15.2017.8
Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria
9 febbraio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.8
Lugano
9 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella procedura
avviata con istanza 27 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano,
con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132
LEF dell’interessenza spettante a
PI 2,
__________
nella comunione ereditaria fu PI 1, composta oltre che dall’escussa PI 2 di
PI 3, __________
PI 4, __________
nelle varie esecuzioni (gruppi da n. 1 a 5) promosse
contro l’escussa da:
__________,
(rappresentato
dall’Ufficio contribuzioni, __________)
__________, __________
(rappresentato
da __________, __________)
__________, __________
,
(rappresentata dall’
,)
,
,
(rappresentati,)
__________,
__________
(rappresentato
dall’Amministrazione delle imposte,
reparto
contabilità, __________)
__________, __________
(rappresentato
dalla cassa comunale, __________)
,
in fatto: A. Nelle
varie esecuzioni promosse contro PI 2, il 7 gennaio 2014, l’8 luglio 2014, il
22 ottobre 2014, il 9 giugno 2015 e il 4 dicembre 2015 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Lugano ha pignorato i “diritti
vantati dall’escussa nella comunione ereditaria fu PI 1” composta oltre
che di lei di PI 3 e di PI 4. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato
quali beni appartenenti alla comunione ereditaria in particolare la particella
n. __________ di __________ e le particelle n. __________, n. __________ e n. __________
di __________. Nel verbale di pignoramento
del 7 gennaio 2017 l’Ufficio non ha quantificato il valore di stima
dell’interessenza spettante all’escussa nella comunione, mentre nei successivi
verbali di pignoramento esso le ha assegnato un valore di stima di
fr. 1.–.
Fatti
B. Avendo alcuni creditori presentato le
domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 21 marzo 2016 a
norma dell’art. 9 del Regolamento del Tribunale
federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione
(ODiC, RS 281.41), in occasione
della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in assenza di parte
dei creditori e dei membri della comunione ereditaria. In sede di conciliazione
l’ufficio non ha determinato il valore della quota di spettanza della debitrice
nella comunione ereditaria, ma ha attribuito alla particella n. __________ di __________
un valore di stima di fr. 786.60. Non ha invece stimato i fondi di __________,
limitandosi a rilevare che la particella n. __________ di __________ è gravata
da una cartella ipotecaria di fr. 150'000.– iscritta nel 1969 e avente
quale creditrice la Banca __________.
C. Il
2 giugno 2016, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso. Nel termine impartito non è pervenuta all’Ufficio alcuna proposta.
D. Il
27 gennaio 2017 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2, preavvisando la loro
vendita ai pubblici incanti e precisando di attribuire alla sostanza ereditaria
un valore complessivo di fr. 300'000.– e all’interessenza della debitrice
un valore di fr. 100'000.–.
Considerato
in
diritto: 1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione
convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di
realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)
scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione,
con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2
ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione
del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2. Nel
caso di specie, come visto, solo con l’istanza del 27 gennaio 2017 l’Ufficio ha
attribuito all’intera sostanza
ereditaria un valore di fr. 300'000.– e alla quota pignorata un valore di
fr. 100'000.–, accertando così indirettamente che la debitrice partecipa
alla massa ereditaria nella misura di un terzo. Dagli atti non emerge come
l’Ufficio ha proceduto a determinare il valore della quota pignorata. Dagli
stessi risulta però che il valore di stima ufficiale della particella n. __________
di __________, gravata da un’ipoteca del valore nominale di fr. 150'000.–,
è di fr. 458'300.– e che in occasione dell’udienza di conciliazione
l’ufficio ha stimato la particella n. __________ di __________ in
fr. 786.60. Considerato che i fondi n. __________ e n. __________ di __________ non appaiono edificabili, siccome sono intavolati come
vigna, da questi dati sembrerebbe che l’ufficio ha approssimativamente
determinato il valore dell’intera comunione ereditaria senza attribuire a
queste particelle alcun valore e deducendo dal valore di stima ufficiale della
particella n. __________ di __________ il valore nominale dell’ipoteca che la
Considerandi
grava, ottenendo grossomodo un valore di fr. 300'000.–. Questo calcolo poggia su dati però in parte non verificati.
Infatti l’UE ha omesso di accertare sia il valore di parte dei fondi sia
l’effettivo carico ipotecario
gravante la particella n. __________ di __________,
che potrebbe essere notevolmente
inferiore all’importo nominale di fr. 150'000.– in considerazione dei
possibili ammortamenti intervenuti nel corso degli anni successivamente alla
costituzione dell’ipoteca nel lontano 1969.
2.1
Malgrado
il valore di stima non sia stato quindi accertato correttamente come richiede
l’art. 5 cpv. 3 ODiC, non è necessario retrocedere l’incarto all’UE per nuovi
accertamenti al riguardo. In
considerazione dei dati numerici a disposizione di questa Camera, infatti, non
vi è ombra di dubbio che il valore della
quota pignorata è di almeno fr. 100'000.–. Ora, i crediti per cui era
stata chiesta la realizzazione della quota e quelli dei creditori giunti solo
allo stadio del pignoramento ammontavano al 9 settembre 2016 a complessivi
fr. 25'035.80. Questa somma rappresenta circa un quarto del valore di
stima quantificato dall’Ufficio, come visto, per difetto. Ciò considerato,
sussiste il rischio concreto che la quota
venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo i
creditori alcun interesse, in sede di asta, a rilanciare non appena l’offerta
migliore abbia superato l’importo totale dei loro crediti. La proposta dell’UE
di realizzare la quota all’asta non appare quindi indicata.
2.2
Il
modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a
differenza della vendita all’asta può essere ordinata anche quando il valore
della quota pignorata non è determinato almeno approssimativamente, garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa
riversare un’eccedenza all’escusso. La
soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art.
131.
cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di
quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del
valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13
cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova quindi, nel caso specifico, ordinare all’UE
di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n.
58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di
evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escussa è
stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a
trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e
dall’escussa (art. 130 LEF; v. Bettschart
in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).
3.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella
divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è
l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio
domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’UE di Lugano
di chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i
coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di
rappresentare l’escussa nella procedura (v. sentenza della CEF 15.2001.287
dell’11 gennaio 2002). Come detto, le spese connesse alla procedura di
divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la
rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1
LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron
(Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1
ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente
raggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei
creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escussa nella divisione alfine di
potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio
dei quali la quota è stata pignorata.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di
sostituirsi a PI 2 nella comunione ereditaria fu PI 1 che ella compone con PI 3
e PI 4, di chiederne lo scioglimento e di procedere poi alla realizzazione di
quanto attribuito all’escussa nella divisione, secondo le indicazioni del considerando
3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano e,
per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.