15.2017.80
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27 novembre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2017.80
Lugano
27 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nelle procedure avviate con istanze 17 ottobre 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di
realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF delle interessenze spettanti, da una
parte, a
PI 1
e dall’altra alla
comunione ereditaria fu PI
2 († 2015)
nella
comunione ereditaria fu PI 3 († 1991)
nell’ambito delle varie esecuzioni (gruppi da n. 10 a
13) promosse contro PI 1 da:
Stato del
Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione
Svizzera, Berna
(rappresentati
dall’Ufficio esazioni e condoni, Bellinzona)
____________________
__________, __________
__________, __________
(rappresentata
dalla __________,
Servizio
Incasso, __________)
__________,
__________
Comune
di __________, __________
così come nelle varie esecuzioni (gruppi n. 1 e 2)
promosse contro la comunione ereditaria fu PI 2 da:
Stato del
Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione
Svizzera, Berna
(rappresentati
dall’Ufficio esazioni e condoni, Bellinzona)
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nelle varie esecuzioni promosse
contro PI 1, il 4 gennaio 2017, il 16 marzo 2017, il 5 luglio 2017 e il 14
settembre 2017 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato i “diritti spettanti all’escusso nella comunione
ereditaria” (sottinteso: fu PI 3),
indicata come composta oltre a lui della madre PI 2, deceduta il 20 luglio 2015. In occasione dei pignoramenti del 5 luglio 2017
e del 14 settembre 2017 l’Ufficio ha menzionato quale bene appartenente alla
comunione ereditaria “in particolare”
la proprietà per piani (PPP) n. __________ di __________. Nei verbali di pignoramento del 4 gennaio 2017
e del 16 marzo 2017 l’Ufficio non ha
quantificato il valore di stima dell’interessenza spettante all’escusso
nella comunione, mentre nei successivi verbali di pignoramento esso le ha
assegnato un valore di stima di fr. 210'041.–.
Fatti
B. Nelle esecuzioni promosse
contro la comunione ereditaria fu PI 2, il 4 aprile 2017 e il 19 settembre
2017 l’UE ha pignorato i diritti spettanti alla defunta nella comunione ereditaria
del defunto marito (PI 3), indicata pure in questo caso come composta oltre a
lei di PI 1. L’Ufficio ha menzionato di nuovo quale bene appartenente alla
comunione ereditaria del marito “in
particolare” la già citata PPP n. __________ di __________. Nei verbali di pignoramento l’Ufficio ha
determinato il valore di stima dell’interessenza spettante alla comunione fu PI
2 in fr. 78'765.40.
C. Avendo alcuni creditori presentato le
domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 4 settembre 2017 a
norma dell’art. 9 ODiC, in
occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere raggiunta in
assenza di parte dei creditori.
D. Il
5 settembre 2017, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote
ereditarie degli escussi. Nel termine impartito all’Ufficio è pervenuta una sola
proposta da parte di un creditore della comunione ereditaria fu PI 2 chiedente
di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria e alla liquidazione
del patrimonio.
E. Con
due istanze del 17 ottobre 2017 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare
il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti sia a PI 1 sia alla
comunione ereditaria fu PI 2, precisando che il valore di stima peritale della
nota PPP n. __________ di __________ è di fr. 500'000.–, che il fondo non è
gravato da debiti ipotecari effettivi, e di attribuire alle interessenze dei
due debitori un valore di fr. 187'500.– ciascuna.
Considerato
in diritto: 1. Qualora
l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano
contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’Ordinanza
del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti
in comunione (ODiC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza
di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza
deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso
(art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
2. Nella fattispecie, come risulta dai verbali allestiti nelle esecuzioni
dirette contro la comunione ereditaria fu PI 2 (e dalle informazioni assunte da
questa Camera presso l’Ufficio dei registri di Locarno), la PPP n. __________
di __________ era originariamente di proprietà di PI 3. Con la morte di quest’ultimo,
avvenuta il 2 dicembre 1991, i suoi eredi, ossia la vedova PI 2 e i due figli, PI
1 e PI 4, sono divenuti proprietari comuni della PPP. Ritenuto che il defunto
non risulta aver disposto della sua successione per atto di ultima volontà, l’interessenza nella comunione ereditaria della
moglie era di un mezzo, mentre quella dei figli di un quarto ciascuno (art. 457
cpv. 2 e 462 cpv. 1 n. 1 CC). Sennonché il 24 marzo 2006 gli eredi hanno
sottoscritto un contratto di “divisione ed
estromissione ereditaria”, mediante il quale, tra le altre pattuizioni, PI 4 è stato estromesso dalla
comunione ereditaria per quanto riguarda la nota PPP. Dal contratto non
emerge se egli abbia rinunciato alla sua interessenza ereditaria a favore della
madre o del fratello, oppure di entrambi (né in tal caso in quali proporzioni a
favore di ciascuno di essi), motivo per cui non è possibile determinare le
quote parte della madre e del figlio PI 1 nella comunione ereditaria a quel tempo
da loro formata. Non è comunque di rilievo per la decisione odierna.
