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Decisione

15.2017.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 novembre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nelle esecuzioni promosse

contro la comunione ereditaria fu PI 2, il 4 aprile 2017 e il 19 settembre

2017 l’UE ha pignorato i diritti spettanti alla defunta nella comunione ereditaria

del defunto marito (PI 3), indicata pure in questo caso come composta oltre a

lei di PI 1. L’Ufficio ha menzionato di nuovo quale bene appartenente alla

comunione ereditaria del marito “in

particolare” la già citata PPP n. __________ di __________. Nei verbali di pignoramento l’Ufficio ha

determinato il valore di stima dell’interessenza spettante alla comunione fu PI

2 in fr. 78'765.40.

C. Avendo alcuni creditori presentato le

domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 4 settembre 2017 a

norma dell’art. 9 ODiC, in

occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in

assenza di parte dei creditori.

D. Il

5 settembre 2017, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote

ereditarie degli escussi. Nel termine impartito all’Ufficio è pervenuta una sola

proposta da parte di un creditore della comunione ereditaria fu PI 2 chiedente

di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e alla liquidazione

del patrimonio.

E. Con

due istanze del 17 ottobre 2017 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare

il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti sia a PI 1 sia alla

comunione ereditaria fu PI 2, precisando che il valore di stima peritale della

nota PPP n. __________ di __________ è di fr. 500'000.–, che il fondo non è

gravato da debiti ipotecari effettivi, e di attribuire alle interessenze dei

due debitori un valore di fr. 187'500.– ciascuna.

Considerato

in diritto: 1. Qualora

l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano

contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’Ordinanza

del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti

in comunione (ODiC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza

di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza

deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso

(art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

2. Nella fattispecie, come risulta dai verbali allestiti nelle esecuzioni

dirette contro la comunione ereditaria fu PI 2 (e dalle informazioni assunte da

questa Camera presso l’Ufficio dei registri di Locarno), la PPP n. __________

di __________ era originariamente di proprietà di PI 3. Con la morte di quest’ultimo,

avvenuta il 2 dicembre 1991, i suoi eredi, ossia la vedova PI 2 e i due figli, PI

1 e PI 4, sono divenuti proprietari comuni della PPP. Ritenuto che il defunto

non risulta aver disposto della sua successione per atto di ultima volontà, l’interessenza nella comunione ereditaria della

moglie era di un mezzo, mentre quella dei figli di un quarto ciascuno (art. 457

cpv. 2 e 462 cpv. 1 n. 1 CC). Sennonché il 24 marzo 2006 gli eredi hanno

sottoscritto un contratto di “divisione ed

estromissione ereditaria”, mediante il quale, tra le altre pattuizioni, PI 4 è stato estromesso dalla

comunione ereditaria per quanto riguarda la nota PPP. Dal contratto non

emerge se egli abbia rinunciato alla sua interessenza ereditaria a favore della

madre o del fratello, oppure di entrambi (né in tal caso in quali proporzioni a

favore di ciascuno di essi), motivo per cui non è possibile determinare le

quote parte della madre e del figlio PI 1 nella comunione ereditaria a quel tempo

da loro formata. Non è comunque di rilievo per la decisione odierna.

In effetti, il 20 luglio 2015 è deceduta PI 2. Dalla banca dati dei movimenti della popolazione

[“Movpop”] si evince ch’essa, dopo il decesso del marito,

non si era rimaritata. Com’era il suo diritto (art. 566 cpv. 1 CC), il figlio PI

4 ha rinunciato alla successione della madre il 12 agosto 2015, ossia nel

termine di tre mesi stabilito all’art. 567 cpv. 2 CC, mentre l’altro figlio (escusso) PI 1, anche se sollecitato dalla

competente Pretura di Locarno-Campagna, non si è espresso riguardo alla

successione (secondo le informazioni assunte dall’UE e da questa Camera presso

la detta Pretura). Ad ogni buon conto può essere stabilito con certezza che PI

Considerandi

2.

al momento dell’apertura della successione non era insolvente. Infatti il

valore di stima peritale della PPP n. __________ è di fr. 500'000.–

e il valore dell’interessenza spettante alla defunta di un mezzo nel­l’ipotesi

a lei più sfavorevole, ossia di almeno fr. 250'000.–, per cui, a fronte delle

esecuzioni promosse nei suoi confronti per complessivi fr. 52'351.85 al 18

ottobre 2017, la successione non risultava oberata di debiti. Non potendosi

presumere pertanto, conformemente all’art. 566 cpv. 2 CC, una rinuncia

anche di PI 1, egli deve considerarsi decaduto dal suo diritto di rinunciare

alla successione e si avvera dunque essere l’uni­co erede della

defunta.

3.

Ora, quando

vi è un solo erede l’esecuzione per i debiti della persona deceduta non può

essere diretta contro la successione in quanto tale, stante la fusione tra il

patrimonio della successione e quello dell’erede: per questo motivo i creditori

della successione devono promuovere esecuzione contro l’erede unico (San­dra Laydu Molinari, La poursuite pour les

dettes successorales, 1999, pag. 166 ad § 2). Accertato che PI 1 è unico erede

della madre PI 2, le esecuzioni dirette contro la comunione ereditaria di quest’ultima,

tutte promosse dopo la sua morte, sarebbero in realtà dovute essere dirette

contro l’erede unico, il figlio PI 1, e proseguire contro di lui personalmente.

L’errata

designazione del debitore (la comunione ereditaria anziché PI 1) può nondimeno

essere rettificata d’uf­­ficio dall’UE senza emissione né notifica di nuovi

precetti esecutivi (DTF 120 III 13; sentenza della CEF 15.2012.107 del 25 ottobre

2012; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. I, 1999, n. 19 ad art. 67 LEF, con rif.), sostituendo (con lo

strumento della fusione di due persone) la debitrice “PI 2, Comunione ereditaria” con il figlio “PI 1”, di modo che appaia correttamente

sui prossimi atti esecutivi (sentenza della CEF 15.2016.42 del 22 luglio 2016

consid. 3.2). E i pignoramenti delle interessenze di PI 1 e della comunione

ereditaria fu PI 2 devono ritenersi vertere in realtà sull’intera PPP n. __________

di __________, ormai di esclusiva proprietà del figlio PI 1.

4.

Mancando il

presupposto dell’esistenza di un’eredità indivisa non si può far luogo alla procedura degli art. 132 cpv. 1 LEF e 9 segg. ODiC (sentenza della CEF

15.1996.22

del 27 marzo 1996 con riferimenti).

Le istanze in esame devono pertanto essere dichiarate irricevibili.

All’Ufficio

spetterà quindi procedere alla vendita dell’intera PPP n. __________ di __________, che ormai è di esclusiva proprietà di PI 1.

Il ricavato della vendita andrà poi ripartito tra tutti i suoi creditori,

compresi quelli che hanno erroneamente promosso esecuzione contro la comunione

ereditaria della madre, nell’ordine cronologico di formazione dei vari gruppi

di pignoramento (art. 110 cpv. 3 LEF), e all’interno dell’ultimo gruppo cui

spetta il saldo residuo del ricavato secondo l’ordine stabilito dall’art. 219

LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2 LEF).

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le

istanze sono irricevibili.

2. È

fatto ordine all’UE di Locarno di procedere come indicato ai considerandi 2 e

3.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Locarno e,

per il suo tra­mite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.