non è necessario retrocedere l’incarto all’UE per nuovi

accertamenti al riguardo. In

considerazione dei dati numerici a disposizione di questa Camera, infatti, non

vi è ombra di dubbio che il valore della

quota pignorata è di almeno fr. 100'000.–. Ora, i crediti per cui era

stata chiesta la realizzazione della quota e quelli dei creditori giunti solo

allo stadio del pignoramento ammontavano al 9 settembre 2016 a complessivi

fr. 25'035.80. Questa somma rappresenta circa un quarto del valore di

stima quantificato dall’Ufficio, come visto, per difetto. Ciò considerato,

sussiste il rischio concreto che la quota

venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo i

creditori alcun interesse, in sede di asta, a rilanciare non appena l’offerta

migliore abbia superato l’importo totale dei loro crediti. La proposta dell’UE

di realizzare la quota all’asta non appare quindi indicata.

2.2

Il

modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a

differenza della vendita all’asta può essere ordinata anche quando il valore

della quota pignorata non è determinato almeno approssimativamente, garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa

riversare un’eccedenza all’escus­so. La

soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art.

131.

cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di

quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del

valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13

cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova quindi, nel caso specifico, ordinare al­l’UE

di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n.

58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di

evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escussa è

stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a

trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e

dal­l’escussa (art. 130 LEF; v. Bettschart

in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).

3.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella

divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è

l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio

domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’UE di Lugano

di chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i

coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di

rappresentare l’escussa nella procedura (v. sentenza della CEF 15.2001.287

dell’11 gennaio 2002). Come detto, le spese connesse alla procedura di

divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la

rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1

LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron

(Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1

ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente

raggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei

creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escussa nella divisione alfine di

potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio

dei quali la quota è stata pignorata.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di

sostituirsi a PI 2 nella comunione ereditaria fu PI 1 che ella compone con PI 3

e PI 4, di chiederne lo scioglimento e di procedere poi alla realizzazione di

quanto attribuito all’escussa nella divisione, secondo le indicazioni del considerando

3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano e,

per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.