In effetti, il 20 luglio 2015 è deceduta PI 2. Dalla banca dati dei movimenti della popolazione
[“Movpop”] si evince ch’essa, dopo il decesso del marito,
non si era rimaritata. Com’era il suo diritto (art. 566 cpv. 1 CC), il figlio PI
4 ha rinunciato alla successione della madre il 12 agosto 2015, ossia nel
termine di tre mesi stabilito all’art. 567 cpv. 2 CC, mentre l’altro figlio (escusso) PI 1, anche se sollecitato dalla
competente Pretura di Locarno-Campagna, non si è espresso riguardo alla
successione (secondo le informazioni assunte dall’UE e da questa Camera presso
la detta Pretura). Ad ogni buon conto può essere stabilito con certezza che PI
Considerandi
2.
al momento dell’apertura della successione non era insolvente. Infatti il
valore di stima peritale della PPP n. __________ è di fr. 500'000.–
e il valore dell’interessenza spettante alla defunta di un mezzo nell’ipotesi
a lei più sfavorevole, ossia di almeno fr. 250'000.–, per cui, a fronte delle
esecuzioni promosse nei suoi confronti per complessivi fr. 52'351.85 al 18
ottobre 2017, la successione non risultava oberata di debiti. Non potendosi
presumere pertanto, conformemente all’art. 566 cpv. 2 CC, una rinuncia
anche di PI 1, egli deve considerarsi decaduto dal suo diritto di rinunciare
alla successione e si avvera dunque essere l’unico erede della
defunta.
3.
Ora, quando
vi è un solo erede l’esecuzione per i debiti della persona deceduta non può
essere diretta contro la successione in quanto tale, stante la fusione tra il
patrimonio della successione e quello dell’erede: per questo motivo i creditori
della successione devono promuovere esecuzione contro l’erede unico (Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les
dettes successorales, 1999, pag. 166 ad § 2). Accertato che PI 1 è unico erede
della madre PI 2, le esecuzioni dirette contro la comunione ereditaria di quest’ultima,
tutte promosse dopo la sua morte, sarebbero in realtà dovute essere dirette
contro l’erede unico, il figlio PI 1, e proseguire contro di lui personalmente.
L’errata
designazione del debitore (la comunione ereditaria anziché PI 1) può nondimeno
essere rettificata d’ufficio dall’UE senza emissione né notifica di nuovi
precetti esecutivi (DTF 120 III 13; sentenza della CEF 15.2012.107 del 25 ottobre
2012; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, 1999, n. 19 ad art. 67 LEF, con rif.), sostituendo (con lo
strumento della fusione di due persone) la debitrice “PI 2, Comunione ereditaria” con il figlio “PI 1”, di modo che appaia correttamente
sui prossimi atti esecutivi (sentenza della CEF 15.2016.42 del 22 luglio 2016
consid. 3.2). E i pignoramenti delle interessenze di PI 1 e della comunione
ereditaria fu PI 2 devono ritenersi vertere in realtà sull’intera PPP n. __________
di __________, ormai di esclusiva proprietà del figlio PI 1.
4.
Mancando il
presupposto dell’esistenza di un’eredità indivisa non si può far luogo alla procedura degli art. 132 cpv. 1 LEF e 9 segg. ODiC (sentenza della CEF
15.1996.22
del 27 marzo 1996 con riferimenti).
Le istanze in esame devono pertanto essere dichiarate irricevibili.
All’Ufficio
spetterà quindi procedere alla vendita dell’intera PPP n. __________ di __________, che ormai è di esclusiva proprietà di PI 1.
Il ricavato della vendita andrà poi ripartito tra tutti i suoi creditori,
compresi quelli che hanno erroneamente promosso esecuzione contro la comunione
ereditaria della madre, nell’ordine cronologico di formazione dei vari gruppi
di pignoramento (art. 110 cpv. 3 LEF), e all’interno dell’ultimo gruppo cui
spetta il saldo residuo del ricavato secondo l’ordine stabilito dall’art. 219
LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2 LEF).
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le
istanze sono irricevibili.
2. È
fatto ordine all’UE di Locarno di procedere come indicato ai considerandi 2 e
3.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Locarno e,
per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.